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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1489/2024 promossa da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele DALUISO, unitamente al quale sono
[...] elettivamente domiciliato n Barletta, alla Via Dei Greci n°23, appellanti contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1 CodiceFiscale_3
LEUCE, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Ruvo di Puglia, alla via Cirillo
Domenico n°78 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1453/2024 emessa dal Tribunale di Trani il 15.10.2024
(Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 2.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22.3.2022, i sig.ri e con- Parte_1 Parte_2 venivano in giudizio il sig. al fine di sentirlo condannare al risarci- Controparte_1 mento del danno subito dalle colture presenti sui terreni di loro proprietà.
Esponevano gli attuali appellanti che il terreno in questione, posto a confine con
Pag. 1 a 9 il fondo del convenuto, era stato da essi acquistato a seguito del decreto di trasferimento n°128/2019 del Tribunale di Trani – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, ed era favorito di una servitù idrica, gravante sul fondo dell'attuale appellato.
Quest'ultima, peraltro, risultava dallo stesso titolo di acquisto, il quale prevedeva la possibilità di sfruttamento di un pozzo artesiano per l'irrigazione agricola.
Nonostante l'evidenza giuridica, il sig. aveva illegittimamente negato CP_1 loro l'accesso al fondo di sua proprietà, al fine di utilizzare la servitù e, quindi, di captare l'acqua.
Sempre secondo la prospettazione dei fatti da parte dei sig.ri , il com- Parte_1 portamento illegittimo dell'attuale appellato li costringeva ad avviare azione legale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di servitù idrica ed il suo ripristino.
Essi, quindi, proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Trani il quale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 20.7.2022 (R.G.
2231/2020), accertava l'esistenza del loro diritto ed ordinava al sig. di con- CP_1 sentirne l'esercizio, cessando le azioni turbative.
Nel corso di quel giudizio veniva disposta una C.T.U., la quale accertava che il pozzo artesiano, in completo stato di abbandono, non era fruibile poiché presentava un'occlusione.
Il pozzo, inoltre, era privo della prescritta concessione di captazione dell'acqua e necessitava, pertanto, di regolarizzazione amministrativa.
L'ordinanza del 22.7.2022, non impugnata nei termini, è divenuta definitiva.
Nelle more di quanto sopra, gli attuali appellanti instauravano anche un procedi- mento per accertamento tecnico preventivo, volto ad accertare l'esistenza di danni alle culture presenti sul fondo di loro proprietà cagionate dalla mancanza di irrigazione, so- stenendo che tale condizione era stata causata dal comportamento illegittimo del sig.
, accertato con efficacia di giudicato. CP_1
Il perito d'ufficio accertava che, effettivamente, il fondo di proprietà Parte_1 aveva avuto una resa inferiore alle aspettative, causata dalla mancata irrigazione, e quantificava il danno al raccolto, nel biennio 2021/2022, in € 150.135,56.
Sulla scorta del provvedimento giudiziale favorevole e della perizia resa nel pro- cedimento per A.T.P., gli attuali appellanti hanno avviato il presente giudizio, chiedendo il risarcimento del danno, come sopra quantificato.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale, dopo aver premesso di essere CP_1 divenuto proprietario del fondo gravato a seguito della medesima procedura immobi- liare, ha contestato l'avversa pretesa deducendo che il pozzo di sua proprietà, ancorché
Pag. 2 a 9 gravato dalla servitù di approvvigionamento idrico per uso agricolo in favore del fondo degli attori, è abusivo ed in stato di completo abbandono, ragione per la quale per poter essere utilizzato necessita di titolo autorizzatorio regionale e di lavori di ristrutturazione totale, comprendenti anche la cabina elettrica di servizio.
Egli, dunque, non essendo in alcun modo tenuto, ai sensi dell'art. 1030 c.c., a ripristino del pozzo artesiano o alla realizzazione di un nuovo impianto, né a sopportare le relative spese, non può essere ritenuto responsabile della mancata irrigazione del fondo . Parte_1
Secondo il convenuto sono gli attori a dover sostenere i costi per il ripristino del pozzo.
