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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1203/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2023 R.G., promossa da
C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001623113000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000, n.
33020140002577215000 e n. 33020170000081423000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.10.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001623113000, notificata il 3.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n.
33020130001141800000, n. 33020130001148365000, n. 33020140002577215000 e n. 33020170000081423000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta CP_1 data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti azionati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in oggetto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 era stato oggetto di stralcio da parte di f) l'infondatezza CP_3 dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia per intervenuto stralcio ex lege in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n.
33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n.
33020130001148365000 e n. 33020140002577215000; sempre in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; in via subordinata, insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle somme risultate dovute in corso di causa;
infine, nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, chiedeva che venisse esclusa ogni responsabilità dell' , ivi CP_1 compresa quelle per le spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) preliminarmente, che i crediti contributivi portati CP_3 dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 erano stati oggetto di stralcio e che, di conseguenza, i medesimi erano stati sgravati dall'ente impositore in data 23.12.2023; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva. 4. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato all'8.02.2024, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 sono stati sgravati.
Ed invero, nella memoria di costituzione l' ha dedotto che i carichi sottesi ai suddetti avvisi di CP_1 addebito - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_3
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_3 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
L' ha confermato che i crediti di cui ai citati avvisi di addebito sono stati interamente sgravati CP_3
a seguito dello stralcio operato dall'agente della riscossione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000.
6. Quanto all'avviso di addebito n. 33020170000081423000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 9.10.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il
3.06.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di addebito n. 33020170000081423000, avendo prodotto sia l'atto notificato, sia il relativo avviso di ricevimento, il quale risulta agevolmente riconducibile all'atto al quale è collegato.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata dall' emerge che l'avviso di addebito CP_1
n. 33020170000081423000, avente ad oggetto contributi modello DM10 rettificativo e somme aggiuntive relativamente agli anni 2013 e 2014, è stato spedito a mezzo di lettera raccomandata n.
65039105993-0 ed è stato restituito al mittente, per compiuta giacenza, il 2.08.2017.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito in esame.
7. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo. Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver notificato, medio CP_3 tempore, vari atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, l'intimazione di pagamento n.
03020219000533414000, la cui notifica è stata effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante lettera raccomandata a/r n. 62985436888-4 16.02.2023 a mani di familiare convivente ( Parte_2 [...]
, qualificatasi quale figlia dell'opponente). CP_4
Ne consegue, dunque, che alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (risalente al 3.06.2023), atteso che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto, dapprima, sospeso per 129 giorni nel periodo compreso tra il 23.02.2020 al
30.06.2020 e, poi, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ovverosia per complessi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Successivamente, il suddetto termine è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000533414000 (16.02.2023).
8. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere, in parte qua, rigettata con conseguente condanna di al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso Parte_1 di addebito n. 33020170000081423000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle somme già parzialmente sgravate, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese di lite possono essere compensate, trattandosi di controversia quasi totalmente definita
“ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) e tenuto conto dell'esiguo importo ancora dovuto in forza dell'avviso di addebito n. 33020170000081423000.
P.Q.M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n.
33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n. 33020140002577215000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33020170000081423000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, al netto degli importi già parzialmente sgravati, oltre a somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2023 R.G., promossa da
C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001623113000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000, n.
33020140002577215000 e n. 33020170000081423000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.10.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001623113000, notificata il 3.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n.
33020130001141800000, n. 33020130001148365000, n. 33020140002577215000 e n. 33020170000081423000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta CP_1 data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti azionati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in oggetto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 era stato oggetto di stralcio da parte di f) l'infondatezza CP_3 dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia per intervenuto stralcio ex lege in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n.
33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n.
33020130001148365000 e n. 33020140002577215000; sempre in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; in via subordinata, insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle somme risultate dovute in corso di causa;
infine, nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, chiedeva che venisse esclusa ogni responsabilità dell' , ivi CP_1 compresa quelle per le spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) preliminarmente, che i crediti contributivi portati CP_3 dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 erano stati oggetto di stralcio e che, di conseguenza, i medesimi erano stati sgravati dall'ente impositore in data 23.12.2023; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva. 4. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato all'8.02.2024, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000 sono stati sgravati.
Ed invero, nella memoria di costituzione l' ha dedotto che i carichi sottesi ai suddetti avvisi di CP_1 addebito - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_3
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_3 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
L' ha confermato che i crediti di cui ai citati avvisi di addebito sono stati interamente sgravati CP_3
a seguito dello stralcio operato dall'agente della riscossione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n.
33020120000188563000, n. 33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n.
33020140002577215000.
6. Quanto all'avviso di addebito n. 33020170000081423000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 9.10.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il
3.06.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di addebito n. 33020170000081423000, avendo prodotto sia l'atto notificato, sia il relativo avviso di ricevimento, il quale risulta agevolmente riconducibile all'atto al quale è collegato.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata dall' emerge che l'avviso di addebito CP_1
n. 33020170000081423000, avente ad oggetto contributi modello DM10 rettificativo e somme aggiuntive relativamente agli anni 2013 e 2014, è stato spedito a mezzo di lettera raccomandata n.
65039105993-0 ed è stato restituito al mittente, per compiuta giacenza, il 2.08.2017.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito in esame.
7. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo. Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver notificato, medio CP_3 tempore, vari atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, l'intimazione di pagamento n.
03020219000533414000, la cui notifica è stata effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante lettera raccomandata a/r n. 62985436888-4 16.02.2023 a mani di familiare convivente ( Parte_2 [...]
, qualificatasi quale figlia dell'opponente). CP_4
Ne consegue, dunque, che alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (risalente al 3.06.2023), atteso che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto, dapprima, sospeso per 129 giorni nel periodo compreso tra il 23.02.2020 al
30.06.2020 e, poi, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ovverosia per complessi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Successivamente, il suddetto termine è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000533414000 (16.02.2023).
8. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere, in parte qua, rigettata con conseguente condanna di al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso Parte_1 di addebito n. 33020170000081423000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle somme già parzialmente sgravate, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese di lite possono essere compensate, trattandosi di controversia quasi totalmente definita
“ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) e tenuto conto dell'esiguo importo ancora dovuto in forza dell'avviso di addebito n. 33020170000081423000.
P.Q.M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
33020112000478676000, n. 33020120000136710000, n. 33020120000188563000, n.
33020130001141800000, n. 33020130001148365000 e n. 33020140002577215000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33020170000081423000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, al netto degli importi già parzialmente sgravati, oltre a somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 14.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino