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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall'avv.to Daniela Migliaccio Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 16.10.2023, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta dall'1.12.2021 sulla base di contratto a tempo indeterminato, Controparte_1
impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli con missiva datata 28.3.2023, ricevuta il
29.3.2023.
In punto di fatto, esponeva: - che tale “licenziamento per giusta causa veniva comminato all'esito di due procedimenti disciplinari, laddove le condotte sanzionate all'esito del primo procedimento costituivano, per espressa indicazione datoriale, recidiva rispetto al secondo procedimento”;
- che, “in dettaglio, in data 01.03.2023 veniva notificata al sig. una missiva (all.
2 - missiva Pt_1
del 01.03.2023), che si riporta integralmente infra, con la quale venivano irrogati i provvedimenti disciplinari relativi ad un primo procedimento disciplinare”;
- che, “in sostanza, come si legge nella detta missiva, la società aveva notificato in data 31.01.2023 un atto a mezzo del quale al venivano contestati contemporaneamente n. 10 addebiti Pt_1
disciplinari e il sig. aveva in data 14.02.2023 reso oralmente le proprie giustificazioni Pt_1 avverso le dette n. 10 contestazioni, negando ogni addebito”;
- che, “al 15° esimo giorno successivo alla resa delle giustificazioni, giungeva alla residenza del sig. la missiva dell'01.03.2023, già menzionata, con la quale gli venivano irrogati una Pt_1
serie di provvedimenti disciplinari tra cui n. 5 giorni di sospensione dal servizio e, precisamente:
1) la sospensione dal servizio per il giorno 28.02.2023 (ma notificata il giorno 01.03.2023) in relazione alla contestazione n. 553 del 14.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-9.12.2022);
2) la sospensione dal servizio per il giorno 08.03.2023 in relazione alla contestazione n.564 del
22.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2023 di essere stato in ferie il giorno 19.12);
3) la sospensione dal servizio per il giorno 15.03.2023 in relazione alla contestazione n. 565 del
22.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia);
4) la sospensione dal servizio per il giorno 21.03.2023 in relazione alla contestazione n.15 del
12.01.2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023 comunicando falsamente di essere stato in ferie);
5) la sospensione dal servizio per il giorno 28.03.2023 in relazione alla contestazione n.94 del
01.02.2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.01.2023 comunicando falsamente di essere stato in ferie)”;
- che in data 13.1.2023 - rectius 13.3.2023 - gli veniva notificata ulteriore lettera con cui gli venivano contestati addebiti in relazione ai giorni 11.2.2023, 14.2.2023, 24.2.2023 e 25.2.2023, oltre alla recidiva per le sanzioni di cui alla precedente suindicata missiva dell'1.3.2023;
- che in relazione a tale lettera contestazione non rendeva alcuna giustificazione;
- che in data 29.3.2023 gli veniva notificato il licenziamento, che il ricorrente impugnava con atto stragiudiziale notificato in data 17.5.2023. Tanto esposto, lamentava:
la “nullità del procedimento disciplinare” conclusosi con l'irrogazione delle sanzioni di cui alla missiva dell'1.3.2023 “per contrasto con l'art. 7 L. 300/1970” e, dunque, la “nullità” di queste ultime;
- l'“insussistenza del fatto” posto a base del licenziamento e, dunque, l'assenza di giusta causa;
- “in via del tutto gradata”, la natura discriminatoria del licenziamento.
Sulla base di tali premesse, rassegnava al giudice adito le seguenti conclusioni:
“a) In via principale, previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, accertare e dichiarare la nullità
e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023 perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge n.300/70 in relazione alle condizioni personali del ricorrente ed indipendentemente dal motivo formalmente addotto, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dlgs n.23/2015 condannare all'immediata reintegra dell'istante Controparte_2 nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR pari ad € 1.445,29 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) In via principale, previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, accertare e dichiarare la nullità
e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023 non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato da intendersi come insussistenza degli addebiti di cui alla missiva del 13.03.2023 e degli addebiti di cui alla recidiva del 01.03.2023 ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n.23/2015 condannare … all'immediata reintegra dell'istante Controparte_1 nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR pari ad € 1.445,29 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra fino ad un massimo di dodici mensilità, oltre contribuzione.
c) in via gradata, qualora non venissero accolte le conclusioni rassegnate sub a) e sub. b), previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del fatto e/o dei fatti contestati, accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, e perché il licenziamento è totalmente abnorme e/o sproporzionato rispetto alla condotta, come meglio illustrato al capo 1) e 2) della parte motiva, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs n.23/2015 condannare al Controparte_2 pagamento di un'indennità pari a n. 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad €.1.445,29 (all.8) per ogni anno di lavoro da un minimo di n.6 mensilità ad un massimo di n.36 mensilità, senza contribuzione. c) in via ulteriormente gradata, qualora non venissero accolte le conclusioni rassegnate sub.
a) e b) e c), sempre previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare
e la proporzionalità delle sanzioni, in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del fatto e/o dei fatti contestati, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o irregolarità del licenziamento comminato al ricorrente il 29.03.2023 per violazione delle regole procedurali e/o per motivi di forma, come più specificamente dedotti ai capi 1) ed 2) del presente ricorso in ordine all'osservanza dei principi dell'art. 7 Stat. Lav., e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento di un'indennità risarcitoria pari a n. 1 mensilità per ogni anno di servizio da un minimo di n. 2 mensilità ad un massimo di n. 12 mensilità, senza contribuzione”; con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente che, contestato il fondamento della domanda sulla Controparte_1
base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato senza successo il tentativo di conciliazione, effettuato il libero interrogatorio delle parti, ammessa la prova testimoniale con le limitazioni di cui al verbale di udienza del 21.12.2023, escusso all'udienza del 6.2.2024 il teste di parte resistente il giudice, all'esito della camera di consiglio, vista la richiesta di parte ricorrente Testimone_1 formulata alla medesima udienza, letto l'art. 210 c.p.c., ordinava alla convenuta di depositare i report giornalieri inviati via mail dal testimone (cui aveva fatto riferimento Testimone_1 quest'ultimo) per i giorni 19.12.2022, nonché 7, 8, 9 e 29 gennaio 2023, dando atto che per il giorno
24.2.2024 tale società aveva già stata depositato la relativa mail, come da doc. n. 12; ritenuta, inoltre, la necessità di acquisire agli atti del giudizio la stampa degli orari di entrata e di uscita del ricorrente con riferimento ai giorni in relazione ai quali allo stesso era stata contestata la mancata
“timbratura”, in quanto costituente indispensabile approfondimento degli elementi già emergenti dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 12), letto l'art. 421 c.p.c., invitava parte resistente a depositare la stampa degli orari di entrata e di uscita del ricorrente con riferimento ai giorni in relazione ai quali allo stesso era stata contestata la mancata “timbratura” e rinviava la causa all'udienza del 22.2.2024, riservato ogni altro provvedimento istruttorio.
Dopo un rinvio disposto all'udienza del 29.2.2024 su richiesta di parte ricorrente, che aveva rappresentato che vi era “un tentativo di contatto con la dirigenza della società al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo”, ed altro disposto all'udienza del 4.4.2024, all'udienza del
9.5.2024 la causa veniva decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto.
Con sentenza n. 3412/2024, pubblicata in data 27.5.2024, il Tribunale, accertata la sussistenza delle condotte di cui alla missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023 e di quelle di cui alle pregresse sanzioni disciplinari conservative richiamate ai fini della recidiva e riqualificato il recesso datoriale disposto per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennità di mancato preavviso, così provvedeva:
a) accerta la sussistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.3.2023 (dallo stesso ricevuta il 29.3.2023) e, per l'effetto, condanna la a pagare in favore del ricorrente l'indennità di mancato Controparte_1 preavviso, da quantificarsi in separato giudizio;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la a pagare Controparte_1 in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 875,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) letto l'art. 429, 1° comma c.p.c., fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Avverso la sentenza n. 3412/2024, pubblicata in data 27.5.2024, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 27.11.2024, e ne invocava la riforma, con vittoria Parte_1
di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza dell'1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza per violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo ex art.111 cost., difetto di motivazione nell'esercizio dei poteri officiosi del giudice, violazione e falsa applicazione degli art. 421, comma 2, c.p.c. e 437 c.p.c., dolendosi del non corretto esercizio dei poteri officiosi da parte del Tribunale volti all'acquisizione di documentazione, che, in ogni caso, era stata oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente.
Con il secondo lamenta violazione e falsa applicazione dell' art.2697 c.c., nonché violazione dei principi dell'art.7 della legge 300/70 in relazione alle contestazioni del 31.01.2023 e l'insussistenza della recidiva. Infine, con il terzo motivo ancora si duole della tardività delle contestazioni di cui alla recidiva e del cumulo dei dieci addebiti.
Premesso che non è stata attinta da alcuna doglianza la sentenza nella parte in cui ha dato atto di non poter tener conto delle nuove allegazioni attoree, formulate solo nelle note difensive del
29.4.2024, secondo le quali il licenziamento disciplinare dissimulerebbe un recesso per eccessiva morbilità e nella parte in cui è stata esclusa la lamentata natura discriminatoria del licenziamento, osserva la Corte che le censure formulate dall'odierno appellante, nelle loro varie articolazioni, non minano la piena conformità dell'operato del Tribunale alle disposizioni processuali, né sono in grado di scalfire le articolate motivazioni poste a sostegno della decisione e le conclusioni cui il giudice di primo grado è pervenuto, che vanno qui integralmente confermate per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3. Prima di esaminare i motivi di gravame, è utile riportare il contenuto della missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023, a seguito della quale alcuna giustificazione il dipendente ha inteso rendere alla datrice di lavoro e in relazione alla quale è stato poi comminato al il Pt_1
licenziamento per giusta causa con missiva datata 28.3.2023 e notificata in data 29.3.2023.
“Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 e del CCNL per i dipendenti di imprese di pulizia, Le contestiamo i seguenti addebiti.
Il giorno 11.2.2023 ha timbrato l'inizio del lavoro alle ore 21.38 omettendo la timbratura dell'orario di uscita. Il giorno 14.2.2023 ha timbrato l'entrata alle ore 00.13 omettendo la timbratura in uscita. Il giorno 24.2.2023, ha chiesto un giorno di ferie, non concesso dal Responsabile, astenendosi comunque dal lavoro e risultando, come tale, assente ingiustificato. Il giorno 25.2.2023 ha timbrato l'orario in entrata alle ore 21.28 e non in uscita.
Le contestiamo, altresì, la recidiva per esserLe stati irrogati, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023, i seguenti provvedimenti disciplinari:
- contestazione 4.8.2022 n. 412: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente all'inizio della stessa)
- contestazione 24.11.2022 n. 525: sanzione della ammonizione scritta (assente dal lavoro il giorno
15.11.2022, senza avvisare il responsabile del prosieguo di malattia)
- contestazione 14.12.2022 n. 553: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 28 febbraio 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-9.12.2022)
- contestazione 22.12.2022 n. 564: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 8 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2022 di essere stato in ferie il giorno 19.12.)
- contestazione 22.12.2022 n. 565: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 15 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia)
- contestazione 2.1.2023 n. 1: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa) - contestazione 12.1.2023 n. 15: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 21 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023, comunicando falsamente di essere stato collocato in ferie)
- contestazione 17.1.2023 n. 17 (rectius 49) : sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa) contestazione 25.1.2023 n. 76: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa)
- contestazione 1.2.2023 n. 94: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 28 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.1.2023, comunicando falsamente di essere in ferie).
Le assegniamo il termine di cinque giorni dalla presente per eventuali Sue giustificazioni”.
In relazione alle contestazioni di addebito di cui alla missiva datata 13.3.2023 - consistenti sostanzialmente nella mancata “timbratura” dell'orario di uscita dal lavoro nei giorni 11, 14 e 25 febbraio 2023, nonché nell'assenza ingiustificata nel giorno 24.2.2023 per il quale il ricorrente aveva chiesto, ma non ottenuto, un giorno di ferie - va, innanzitutto, osservato che il , nel Pt_2
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha contestato la corrispondenza al vero delle omesse timbrature dell'orario di uscita ed ha chiesto al Tribunale l'emissione dell'ordine di esibizione da parte della datrice di lavoro “del report cartaceo delle mancate marcature in uscita” per i giorni 11, 14 e 25.2.2023 (cfr. pag. 21 del ricorso di primo grado).
