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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13427 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60077 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, vertente
TRA
N. 375/2019 (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore Avv. Federica Marziale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tembien
n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Ferretti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
Convenuta contumace
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “[…] richiamando quelle rassegnate in sede di atto introduttivo.”;
Premesso in fatto che
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della s.p.a. n. 375/2019 Pt_1 conveniva in giudizio , esponendo: Controparte_1
- che in data 29.12.2014 era stato deliberato dall'assemblea straordinaria della Parte_1 un aumento a pagamento del capitale sociale pari a € 10.200.000,00, da sottoscrivere in
[...] due tranches;
- che in data 31.03.2015 la convenuta aveva sottoscritto azioni per complessivi €
1.500.000,00, provvedendo contestualmente a corrispondere € 500.000,00;
- che, a seguito dell'aumento del capitale, la convenuta risultava essere titolare di n.
8.862.744 azioni, pari a € 4.519.999,44, di cui versati € 3.519.999,68;
- che in data 23.05.2019 veniva dichiarato il fallimento della società ed era Parte_1 emerso che la era debitrice di € 1.000.000,00 dovuti a tiolo di aumento del capitale CP_1 sociale sottoscritto e non versato;
- che, dunque, la convenuta veniva formalmente diffidata e messa in mora;
- che la aveva riscontrato tale diffida rappresentando di aver ceduto le proprie CP_1 azioni alla mediante girate dei certificati azionari in data 31.01.2017 e Controparte_2 di aver altresì sottoscritto una scrittura privata con la cessionaria, che si era impegnata a manlevarla con riguardo al versamento del residuo dovuto alla società a titolo di aumento del capitale;
- che la cessionaria era interamente partecipata da , legale Parte_2 rappresentante di Parte_1
- che la convenuta era legittimata passiva, posta la inopponibilità al fallimento del trasferimento dei certificati azionari, ai sensi dell'art. 2022 c.c., e degli accordi conclusi con la
; Controparte_2
- che, infatti, alla data del fallimento non risultava alcuna modifica soggettiva della compagine sociale, né il trasferimento delle quote era stato iscritto nel Registro delle Imprese;
- che sui certificati azionari non era nemmeno stata apposta la sottoscrizione autenticata del giratario;
- che la convenuta non poteva invocare il beneficium excussionis di cui all'art. 2356 secondo comma c.c., non essendo avvenuta alcuna annotazione del trasferimento delle quote;
- che, dunque, la convenuta doveva essere condannata al pagamento dell'importo di €
1.000.000,00, a titolo di aumento di capitale sottoscritto e non liberato.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la sussistenza del debito in
2 capo alla SI.ra in virtù dei motivi di cui alla narrativa dell'atto Controparte_1 introduttivo, e, per l'effetto, condannare la medesima SI.ra a pagare in Controparte_1 favore del Fallimento n. 375/2019 della la somma complessiva pari ad Euro Parte_1
1.000.000,00 (un milione/00), o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data di soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La convenuta, ritualmente convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rimaneva contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte costituita, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva il Fallimento ha chiesto accertarsi Pt_1 Parte_1
l'inadempimento della convenuta all'obbligo dalla medesima assunto di Controparte_1 pagamento integrale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea della società in bonis in data 29.12.2014 e la condanna della stessa al versamento della differenza, sul presupposto del solo parziale adempimento di tale obbligo, per l'importo di euro 500.000,00, rispetto al totale dell'aumento di capitale sottoscritto (euro 1.500.000,00).
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo richiamare per brevi cenni la disciplina in tema di circolazione delle azioni nominative.
Ebbene, le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica o giuridica;
e tale intestazione deve risultare non solo dal titolo ma anche dal libro soci;
pertanto, per il trasferimento dei titoli azionari nominativi è necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e, dunque, si rende necessaria la cooperazione della società emittente.
La circolazione delle azioni nominative, con la susseguente doppia annotazione in favore dell'acquirente, può avvenire o mediante girata o mediante il cd. transfert.
Segnatamente, il terzo comma dell'art. 2355 c.c. – riproducendo le disposizioni già contenute tanto nel Codice civile che nel R.D. n. 239/1942 - regola i rapporti tra la girata del titolo nominativo, l'annotazione nel libro dei soci e l'esercizio dei diritti sociali: il trasferimento delle azioni nominative si attua mediante girata autenticata;
tuttavia, solo la serie continua di girate dà diritto all'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
La girata dei titoli nominativi è assoggettata a particolari requisiti di forma: deve essere datata, deve contenere l'indicazione del giratario, compresa la sua nazionalità; deve essere
3 sottoscritta dal girante e, se l'azione non è interamente liberata, anche dal giratario. È', inoltre, necessario che la girata sia autenticata da un notaio o da un agente di cambio ovvero da un funzionario di aziende di credito, a garanzia dell'identità e della capacità di disporre del girante e, se l'azione non è liberata, anche della capacità e dell'identità del giratario.
