TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7393/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Basiglio (MI), Via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 con l'Avv. Gaetano Galeone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in Basiglio (MI), Via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 con l'Avv. Gaetano Galeone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 5 in Bresso (MI) il 28.09.1991 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Bresso al n. 71, parte II, serie A, anno 1991 In regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie: nata il [...] in [...], cittadina Persona_1 italiana, cod. fisc. , di anni 25, economicamente indipendente;
C.F._3 nata il [...] in [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_2
, di 23 anni, non economicamente autonoma C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le questioni genitoriali 1.1 Le figlie sono entrambe maggiorenni, è economicamente autonoma mentre non è ancora Per_1 Pt_2 economicamente indipendente, e continueranno a vivere prevalentemente presso la casa familiare sita in Basiglio (MI) via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631, con la madre. 1.2 Il signor quale contributo al mantenimento della figlia è tenuto a corrispondere alla CP_2 Pt_2 signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 700,00, per 12 Pt_1 mensilità, rivalutabile ISTAT come per Legge, ferma la base al mese di febbraio 2025. Quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia terrà a suo carico la metà delle spese condominiali ordinarie. 1.3 Saranno ad integrale carico del Signor le spese extra assegno per non ancora Controparte_2 Pt_2 economicamente autonoma, come previste e disciplinate dal Protocollo spese-extra assegno del Tribunale di Milano emesso il 14 novembre 2017 e che si riportano integralmente, essendo invece diretto il rapporto fra il padre e la figlia economicamente autonoma:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 2 di 5 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per tutte le spese sopra indicate sarà quindi necessario il preventivo accordo tra i genitori, ad eccezione di quelle già praticate, ma comunque con accordo sulle modalità organizzative.
2. La casa familiare. 2.1 La casa familiare è sita in Basiglio (MI) via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631, e viene assegnata alla signora con quanto la arreda. Parte_1
2.2 La signora dovrà provvedere al pagamento della metà delle spese condominiali ordinarie, Pt_1 straordinarie ed alla totalità delle utenze. I beni attualmente nella casa familiare restano di proprietà di entrambi i coniugi. 2.3 La signora dovrà avere la cura del buon padre di famiglia dell'immobile e degli arredi e Pt_1 corredi. 2.4 I ricorrenti concordano che il diritto di assegnazione della casa familiare sita in Basiglio (MI), via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 alla signora avrà una durata minima di 10 anni Pt_1 dalla sentenza di separazione. Trascorso tale periodo, le parti si impegnano a rivalutare la situazione e decidere sulla destinazione dell'immobile, tenendo conto delle circostanze familiari e dell'interesse delle figlie.
3. Questioni patrimoniali. 3.1 Il signor è tenuto a corrispondere alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di CP_2 Pt_1 ogni mese, un contributo al suo mantenimento dell'importo complessivo di Euro 2.000,00, per 12 mensilità, rivalutabile ISTAT come per Legge, ferma la base al mese di febbraio 2025. 3.2 Le spese mediche della signora sono a carico del marito solamente se rimborsabili in forma Pt_1 pagina 3 di 5 diretta o indiretta in quanto titolare di copertura Dirigenti Fasdac. La signora dovrà trasmettere la documentazione necessaria con tempestività e precisione al fine di avere il rimborso da parte del Fasdac. In caso di rigetto da parte del Fasdac, le spese personali saranno a carico della Signora Pt_1 che ne usufruirà nelle sue personali detrazioni fiscali. 3.3 La figlia non economicamente autonoma è fiscalmente a carico del padre al 100% Parte_2 così come le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie pagate dal padre al 100%. 3.4 Il conto corrente cointestato ai coniugi presso Banca Mediolanum verrà dalle parti chiuso.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne economicamente non autonoma, non sono in Parte_2 contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 he hanno contratto matrimonio concordatario a Bresso (MI), il 28.09.1991;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Basiglio (MI), Via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 con l'Avv. Gaetano Galeone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in Basiglio (MI), Via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 con l'Avv. Gaetano Galeone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 5 in Bresso (MI) il 28.09.1991 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Bresso al n. 71, parte II, serie A, anno 1991 In regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie: nata il [...] in [...], cittadina Persona_1 italiana, cod. fisc. , di anni 25, economicamente indipendente;
C.F._3 nata il [...] in [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_2
, di 23 anni, non economicamente autonoma C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le questioni genitoriali 1.1 Le figlie sono entrambe maggiorenni, è economicamente autonoma mentre non è ancora Per_1 Pt_2 economicamente indipendente, e continueranno a vivere prevalentemente presso la casa familiare sita in Basiglio (MI) via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631, con la madre. 1.2 Il signor quale contributo al mantenimento della figlia è tenuto a corrispondere alla CP_2 Pt_2 signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 700,00, per 12 Pt_1 mensilità, rivalutabile ISTAT come per Legge, ferma la base al mese di febbraio 2025. Quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia terrà a suo carico la metà delle spese condominiali ordinarie. 1.3 Saranno ad integrale carico del Signor le spese extra assegno per non ancora Controparte_2 Pt_2 economicamente autonoma, come previste e disciplinate dal Protocollo spese-extra assegno del Tribunale di Milano emesso il 14 novembre 2017 e che si riportano integralmente, essendo invece diretto il rapporto fra il padre e la figlia economicamente autonoma:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 2 di 5 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per tutte le spese sopra indicate sarà quindi necessario il preventivo accordo tra i genitori, ad eccezione di quelle già praticate, ma comunque con accordo sulle modalità organizzative.
2. La casa familiare. 2.1 La casa familiare è sita in Basiglio (MI) via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631, e viene assegnata alla signora con quanto la arreda. Parte_1
2.2 La signora dovrà provvedere al pagamento della metà delle spese condominiali ordinarie, Pt_1 straordinarie ed alla totalità delle utenze. I beni attualmente nella casa familiare restano di proprietà di entrambi i coniugi. 2.3 La signora dovrà avere la cura del buon padre di famiglia dell'immobile e degli arredi e Pt_1 corredi. 2.4 I ricorrenti concordano che il diritto di assegnazione della casa familiare sita in Basiglio (MI), via Cristoforo Colombo residenza Giardini n. 631 alla signora avrà una durata minima di 10 anni Pt_1 dalla sentenza di separazione. Trascorso tale periodo, le parti si impegnano a rivalutare la situazione e decidere sulla destinazione dell'immobile, tenendo conto delle circostanze familiari e dell'interesse delle figlie.
3. Questioni patrimoniali. 3.1 Il signor è tenuto a corrispondere alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di CP_2 Pt_1 ogni mese, un contributo al suo mantenimento dell'importo complessivo di Euro 2.000,00, per 12 mensilità, rivalutabile ISTAT come per Legge, ferma la base al mese di febbraio 2025. 3.2 Le spese mediche della signora sono a carico del marito solamente se rimborsabili in forma Pt_1 pagina 3 di 5 diretta o indiretta in quanto titolare di copertura Dirigenti Fasdac. La signora dovrà trasmettere la documentazione necessaria con tempestività e precisione al fine di avere il rimborso da parte del Fasdac. In caso di rigetto da parte del Fasdac, le spese personali saranno a carico della Signora Pt_1 che ne usufruirà nelle sue personali detrazioni fiscali. 3.3 La figlia non economicamente autonoma è fiscalmente a carico del padre al 100% Parte_2 così come le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie pagate dal padre al 100%. 3.4 Il conto corrente cointestato ai coniugi presso Banca Mediolanum verrà dalle parti chiuso.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne economicamente non autonoma, non sono in Parte_2 contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 he hanno contratto matrimonio concordatario a Bresso (MI), il 28.09.1991;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5