Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
Il decreto con il quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina del liquidatore di una società, nel caso in cui risulti pacifica la sussistenza della causa di scioglimento, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, onde non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, essendo stato il provvedimento di nomina emesso in una situazione in cui i soci di una società in nome collettivo concordavano in ordine all'esistenza di una causa di scioglimento della società, che della liquidazione costituisce il presupposto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, atteso che tale provvedimento non risolveva un contrasto sul fatto che la società si trovasse in stato di liquidazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LV AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2/A, presso l'avvocato TORRONI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUERENGHI GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GN VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato GRILLO C., rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLI BRUNO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di BRESCIA, depositato 1108/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Grillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rinvio in attesa della pubblicazione della sentenza del ricorso R.G. 9661/99; in subordine la cessazione della materia del contendere;
subordinatamente, l'inammissibilità del ricorso: eventuale trasmissione al Primo Presidente perché esamini l'opportunità di un intervento delle Sezioni Unite sul contrasto tra R.G. n. 10718/96 e R.G. n. 11798/98 rispetto a R.G. n. 8024/00 e R.G. 6577/99 e vari precedenti. Cenni sul procedimento
Con istanza proposta ai sensi dell'art. 2450 comma 3^ c.c. Ivano Ragnoli, deducendo che in relazione alla s.n.c. "Edilvera di SI e &", costituita per atto notar Pedrazzi del 28.04.1986 con l'altro socio ND SI, era venuta meno l'affectio societatis e che era risultato vano il tentativo di convincere lo stesso SI a designare di comune accordo il liquidatore, ne richiese la nomina al Presidente del Tribunale di Brescia. Disposta la comparizione delle parti, il presidente adito provvide all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 8.2.1999 e, con decreto emesso in pari data, nominò il liquidatore nella persona del rag. Achille Pagliuca.
Avverso tale decreto il SI ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Resiste l'intimato Ragnoli, costituitosi con controricorso. Motivi della decisione
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il ricorrente SI, prospettando la pendenza dinanzi a questa Corte di analogo ricorso proposto avverso il decreto emesso dallo stesso Presidente del Tribunale di Brescia il 10.04.1999 a seguito di "irrituale riconvocazione delle parti in camera di consiglio" e a contenuto di "revoca del decreto 8.2.1999 e nuova nomina del (medesimo) liquidatore", ha richiesto che, in forza della "identità delle tematiche proposte in entrambi", fosse disposta la trattazione congiunta dei due ricorsi in funzione di un'unica decisione. Non sono state ravvisate ragioni giuridiche o di opportunità processuale per tale decisione congiunta dei due ricorsi (l'altro, indicato dal ricorrente, è risultato poi avviato alla decisione in udienza camerale, fissata per il giorno 28.06.2000) atteso che quello ora in esame ben può essere oggetto di autonoma e separata decisione da parte di questa Corte in ragione dell'individualità e dell'autonomia giuridica del provvedimento impugnato. Ciò posto, il ricorso stesso dev'essere dichiarato inammissibile.
Di nessuna utilità, per la decisione nel caso di specie, appare il richiamo alla controversa questione dell'ammissibilità o meno del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento di nomina del liquidatore emesso ex art. 2450 comma 3^ c.c., questione intorno alla quale ancora si registra,
nella giurisprudenza di questa Corte, un sostanziale contrasto di decisioni secondo che al decreto del presidente del tribunale si riconosca (allorché la nomina del liquidatore avvenga in una situazione di già accertata, o non contestata, sussistenza di una causa di scioglimento della società) ovvero si neghi (allorché tale presupposto difetti, ritenendosi - seppur non pacificamente, ché il contrasto di giurisprudenza investe proprio tale punto - che in tal caso il decreto assuma automaticamente la funzione di risolvere la controversia intorno alla sussistenza di una causa di scioglimento della società, acquistando così natura sostanziale di sentenza) la natura di provvedimento di volontaria giurisdizione. Per il caso di specie, tale natura del decreto impugnato appare indiscutibile, sol che si consideri, secondo quanto il testo del provvedimento rende manifesto, che esso fu emesso in una situazione in cui le parti concordavano nel rilievo che la società si trovasse "in stato di liquidazione" - formula con la quale in tutta evidenza si volle dire che le parti concordavano in ordine all'esistenza di una causa di scioglimento della società, che della liquidazione, cui esse intendevano procedere a mezzo del nominando liquidatore, costituiva il presupposto giuridico.
In ciò risiede l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente sopporta l'onere delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in lire 97.000 oltre lire tre milioni per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001