Dopo l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.2.2024, il ricorrente ha depositato telematicamente in data 9.2.2024 istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 421 c.p.c. .
L'odierno appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale della sua istanza di revoca e lamenta un non corretto esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c..
La doglianza è infondata, ricorrendo, nel caso in esame, tutti i requisiti legittimanti l'esercizio dei poteri di ufficio e cioè la compiutezza dei fatti allegati, l'individuazione ex actis di una pista probatoria ed, altresì, la semiplena probatio ( cfr. Cass. sez. lav. 06.03.2001 nr.3228; Cass. Sezioni
Unite Civili 17.07.2014 nr.11353; Cass. Sezioni Unite Civili 03.02.1998 nr. 1099).
E' noto che l'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di primo grado è consentito, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze, quando le prove già ritualmente acquisite offrano significativi dati di indagine, ma siano ritenute insufficienti dal giudicante (v.
Cass., 2007 n. 22305); esso, inoltre, deve essere giustificato dal materiale probatorio già acquisito e dimostrarsi idoneo a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v. Cass.
n. 2379/2007), quando sia opportuno “integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti… onde colmare eventuali lacune delle risultanze di causa” (v. Cass. n. 154 del 2006).
Dunque, allorché ricorrono i presupposti per il loro esercizio (semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass. 10.09.2019 n.
22628, Cass. 23.11.2020 n. 26597), i poteri istruttori del giudice del lavoro possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass.
10.12.2008 n. 29006, Cass. 25.08.2020 n. 17683.
Nel caso in esame, la società aveva tempestivamente dedotto i fatti oggetto di contestazione disciplinare (“Il giorno 11.02.2023 il ricorrente ha timbrato l'inizio del lavoro alle 21,38; ha omesso la timbratura dell'orario di uscita;
- il giorno 14.02.2023 il ricorrente ha timbrato l'entrata alle ore 00,13, omettendo la timbratura all'uscita; - il giorno 24.02.2023, in servizio nel turno notturno dalle 22 alle 6, alle ore 00,10 avvisava il Responsabile di voler usufruire di un giorno di ferie, non ottenendo alcuna concessione dallo stesso;
è risultato, comunque, assente dal lavoro in detti giorni;
- il giorno 25.02.2023, il ricorrente timbrava in entrata alle ore 21,28 e non in uscita”) e a sostegno delle circostanze relative alla omessa timbratura in uscita e al godimento di un giorno di ferie senza autorizzazione aveva prodotto le varie mail, di cui all'allegato 12, provenienti da e dirette all'Ufficio del Personale. La convenuta aveva, inoltre, Testimone_1
richiesto di provare tali fatti anche attraverso l'espletamento della prova testimoniale, cui si è proceduto proprio in data 6.2.2024, mediante l'esame del teste il quale, per quanto Testimone_1
qui rileva, ha dichiarato:
“A.D.R.: “conosco qui presente in aula. Non ho rapporti di parentela o affinità Parte_1 con lui”.
A.D.R.: “lo conosco perché sono il responsabile del cantiere della presso l'ospedale CP_1
Cotugno di Napoli. La fornisce il servizio di pulizia e sanificazione di tale ospedale. Il CP_1
sig. lavorava anche lui lì e io ero il suo responsabile”. Pt_1
A.D.R.: “io lavoro per la dall'1.12.2021, ma lavoro in tale cantiere dal 2003 in quanto CP_1 sono passato alla in seguito a “passaggio di cantiere”. CP_1
A.D.R.: “io sono il responsabile del personale della presso tale cantiere dell'ospedale CP_1
Cotugno fin dal dicembre 2021” .
A.D.R.: “il lavorava come operaio addetto alla pulizia”. Pt_1
A.D.R.: “come responsabile del personale, controllo che il personale esegua il compito assegnato e preparo i turni di lavoro. Inoltre se un operaio si assenta per malattia deve chiamare me sul mio cellulare in qualsiasi ora del giorno e della notte”.
….
A.D.R.: “da sempre gli operai pulitori chiedono a me di poter usufruire di giorni di ferie e sono io ad autorizzarli. Poi ogni mese comunico all'ufficio del personale le ferie che ho autorizzato e che sono state godute. Preciso che ogni giorno, entro le ore 8.00, comunico all'ufficio del personale i nominativi di coloro che si sono assentati, dopo avermi avvertito telefonicamente o CP_1
mediante messaggio, per malattia, ferie, permessi 104 ecc. Quando mi avvertono tramite messaggio, intendo Whastapp. Tali comunicazioni le effettuavo via e-mail”.
…
A.D.R.: “ricordo che con il ci sono stati dei problemi. In particolare l'ufficio del personale Pt_1
a fine mese mi manda la stampa degli orari di entrata e di uscita degli operai pulitori, così che io posso segnare il godimento di eventuali ROL. Ricordo che è capitato che in relazione al a Pt_1
volte non vi era la registrazione dell'entrata al lavoro o dell'uscita dal lavoro. In tali casi io ho comunicato tale circostanza all'azienda” …”
Risultano, dunque, sussistenti tutti i requisiti legittimanti l'esercizio dei poteri di ufficio per l'acquisizione, come disposta dal Tribunale con ordinanza del 6.2.2024, della stampa degli orari di entrata e di uscita in relazione ai quali era stata contestata al dipendente la mancata “timbratura”, stante la compiutezza dei fatti allegati dalla convenuta e la semiplena probatio offerta dalla stessa
(cfr. Cass. sez. lav. 06.03.2001 nr.3228; Cass. Sezioni Unite Civili 17.07.2014 nr.11353; Cass.
Sezioni Unite Civili 03.02.1998 nr. 1099).
Quanto alle doglianze dell'odierno appellante in ordine al “disconoscimento” da parte della difesa del di tale documentazione, oggetto dell'ordinanza ex art. 421 c.p.c. del Tribunale e CP_3
depositata telematicamente dalla società in data 14.2.2024 quale doc. n. 5, si legge nei motivi di gravame che “nel processo di primo grado è accaduto che il disconoscimento del ricorrente è stato inteso come effettuato ai sensi dell'art. 216 c.p.c. mentre esso era un disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.” (cfr. pag. 19 del ricorso in appello).
Evidenzia la Corte che nessun fraintendimento vi è stato da parte del giudice di primo grado.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note difensive autorizzate (“E, pertanto, si disconosce il documento depositato, adducendo che potrebbe trattarsi di un falso materiale ed ideologico. All'udienza del 29.02.2023 la
G.E.S.A.P. non ha proposto istanza di verificazione, nè implicita nè esplicita del documento, per cui si chiede che il Giudice non ne tenga conto., tale “disconoscimento” non può condurre agli effetti di cui all'art. 216 c.p.c. per non aver la convenuta avanzato istanza di verificazione”; cfr. note di parte ricorrente del 29.4.2024), tale “disconoscimento” non poteva condurre agli effetti di cui all'art. 216 c.p.c. per non aver la convenuta avanzato istanza di verificazione. Quest'ultima, infatti, presuppone che sia stata prodotta una “scrittura privata” e che la parte contro la quale essa è stata prodotta neghi “formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Nel caso in esame, invece, il documento “disconosciuto” non era una scrittura privata e, dunque, alcuna istanza di verificazione la convenuta era tenuta a proporre per avvalersi dello stesso. Quanto al disconoscimento che l'odierno appellante assume aver effettuato ex art. 2712 c.c., in sede di gravame sostiene la parte di avere disconosciuto alla prima udienza utile la documentazione prodotta il 14.2.2024 dalla società e che il senso della eccezione, come emergeva dalle note del 29.4.2024, risiedeva nel fatto che non vi erano elementi che consentivano di attribuire la sicura provenienza di quel documento alla in sostanza, si faceva presente CP_1 che non vi era l'indicazione della provenienza da stampigliata sul foglietto con le Controparte_1
tre righe depositato e riprodotto poi anche in sentenza, non vi era intestazione nè dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della con la quale si certificava che il foglietto Controparte_1 consisteva nell'estratto per i giorni 11-14-25 febbraio della macchinetta marcatempo a disposizione dei dipendenti della e sita all'ingresso dello stabile del Cotugno e dagli stessi utilizzata CP_1
quale rilevatrice delle presenze, nè vi era certificazione del funzionamento della medesima e della sua non manomettibilità (cfr. motivi di gravame).
Rileva la Corte che all'udienza del 29.2.2024 non risulta formulato alcun disconoscimento, ma solo una richiesta di rinvio, impregiudicata ogni questione e istanza, per “un tentativo di contatto con la dirigenza della società al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo”, circostanza della quale gli avvocati di controparte hanno fatto presente di non avere alcuna conoscenza.
Alla successiva udienza del 4.4.2024, il difensore del ricorrente ha genericamente disconosciuto i documenti depositati da controparte il 14.2.2024 ed ha aggiunto “ In particolare quanto agli estratti degli orari di entrata e di uscita, essi non contengono elementi da cui poter desumere che sono relativi al ricorrente. … L'avv. Migliaccio evidenzia che da alcun documento emerge che il codice
34 è riferibile al ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 4.4.2024).
Infine, nelle note del 29.4.2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato che non vi erano elementi per “attribuire la sicura provenienza di quel documento alla e, più CP_1
specificamente, non sussiste nessuna garanzia o controprova effettuabile per poter affermare che si tratta proprio degli orari di . Manca qualsiasi indicazione al nome del lavoratore, ai suoi Pt_1
dati, al suo numero di matricola. E, pertanto, si disconosce il documento depositato, adducendo che potrebbe trattarsi di un falso materiale ed ideologico. All'udienza del 29.02.2023 la G.E.S.A.P. non ha proposto istanza di verificazione, nè implicita nè esplicita del documento, per cui si chiede che il
Giudice non ne tenga conto” (cfr. note del 29.4.2024).
La doglianza formulata all'udienza del 4.4.2024 riguardava, dunque, la riferibilità certa dei dati riportati nel documento di cui allegato 5 al lavoratore . Pt_1
Sul punto, il Tribunale ha puntualmente rilevato che, diversamente da quanto eccepito da parte del ricorrente, la stampa relativa agli orari rilevati dal badge magnetico depositati dalla in CP_1 data 14.2.2024 riportano il cognome del ricorrente e, accanto a questo, il numero “34”; ha, poi aggiunto che dalla ricevuta di consegna del “badge”, depositata dalla convenuta il 26.4.2024 in seguito alle contestazioni attoree sollevate all'udienza precedente ed acquisita agli atti del giudizio
(visto che la necessità era sorta proprio in seguito alle osservazioni del procuratore del ricorrente formulate all'udienza del 4.4.2024), si evinceva che il badge assegnato al ricorrente era proprio quello riportante il n. 34.
In conclusione, i rilievi sollevati in primo grado in relazione al predetto documento di cui all'allegato 5 riguardavano la mera riferibilità dei dati ivi riportati al lavoratore , rilievi Pt_1 rivelatisi infondati, recando il documento oltre al cognome dell'odierno appellante anche il numero, 34, corrispondente al badge a lui assegnato.
In ogni caso, va evidenziato che il documento prodotto dalla società (della genuinità del cui contenuto non è dato dubitare, considerato che i rilievi del ricorrente hanno riguardato in modo specifico solo la mancanza di elementi idonei a riferire quei dati alla sua posizione), costituisce un estratto di dati ricavati dal cartellino marcatempo, la cui valenza probatoria dei fatti e delle cose ivi rappresentate è stata considerata dal Tribunale unitariamente ad altri elementi, pure offerti dalla società, ovvero le stampe delle e-mail inviate da responsabile del cantiere della Testimone_1 presso l'ospedale Cotugno di Napoli, all'Ufficio del Personale (cfr. doc. 12 di cui alla CP_1
produzione di parte convenuta allegata alla memoria di costituzione di primo grado) e le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso all'udienza del 6.2.2024. Tes_1
La mail del 19 febbraio 2023 (avente ad oggetto “Marcatura Tebbaido Giorno 11/02/32”, con la quale si segnala l'omessa timbratura da parte del “Sig. dell'orario di uscita Parte_1 per il giorno 11 febbraio 2023) e quella del 28 febbraio 2023 (avente ad oggetto “Contestazione
Tebbaido”, con la quale si segnala, tra l'altro, l'omessa timbratura da parte del “Sig. ” Pt_1 dell'orario di uscita per i giorni 11, 14 e 25 febbraio 2023) risultano, pacificamente, inviate dal responsabile del cantiere, signor all'Ufficio del Personale e non sono state Testimone_1 oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'odierno appellante.
Deve, anche escludersi, alla luce di tali documenti qualsivoglia dubbio di funzionamento o manomissione della macchinetta marcatempo, paventata genericamente dal in sede di Pt_1 gravame;
ed invero, dal contenuto e dall'oggetto delle due mail (“Marcatura Tebbaido Giorno
11/02/32” e “Contestazione ”) deve escludersi che la mancata timbratura, tra l'altro solo Pt_1
in uscita e non anche in entrata, costituisse problematica comune ad altri dipendenti e, dunque, riconducibile a manomissione o a cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, circostanza che il responsabile avrebbe facilmente rilevato e comunicato in caso di problematica relativa anche ad altre posizioni lavorative e non certo segnalato espressamente quale “Marcatura Tebbaido Giorno
11/02/32” e quale “Contestazione Tebbaido”.
Quanto all'ulteriore episodio oggetto della contestazione disciplinare di cui alla missiva del
13.3.2023, ovvero l'assenza ingiustificata del il giorno 24.2.2023, per il quale lo stesso Pt_1
aveva chiesto un giorno di ferie non concesso, in primo luogo va qui ribadito che il lavoratore in primo grado, e così in sede di gravame, non ha contestato di essersi assentato dal lavoro in tale giorno.
Correttamente il Tribunale ha rilevato che, pacifica l'assenza dal lavoro, l'onere probatorio circa la giustificatezza di tale assenza incombe sullo stesso ricorrente.
Nessuna prova costui ha offerto, neppure in sede di gravame.
La datrice di lavoro ha, invece, depositato la stampa della mail del 28.2.2023 con cui il responsabile del cantiere ha comunicato all'Ufficio del Personale quanto segue: Testimone_1
“Vi comunico che il sig. il giorno 24.2.2023 in servizio dalle ore 22.00 alle ore 6.00 Pt_1
avvisava alle ore 11.10 del [incomprensibile] usufruire un giorno di ferie, che non gli veniva concessa. …”.
Priva di pregio è la difesa dell'odierno appellante, secondo la quale si tratterebbe di un mero report interno, una comunicazione avutasi tra il dipendente ed i propri superiori al fine di costruire la contestazione disciplinare da inoltrare al , non proveniente da un terzo, il cui contenuto Pt_1
equivarrebbe a una dichiarazione del datore di lavoro, che non ha un peso maggiore della dichiarazione resa in sede di giustificazioni del 14.02.2023 dal , laddove egli afferma che Pt_1
al telefono lo aveva autorizzato alle ferie (cfr. motivi di cui alla pag. 21 del ricorso in Tes_1
appello).
Il documento proviene da un dipendente della società, responsabile del cantiere presso il quale prestava servizio il , ed è pienamente utilizzabile a riscontro delle circostanze fattuali Pt_1 addebitate all'odierno appellante.
, invece, non ha offerto alcun elemento né a sostegno della giustificatezza della sua Pt_1
assenza, né a sostegno della non veridicità del contenuto della mail del 28 febbraio 2024.
Piuttosto, tale contenuto, come puntualmente rilevato dal Tribunale, è coerente con la circostanza per la quale dalla busta paga di febbraio 2023 prodotta dalla convenuta ( doc. 13), i cui dati non sono stati contestati, emerge che in tale mese il ricorrente aveva un saldo ferie negativo.
L'odierno appellante reputa non dirimente tale circostanza, in quanto, a suo dire, “la ferie veniva richiesta ed autorizzata il 24.02.2023, mentre la busta paga veniva consegnata il 28.02.2023, non consentendo al dipendente di rendersi conto dello stato dei suoi contatori” (cfr. ricorso in appello). Sul punto è sufficiente rilevare che il saldo negativo risulta già nella precedente busta di gennaio
2023 e, ancor prima, in quella di dicembre 2022.
4. Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, anche questi sono infondati e da rigettare.
L'appellante, senza confrontarsi con le articolate motivazioni esposte in sentenza, si dilunga a sostenere la mancata prova dei fatti di cui alle plurime missive di addebito che la datrice di lavoro gli ha notificato a mezzo ufficiale giudiziario - in data 31.1.2023 (come chiaramente emerge dal documento n. 3 prodotto dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio) e non in data
1.3.2023 come continua erroneamente a sostenere l'appellante, nonostante i precisi rilievi sul punto effettuati dal Tribunale (cfr. pag. 9 della sentenza) - e a ribadire le doglianze di tardività di tali contestazioni, per le quali la società ha poi intimato (con missiva n. 129 datata 20.2.2023, notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023) sanzioni disciplinari conservative, successivamente richiamate nella missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023 ai fini della recidiva.
In ordine alle doglianze di tardività di tali contestazioni di addebito, osserva la Corte che la società ha dedotto e provato che le precedenti notifiche relative alle varie missive di contestazione non erano andate a buon fine in quanto il ricorrente era risultato irreperibile, rectius “sconosciuto”; in un caso aveva rifiutato la consegna a mano (cfr. doc. 4).
La società ha documentato di avere, pertanto, dovuto notificare le svariate lettere di contestazione disciplinare (la prima datata 4.8.2022 e l'ultima datata 12.1.2023) a mezzo ufficiale giudiziario, notifica perfezionatasi in data 31.1.2023 (cfr. doc. 3). In particolare, dalla documentazione di cui al predetto doc. 3 risulta che, dopo un primo tentativo, effettuato dall'Ufficiale giudiziario in data 18.1.2023, presso l'indirizzo di via A. Campano n. 142, is. A, ove il è risultato “sconosciuto come da informazioni assunte in loco”, la notifica è, poi, Pt_1 avvenuta in data 31.1.2023, ad opera dell'Ufficiale giudiziario, in Via Abbondanza n. 165 a mani della moglie in plico chiuso e sigillato (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado Parte_3
di parte convenuta).
Va, qui, precisato che in relazione a tali contestazioni (di cui alle missive notificate a mezzo ufficiale giudiziario in data 31.1.2023) ed anche in relazione alle ulteriori contestazioni disciplinari di cui alle missive n. 49 del 17.1.2023, n. 76 del 25.1.2023 e n. 94 dell'1.2.2023, il dipendente ha, poi, reso, in data 14.2.2023, le proprie giustificazioni, come documentato dall'allegato 6 alla produzione di primo grado di parte convenuta.
Con missiva n. 129/2023, datata 20.2.2023 e notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data
1.3.2023, la datrice di lavoro, respinte le giustificazioni rese dal in data 14.2.2023, in Pt_1 quanto infondate e pretestuose, ha comminato al dipendente le sanzioni disciplinari conservative ivi indicate.
Tanto precisato, osserva la Corte che, a fronte del rilievo del ricorrente, secondo il quale egli sarebbe risultato “sconosciuto” ai tentativi di notifica delle singole lettere di contestazione disciplinare per non avere la datrice di lavoro indicato anche l'isolato e la scala, il Tribunale ha evidenziato che, in realtà, il dipendente è risultato sconosciuto anche quando il suo indirizzo è stato riportato con specificazione dell'isolato e della scala (cfr. missiva di contestazione datata 1.2.2023 di cui alle pagg 5 e 6 del doc. 5 della produzione della convenuta).
Inconsistente è l'affermazione dell'appellante secondo il quale le missive indicate dal giudice come recanti l'indirizzo completo in realtà recano un indirizzo sbagliato. Secondo il , “Le Pt_1
ricevute di ritorno di cui alle pagine 5 e 6 del doc.5 di cui alla produzione della resistente indicano che la consegna è stata tentata alla Via Giovanni Antonio Campano n.142, sc. A, int.1 – Frazione:
Isola A, Sc.E. Ebbene, l'indirizzo è sbagliato anzi confonde il postino perchè menziona prima la scala A e poi la scala E. L'indirizzo esatto era ed è Via G.A.Campano n.142/A -int-1 Is.A, sc.E. “
(cfr. ricorso in appello).
Ed invero, è evidente che è corretta sia la denominazione della via (Govanni Antonio
Campano), sia il numero civico (142), sia l'isola (A), sia la scala (E).
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta addebitabile alla convenuta in sede di notifica delle singole missive di contestazione disciplinare (nei casi in cui avrebbe omesso di indicare o non avrebbe indicato compiutamente l'isolato e la scala), osserva la Corte che, come già condivisibilmente rilevato dal Tribunale, una questione di tardività della contestazione, in ipotesi, si può porre solo per la sanzione dell'ammonizione scritta relativa alla contestazione mossa con missiva n. 412 datata 4.8.2022, riguardante l'assenza del 3.8.2022.
Le altre contestazioni, infatti, sono tutte relative a condotte di poco antecedenti alla notifica del
31.1.2023, atteso che le prime in ordine cronologico riguardano episodi relativi al giorno al
15.11.2022 e ai giorni dell'8 e 9 dicembre 2022. In ogni caso, il principio della tempestività della contestazione disciplinare trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare al lavoratore la possibilità di difendersi compiutamente e nel caso in esame il ricorrente si è difeso specificamente sia nel corso del procedimento disciplinare (cfr. doc. 6 della produzione di parte convenuta) sia in sede giudiziale (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Quanto alla doglianza, formulata solo in sede di gravame, secondo la quale il cumulo degli addebiti in una unica lettera di contestazione avrebbe determinato confusione nelle giustificazioni rese dal lavoratore (cfr. pag. 37 del ricorso in appello), essa è infondata e, comunque, tardiva. Ed invero, non vi è stato alcun cumulo di addebiti in un'unica lettera di contestazione disciplinare;
piuttosto si è trattato di varie missive di contestazione disciplinare (a partire dalla missiva n. 412 datata 4 agosto 2022 e fino alla missiva n. 15 del 12 gennaio 2023) che la datrice di lavoro, dopo aver tentato di notificare separatamente presso l'indirizzo di residenza del dipendente al quale il
è risultato sconosciuto, ha poi contestualmente notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario Pt_1 in data 31.1.2023. In particolare, dopo un primo tentativo, effettuato dall'Ufficiale giudiziario in data 18.1.2023, presso l'indirizzo di via A. Campano n. 142, is. A, ove il è risultato Pt_1
“sconosciuto come da informazioni assunte in loco”, la notifica è avvenuta, poi, in data 31.1.2023, ad opera dell'Ufficiale giudiziario, in Via Abbondanza n. 165 a mani della moglie Parte_3
in plico chiuso e sigillato (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado di parte convenuta).
La doglianza dell'odierno appellante è anche inammissibile, in quanto mai formulata in primo grado. Ed invero, il ricorrente non ha mai dedotto, né tanto meno provato, che la notifica contestuale avvenuta in data 31.1.2023 di una pluralità di missive di contestazione disciplinare abbia generato confusione nelle giustificazioni da lui rese.
5. Quanto al merito dei fatti contestati ai fini della recidiva, vanno qui riesaminate le varie contestazioni - a decorrere dalla missiva n. 412 del 4.8.2022, relativa al giorno 3.8.2022, e fino alla n. 94 dell'1.2.2023 - relative agli addebiti, poi sanzionati con le misure conservative intimate con la missiva n. 129 (datata 20.2.2023 e notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023), sanzioni successivamente richiamate nella lettera di contestazione disciplinare del 13.3.2023 ai fini della recidiva - avuto riguardo, per ciascuna delle condotte addebitate, alle giustificazioni rese dal dipendente, alla ricostruzione offerta dal Tribunale e ai rilievi, ove formulati, dall'odierno appellante.
Contestazione 4.8.2022 n. 412: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente all'inizio della stessa)
In sede di audizione il ricorrente ha confermato la fondatezza dell'addebito; egli, infatti, ha dichiarato: “il giorno 4.8.2022 comunicavo la malattia del 3.8.2022 al caposquadra”.