E non par superfluo rammentare che la mancanza di autentica rende nulla la girata per difetto di forma.
Di fondamentale rilievo è, poi, la circostanza che l'art. 2355 c.c., fugando i dubbi sorti in precedenza, preveda espressamente, in favore del giratario che abbia dimostrato di essere possessore in base ad una serie continua di girate, non solo il diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ma anche la legittimazione diretta all'esercizio dei diritti sociali, a prescindere dalla suddetta preventiva annotazione.
Va, peraltro, osservato che tale ultima previsione si pone in linea con quanto già disposto con Legge n. 1745 del 29 dicembre 1962, laddove era espressamente contemplato, in favore del giratario di azioni, l'esercizio del diritto di riscossione degli utili e quello di partecipazione e votazione nell'assemblea, anche prima dell'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Nel trasferimento per girata la duplice annotazione (sul titolo e sul libro dei soci) è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l'annotazione sul titolo (girata) è fatta dall'alienante; quella nel libro dei soci dalla società.
L'effetto pieno del trasferimento è subordinato, comunque, al concorso delle due formalità:
l'annotazione sul solo titolo ha efficacia sia tra le parti sia di fronte ai terzi;
di fronte alla società, invece, il trasferimento è operativo quando ne è fatta l'annotazione sul libro dei soci (ciò fermo restando che – come accennato – nel sistema della riforma societaria, è possibile far valere i diritti che competono all'azionista nei confronti della società anche senza ricorrere alla preventiva annotazione sul libro soci).
Va, infine, evidenziato che il trasferimento delle azioni nominative può aver luogo anche
“con mezzo diverso dalla girata” e, segnatamente, mediante transfert; in tal caso, detto trasferimento si effettua, a norma dell'articolo 2022 c.c., mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente (libro soci) o mediante il rilascio di un nuovo titolo intestato ad un nuovo titolare.
Pertanto, colui che chiede, secondo questa formalità, l'intestazione dell'azione a favore di un'altra persona o il rilascio di un nuovo titolo, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre (la propria capacità di agire) mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio o di una banca a ciò autorizzata;
ove, poi, l'intestazione o il rilascio vengano
4 richiesti dall'acquirente, questi dovrà esibire il titolo e dimostrare, inoltre, il proprio diritto (cioè
l'acquisto del titolo) mediante atto con firma autenticata o atto pubblico.
Posto quanto innanzi e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che, per quanto inferibile dalla documentazione in atti, in data 29.12.2014 l'assemblea straordinaria della ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento “scindibile” di € Parte_1
10.200.000,00, da sottoscrivere in due tranches, di cui la prima, per € 5.100.000,00, con scadenza in data 31.12.2015 e la seconda, per € 5.100.000,00, con scadenza in data 31.12.2018
(doc. 2 parte attrice).
In data 31.03.2015 il socio ha sottoscritto n. 2.941,176 azioni, per un Controparte_1 importo complessivo di € 1.500.000,00 e ha provveduto a versare nelle casse della Parte_1 la somma di € 500.000,00.
[...]
Tale circostanza si evince dalla lettera di diffida e formale messa in mora inviata alla convenuta, in data 18.10.2019, dalla curatela attrice (doc. 5 parte attrice), riscontrata con missiva del 02.12.2019, con la quale il legale della , senza contestare la circostanza della CP_1 sottoscrizione dell'aumento di capitale per l'importo di euro 1.500.000,00 e del versamento della sola somma di euro 500.000,00, ha rappresentato: 1) di aver ceduto le partecipazioni azionarie di alla mediante girate dei certificati azionari Parte_1 Controparte_2 nn. 13, 15 e 18 in data 31.01.2017; 2) che la girataria si era obbligata a versare l'importo di euro
1.000.000,00 in favore della a semplice richiesta dell'organo amministrativo, Parte_1 manlevando espressamente la convenuta da ogni richiesta relativa al detto importo;
3) la necessità del previo infruttuoso esperimento della richiesta di pagamento dei versamenti ancora dovuti nei confronti del possessore delle azioni, ai sensi dell'art. 2356 c.c. (doc. 6 parte attrice).