La controversia è stata decisa sulla sola base degli atti di causa in quanto il Tri- bunale di Trani, con ordinanza del 23.1.2024, ha rigettato le richieste istruttorie delle parti, che ha ritenuto superflue ed irrilevanti ai fini del contendere.
Con la sentenza gravata in questa sede, il Tribunale di Trani ha rigettato la do- manda dei sig.ri rilevando, da un lato, che l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1 del 20.7.2022, resa nel giudizio iscritto al R.G. 2231/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, pur accertando l'illegittimità del comportamento dello non disponeva affatto CP_1 oneri a suo carico.
Da tale premessa di diritto, secondo il giudice di prime cure ne derivava che l'attuale appellato “(…) non è tuttavia gravato da alcun obbligo, né di fare né di soste- nere spese, neppure soltanto in via di compartecipazione, al fine di rendere fruibile il pozzo: sia sotto il profilo giuridico-amministrativo, in funzione del conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, che tale pozzo, per stessa allegazione degli attori non ha mai avuto;
sia sotto il profilo materiale, delle lavorazioni
a compiersi per ripristinare la possibilità di emungimento, che sempre per stessa alle- gazione degli attori era insussistente al momento in cui fondo servente e fondo domi- nante sono stati rispettivamente acquistati dagli attuali proprietari e parti in causa. A maggior ragione l'ordinanza in parola ha escluso che la servitù riconosciuta in favore dei comprendesse il loro diritto di conseguire la realizzazione nel fondo del Parte_1
di un altro pozzo in sostituzione di quello già esistente, non attivo e mai auto- CP_1 rizzato. Ad ogni operazione, prima giuridico-amministrativa e poi materiale, volta alla concreta fruibilità del pozzo già esistente avrebbero dunque dovuto provvedere unica- mente gli attori, a proprie esclusive cura e spese (…)” (cfr. sentenza appellata, pag. 7).
Il Tribunale, inoltre, evidenziava che gli attori non avevano fornito la prova del nesso di derivazione eziologica dei danni alle loro colture dai fatti di causa, e ciò al di là
Pag. 3 a 9 del conclamato illegittimo comportamento ostativo dello , essendo loro onere CP_1 precipuo ottenere la prescritta autorizzazione regionale per l'estrazione dell'acqua e l'esercizio della servitù.
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i sig.ri e Parte_1 [...]
, i quali si affidano a due motivi di gravame, con il primo dei quali Parte_3 contestano la ricostruzione dei fatti di causa e la negazione della rilevanza causale del comportamento ostativo dell'appellato, con il secondo sostengono di aver fornito sia la prova del danno, sia quella del nesso di causalità.
Si è costituito in giudizio il sig. , che resiste all'appello e chiede Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello i sig.ri si dolgono che il Tribunale di Trani Parte_1 abbia escluso la responsabilità dell'appellato per fatto illecito ed abbia, altresì, escluso la presenza di oneri di collaborazione a suo carico.
Più specificamente, gli appellanti tengono a precisare che il danno da essi subito
è conseguenza diretta del comportamento ostruzionistico del sig. , che impedì CP_1 loro di usufruire della servitù e che è cessato solo a seguito della pubblicazione dell'or- dinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.7.2022.
Quest'ultima, in particolare, aveva accertato l'esistenza della servitù ed aveva dichiarato l'illegittimità del comportamento ostruzionistico serbato dal proprietario del fondo servente fini a quel momento.
Secondo gli appellanti, i danni rivendicati in questa sede sono quelli causati dall'impossibilità di irrigare il fondo nel periodo che va dal 2019 (data di ac- CP_1 quisto) al 2022 (data in cui il diritto di servitù era stato accertato in via definitiva).
Essi sostengono, quindi, che i danni sono eziologicamente riconducibili al com- portamento del sig. che, opponendosi al loro ingresso nel fondo di sua pro- CP_1 prietà e negando l'esistenza della servitù, ne avrebbe impedito l'esercizio.