Contestazione 24.11.2022 n. 525: sanzione della ammonizione scritta (assente dal lavoro il giorno 15.11.2022, senza avvisare il responsabile del prosieguo di malattia)
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato: “il giorno 15.11.2022 venivo contestato ingiustamente in quanto risultavo ammalato dal 13.11.2022”; in giudizio, però, nulla egli ha dedotto, né ha prodotto il certificato di malattia da cui risulta ammalato in data 15.11.2022; la società, piuttosto, ha evidenziato che quanto dichiarato dal ricorrente risulta non rispondente al vero ed infondato, in quanto dall'attestato di malattia telematico del 14.11.2022, data della visita ambulatoriale, risulta che il lavoratore ha dichiarato di essere ammalato dal 13 novembre con prognosi al 14 novembre 2022; il 15 novembre 2022 il non si è presentato al lavoro, non Pt_1
dispone di alcun attestato di malattia e il 17 novembre ha dichiarato, in sede di visita ambulatoriale, di essere ammalato dal 16 novembre 2022, ricevendo una prognosi del medico al 17 novembre
2022; neppure in sede di gravame il ha prodotto certificazione medica per l'assenza del 15 Pt_1
novembre 2022 e, in ogni caso, nulla ha dedotto e documentato sulla avvenuta comunicazione alla datrice di lavoro il giorno 15.11.2022 dell'eventuale prosieguo malattia per quella data.
Contestazione 14.12.2022 n. 553: sanzione di un giorno di sospensione che fin d'ora si fissa nella giornata di 28 febbraio 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-
9.12.2022)
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato: “il giorno 8 e 9 risultavo presente nonostante il cartellino non era funzionante come verificato dal referente e lo stesso a Persona_1 provveduto a cambiare il cartellino”; in giudizio, però, egli non solo non ha chiesto di provare tale circostanza (non avendo indicato quale testimone da escutere il sig. ), ma prima ancora ha allegato una versione che, Persona_1 oltre ad essere sfornita di prova, è diversa e contrastante con quanto riferito nell'immediatezza, e segnatamente quella per la quale sarebbe stato di “riposo sul turno notturno dalle 23.00 alle 6.00”; in sede di gravame, senza nulla motivare in ordine ai ripetuti cambi di versione, ritorna alla ricostruzione sostenuta in sede di audizione, e chiede di sentire , istanza non Persona_1
accoglibile n quanto volta a dimostrare circostanze del tutto diverse da quelle dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio;
quanto al rilievo formale, sollevato dal lavoratore, secondo il quale per tale mancanza veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione da osservarsi in data 28.02.2023, mentre la comunicazione del provvedimento sanzionatorio avveniva solo in data 01.03.2023, la società appellata ha dedotto che il 28.2.2023 il era assente per malattia e che alcuna sospensione è Pt_1
stata eseguita in tale data.
Contestazione 22.12.2022 n. 564: sanzione di un giorno di sospensione che sin d'ora si fissa nella giornata di 8 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2022 di essere stato in ferie il giorno 19.12.)
L'allegazione attorea resa nel primo grado di giudizio, secondo la quale per il giorno 19.12.2022 il dipendente aveva preventivamente chiesto e ottenuto dal responsabile del servizio Testimone_1 l'autorizzazione a godere di un giorno di ferie, è sconfessata dalla circostanza per la quale in sede di audizione difensiva l'istante medesimo ha riferito: “il giorno 20.12.2022 comunicavo al caposquadra che il giorno 19.12.2022 chiedevo una giornata di ferie per una mia emergenza”; in sostanza, in relazione all'assenza del 19.12.2022, egli non ha preventivamente chiesto e ottenuto un giorno di ferie, visto che solo il giorno successivo egli avrebbe comunicato (dunque neppure chiesto) tale giorno;
a ciò si aggiunga che è poco credibile che l'istante abbia ottenuto, a posteriori, l'autorizzazione a godere di un giorno di ferie per l'8-9.12.2022, visto che dalla busta paga di tale mese (cfr. doc. 13 parte convenuta) emerge che in quest'ultimo il dipendente aveva un saldo ferie negativo;
nel ricorso in appello si sostiene che nella mail inviata il 19.12.2022 dal all'ufficio del Tes_1
personale (doc. n.1 allegato alla nota di deposito depositata dalla società in data 14.2.2024 su ordine del giudice) non fosse presente il nominativo del , che pertanto non si sarebbe assentato;
Pt_1
sul punto va osservato che, dalla deposizione del teste emerge che lo stesso Tes_1 Tes_1 inviava all'ufficio del personale report mensili con presenze e assenze di tutto il personale, ma anche report quotidiani con indicazione delle assenze e che comunicava anche gli assenti ingiustificati (A.D.R.: “quando qualche dipendente si è assentato senza comunicare alcuna giustificazione, il giorno stesso ho comunicato tale circostanza via e-mail all'ufficio del personale.
Ciò è capitato in relazione a vari dipendenti e anche in relazione al sig. ”); Parte_1
tuttavia, sulla scorta delle dichiarazioni del non può affermarsi che il report quotidiano Tes_1
fosse unico per le assenze giustificate e per quelle ingiustificate, sicchè il mancato inserimento del nella mail del 19.12.2022, avente ad oggetto “Assenti del giorno A.o.U. Cotugno”, non Pt_1
può fornire prova della presenza in servizio in quella data dell'odierno appellante, circostanza che, comunque, sarebbe del tutto in contrasto con le precedenti versioni fornite dallo stesso in sede di giustificazioni e nel ricorso ex art. 414 c.p.c., come sopra illustrate. Pt_1
Contestazione del 22.12.2022 n. 565: sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di 15 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia)
Contestazione del 2.1.2023 n. 1: sanzione della ammonizione scritta … comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 28.12.2022);
Contestazione del 17.1.2023 n. 17 (rectius: 49): sanzione della ammonizione scritta .. comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 16.1.2023);
Contestazione del 25.1.2023 n. 76: sanzione della ammonizione scritta … comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 24.1.2023) In primo luogo, deve rilevarsi che sussiste, nella lettera di contestazione disciplinare datata
13.3.2023, un evidente errore materiale in relazione alla contestazione del 17.1.2023 richiamata ai fini della recidiva, trattandosi della missiva recante il n. 49 (e non il 17 erroneamente indicato), risultando corrispondente il contenuto a quella n. 49, in atti, ed essendosi il ricorrente difeso proprio in relazione a quest'ultima (cfr. giustificazioni rese dal dipendente in data 14.2.2023).
In relazione alle suddette contestazioni n. 565, n. 1, n. 49 e n. 76, la difesa attorea di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., oltre ad essere generica (il ricorrente ha dedotto di aver tentato di comunicare le suindicate assenze per malattia all'utenza del responsabile ma non ha allegato Testimone_1
quando avrebbe effettuato tale tentativo), è contraddetta dalla circostanza per la quale, in sede di audizione, il ricorrente medesimo ha confermato di aver comunicato tali assenze il giorno successivo alle stesse;
ed invero, egli ha riferito:
“il giorno 22.12 dopo aver ritirato il certificato di malattia dal medico lo stesso 22.12 comunicavo la malattia dei giorni 20 e 21.12.2022”;
“il giorno 29.12.2022 alle ore 8.43 comunicavo la malattia del giorno 28.12.2022 al caposquadra”;
“il giorno 17.1.2023 dopo aver ritirato il certificato medico comunicavo al caposquadra che risultavo malato già dal giorno prima”;
“il giorno 25.1.2023 comunicavo al caposquadra che il giorno 24.1.2012 ero in malattia”; in sede di gravame l'appellante nulla contesta sulla ricostruzione del Tribunale, dolendosi solo del carattere sproporzionato della sanzione della sospensione comminatagli per la contestazione n. 565, trattandosi non di assenza ingiustificata, ma di tardiva comunicazione dello stato di malattia;
reputa la Corte che non si possa dubitare della proporzionalità della sanzione irrogate, atteso che svolgendo il le mansioni di operaio addetto alle pulizie presso l'Ospedale Cotugno di Pt_1
Napoli, inserito in turni anche notturni, è indubbio che non solo le assenze ingiustificate ma anche le mancate e tempestive comunicazioni di assenze, seppur giustificate da successiva certificazione medica, necessariamente comportano negative ripercussioni sull'organizzazione aziendale con rilevante difficoltà, se non impossibilità, di procedere alle necessarie sostituzioni del lavoratore assente.
Contestazione del 12.1.2023 n. 15: sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di
21 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023, comunicando falsamente di essere stato collocato in ferie)
Contestazione dell'1.2.2023 n. 94 sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di
28 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.1.2023, comunicando falsamente di essere in ferie) In primo luogo, in relazione alla contestazione del 12.1.2023 , come già evidenziato dal Tribunale, sussiste, nella missiva del 13.3.2023, un evidente errore materiale in quanto la contestazione del
12.1.2023 richiamata ai fini della recidiva è quella recante il n. 14 (e non 15), risultando corrispondente il contenuto a quella in atti ed essendosi il ricorrente difeso proprio in relazione a quest'ultima (cfr. giustificazioni rese dal dipendente in data 14.2.2023).
In relazione alle predette contestazioni n. 15 e n. 94 in primo grado l'istante si è difeso genericamente, avendo dedotto che per i giorni 7, 8, 9 e 29 gennaio 2023 aveva chiesto e ottenuto dal responsabile l'autorizzazione a godere di ferie, ma non ha allegato quando Testimone_1
avrebbe effettuato tale richiesta e quando avrebbe ricevuto la relativa autorizzazione;
inoltre, la difesa attorea risulta inverosimile visto che dalla busta paga di gennaio 2023 ed anche nella precedente di dicembre 2023 (cfr. doc. 13 parte resistente) si evince che in tale mese l'istante aveva un saldo ferie negativo;
in sede di gravame, l'appellante richiama il contenuto delle mail del inviate all'Ufficio del Tes_1 personale per comunicare le assenze dei lavoratori di quei giorni per sostenere l'infondatezza dell'addebito; sul punto, osserva la Corte che nelle mail relative alle assenze dei giorni 7 e 8 gennaio 2023 risulta indicato il nominativo del insieme a quello di altri dipendenti assenti Pt_1
per malattia, ma il dato è ininfluente, atteso che il ricorrente non ha mai dedotto e tanto meno documentato di essere in stato di malattia ed assente per tale ragione;
quanto alla mail relativa alle assenze del 9 gennaio 2023, con cui il ha comunicato gli assenti per ferie e malattia, nulla Tes_1
è indicato in relazione al;
Pt_1
quanto all'assenza del 29 gennaio 2023, parte appellante sostiene che la sua deduzione di essere stato autorizzato alle ferie dal non sarebbe stata smentita dalla società, che ha omesso di Tes_1 depositare la mail inviata dal all'Ufficio del Personale per le assenze dei dipendenti in Tes_1
tale data;
la convenuta ha dedotto che alcuna comunicazione vi è stata per tale data essendo assente lo stesso come risultante dal prospetto delle presenze del cantiere Cotugno del Tes_1
gennaio 2023 depositato in data 14.2.2024 (doc.n.4); tale circostanza smentisce anche la deduzione, comunque generica e non provata, del ricorrente secondo il quale egli avrebbe chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a stare in ferie da parte del responsabile Tes_1
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va, pertanto, confermata la sussistenza dei fatti oggetto di addebito sanzionati con le misure conservative, poi contestate come recidiva nella lettera del 13.3.2023, oltre che delle condotte, di mancata timbratura dell'orario di uscita nei giorni 11,
14 e 25 febbraio 2023 e di assenza giustifica del giorno 24.2.2023, addebitate nella missiva di contestazione del 13.3.2024 nel procedimento disciplinare conclusosi con l'intimazione del licenziamento.
6. Per le ragioni sopra illustrate, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall'avv.to Daniela Migliaccio Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 16.10.2023, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta dall'1.12.2021 sulla base di contratto a tempo indeterminato, Controparte_1
impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli con missiva datata 28.3.2023, ricevuta il
29.3.2023.
In punto di fatto, esponeva: - che tale “licenziamento per giusta causa veniva comminato all'esito di due procedimenti disciplinari, laddove le condotte sanzionate all'esito del primo procedimento costituivano, per espressa indicazione datoriale, recidiva rispetto al secondo procedimento”;
- che, “in dettaglio, in data 01.03.2023 veniva notificata al sig. una missiva (all.