Al contempo il Fallimento attore ha prodotto copia dei certificati azionari nn. 13, 15 e 18, da cui risulta, nella parte relativa alla girata del certificato azionario n. 18 alla Controparte_2
la dicitura a firma del Presidente della in bonis (avv. Gambardella),
[...] Parte_1
“capitale sociale sottoscritto 1.500.000,00 il 31/03/2015, azioni liberate per euro 500.000,00 il
31/03/2015” (doc. 8 parte attrice).
Deve ritenersi pertanto accertato il debito della convenuta per l'importo di € 1.000.000,00, corrispondente alle azioni oggetto dell'aumento di capitale deliberato il 29/12/2014, non interamente liberate dalla stessa, nonostante la sottoscrizione del relativo obbligo in data
31/03/2015.
Al contempo, deve poi escludersi la legittimazione passiva della Controparte_2 quale girataria del certificato azionario n. 18 (oggetto dell'aumento di capitale), tenuto conto, in
5 primo luogo, che dalle risultanze del Registro delle Imprese alla data di apertura del Fallimento
(23/05/2019) non risulta alcun trasferimento dei certificati azionari in favore della stessa, risultando ancora la titolare dell'intera sua partecipazione nel capitale della CP_1 Parte_1
[...]
Inoltre, come sopra premesso, trattandosi di titoli azionari non interamente liberati, trasferiti tramite girata, ai sensi dell'art. 2023, secondo comma, c.c., è necessario che sui medesimi sia apposta la sottoscrizione (autenticata) non solo del girante, ma anche del giratario-cessionario, la quale, nel caso di specie, per contro, non risulta contenuta nella copia del certificato azionario prodotto dalla Curatela, non essendo dunque la girata opponibile a quest'ultima.
Né può ritenersi che il Fallimento attoreo fosse onerato, come richiesto dal difensore della convenuta nella lettera del 02.12.2019, in virtù di quanto previsto dall'art. 2356 c.c., di fornire la prova dell'infruttuoso esperimento della richiesta di pagamento dei versamenti ancora dovuti nei confronti del giratario-possessore delle azioni.
Invero, sebbene l'art. 2356 secondo comma c.c. preveda che la richiesta di pagamento verso coloro che hanno trasferito azioni non liberate sia necessariamente preceduta dall'infruttuosa richiesta verso il possessore dell'azione, il primo comma del medesimo articolo subordina la liberazione dell'alienante dall'obbligo solidale con l'acquirente, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, al decorso del triennio dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Con la conseguenza che, in difetto di evidenza della sussistenza di tale formalità, che risulta peraltro smentita dalle suddette risultanze della visura camerale del Registro Imprese, l'obbligo di preventiva escussione dell'acquirente non può ritenersi opponibile nei confronti del
, rimanendo la convenuta la sola legittimata passiva dell'obbligazione de Parte_1 CP_1 qua.
Parimenti non risulta opponibile all'odierna attrice l'asserita scrittura privata intercorsa in data 31.1.2017 tra la e la avente ad oggetto la dedotta CP_1 Controparte_2 manleva di quest'ultima in favore della prima, di cui alla lettera di riscontro del 2.12.2019, in difetto di evidenza della esistenza di tale scrittura e della data certa della stessa, la quale, in ogni caso, varrebbe a regolamentare i rapporti obbligatori interni tra le parti che l'hanno sottoscritta e nei confronti della in bonis, non anche nei confronti del , quale Parte_1 Parte_1 soggetto terzo rispetto a quest'ultima.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato l'inadempimento dell'obbligo della convenuta di versamento dell'intero aumento di capitale deliberato dalla e sottoscritto dal socio aderente, con conseguente condanna della stessa al Parte_1
6 versamento in favore della curatela attrice della parte non versata, pari ad euro 1.000.000,00, oltre agli interessi legali dalla messa in mora (18.11.2019: docc. 5 e 6 parte attrice) al soddisfo.
Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta alla rifusione, in favore del attoreo, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ai Parte_1 sensi del D.M. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- Accertata la sussistenza del debito della convenuta per il titolo di Controparte_1
cui in motivazione, condanna la medesima al pagamento, in favore del Fallimento n. 375/2019 della della somma di euro 1.000.000,00, oltre agli interessi legali dal Parte_1
18.11.2019 al soddisfo;
- Condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 22.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60077 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, vertente
TRA
N. 375/2019 (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore Avv. Federica Marziale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tembien
n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Ferretti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
Convenuta contumace
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “[…] richiamando quelle rassegnate in sede di atto introduttivo.”;
Premesso in fatto che
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della s.p.a. n. 375/2019 Pt_1 conveniva in giudizio , esponendo: Controparte_1
- che in data 29.12.2014 era stato deliberato dall'assemblea straordinaria della Parte_1 un aumento a pagamento del capitale sociale pari a € 10.200.000,00, da sottoscrivere in
[...] due tranches;
- che in data 31.03.2015 la convenuta aveva sottoscritto azioni per complessivi €
1.500.000,00, provvedendo contestualmente a corrispondere € 500.000,00;
- che, a seguito dell'aumento del capitale, la convenuta risultava essere titolare di n.
8.862.744 azioni, pari a € 4.519.999,44, di cui versati € 3.519.999,68;
- che in data 23.05.2019 veniva dichiarato il fallimento della società ed era Parte_1 emerso che la era debitrice di € 1.000.000,00 dovuti a tiolo di aumento del capitale CP_1 sociale sottoscritto e non versato;
- che, dunque, la convenuta veniva formalmente diffidata e messa in mora;
- che la aveva riscontrato tale diffida rappresentando di aver ceduto le proprie CP_1 azioni alla mediante girate dei certificati azionari in data 31.01.2017 e Controparte_2 di aver altresì sottoscritto una scrittura privata con la cessionaria, che si era impegnata a manlevarla con riguardo al versamento del residuo dovuto alla società a titolo di aumento del capitale;
- che la cessionaria era interamente partecipata da , legale Parte_2 rappresentante di Parte_1
- che la convenuta era legittimata passiva, posta la inopponibilità al fallimento del trasferimento dei certificati azionari, ai sensi dell'art. 2022 c.c., e degli accordi conclusi con la
; Controparte_2
- che, infatti, alla data del fallimento non risultava alcuna modifica soggettiva della compagine sociale, né il trasferimento delle quote era stato iscritto nel Registro delle Imprese;
- che sui certificati azionari non era nemmeno stata apposta la sottoscrizione autenticata del giratario;
- che la convenuta non poteva invocare il beneficium excussionis di cui all'art. 2356 secondo comma c.c., non essendo avvenuta alcuna annotazione del trasferimento delle quote;
- che, dunque, la convenuta doveva essere condannata al pagamento dell'importo di €
1.000.000,00, a titolo di aumento di capitale sottoscritto e non liberato.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la sussistenza del debito in
2 capo alla SI.ra in virtù dei motivi di cui alla narrativa dell'atto Controparte_1 introduttivo, e, per l'effetto, condannare la medesima SI.ra a pagare in Controparte_1 favore del Fallimento n. 375/2019 della la somma complessiva pari ad Euro Parte_1
1.000.000,00 (un milione/00), o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data di soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La convenuta, ritualmente convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rimaneva contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte costituita, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.03.2025, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva il Fallimento ha chiesto accertarsi Pt_1 Parte_1
l'inadempimento della convenuta all'obbligo dalla medesima assunto di Controparte_1 pagamento integrale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea della società in bonis in data 29.12.2014 e la condanna della stessa al versamento della differenza, sul presupposto del solo parziale adempimento di tale obbligo, per l'importo di euro 500.000,00, rispetto al totale dell'aumento di capitale sottoscritto (euro 1.500.000,00).
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo richiamare per brevi cenni la disciplina in tema di circolazione delle azioni nominative.
Ebbene, le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica o giuridica;
e tale intestazione deve risultare non solo dal titolo ma anche dal libro soci;
pertanto, per il trasferimento dei titoli azionari nominativi è necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e, dunque, si rende necessaria la cooperazione della società emittente.
La circolazione delle azioni nominative, con la susseguente doppia annotazione in favore dell'acquirente, può avvenire o mediante girata o mediante il cd. transfert.
Segnatamente, il terzo comma dell'art. 2355 c.c. – riproducendo le disposizioni già contenute tanto nel Codice civile che nel R.D. n. 239/1942 - regola i rapporti tra la girata del titolo nominativo, l'annotazione nel libro dei soci e l'esercizio dei diritti sociali: il trasferimento delle azioni nominative si attua mediante girata autenticata;
tuttavia, solo la serie continua di girate dà diritto all'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
La girata dei titoli nominativi è assoggettata a particolari requisiti di forma: deve essere datata, deve contenere l'indicazione del giratario, compresa la sua nazionalità; deve essere
3 sottoscritta dal girante e, se l'azione non è interamente liberata, anche dal giratario. È', inoltre, necessario che la girata sia autenticata da un notaio o da un agente di cambio ovvero da un funzionario di aziende di credito, a garanzia dell'identità e della capacità di disporre del girante e, se l'azione non è liberata, anche della capacità e dell'identità del giratario.