Sempre secondo l'assunto degli appellanti, la prova del fatto dannoso risulta per tabulas dal giudicato formatosi sull'ordinanza decisoria del 2022 e, pertanto, non vi è alcuna necessità di fornire, nel presente giudizio, l'ulteriore prova del fatto ingiusto ex art. 2043 c.c., ovverossia del comportamento ostruzionistico dell'appellato.
Tali argomentazioni vengono contestate dal sig. il quale, nel richiamare CP_1 il giudicato formatosi inter partes sulla più volte richiamata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., afferma che, essendo necessario espletare prima la pratica amministrativa e poi, sulla scorta di questa, i lavori di ripristino del pozzo e non avendo egli alcun obbligo di
Pag. 4 a 9 procedere ad alcuno di suddetti adempimenti, ove anche avesse consentito l'accesso degli appellanti al fondo di sua proprietà, non vi sarebbe prova alcuna che l'irrigazione sarebbe stata possibile, con conseguente irrilevanza della propria opposizione al rico- noscimento della servitù.
Più specificamente, l'appellato richiama il passo della sentenza di primo grado, la quale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'“(…) illegittimo comporta- mento del del mancato conseguimento da parte degli attori delle prescritte CP_1 autorizzazioni dell'Autorità, costituenti il primario e indefettibile presupposto dell'eser- cizio del diritto di servitù che essi assumono violato (…)” (cfr. sentenza, pagg. 8 e 9).
Il motivo di appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Orbene, la L.R. Puglia n°18/1999 (applicabile ratione temporis), che detta le re- gole della captazione e dell'utilizzo delle acque sotterranee, distingue tra “ricerca” ed
“estrazione” dell'acqua (cfr. art. 2).
Nella parte relativa alla “estrazione”, la legge non stabilisce affatto, come so- stengono i sig.ri , che l'onere esclusivo di avviare la pratica amministrativa per Parte_1 il rilascio della concessione (art. 4) sia a carico del proprietario del fondo.
Più in generale, la disciplina indica, quali legittimati alla richiesta del titolo con- cessorio, i soggetti “interessati” e, nel novero di questi ultimi, vanno inclusi, oltre al proprietario, anche titolari di altri servitù (come accaduto, per l'appunto, nella fattispe- cie in esame).
Tale esegesi è confermata dall'art. 5 della L.R. 18/1999 (rubricato “Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo”) che definisce invariabilmente “concessionario” il soggetto beneficiario del provvedimento amministra- tivo autorizzatorio, senza ancorarne la qualifica alla proprietà.
Ciò porta a ritenere infondato il gravame nella parte in cui si sostiene che il sig.
avrebbe illegittimamente disatteso il proprio obbligo giuridico di richiedere la CP_1 concessione regionale, dal momento che i sig.ri erano legittimati a presentare Parte_1 direttamente la domanda di concessione dell'estrazione dell'acqua ad uso agricolo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18/1999, nella qualità di titolari della servitù.
La legge regionale, del resto, si pone in armonia il codice civile il quale stabilisce, come si legge nell'ordinanza ex art. 702 ter del 22.7.2022, che “(…) il titolare di un fondo gravato da servitù non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'eser- cizio della servitù, salvo che la legge o il titolo disponga diversamente (art. 1030 c.c.); mentre è il proprietario del fondo dominante tenuto a fare le opere necessarie per con- servare la servitù, nei tempi e nei modi che rechino minore incomodo al proprietario del
Pag. 5 a 9 fondo servente (art. 1069, comma 1, c.c.). Le opere per la conservazione della servitù, quindi, sono a carico del proprietario del fondo dominante che deve realizzarle a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e salvo che dette opere giovano anche al fondo servente, nel qual caso le spese sono sostenute in pro- porzione dei rispettivi vantaggi (art. 1069, comma 2 e 3 c.c.)” (cfr. pagg. 4 e 5).
Giova ribadire che l'ordinanza in parola è passata in cosa giudicata.
Suddetta interpretazione della Legge regionale, del resto, è stata evidenziata an- che dal giudice di primo grado il quale ha precisato che “Ad ogni operazione, prima giuridico-amministrativa e poi materiale, volta alla concreta fruibilità del pozzo già esi- stente avrebbero dunque dovuto provvedere unicamente gli attori, a proprie esclusive cura e spese, fin dall'acquisto del c.d. Lotto 1 della esecuzione immobiliare n. 374/1998
R.G.E. Trib. Trani (…)” (cfr. pag. 7).