2 - missiva Pt_1
del 01.03.2023), che si riporta integralmente infra, con la quale venivano irrogati i provvedimenti disciplinari relativi ad un primo procedimento disciplinare”;
- che, “in sostanza, come si legge nella detta missiva, la società aveva notificato in data 31.01.2023 un atto a mezzo del quale al venivano contestati contemporaneamente n. 10 addebiti Pt_1
disciplinari e il sig. aveva in data 14.02.2023 reso oralmente le proprie giustificazioni Pt_1 avverso le dette n. 10 contestazioni, negando ogni addebito”;
- che, “al 15° esimo giorno successivo alla resa delle giustificazioni, giungeva alla residenza del sig. la missiva dell'01.03.2023, già menzionata, con la quale gli venivano irrogati una Pt_1
serie di provvedimenti disciplinari tra cui n. 5 giorni di sospensione dal servizio e, precisamente:
1) la sospensione dal servizio per il giorno 28.02.2023 (ma notificata il giorno 01.03.2023) in relazione alla contestazione n. 553 del 14.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-9.12.2022);
2) la sospensione dal servizio per il giorno 08.03.2023 in relazione alla contestazione n.564 del
22.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2023 di essere stato in ferie il giorno 19.12);
3) la sospensione dal servizio per il giorno 15.03.2023 in relazione alla contestazione n. 565 del
22.12.2022 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia);
4) la sospensione dal servizio per il giorno 21.03.2023 in relazione alla contestazione n.15 del
12.01.2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023 comunicando falsamente di essere stato in ferie);
5) la sospensione dal servizio per il giorno 28.03.2023 in relazione alla contestazione n.94 del
01.02.2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.01.2023 comunicando falsamente di essere stato in ferie)”;
- che in data 13.1.2023 - rectius 13.3.2023 - gli veniva notificata ulteriore lettera con cui gli venivano contestati addebiti in relazione ai giorni 11.2.2023, 14.2.2023, 24.2.2023 e 25.2.2023, oltre alla recidiva per le sanzioni di cui alla precedente suindicata missiva dell'1.3.2023;
- che in relazione a tale lettera contestazione non rendeva alcuna giustificazione;
- che in data 29.3.2023 gli veniva notificato il licenziamento, che il ricorrente impugnava con atto stragiudiziale notificato in data 17.5.2023. Tanto esposto, lamentava:
la “nullità del procedimento disciplinare” conclusosi con l'irrogazione delle sanzioni di cui alla missiva dell'1.3.2023 “per contrasto con l'art. 7 L. 300/1970” e, dunque, la “nullità” di queste ultime;
- l'“insussistenza del fatto” posto a base del licenziamento e, dunque, l'assenza di giusta causa;
- “in via del tutto gradata”, la natura discriminatoria del licenziamento.
Sulla base di tali premesse, rassegnava al giudice adito le seguenti conclusioni:
“a) In via principale, previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, accertare e dichiarare la nullità
e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023 perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge n.300/70 in relazione alle condizioni personali del ricorrente ed indipendentemente dal motivo formalmente addotto, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dlgs n.23/2015 condannare all'immediata reintegra dell'istante Controparte_2 nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR pari ad € 1.445,29 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) In via principale, previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, accertare e dichiarare la nullità
e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023 non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato da intendersi come insussistenza degli addebiti di cui alla missiva del 13.03.2023 e degli addebiti di cui alla recidiva del 01.03.2023 ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n.23/2015 condannare … all'immediata reintegra dell'istante Controparte_1 nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR pari ad € 1.445,29 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché al pagamento delle retribuzioni spettantegli dal dì del licenziamento al dì della reintegra fino ad un massimo di dodici mensilità, oltre contribuzione.
c) in via gradata, qualora non venissero accolte le conclusioni rassegnate sub a) e sub. b), previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare e la proporzionalità delle sanzioni, in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del fatto e/o dei fatti contestati, accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29/03/2023, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, e perché il licenziamento è totalmente abnorme e/o sproporzionato rispetto alla condotta, come meglio illustrato al capo 1) e 2) della parte motiva, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs n.23/2015 condannare al Controparte_2 pagamento di un'indennità pari a n. 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad €.1.445,29 (all.8) per ogni anno di lavoro da un minimo di n.6 mensilità ad un massimo di n.36 mensilità, senza contribuzione. c) in via ulteriormente gradata, qualora non venissero accolte le conclusioni rassegnate sub.
a) e b) e c), sempre previo accertamento e declaratoria della inesistenza delle condotte contestate a mezzo della lettera del 31.01.2023 e previa conseguente declaratoria della inapplicabilità delle sanzioni di cui alla lettera del 01.03.2023 ovvero previo accertamento e declaratoria della nullità del suddetto procedimento disciplinare per violazione dei principi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori quali la pubblicità del codice disciplinare e la tempestività del procedimento disciplinare
e la proporzionalità delle sanzioni, in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del fatto e/o dei fatti contestati, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o irregolarità del licenziamento comminato al ricorrente il 29.03.2023 per violazione delle regole procedurali e/o per motivi di forma, come più specificamente dedotti ai capi 1) ed 2) del presente ricorso in ordine all'osservanza dei principi dell'art. 7 Stat. Lav., e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento di un'indennità risarcitoria pari a n. 1 mensilità per ogni anno di servizio da un minimo di n. 2 mensilità ad un massimo di n. 12 mensilità, senza contribuzione”; con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente che, contestato il fondamento della domanda sulla Controparte_1
base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato senza successo il tentativo di conciliazione, effettuato il libero interrogatorio delle parti, ammessa la prova testimoniale con le limitazioni di cui al verbale di udienza del 21.12.2023, escusso all'udienza del 6.2.2024 il teste di parte resistente il giudice, all'esito della camera di consiglio, vista la richiesta di parte ricorrente Testimone_1 formulata alla medesima udienza, letto l'art. 210 c.p.c., ordinava alla convenuta di depositare i report giornalieri inviati via mail dal testimone (cui aveva fatto riferimento Testimone_1 quest'ultimo) per i giorni 19.12.2022, nonché 7, 8, 9 e 29 gennaio 2023, dando atto che per il giorno
24.2.2024 tale società aveva già stata depositato la relativa mail, come da doc. n. 12; ritenuta, inoltre, la necessità di acquisire agli atti del giudizio la stampa degli orari di entrata e di uscita del ricorrente con riferimento ai giorni in relazione ai quali allo stesso era stata contestata la mancata
“timbratura”, in quanto costituente indispensabile approfondimento degli elementi già emergenti dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 12), letto l'art. 421 c.p.c., invitava parte resistente a depositare la stampa degli orari di entrata e di uscita del ricorrente con riferimento ai giorni in relazione ai quali allo stesso era stata contestata la mancata “timbratura” e rinviava la causa all'udienza del 22.2.2024, riservato ogni altro provvedimento istruttorio.
Dopo un rinvio disposto all'udienza del 29.2.2024 su richiesta di parte ricorrente, che aveva rappresentato che vi era “un tentativo di contatto con la dirigenza della società al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo”, ed altro disposto all'udienza del 4.4.2024, all'udienza del
9.5.2024 la causa veniva decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto.
Con sentenza n. 3412/2024, pubblicata in data 27.5.2024, il Tribunale, accertata la sussistenza delle condotte di cui alla missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023 e di quelle di cui alle pregresse sanzioni disciplinari conservative richiamate ai fini della recidiva e riqualificato il recesso datoriale disposto per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennità di mancato preavviso, così provvedeva:
a) accerta la sussistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.3.2023 (dallo stesso ricevuta il 29.3.2023) e, per l'effetto, condanna la a pagare in favore del ricorrente l'indennità di mancato Controparte_1 preavviso, da quantificarsi in separato giudizio;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la a pagare Controparte_1 in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 875,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) letto l'art. 429, 1° comma c.p.c., fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Avverso la sentenza n. 3412/2024, pubblicata in data 27.5.2024, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 27.11.2024, e ne invocava la riforma, con vittoria Parte_1
di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza dell'1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza per violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo ex art.111 cost., difetto di motivazione nell'esercizio dei poteri officiosi del giudice, violazione e falsa applicazione degli art. 421, comma 2, c.p.c. e 437 c.p.c., dolendosi del non corretto esercizio dei poteri officiosi da parte del Tribunale volti all'acquisizione di documentazione, che, in ogni caso, era stata oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente.
Con il secondo lamenta violazione e falsa applicazione dell' art.2697 c.c., nonché violazione dei principi dell'art.7 della legge 300/70 in relazione alle contestazioni del 31.01.2023 e l'insussistenza della recidiva. Infine, con il terzo motivo ancora si duole della tardività delle contestazioni di cui alla recidiva e del cumulo dei dieci addebiti.
Premesso che non è stata attinta da alcuna doglianza la sentenza nella parte in cui ha dato atto di non poter tener conto delle nuove allegazioni attoree, formulate solo nelle note difensive del
29.4.2024, secondo le quali il licenziamento disciplinare dissimulerebbe un recesso per eccessiva morbilità e nella parte in cui è stata esclusa la lamentata natura discriminatoria del licenziamento, osserva la Corte che le censure formulate dall'odierno appellante, nelle loro varie articolazioni, non minano la piena conformità dell'operato del Tribunale alle disposizioni processuali, né sono in grado di scalfire le articolate motivazioni poste a sostegno della decisione e le conclusioni cui il giudice di primo grado è pervenuto, che vanno qui integralmente confermate per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3. Prima di esaminare i motivi di gravame, è utile riportare il contenuto della missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023, a seguito della quale alcuna giustificazione il dipendente ha inteso rendere alla datrice di lavoro e in relazione alla quale è stato poi comminato al il Pt_1
licenziamento per giusta causa con missiva datata 28.3.2023 e notificata in data 29.3.2023.
“Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 e del CCNL per i dipendenti di imprese di pulizia, Le contestiamo i seguenti addebiti.
Il giorno 11.2.2023 ha timbrato l'inizio del lavoro alle ore 21.38 omettendo la timbratura dell'orario di uscita. Il giorno 14.2.2023 ha timbrato l'entrata alle ore 00.13 omettendo la timbratura in uscita. Il giorno 24.2.2023, ha chiesto un giorno di ferie, non concesso dal Responsabile, astenendosi comunque dal lavoro e risultando, come tale, assente ingiustificato. Il giorno 25.2.2023 ha timbrato l'orario in entrata alle ore 21.28 e non in uscita.
Le contestiamo, altresì, la recidiva per esserLe stati irrogati, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023, i seguenti provvedimenti disciplinari:
- contestazione 4.8.2022 n. 412: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente all'inizio della stessa)
- contestazione 24.11.2022 n. 525: sanzione della ammonizione scritta (assente dal lavoro il giorno
15.11.2022, senza avvisare il responsabile del prosieguo di malattia)
- contestazione 14.12.2022 n. 553: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 28 febbraio 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-9.12.2022)
- contestazione 22.12.2022 n. 564: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 8 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2022 di essere stato in ferie il giorno 19.12.)
- contestazione 22.12.2022 n. 565: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 15 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia)
- contestazione 2.1.2023 n. 1: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa) - contestazione 12.1.2023 n. 15: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 21 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023, comunicando falsamente di essere stato collocato in ferie)
- contestazione 17.1.2023 n. 17 (rectius 49) : sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa) contestazione 25.1.2023 n. 76: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente la stessa)
- contestazione 1.2.2023 n. 94: sanzione di un giorno di sospensione che fin da ora si fissa nella giornata di 28 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.1.2023, comunicando falsamente di essere in ferie).
Le assegniamo il termine di cinque giorni dalla presente per eventuali Sue giustificazioni”.
In relazione alle contestazioni di addebito di cui alla missiva datata 13.3.2023 - consistenti sostanzialmente nella mancata “timbratura” dell'orario di uscita dal lavoro nei giorni 11, 14 e 25 febbraio 2023, nonché nell'assenza ingiustificata nel giorno 24.2.2023 per il quale il ricorrente aveva chiesto, ma non ottenuto, un giorno di ferie - va, innanzitutto, osservato che il , nel Pt_2
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha contestato la corrispondenza al vero delle omesse timbrature dell'orario di uscita ed ha chiesto al Tribunale l'emissione dell'ordine di esibizione da parte della datrice di lavoro “del report cartaceo delle mancate marcature in uscita” per i giorni 11, 14 e 25.2.2023 (cfr. pag. 21 del ricorso di primo grado).