E non par superfluo rammentare che la mancanza di autentica rende nulla la girata per difetto di forma.
Di fondamentale rilievo è, poi, la circostanza che l'art. 2355 c.c., fugando i dubbi sorti in precedenza, preveda espressamente, in favore del giratario che abbia dimostrato di essere possessore in base ad una serie continua di girate, non solo il diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ma anche la legittimazione diretta all'esercizio dei diritti sociali, a prescindere dalla suddetta preventiva annotazione.
Va, peraltro, osservato che tale ultima previsione si pone in linea con quanto già disposto con Legge n. 1745 del 29 dicembre 1962, laddove era espressamente contemplato, in favore del giratario di azioni, l'esercizio del diritto di riscossione degli utili e quello di partecipazione e votazione nell'assemblea, anche prima dell'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Nel trasferimento per girata la duplice annotazione (sul titolo e sul libro dei soci) è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l'annotazione sul titolo (girata) è fatta dall'alienante; quella nel libro dei soci dalla società.
L'effetto pieno del trasferimento è subordinato, comunque, al concorso delle due formalità:
l'annotazione sul solo titolo ha efficacia sia tra le parti sia di fronte ai terzi;
di fronte alla società, invece, il trasferimento è operativo quando ne è fatta l'annotazione sul libro dei soci (ciò fermo restando che – come accennato – nel sistema della riforma societaria, è possibile far valere i diritti che competono all'azionista nei confronti della società anche senza ricorrere alla preventiva annotazione sul libro soci).
Va, infine, evidenziato che il trasferimento delle azioni nominative può aver luogo anche
“con mezzo diverso dalla girata” e, segnatamente, mediante transfert; in tal caso, detto trasferimento si effettua, a norma dell'articolo 2022 c.c., mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente (libro soci) o mediante il rilascio di un nuovo titolo intestato ad un nuovo titolare.
Pertanto, colui che chiede, secondo questa formalità, l'intestazione dell'azione a favore di un'altra persona o il rilascio di un nuovo titolo, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre (la propria capacità di agire) mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio o di una banca a ciò autorizzata;
ove, poi, l'intestazione o il rilascio vengano
4 richiesti dall'acquirente, questi dovrà esibire il titolo e dimostrare, inoltre, il proprio diritto (cioè
l'acquisto del titolo) mediante atto con firma autenticata o atto pubblico.
Posto quanto innanzi e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che, per quanto inferibile dalla documentazione in atti, in data 29.12.2014 l'assemblea straordinaria della ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento “scindibile” di € Parte_1
10.200.000,00, da sottoscrivere in due tranches, di cui la prima, per € 5.100.000,00, con scadenza in data 31.12.2015 e la seconda, per € 5.100.000,00, con scadenza in data 31.12.2018
(doc. 2 parte attrice).
In data 31.03.2015 il socio ha sottoscritto n. 2.941,176 azioni, per un Controparte_1 importo complessivo di € 1.500.000,00 e ha provveduto a versare nelle casse della Parte_1 la somma di € 500.000,00.
[...]
Tale circostanza si evince dalla lettera di diffida e formale messa in mora inviata alla convenuta, in data 18.10.2019, dalla curatela attrice (doc. 5 parte attrice), riscontrata con missiva del 02.12.2019, con la quale il legale della , senza contestare la circostanza della CP_1 sottoscrizione dell'aumento di capitale per l'importo di euro 1.500.000,00 e del versamento della sola somma di euro 500.000,00, ha rappresentato: 1) di aver ceduto le partecipazioni azionarie di alla mediante girate dei certificati azionari Parte_1 Controparte_2 nn. 13, 15 e 18 in data 31.01.2017; 2) che la girataria si era obbligata a versare l'importo di euro
1.000.000,00 in favore della a semplice richiesta dell'organo amministrativo, Parte_1 manlevando espressamente la convenuta da ogni richiesta relativa al detto importo;
3) la necessità del previo infruttuoso esperimento della richiesta di pagamento dei versamenti ancora dovuti nei confronti del possessore delle azioni, ai sensi dell'art. 2356 c.c. (doc. 6 parte attrice).