Le considerazioni che precedono portano a ritenere, pertanto, che il rifiuto oppo- sto dal sig. al riconoscimento della servitù, e che ha reso necessaria l'azione CP_1 giudiziaria conclusa con la mentovata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 22.7.2022, non possa affatto ritenersi automaticamente la causa efficiente della mancata irriga- zione del fondo di proprietà e dei danni che ne sono conseguiti. Parte_1
Ma vi è di più.
Dagli atti di causa risulta, altresì, che il pozzo artesiano non era fruibile.
Come esposto in premessa, nel corso del procedimento ex art. 72 bis c.p.c. R.G.
2231/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, concluso con l'ordinanza decisoria del
22.7.2022, venne disposta una consulenza tecnica d'ufficio, cui venne demandato inca- rico di descrivere le opere necessarie per la manutenzione della servitù di approvvigio- namento idrico esistente o, in alternativa, per la realizzazione di un nuovo pozzo.
Il perito d'ufficio ha appurato che il pozzo artesiano “(…) si trova in pessime con- dizioni di manutenzione e conservazione. All'interno del pozzetto è visibile solo la parte esterna della tubazione del pozzo perché la quasi totalità della tubazione è interrata. La parte esterna della tubazione è in acciaio ed ha un diametro di circa 300 mm;
essa si presenta deformata, ossidata e con bordi irregolari. Nel corso della videoispezione si è costatato che la parete interna della parte interrata della tubazione è ossidata e pre- senta delle incrostazioni fino alla massima profondità esaminata (mt 152 circa) (…) È importante sottolineare, quindi, che la tubazione è ostruita a circa 152 metri di profon- dità a partire dall'imbocco. Detta ostruzione della tubazione, in base a quanto è visibile dalla videoispezione, è costituita presumibilmente da pietre, anche di grosse dimensioni
e/o da pezzi di calcestruzzo caduti nella tubazione, che come innanzi detto è priva di
Pag. 6 a 9 qualsivoglia sistema di chiusura” (cfr. C.T.U., pagg. 6 e 7).
Con specifico riferimento all'ostruzione rinvenuta nel pozzo, il C.T.U. ha precisato che “(…) la tubazione esistente è ostruita alla profondità di circa 152 metri;
quindi, sarebbe comunque necessaria la sua disostruzione;
tuttavia, allo stato attuale il sotto- scritto non ritiene possibile sapere con certezza se questa sia possibile o meno. È, infatti, da tenere conto che una eventuale disostruzione o un tentativo di spurgo potrebbe danneggiare la tubazione del pozzo, soprattutto perché l'ostruzione si trova a grande profondità e il tubo non è di grande diametro. Ove la disostruzione della tubazione do- vesse essere effettata senza danneggiare il pozzo bisognerebbe, comunque, verificare la reale profondità di captazione dell'acqua, fare una “prova di portata” e determinare la profondità di installazione della pompa sommersa e la sua potenza. Inoltre, dal mo- mento che il pozzo dovrà essere collegato alla rete idrica, è da verificare la superficie che il pozzo dovrà effettivamente servire e la relativa portata al secondo dell'impianto necessario” (cfr. C.T.U., pagg. 10 e 11).
E, dunque, la disamina tecnica della questione ha evidenziato che l'ostruzione del pozzo e, più in generale, le pessime condizioni di conservazione del manufatto necessi- tano di interventi radicali di manutenzione dei quali, allo stato, non è possibile accertare neanche la fattibilità.
A ciò si aggiunga che, sempre per quanto accertato dal consulente tecnico, non
è nemmeno dato sapere se il punto di captazione delle acque, ove anche il punto di captazione fosse ripristinato, sarebbe in grado di soddisfare effettivamente le esigenze irrigue del fondo dominante.
Il tutto, ovviamente, potrebbe verificarsi unicamente previo favorevole esperi- mento della procedura amministrativa volta ad ottenere la concessione regionale.