Dopo l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.2.2024, il ricorrente ha depositato telematicamente in data 9.2.2024 istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 421 c.p.c. .
L'odierno appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale della sua istanza di revoca e lamenta un non corretto esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c..
La doglianza è infondata, ricorrendo, nel caso in esame, tutti i requisiti legittimanti l'esercizio dei poteri di ufficio e cioè la compiutezza dei fatti allegati, l'individuazione ex actis di una pista probatoria ed, altresì, la semiplena probatio ( cfr. Cass. sez. lav. 06.03.2001 nr.3228; Cass. Sezioni
Unite Civili 17.07.2014 nr.11353; Cass. Sezioni Unite Civili 03.02.1998 nr. 1099).
E' noto che l'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di primo grado è consentito, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze, quando le prove già ritualmente acquisite offrano significativi dati di indagine, ma siano ritenute insufficienti dal giudicante (v.
Cass., 2007 n. 22305); esso, inoltre, deve essere giustificato dal materiale probatorio già acquisito e dimostrarsi idoneo a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v. Cass.
n. 2379/2007), quando sia opportuno “integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti… onde colmare eventuali lacune delle risultanze di causa” (v. Cass. n. 154 del 2006).
Dunque, allorché ricorrono i presupposti per il loro esercizio (semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass. 10.09.2019 n.
22628, Cass. 23.11.2020 n. 26597), i poteri istruttori del giudice del lavoro possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass.
10.12.2008 n. 29006, Cass. 25.08.2020 n. 17683.
Nel caso in esame, la società aveva tempestivamente dedotto i fatti oggetto di contestazione disciplinare (“Il giorno 11.02.2023 il ricorrente ha timbrato l'inizio del lavoro alle 21,38; ha omesso la timbratura dell'orario di uscita;
- il giorno 14.02.2023 il ricorrente ha timbrato l'entrata alle ore 00,13, omettendo la timbratura all'uscita; - il giorno 24.02.2023, in servizio nel turno notturno dalle 22 alle 6, alle ore 00,10 avvisava il Responsabile di voler usufruire di un giorno di ferie, non ottenendo alcuna concessione dallo stesso;
è risultato, comunque, assente dal lavoro in detti giorni;
- il giorno 25.02.2023, il ricorrente timbrava in entrata alle ore 21,28 e non in uscita”) e a sostegno delle circostanze relative alla omessa timbratura in uscita e al godimento di un giorno di ferie senza autorizzazione aveva prodotto le varie mail, di cui all'allegato 12, provenienti da e dirette all'Ufficio del Personale. La convenuta aveva, inoltre, Testimone_1
richiesto di provare tali fatti anche attraverso l'espletamento della prova testimoniale, cui si è proceduto proprio in data 6.2.2024, mediante l'esame del teste il quale, per quanto Testimone_1
qui rileva, ha dichiarato:
“A.D.R.: “conosco qui presente in aula. Non ho rapporti di parentela o affinità Parte_1 con lui”.
A.D.R.: “lo conosco perché sono il responsabile del cantiere della presso l'ospedale CP_1
Cotugno di Napoli. La fornisce il servizio di pulizia e sanificazione di tale ospedale. Il CP_1
sig. lavorava anche lui lì e io ero il suo responsabile”. Pt_1
A.D.R.: “io lavoro per la dall'1.12.2021, ma lavoro in tale cantiere dal 2003 in quanto CP_1 sono passato alla in seguito a “passaggio di cantiere”. CP_1
A.D.R.: “io sono il responsabile del personale della presso tale cantiere dell'ospedale CP_1
Cotugno fin dal dicembre 2021” .
A.D.R.: “il lavorava come operaio addetto alla pulizia”. Pt_1
A.D.R.: “come responsabile del personale, controllo che il personale esegua il compito assegnato e preparo i turni di lavoro. Inoltre se un operaio si assenta per malattia deve chiamare me sul mio cellulare in qualsiasi ora del giorno e della notte”.
….
A.D.R.: “da sempre gli operai pulitori chiedono a me di poter usufruire di giorni di ferie e sono io ad autorizzarli. Poi ogni mese comunico all'ufficio del personale le ferie che ho autorizzato e che sono state godute. Preciso che ogni giorno, entro le ore 8.00, comunico all'ufficio del personale i nominativi di coloro che si sono assentati, dopo avermi avvertito telefonicamente o CP_1
mediante messaggio, per malattia, ferie, permessi 104 ecc. Quando mi avvertono tramite messaggio, intendo Whastapp. Tali comunicazioni le effettuavo via e-mail”.
…
A.D.R.: “ricordo che con il ci sono stati dei problemi. In particolare l'ufficio del personale Pt_1
a fine mese mi manda la stampa degli orari di entrata e di uscita degli operai pulitori, così che io posso segnare il godimento di eventuali ROL. Ricordo che è capitato che in relazione al a Pt_1
volte non vi era la registrazione dell'entrata al lavoro o dell'uscita dal lavoro. In tali casi io ho comunicato tale circostanza all'azienda” …”
Risultano, dunque, sussistenti tutti i requisiti legittimanti l'esercizio dei poteri di ufficio per l'acquisizione, come disposta dal Tribunale con ordinanza del 6.2.2024, della stampa degli orari di entrata e di uscita in relazione ai quali era stata contestata al dipendente la mancata “timbratura”, stante la compiutezza dei fatti allegati dalla convenuta e la semiplena probatio offerta dalla stessa
(cfr. Cass. sez. lav. 06.03.2001 nr.3228; Cass. Sezioni Unite Civili 17.07.2014 nr.11353; Cass.
Sezioni Unite Civili 03.02.1998 nr. 1099).
Quanto alle doglianze dell'odierno appellante in ordine al “disconoscimento” da parte della difesa del di tale documentazione, oggetto dell'ordinanza ex art. 421 c.p.c. del Tribunale e CP_3
depositata telematicamente dalla società in data 14.2.2024 quale doc. n. 5, si legge nei motivi di gravame che “nel processo di primo grado è accaduto che il disconoscimento del ricorrente è stato inteso come effettuato ai sensi dell'art. 216 c.p.c. mentre esso era un disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.” (cfr. pag. 19 del ricorso in appello).
Evidenzia la Corte che nessun fraintendimento vi è stato da parte del giudice di primo grado.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note difensive autorizzate (“E, pertanto, si disconosce il documento depositato, adducendo che potrebbe trattarsi di un falso materiale ed ideologico. All'udienza del 29.02.2023 la
G.E.S.A.P. non ha proposto istanza di verificazione, nè implicita nè esplicita del documento, per cui si chiede che il Giudice non ne tenga conto., tale “disconoscimento” non può condurre agli effetti di cui all'art. 216 c.p.c. per non aver la convenuta avanzato istanza di verificazione”; cfr. note di parte ricorrente del 29.4.2024), tale “disconoscimento” non poteva condurre agli effetti di cui all'art. 216 c.p.c. per non aver la convenuta avanzato istanza di verificazione. Quest'ultima, infatti, presuppone che sia stata prodotta una “scrittura privata” e che la parte contro la quale essa è stata prodotta neghi “formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Nel caso in esame, invece, il documento “disconosciuto” non era una scrittura privata e, dunque, alcuna istanza di verificazione la convenuta era tenuta a proporre per avvalersi dello stesso. Quanto al disconoscimento che l'odierno appellante assume aver effettuato ex art. 2712 c.c., in sede di gravame sostiene la parte di avere disconosciuto alla prima udienza utile la documentazione prodotta il 14.2.2024 dalla società e che il senso della eccezione, come emergeva dalle note del 29.4.2024, risiedeva nel fatto che non vi erano elementi che consentivano di attribuire la sicura provenienza di quel documento alla in sostanza, si faceva presente CP_1 che non vi era l'indicazione della provenienza da stampigliata sul foglietto con le Controparte_1
tre righe depositato e riprodotto poi anche in sentenza, non vi era intestazione nè dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della con la quale si certificava che il foglietto Controparte_1 consisteva nell'estratto per i giorni 11-14-25 febbraio della macchinetta marcatempo a disposizione dei dipendenti della e sita all'ingresso dello stabile del Cotugno e dagli stessi utilizzata CP_1
quale rilevatrice delle presenze, nè vi era certificazione del funzionamento della medesima e della sua non manomettibilità (cfr. motivi di gravame).
Rileva la Corte che all'udienza del 29.2.2024 non risulta formulato alcun disconoscimento, ma solo una richiesta di rinvio, impregiudicata ogni questione e istanza, per “un tentativo di contatto con la dirigenza della società al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo”, circostanza della quale gli avvocati di controparte hanno fatto presente di non avere alcuna conoscenza.
Alla successiva udienza del 4.4.2024, il difensore del ricorrente ha genericamente disconosciuto i documenti depositati da controparte il 14.2.2024 ed ha aggiunto “ In particolare quanto agli estratti degli orari di entrata e di uscita, essi non contengono elementi da cui poter desumere che sono relativi al ricorrente. … L'avv. Migliaccio evidenzia che da alcun documento emerge che il codice
34 è riferibile al ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 4.4.2024).
Infine, nelle note del 29.4.2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato che non vi erano elementi per “attribuire la sicura provenienza di quel documento alla e, più CP_1
specificamente, non sussiste nessuna garanzia o controprova effettuabile per poter affermare che si tratta proprio degli orari di . Manca qualsiasi indicazione al nome del lavoratore, ai suoi Pt_1
dati, al suo numero di matricola. E, pertanto, si disconosce il documento depositato, adducendo che potrebbe trattarsi di un falso materiale ed ideologico. All'udienza del 29.02.2023 la G.E.S.A.P. non ha proposto istanza di verificazione, nè implicita nè esplicita del documento, per cui si chiede che il
Giudice non ne tenga conto” (cfr. note del 29.4.2024).
La doglianza formulata all'udienza del 4.4.2024 riguardava, dunque, la riferibilità certa dei dati riportati nel documento di cui allegato 5 al lavoratore . Pt_1
Sul punto, il Tribunale ha puntualmente rilevato che, diversamente da quanto eccepito da parte del ricorrente, la stampa relativa agli orari rilevati dal badge magnetico depositati dalla in CP_1 data 14.2.2024 riportano il cognome del ricorrente e, accanto a questo, il numero “34”; ha, poi aggiunto che dalla ricevuta di consegna del “badge”, depositata dalla convenuta il 26.4.2024 in seguito alle contestazioni attoree sollevate all'udienza precedente ed acquisita agli atti del giudizio
(visto che la necessità era sorta proprio in seguito alle osservazioni del procuratore del ricorrente formulate all'udienza del 4.4.2024), si evinceva che il badge assegnato al ricorrente era proprio quello riportante il n. 34.
In conclusione, i rilievi sollevati in primo grado in relazione al predetto documento di cui all'allegato 5 riguardavano la mera riferibilità dei dati ivi riportati al lavoratore , rilievi Pt_1 rivelatisi infondati, recando il documento oltre al cognome dell'odierno appellante anche il numero, 34, corrispondente al badge a lui assegnato.
In ogni caso, va evidenziato che il documento prodotto dalla società (della genuinità del cui contenuto non è dato dubitare, considerato che i rilievi del ricorrente hanno riguardato in modo specifico solo la mancanza di elementi idonei a riferire quei dati alla sua posizione), costituisce un estratto di dati ricavati dal cartellino marcatempo, la cui valenza probatoria dei fatti e delle cose ivi rappresentate è stata considerata dal Tribunale unitariamente ad altri elementi, pure offerti dalla società, ovvero le stampe delle e-mail inviate da responsabile del cantiere della Testimone_1 presso l'ospedale Cotugno di Napoli, all'Ufficio del Personale (cfr. doc. 12 di cui alla CP_1
produzione di parte convenuta allegata alla memoria di costituzione di primo grado) e le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso all'udienza del 6.2.2024. Tes_1
La mail del 19 febbraio 2023 (avente ad oggetto “Marcatura Tebbaido Giorno 11/02/32”, con la quale si segnala l'omessa timbratura da parte del “Sig. dell'orario di uscita Parte_1 per il giorno 11 febbraio 2023) e quella del 28 febbraio 2023 (avente ad oggetto “Contestazione
Tebbaido”, con la quale si segnala, tra l'altro, l'omessa timbratura da parte del “Sig. ” Pt_1 dell'orario di uscita per i giorni 11, 14 e 25 febbraio 2023) risultano, pacificamente, inviate dal responsabile del cantiere, signor all'Ufficio del Personale e non sono state Testimone_1 oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'odierno appellante.