Al contempo il Fallimento attore ha prodotto copia dei certificati azionari nn. 13, 15 e 18, da cui risulta, nella parte relativa alla girata del certificato azionario n. 18 alla Controparte_2
la dicitura a firma del Presidente della in bonis (avv. Gambardella),
[...] Parte_1
“capitale sociale sottoscritto 1.500.000,00 il 31/03/2015, azioni liberate per euro 500.000,00 il
31/03/2015” (doc. 8 parte attrice).
Deve ritenersi pertanto accertato il debito della convenuta per l'importo di € 1.000.000,00, corrispondente alle azioni oggetto dell'aumento di capitale deliberato il 29/12/2014, non interamente liberate dalla stessa, nonostante la sottoscrizione del relativo obbligo in data
31/03/2015.
Al contempo, deve poi escludersi la legittimazione passiva della Controparte_2 quale girataria del certificato azionario n. 18 (oggetto dell'aumento di capitale), tenuto conto, in
5 primo luogo, che dalle risultanze del Registro delle Imprese alla data di apertura del Fallimento
(23/05/2019) non risulta alcun trasferimento dei certificati azionari in favore della stessa, risultando ancora la titolare dell'intera sua partecipazione nel capitale della CP_1 Parte_1
[...]
Inoltre, come sopra premesso, trattandosi di titoli azionari non interamente liberati, trasferiti tramite girata, ai sensi dell'art. 2023, secondo comma, c.c., è necessario che sui medesimi sia apposta la sottoscrizione (autenticata) non solo del girante, ma anche del giratario-cessionario, la quale, nel caso di specie, per contro, non risulta contenuta nella copia del certificato azionario prodotto dalla Curatela, non essendo dunque la girata opponibile a quest'ultima.
Né può ritenersi che il Fallimento attoreo fosse onerato, come richiesto dal difensore della convenuta nella lettera del 02.12.2019, in virtù di quanto previsto dall'art. 2356 c.c., di fornire la prova dell'infruttuoso esperimento della richiesta di pagamento dei versamenti ancora dovuti nei confronti del giratario-possessore delle azioni.
Invero, sebbene l'art. 2356 secondo comma c.c. preveda che la richiesta di pagamento verso coloro che hanno trasferito azioni non liberate sia necessariamente preceduta dall'infruttuosa richiesta verso il possessore dell'azione, il primo comma del medesimo articolo subordina la liberazione dell'alienante dall'obbligo solidale con l'acquirente, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, al decorso del triennio dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Con la conseguenza che, in difetto di evidenza della sussistenza di tale formalità, che risulta peraltro smentita dalle suddette risultanze della visura camerale del Registro Imprese, l'obbligo di preventiva escussione dell'acquirente non può ritenersi opponibile nei confronti del
, rimanendo la convenuta la sola legittimata passiva dell'obbligazione de Parte_1 CP_1 qua.
Parimenti non risulta opponibile all'odierna attrice l'asserita scrittura privata intercorsa in data 31.1.2017 tra la e la avente ad oggetto la dedotta CP_1 Controparte_2 manleva di quest'ultima in favore della prima, di cui alla lettera di riscontro del 2.12.2019, in difetto di evidenza della esistenza di tale scrittura e della data certa della stessa, la quale, in ogni caso, varrebbe a regolamentare i rapporti obbligatori interni tra le parti che l'hanno sottoscritta e nei confronti della in bonis, non anche nei confronti del , quale Parte_1 Parte_1 soggetto terzo rispetto a quest'ultima.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato l'inadempimento dell'obbligo della convenuta di versamento dell'intero aumento di capitale deliberato dalla e sottoscritto dal socio aderente, con conseguente condanna della stessa al Parte_1
6 versamento in favore della curatela attrice della parte non versata, pari ad euro 1.000.000,00, oltre agli interessi legali dalla messa in mora (18.11.2019: docc. 5 e 6 parte attrice) al soddisfo.
Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta alla rifusione, in favore del attoreo, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ai Parte_1 sensi del D.M. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- Accertata la sussistenza del debito della convenuta per il titolo di Controparte_1
cui in motivazione, condanna la medesima al pagamento, in favore del Fallimento n. 375/2019 della della somma di euro 1.000.000,00, oltre agli interessi legali dal Parte_1
18.11.2019 al soddisfo;
- Condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 22.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
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