Ebbene, tutti questi elementi tecnici di incertezza, evidenziati dal perito d'ufficio con dovizia di particolari, non sono stati oggetto di contestazione tanto è vero che il
Tribunale di Trani, con la mentovata ordinanza decisoria ex art. 72 bis c.p.c. del
22.7.2022, ha accertato l'esistenza della servitù idrica ordinando, nel contempo, al sig.
di cessare la propria condotta oppositiva, ma ha affermato che gli attuali ap- CP_1 pellanti “(…) pur avendo diritto di compiere le opere necessarie per la conservazione della servitù, ai sensi dell'art. 1069 c.c., non possono chiedere la condanna del titolare del fondo servente a realizzare dette opere o a compiere altre prestazioni che non risul- tanti dal titolo” (cfr. ordinanza, pag. 5).
Da tutto quanto sopra ne deriva che cedeva a carico degli attuali appellanti sia
l'onere di avviare il procedimento amministrativo, volto ad ottenere la concessione per
Pag. 7 a 9 lo sfruttamento della risorsa idrica, sia predisporre il progetto di ristrutturazione del pozzo, sostenendone le relative spese.
In definitiva, dalla complessiva disamina degli elementi probatori acquisiti all'istruttoria di primo grado risulta l'oggettiva incertezza che la servitù idrica sarebbe stata concretamente utilizzabile dal fondo dominante quand'anche fossero state com- piute tutte le azioni amministrative e tecniche.
Tale elemento di assoluta incertezza rompe, evidentemente, il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo dell'appellato e la mancata irrigazione del fondo, cui sono conseguiti i danni lamentati.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo di ap- pello, con il quale gli appellanti sostengono di aver fornito la prova del danno subito.
È, infatti, evidente che la prova del quantum debeatur deve, necessariamente, essere preceduta dalla prova dell'an che, come detto, non è stata fornita.
Del tutto irrilevante è, in tale quadro probatorio, l'espletamento della prova orale, reiterata a margine dell'atto di appello, poiché con essa gli appellanti vogliono fornire la prova del comportamento illegittimo del sig. nel corso dell'anno 2019, laddove CP_1 tali fatti sono stati già accertati e censurati con l'ordinanza decisoria R.G. 2231/2020.
In modo più opportuno, gli appellanti avrebbero dovuto fornire la prova che il pozzo, laddove ristrutturato e munito della relativa concessione regionale, sarebbe stato pienamente fruibile e che il comportamento dell'appellato abbia loro impedito di ripri- stinarlo.
Essi, al contrario, si sono limitati a dedurre che il comportamento illegittimo del sig. ha causato la mancata irrigazione del fondo cosa che invece, si è visto, è CP_1 strettamente correlata alla concreta utilizzabilità del pozzo artesiano (oltre che, ovvia- mente, dal rilascio della concessione regionale).
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Trani, con la decisione qui appellata, ha statuito che “(…) anche a ritenere provati tutti gli episodi di fatti ostativi all'accesso al fondo servente dei quali gli attori hanno chiesto di dare dimostrazione per testi, ciò non varrebbe ad integrare la prova, a cui i erano chiamati ex artt. 2043 e 2697, Parte_1 co. 1, c.c. e che non hanno invece offerto, di dare dimostrazione della ricorrenza di una relazione di derivazione causale dall'illegittimo comportamento del del man- CP_1 cato conseguimento da parte degli attori delle prescritte autorizzazioni dell'Autorità, costituenti il primario e indefettibile presupposto dell'esercizio del diritto di servitù che essi assumono violato, e così della imputabilità al convenuto del pregiudizio alla
Pag. 8 a 9 produttività del loro uliveto di cui i chiedono qui ristoro” (cfr. pagg. 8 e 9). Parte_1
L'intero gravame va conclusivamente rigettato.
Il rigetto dell'appello comporta, di conseguenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dagli stessi dichiarato nell'atto di gravame (€ 150.135,56), tenendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, nonché della semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché i sig.ri e Parte_1 Parte_2 versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di , ogni diversa Parte_4 Parte_2 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appel- lata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per com- pensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 9 a 9