Deve, anche escludersi, alla luce di tali documenti qualsivoglia dubbio di funzionamento o manomissione della macchinetta marcatempo, paventata genericamente dal in sede di Pt_1 gravame;
ed invero, dal contenuto e dall'oggetto delle due mail (“Marcatura Tebbaido Giorno
11/02/32” e “Contestazione ”) deve escludersi che la mancata timbratura, tra l'altro solo Pt_1
in uscita e non anche in entrata, costituisse problematica comune ad altri dipendenti e, dunque, riconducibile a manomissione o a cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, circostanza che il responsabile avrebbe facilmente rilevato e comunicato in caso di problematica relativa anche ad altre posizioni lavorative e non certo segnalato espressamente quale “Marcatura Tebbaido Giorno
11/02/32” e quale “Contestazione Tebbaido”.
Quanto all'ulteriore episodio oggetto della contestazione disciplinare di cui alla missiva del
13.3.2023, ovvero l'assenza ingiustificata del il giorno 24.2.2023, per il quale lo stesso Pt_1
aveva chiesto un giorno di ferie non concesso, in primo luogo va qui ribadito che il lavoratore in primo grado, e così in sede di gravame, non ha contestato di essersi assentato dal lavoro in tale giorno.
Correttamente il Tribunale ha rilevato che, pacifica l'assenza dal lavoro, l'onere probatorio circa la giustificatezza di tale assenza incombe sullo stesso ricorrente.
Nessuna prova costui ha offerto, neppure in sede di gravame.
La datrice di lavoro ha, invece, depositato la stampa della mail del 28.2.2023 con cui il responsabile del cantiere ha comunicato all'Ufficio del Personale quanto segue: Testimone_1
“Vi comunico che il sig. il giorno 24.2.2023 in servizio dalle ore 22.00 alle ore 6.00 Pt_1
avvisava alle ore 11.10 del [incomprensibile] usufruire un giorno di ferie, che non gli veniva concessa. …”.
Priva di pregio è la difesa dell'odierno appellante, secondo la quale si tratterebbe di un mero report interno, una comunicazione avutasi tra il dipendente ed i propri superiori al fine di costruire la contestazione disciplinare da inoltrare al , non proveniente da un terzo, il cui contenuto Pt_1
equivarrebbe a una dichiarazione del datore di lavoro, che non ha un peso maggiore della dichiarazione resa in sede di giustificazioni del 14.02.2023 dal , laddove egli afferma che Pt_1
al telefono lo aveva autorizzato alle ferie (cfr. motivi di cui alla pag. 21 del ricorso in Tes_1
appello).
Il documento proviene da un dipendente della società, responsabile del cantiere presso il quale prestava servizio il , ed è pienamente utilizzabile a riscontro delle circostanze fattuali Pt_1 addebitate all'odierno appellante.
, invece, non ha offerto alcun elemento né a sostegno della giustificatezza della sua Pt_1
assenza, né a sostegno della non veridicità del contenuto della mail del 28 febbraio 2024.
Piuttosto, tale contenuto, come puntualmente rilevato dal Tribunale, è coerente con la circostanza per la quale dalla busta paga di febbraio 2023 prodotta dalla convenuta ( doc. 13), i cui dati non sono stati contestati, emerge che in tale mese il ricorrente aveva un saldo ferie negativo.
L'odierno appellante reputa non dirimente tale circostanza, in quanto, a suo dire, “la ferie veniva richiesta ed autorizzata il 24.02.2023, mentre la busta paga veniva consegnata il 28.02.2023, non consentendo al dipendente di rendersi conto dello stato dei suoi contatori” (cfr. ricorso in appello). Sul punto è sufficiente rilevare che il saldo negativo risulta già nella precedente busta di gennaio
2023 e, ancor prima, in quella di dicembre 2022.
4. Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, anche questi sono infondati e da rigettare.
L'appellante, senza confrontarsi con le articolate motivazioni esposte in sentenza, si dilunga a sostenere la mancata prova dei fatti di cui alle plurime missive di addebito che la datrice di lavoro gli ha notificato a mezzo ufficiale giudiziario - in data 31.1.2023 (come chiaramente emerge dal documento n. 3 prodotto dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio) e non in data
1.3.2023 come continua erroneamente a sostenere l'appellante, nonostante i precisi rilievi sul punto effettuati dal Tribunale (cfr. pag. 9 della sentenza) - e a ribadire le doglianze di tardività di tali contestazioni, per le quali la società ha poi intimato (con missiva n. 129 datata 20.2.2023, notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023) sanzioni disciplinari conservative, successivamente richiamate nella missiva di contestazione disciplinare del 13.3.2023 ai fini della recidiva.
In ordine alle doglianze di tardività di tali contestazioni di addebito, osserva la Corte che la società ha dedotto e provato che le precedenti notifiche relative alle varie missive di contestazione non erano andate a buon fine in quanto il ricorrente era risultato irreperibile, rectius “sconosciuto”; in un caso aveva rifiutato la consegna a mano (cfr. doc. 4).
La società ha documentato di avere, pertanto, dovuto notificare le svariate lettere di contestazione disciplinare (la prima datata 4.8.2022 e l'ultima datata 12.1.2023) a mezzo ufficiale giudiziario, notifica perfezionatasi in data 31.1.2023 (cfr. doc. 3). In particolare, dalla documentazione di cui al predetto doc. 3 risulta che, dopo un primo tentativo, effettuato dall'Ufficiale giudiziario in data 18.1.2023, presso l'indirizzo di via A. Campano n. 142, is. A, ove il è risultato “sconosciuto come da informazioni assunte in loco”, la notifica è, poi, Pt_1 avvenuta in data 31.1.2023, ad opera dell'Ufficiale giudiziario, in Via Abbondanza n. 165 a mani della moglie in plico chiuso e sigillato (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado Parte_3
di parte convenuta).
Va, qui, precisato che in relazione a tali contestazioni (di cui alle missive notificate a mezzo ufficiale giudiziario in data 31.1.2023) ed anche in relazione alle ulteriori contestazioni disciplinari di cui alle missive n. 49 del 17.1.2023, n. 76 del 25.1.2023 e n. 94 dell'1.2.2023, il dipendente ha, poi, reso, in data 14.2.2023, le proprie giustificazioni, come documentato dall'allegato 6 alla produzione di primo grado di parte convenuta.
Con missiva n. 129/2023, datata 20.2.2023 e notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data
1.3.2023, la datrice di lavoro, respinte le giustificazioni rese dal in data 14.2.2023, in Pt_1 quanto infondate e pretestuose, ha comminato al dipendente le sanzioni disciplinari conservative ivi indicate.
Tanto precisato, osserva la Corte che, a fronte del rilievo del ricorrente, secondo il quale egli sarebbe risultato “sconosciuto” ai tentativi di notifica delle singole lettere di contestazione disciplinare per non avere la datrice di lavoro indicato anche l'isolato e la scala, il Tribunale ha evidenziato che, in realtà, il dipendente è risultato sconosciuto anche quando il suo indirizzo è stato riportato con specificazione dell'isolato e della scala (cfr. missiva di contestazione datata 1.2.2023 di cui alle pagg 5 e 6 del doc. 5 della produzione della convenuta).
Inconsistente è l'affermazione dell'appellante secondo il quale le missive indicate dal giudice come recanti l'indirizzo completo in realtà recano un indirizzo sbagliato. Secondo il , “Le Pt_1
ricevute di ritorno di cui alle pagine 5 e 6 del doc.5 di cui alla produzione della resistente indicano che la consegna è stata tentata alla Via Giovanni Antonio Campano n.142, sc. A, int.1 – Frazione:
Isola A, Sc.E. Ebbene, l'indirizzo è sbagliato anzi confonde il postino perchè menziona prima la scala A e poi la scala E. L'indirizzo esatto era ed è Via G.A.Campano n.142/A -int-1 Is.A, sc.E. “
(cfr. ricorso in appello).
Ed invero, è evidente che è corretta sia la denominazione della via (Govanni Antonio
Campano), sia il numero civico (142), sia l'isola (A), sia la scala (E).
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta addebitabile alla convenuta in sede di notifica delle singole missive di contestazione disciplinare (nei casi in cui avrebbe omesso di indicare o non avrebbe indicato compiutamente l'isolato e la scala), osserva la Corte che, come già condivisibilmente rilevato dal Tribunale, una questione di tardività della contestazione, in ipotesi, si può porre solo per la sanzione dell'ammonizione scritta relativa alla contestazione mossa con missiva n. 412 datata 4.8.2022, riguardante l'assenza del 3.8.2022.
Le altre contestazioni, infatti, sono tutte relative a condotte di poco antecedenti alla notifica del
31.1.2023, atteso che le prime in ordine cronologico riguardano episodi relativi al giorno al
15.11.2022 e ai giorni dell'8 e 9 dicembre 2022. In ogni caso, il principio della tempestività della contestazione disciplinare trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare al lavoratore la possibilità di difendersi compiutamente e nel caso in esame il ricorrente si è difeso specificamente sia nel corso del procedimento disciplinare (cfr. doc. 6 della produzione di parte convenuta) sia in sede giudiziale (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Quanto alla doglianza, formulata solo in sede di gravame, secondo la quale il cumulo degli addebiti in una unica lettera di contestazione avrebbe determinato confusione nelle giustificazioni rese dal lavoratore (cfr. pag. 37 del ricorso in appello), essa è infondata e, comunque, tardiva. Ed invero, non vi è stato alcun cumulo di addebiti in un'unica lettera di contestazione disciplinare;
piuttosto si è trattato di varie missive di contestazione disciplinare (a partire dalla missiva n. 412 datata 4 agosto 2022 e fino alla missiva n. 15 del 12 gennaio 2023) che la datrice di lavoro, dopo aver tentato di notificare separatamente presso l'indirizzo di residenza del dipendente al quale il
è risultato sconosciuto, ha poi contestualmente notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario Pt_1 in data 31.1.2023. In particolare, dopo un primo tentativo, effettuato dall'Ufficiale giudiziario in data 18.1.2023, presso l'indirizzo di via A. Campano n. 142, is. A, ove il è risultato Pt_1
“sconosciuto come da informazioni assunte in loco”, la notifica è avvenuta, poi, in data 31.1.2023, ad opera dell'Ufficiale giudiziario, in Via Abbondanza n. 165 a mani della moglie Parte_3
in plico chiuso e sigillato (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado di parte convenuta).
La doglianza dell'odierno appellante è anche inammissibile, in quanto mai formulata in primo grado. Ed invero, il ricorrente non ha mai dedotto, né tanto meno provato, che la notifica contestuale avvenuta in data 31.1.2023 di una pluralità di missive di contestazione disciplinare abbia generato confusione nelle giustificazioni da lui rese.
5. Quanto al merito dei fatti contestati ai fini della recidiva, vanno qui riesaminate le varie contestazioni - a decorrere dalla missiva n. 412 del 4.8.2022, relativa al giorno 3.8.2022, e fino alla n. 94 dell'1.2.2023 - relative agli addebiti, poi sanzionati con le misure conservative intimate con la missiva n. 129 (datata 20.2.2023 e notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 1.3.2023), sanzioni successivamente richiamate nella lettera di contestazione disciplinare del 13.3.2023 ai fini della recidiva - avuto riguardo, per ciascuna delle condotte addebitate, alle giustificazioni rese dal dipendente, alla ricostruzione offerta dal Tribunale e ai rilievi, ove formulati, dall'odierno appellante.
Contestazione 4.8.2022 n. 412: sanzione della ammonizione scritta (comunicata malattia il giorno seguente all'inizio della stessa)
In sede di audizione il ricorrente ha confermato la fondatezza dell'addebito; egli, infatti, ha dichiarato: “il giorno 4.8.2022 comunicavo la malattia del 3.8.2022 al caposquadra”.
Contestazione 24.11.2022 n. 525: sanzione della ammonizione scritta (assente dal lavoro il giorno 15.11.2022, senza avvisare il responsabile del prosieguo di malattia)
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato: “il giorno 15.11.2022 venivo contestato ingiustamente in quanto risultavo ammalato dal 13.11.2022”; in giudizio, però, nulla egli ha dedotto, né ha prodotto il certificato di malattia da cui risulta ammalato in data 15.11.2022; la società, piuttosto, ha evidenziato che quanto dichiarato dal ricorrente risulta non rispondente al vero ed infondato, in quanto dall'attestato di malattia telematico del 14.11.2022, data della visita ambulatoriale, risulta che il lavoratore ha dichiarato di essere ammalato dal 13 novembre con prognosi al 14 novembre 2022; il 15 novembre 2022 il non si è presentato al lavoro, non Pt_1
dispone di alcun attestato di malattia e il 17 novembre ha dichiarato, in sede di visita ambulatoriale, di essere ammalato dal 16 novembre 2022, ricevendo una prognosi del medico al 17 novembre
2022; neppure in sede di gravame il ha prodotto certificazione medica per l'assenza del 15 Pt_1
novembre 2022 e, in ogni caso, nulla ha dedotto e documentato sulla avvenuta comunicazione alla datrice di lavoro il giorno 15.11.2022 dell'eventuale prosieguo malattia per quella data.
Contestazione 14.12.2022 n. 553: sanzione di un giorno di sospensione che fin d'ora si fissa nella giornata di 28 febbraio 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 8-
9.12.2022)
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato: “il giorno 8 e 9 risultavo presente nonostante il cartellino non era funzionante come verificato dal referente e lo stesso a Persona_1 provveduto a cambiare il cartellino”; in giudizio, però, egli non solo non ha chiesto di provare tale circostanza (non avendo indicato quale testimone da escutere il sig. ), ma prima ancora ha allegato una versione che, Persona_1 oltre ad essere sfornita di prova, è diversa e contrastante con quanto riferito nell'immediatezza, e segnatamente quella per la quale sarebbe stato di “riposo sul turno notturno dalle 23.00 alle 6.00”; in sede di gravame, senza nulla motivare in ordine ai ripetuti cambi di versione, ritorna alla ricostruzione sostenuta in sede di audizione, e chiede di sentire , istanza non Persona_1
accoglibile n quanto volta a dimostrare circostanze del tutto diverse da quelle dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio;
quanto al rilievo formale, sollevato dal lavoratore, secondo il quale per tale mancanza veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione da osservarsi in data 28.02.2023, mentre la comunicazione del provvedimento sanzionatorio avveniva solo in data 01.03.2023, la società appellata ha dedotto che il 28.2.2023 il era assente per malattia e che alcuna sospensione è Pt_1
stata eseguita in tale data.
Contestazione 22.12.2022 n. 564: sanzione di un giorno di sospensione che sin d'ora si fissa nella giornata di 8 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 19.12.2022 comunicando falsamente il 22.12.2022 di essere stato in ferie il giorno 19.12.)
L'allegazione attorea resa nel primo grado di giudizio, secondo la quale per il giorno 19.12.2022 il dipendente aveva preventivamente chiesto e ottenuto dal responsabile del servizio Testimone_1 l'autorizzazione a godere di un giorno di ferie, è sconfessata dalla circostanza per la quale in sede di audizione difensiva l'istante medesimo ha riferito: “il giorno 20.12.2022 comunicavo al caposquadra che il giorno 19.12.2022 chiedevo una giornata di ferie per una mia emergenza”; in sostanza, in relazione all'assenza del 19.12.2022, egli non ha preventivamente chiesto e ottenuto un giorno di ferie, visto che solo il giorno successivo egli avrebbe comunicato (dunque neppure chiesto) tale giorno;
a ciò si aggiunga che è poco credibile che l'istante abbia ottenuto, a posteriori, l'autorizzazione a godere di un giorno di ferie per l'8-9.12.2022, visto che dalla busta paga di tale mese (cfr. doc. 13 parte convenuta) emerge che in quest'ultimo il dipendente aveva un saldo ferie negativo;
nel ricorso in appello si sostiene che nella mail inviata il 19.12.2022 dal all'ufficio del Tes_1
personale (doc. n.1 allegato alla nota di deposito depositata dalla società in data 14.2.2024 su ordine del giudice) non fosse presente il nominativo del , che pertanto non si sarebbe assentato;
Pt_1
sul punto va osservato che, dalla deposizione del teste emerge che lo stesso Tes_1 Tes_1 inviava all'ufficio del personale report mensili con presenze e assenze di tutto il personale, ma anche report quotidiani con indicazione delle assenze e che comunicava anche gli assenti ingiustificati (A.D.R.: “quando qualche dipendente si è assentato senza comunicare alcuna giustificazione, il giorno stesso ho comunicato tale circostanza via e-mail all'ufficio del personale.
Ciò è capitato in relazione a vari dipendenti e anche in relazione al sig. ”); Parte_1
tuttavia, sulla scorta delle dichiarazioni del non può affermarsi che il report quotidiano Tes_1
fosse unico per le assenze giustificate e per quelle ingiustificate, sicchè il mancato inserimento del nella mail del 19.12.2022, avente ad oggetto “Assenti del giorno A.o.U. Cotugno”, non Pt_1
può fornire prova della presenza in servizio in quella data dell'odierno appellante, circostanza che, comunque, sarebbe del tutto in contrasto con le precedenti versioni fornite dallo stesso in sede di giustificazioni e nel ricorso ex art. 414 c.p.c., come sopra illustrate. Pt_1
Contestazione del 22.12.2022 n. 565: sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di 15 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 20-21.12.2022 comunicando tardivamente il 22.12.2022 di trovarsi in malattia)
Contestazione del 2.1.2023 n. 1: sanzione della ammonizione scritta … comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 28.12.2022);
Contestazione del 17.1.2023 n. 17 (rectius: 49): sanzione della ammonizione scritta .. comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 16.1.2023);
Contestazione del 25.1.2023 n. 76: sanzione della ammonizione scritta … comunicata malattia il giorno seguente la stessa (assenza del 24.1.2023) In primo luogo, deve rilevarsi che sussiste, nella lettera di contestazione disciplinare datata
13.3.2023, un evidente errore materiale in relazione alla contestazione del 17.1.2023 richiamata ai fini della recidiva, trattandosi della missiva recante il n. 49 (e non il 17 erroneamente indicato), risultando corrispondente il contenuto a quella n. 49, in atti, ed essendosi il ricorrente difeso proprio in relazione a quest'ultima (cfr. giustificazioni rese dal dipendente in data 14.2.2023).
In relazione alle suddette contestazioni n. 565, n. 1, n. 49 e n. 76, la difesa attorea di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., oltre ad essere generica (il ricorrente ha dedotto di aver tentato di comunicare le suindicate assenze per malattia all'utenza del responsabile ma non ha allegato Testimone_1
quando avrebbe effettuato tale tentativo), è contraddetta dalla circostanza per la quale, in sede di audizione, il ricorrente medesimo ha confermato di aver comunicato tali assenze il giorno successivo alle stesse;
ed invero, egli ha riferito:
“il giorno 22.12 dopo aver ritirato il certificato di malattia dal medico lo stesso 22.12 comunicavo la malattia dei giorni 20 e 21.12.2022”;
“il giorno 29.12.2022 alle ore 8.43 comunicavo la malattia del giorno 28.12.2022 al caposquadra”;
“il giorno 17.1.2023 dopo aver ritirato il certificato medico comunicavo al caposquadra che risultavo malato già dal giorno prima”;
“il giorno 25.1.2023 comunicavo al caposquadra che il giorno 24.1.2012 ero in malattia”; in sede di gravame l'appellante nulla contesta sulla ricostruzione del Tribunale, dolendosi solo del carattere sproporzionato della sanzione della sospensione comminatagli per la contestazione n. 565, trattandosi non di assenza ingiustificata, ma di tardiva comunicazione dello stato di malattia;
reputa la Corte che non si possa dubitare della proporzionalità della sanzione irrogate, atteso che svolgendo il le mansioni di operaio addetto alle pulizie presso l'Ospedale Cotugno di Pt_1
Napoli, inserito in turni anche notturni, è indubbio che non solo le assenze ingiustificate ma anche le mancate e tempestive comunicazioni di assenze, seppur giustificate da successiva certificazione medica, necessariamente comportano negative ripercussioni sull'organizzazione aziendale con rilevante difficoltà, se non impossibilità, di procedere alle necessarie sostituzioni del lavoratore assente.
Contestazione del 12.1.2023 n. 15: sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di
21 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro per i giorni 7-8-9 gennaio 2023, comunicando falsamente di essere stato collocato in ferie)
Contestazione dell'1.2.2023 n. 94 sanzione di un giorno di sospensione … nella giornata di
28 marzo 2023 (assenza ingiustificata sul posto di lavoro nel giorno 29.1.2023, comunicando falsamente di essere in ferie) In primo luogo, in relazione alla contestazione del 12.1.2023 , come già evidenziato dal Tribunale, sussiste, nella missiva del 13.3.2023, un evidente errore materiale in quanto la contestazione del
12.1.2023 richiamata ai fini della recidiva è quella recante il n. 14 (e non 15), risultando corrispondente il contenuto a quella in atti ed essendosi il ricorrente difeso proprio in relazione a quest'ultima (cfr. giustificazioni rese dal dipendente in data 14.2.2023).
In relazione alle predette contestazioni n. 15 e n. 94 in primo grado l'istante si è difeso genericamente, avendo dedotto che per i giorni 7, 8, 9 e 29 gennaio 2023 aveva chiesto e ottenuto dal responsabile l'autorizzazione a godere di ferie, ma non ha allegato quando Testimone_1
avrebbe effettuato tale richiesta e quando avrebbe ricevuto la relativa autorizzazione;
inoltre, la difesa attorea risulta inverosimile visto che dalla busta paga di gennaio 2023 ed anche nella precedente di dicembre 2023 (cfr. doc. 13 parte resistente) si evince che in tale mese l'istante aveva un saldo ferie negativo;
in sede di gravame, l'appellante richiama il contenuto delle mail del inviate all'Ufficio del Tes_1 personale per comunicare le assenze dei lavoratori di quei giorni per sostenere l'infondatezza dell'addebito; sul punto, osserva la Corte che nelle mail relative alle assenze dei giorni 7 e 8 gennaio 2023 risulta indicato il nominativo del insieme a quello di altri dipendenti assenti Pt_1
per malattia, ma il dato è ininfluente, atteso che il ricorrente non ha mai dedotto e tanto meno documentato di essere in stato di malattia ed assente per tale ragione;
quanto alla mail relativa alle assenze del 9 gennaio 2023, con cui il ha comunicato gli assenti per ferie e malattia, nulla Tes_1
è indicato in relazione al;
Pt_1
quanto all'assenza del 29 gennaio 2023, parte appellante sostiene che la sua deduzione di essere stato autorizzato alle ferie dal non sarebbe stata smentita dalla società, che ha omesso di Tes_1 depositare la mail inviata dal all'Ufficio del Personale per le assenze dei dipendenti in Tes_1
tale data;
la convenuta ha dedotto che alcuna comunicazione vi è stata per tale data essendo assente lo stesso come risultante dal prospetto delle presenze del cantiere Cotugno del Tes_1
gennaio 2023 depositato in data 14.2.2024 (doc.n.4); tale circostanza smentisce anche la deduzione, comunque generica e non provata, del ricorrente secondo il quale egli avrebbe chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a stare in ferie da parte del responsabile Tes_1
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va, pertanto, confermata la sussistenza dei fatti oggetto di addebito sanzionati con le misure conservative, poi contestate come recidiva nella lettera del 13.3.2023, oltre che delle condotte, di mancata timbratura dell'orario di uscita nei giorni 11,
14 e 25 febbraio 2023 e di assenza giustifica del giorno 24.2.2023, addebitate nella missiva di contestazione del 13.3.2024 nel procedimento disciplinare conclusosi con l'intimazione del licenziamento.
6. Per le ragioni sopra illustrate, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone