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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1384 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
(c.f. ) e altri, Parte_1 C.F._1
con l'avv. PAIANO LUIGI;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti.
“[…] insiste per l'accoglimento della domanda”, ossia:
“accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, sono cittadini italiani dalla
[...] CP_2 Parte_4 Persona_1
nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto:
pag. 1 di 6 - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terre d'Adige (TN) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Terre d'Adige (TN).
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per il convenuto.
“Rigettare la richiesta avversaria;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano i necessari presupposti in fatto e diritto per ciascuno di essi voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di un soggetto, quale asserita cittadina italiana, ed in particolare esponendo che:
- l'ava (anche nota come o nasceva Per_2 Parte_5 Persona_3 Persona_4
a Zambana (TN) in data 7.10.1909 (doc. 2 ricorrenti), e contraeva matrimonio con
(noto anche come o ) in Zambana Parte_6 Persona_5 Pt_6 Pt_7
in data 10.09.1932 (doc. 3 ricorrenti), facendosi chiamare;
Parte_8
- la famiglia così formatasi, in particolare in data 16.3.1933 _6 emigrava negli Stati Uniti d'America (docc. 5 e 6 ricorrenti), ove nasceva in data
10.10.1934 la di loro figlia , odierna ricorrente (anche nota come Persona_7 [...]
; doc. 4 ricorrenti); Parte_9
- mentre il sig. nato in [...] il [...] (doc. 7 ricorrenti), si Parte_6
naturalizzava cittadino americano nel 1930 (doc. 8 ricorrenti), ovvero prima della nascita della figlia la di lei mamma si naturalizzò solo Persona_7
successivamente alla sua nascita, ovvero il 18.01.1944;
- trova quindi applicazione, al caso di specie, la disciplina dettata dal Patto di San
Germano del 10.09.1919, che ha sancito che tutti i soggetti residenti nei territori del disciolto Impero Austro-Ungarico e annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale – tra i quali quelli residenti in [...]– acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana, da cui deriva che l'ava sig.ra ha automaticamente _6
pag. 2 di 6 acquistato la cittadinanza italiana, in quanto emigrata negli Stati Uniti in data successiva, ivi giungendovi il 16.03.1933 (doc. 5);
- odierna ricorrente, contraeva matrimonio in data 10.05.1958 con Persona_7
(noto come o , Persona_8 Persona_9 Persona_8
assumendo il nome di (doc. 10); Parte_2
- dalla loro relazione nasceva il 25.03.1961 (doc. 11), la quale 10 nell'anno 1987 contraeva matrimonio con assumendo il nome di A_
(doc.12), odierna ricorrente, ed insieme generavano: in data Parte_1
23.11.1989, (doc. 13); in data 01.09.1992 Persona_1 A_
III (doc. 15); ed in data 19.04.1995 (doc. 16); odierni Parte_3
ricorrenti.
Parte ricorrente fa un dettagliato richiamo sia alle norme di diritto applicabili al caso di specie che alla giurisprudenza formatasi a tal riguardo, mettendo particolarmente in rilievo i principi espressi nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato illegittimo l'art. 10, comma 3 della l. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che abbia acquisito la cittadinanza straniera per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Parte ricorrente dedica particolare attenzione al tema dell'intervenuta naturalizzazione della sig.ra avvenuta il 18.01.1944, ossia dopo la nascita della figlia _6 [...]
, per sostenere la tesi che tale evenienza non solo non avrebbe impedito, ai sensi Persona_7
dell'art. 7, l. n. 555 del 1912, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia, ma nemmeno avrebbe successivamente determinato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, cit. l., la perdita di tale cittadinanza anche in capo alla figlia convivente ancora minore, valorizzando come il sistema di cui alla l. n. 555 del 1912 abbia voluto superare quello anteriore di cui al codice civile del 1865 e alla l. n. 23 del 1901, improntato alla regola secondo cui il figlio minore avrebbe seguito le medesime sorti del genitore, per diversamente stabilire la conservazione della cittadinanza italiana in capo al figlio minore nato prima della naturalizzazione straniera del genitore.
Tale conclusione discenderebbe, secondo la tesi sposata dai ricorrenti, da una particolare lettura degli artt. 7, 9 e 12 della cit. l. n. 555 del 1912, che condurrebbe a concludere nel senso che la perdita della cittadinanza italiana da parte del figlio minore, quale effetto automatico della medesima perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, andrebbe limitata al pag. 3 di 6 solo caso del contestuale acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore, e non anche al caso in cui il minore sia già per nascita, ossia iure soli, in possesso della cittadinanza straniera, non potendo pertanto nuovamente acquisirla.
Nel costituirsi in giudizio, il : Controparte_1
- rileva che, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, l'art. 1 della l. n. 379 del 2000 prevede che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- sottolinea che l'onere della prova in merito alla sussistenza delle condizioni per richiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana gravano sulla ricorrente;
- osserva che, nel caso di specie, i documenti versati agli atti dalla ricorrente delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo, è sì intervenuta in data _6
16.3.1933 (doc. 5 ricorrenti), quindi successivamente al 16 luglio 2020, ma al contempo la stessa si naturalizzava cittadina statunitense il 18.01.1944, rinunciando quindi alla cittadinanza italiana, costituendo, tale circostanza, un impedimento alla trasmissione della cittadinanza italiana;
- osserva che, in assenza di un apposito intervento legislativo, al non è CP_1
consentito di dare concreta e diretta applicazione ai principi di cui alla pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), possono ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente l. 555 n. 1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero;
- ripercorre tutti gli interventi della Corte Costituzionale, ovvero le sentenze nn. 87/1975
e 30/1983, sino a giungere alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 4496/2009 che ha affermato che, pur avendo perso la cittadinanza in forza dell'art 10, comma 3, l.
pag. 4 di 6 555 n. 1912, il riacquisto della cittadinanza si realizza automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post 1948), incontrando quale unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- concludeva quindi, in via preliminare, per il rigetto di ogni domanda svolta e, in via subordinata, chiedendo la compensazione delle spese di lite nel caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti, sempre che ne ricorrano i necessari presupposti in fatto e in diritto.
2. Orbene, anche dando per provati i fatti allegati dai ricorrenti, e che costoro hanno cercato di dimostrare con la documentazione allegata al ricorso, deve comunque pervenirsi al rigetto delle domande dei ricorrenti medesimi.
Viene infatti in rilievo una precisa causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana,
e precisamente il fatto che l'ava si sia naturalizzata cittadina _6
statunitense in data 18.01.1944, contestualmente perdendo la cittadinanza italiana.
Ciò ha comportato che la figlia , nata il [...], e dunque avente all'epoca Persona_7
9 anni, perdesse la cittadinanza italiana, e ciò ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912,
a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Resta privo di rilevanza il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art. 7 della cit. l. n. 555 del 1912, secondo il quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
E' infatti pacifico che tale previsione abbia operato nel caso di specie, conducendo ad escludere che l'acquisto iure soli della cittadinanza statunitense da parte di alla sua Persona_7
nascita possa aver impedito che ella abbia al contempo acquisito, iure sanguinis, la cittadinanza italiana per trasmissione dalla di lei madre, con ciò assumendo lo status di bipolide.
E' tuttavia successivamente occorsa la perdita della cittadinanza italiana da parte della madre, con conseguente automatica perdita della medesima cittadinanza anche da parte della figlia minore, ai sensi della citata disposizione di cui all'art. 12, comma 2, cit. l. n. 555 del 1912.
pag. 5 di 6 In tal senso, questo Tribunale intende dare seguito all'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione così come lucidamente espresso nella recente sentenza n. 454 del 2024, alla cui integrale lettura si rimanda, anche a superamento degli argomenti addotti sul punto dai ricorrenti, e di essa premendo qui unicamente riportare il seguente passaggio riepilogativo:
“In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto
a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti”.
3. Nonostante la soccombenza dei ricorrenti, si ritiene vi siano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., dal momento che la sopra citata Cass. n. 454 del 2024 è intervenuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio, occorrendosi valorizzare la significativa portata dell'intervento chiarificatore proveniente dal supremo giudice, al di là della valenza dichiarativa delle sue pronunce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 29 maggio 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1384 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
(c.f. ) e altri, Parte_1 C.F._1
con l'avv. PAIANO LUIGI;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti.
“[…] insiste per l'accoglimento della domanda”, ossia:
“accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, sono cittadini italiani dalla
[...] CP_2 Parte_4 Persona_1
nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto:
pag. 1 di 6 - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terre d'Adige (TN) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Terre d'Adige (TN).
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per il convenuto.
“Rigettare la richiesta avversaria;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano i necessari presupposti in fatto e diritto per ciascuno di essi voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di un soggetto, quale asserita cittadina italiana, ed in particolare esponendo che:
- l'ava (anche nota come o nasceva Per_2 Parte_5 Persona_3 Persona_4
a Zambana (TN) in data 7.10.1909 (doc. 2 ricorrenti), e contraeva matrimonio con
(noto anche come o ) in Zambana Parte_6 Persona_5 Pt_6 Pt_7
in data 10.09.1932 (doc. 3 ricorrenti), facendosi chiamare;
Parte_8
- la famiglia così formatasi, in particolare in data 16.3.1933 _6 emigrava negli Stati Uniti d'America (docc. 5 e 6 ricorrenti), ove nasceva in data
10.10.1934 la di loro figlia , odierna ricorrente (anche nota come Persona_7 [...]
; doc. 4 ricorrenti); Parte_9
- mentre il sig. nato in [...] il [...] (doc. 7 ricorrenti), si Parte_6
naturalizzava cittadino americano nel 1930 (doc. 8 ricorrenti), ovvero prima della nascita della figlia la di lei mamma si naturalizzò solo Persona_7
successivamente alla sua nascita, ovvero il 18.01.1944;
- trova quindi applicazione, al caso di specie, la disciplina dettata dal Patto di San
Germano del 10.09.1919, che ha sancito che tutti i soggetti residenti nei territori del disciolto Impero Austro-Ungarico e annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale – tra i quali quelli residenti in [...]– acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana, da cui deriva che l'ava sig.ra ha automaticamente _6
pag. 2 di 6 acquistato la cittadinanza italiana, in quanto emigrata negli Stati Uniti in data successiva, ivi giungendovi il 16.03.1933 (doc. 5);
- odierna ricorrente, contraeva matrimonio in data 10.05.1958 con Persona_7
(noto come o , Persona_8 Persona_9 Persona_8
assumendo il nome di (doc. 10); Parte_2
- dalla loro relazione nasceva il 25.03.1961 (doc. 11), la quale 10 nell'anno 1987 contraeva matrimonio con assumendo il nome di A_
(doc.12), odierna ricorrente, ed insieme generavano: in data Parte_1
23.11.1989, (doc. 13); in data 01.09.1992 Persona_1 A_
III (doc. 15); ed in data 19.04.1995 (doc. 16); odierni Parte_3
ricorrenti.
Parte ricorrente fa un dettagliato richiamo sia alle norme di diritto applicabili al caso di specie che alla giurisprudenza formatasi a tal riguardo, mettendo particolarmente in rilievo i principi espressi nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato illegittimo l'art. 10, comma 3 della l. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che abbia acquisito la cittadinanza straniera per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Parte ricorrente dedica particolare attenzione al tema dell'intervenuta naturalizzazione della sig.ra avvenuta il 18.01.1944, ossia dopo la nascita della figlia _6 [...]
, per sostenere la tesi che tale evenienza non solo non avrebbe impedito, ai sensi Persona_7
dell'art. 7, l. n. 555 del 1912, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia, ma nemmeno avrebbe successivamente determinato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, cit. l., la perdita di tale cittadinanza anche in capo alla figlia convivente ancora minore, valorizzando come il sistema di cui alla l. n. 555 del 1912 abbia voluto superare quello anteriore di cui al codice civile del 1865 e alla l. n. 23 del 1901, improntato alla regola secondo cui il figlio minore avrebbe seguito le medesime sorti del genitore, per diversamente stabilire la conservazione della cittadinanza italiana in capo al figlio minore nato prima della naturalizzazione straniera del genitore.
Tale conclusione discenderebbe, secondo la tesi sposata dai ricorrenti, da una particolare lettura degli artt. 7, 9 e 12 della cit. l. n. 555 del 1912, che condurrebbe a concludere nel senso che la perdita della cittadinanza italiana da parte del figlio minore, quale effetto automatico della medesima perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, andrebbe limitata al pag. 3 di 6 solo caso del contestuale acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore, e non anche al caso in cui il minore sia già per nascita, ossia iure soli, in possesso della cittadinanza straniera, non potendo pertanto nuovamente acquisirla.
Nel costituirsi in giudizio, il : Controparte_1
- rileva che, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, l'art. 1 della l. n. 379 del 2000 prevede che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- sottolinea che l'onere della prova in merito alla sussistenza delle condizioni per richiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana gravano sulla ricorrente;
- osserva che, nel caso di specie, i documenti versati agli atti dalla ricorrente delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo, è sì intervenuta in data _6
16.3.1933 (doc. 5 ricorrenti), quindi successivamente al 16 luglio 2020, ma al contempo la stessa si naturalizzava cittadina statunitense il 18.01.1944, rinunciando quindi alla cittadinanza italiana, costituendo, tale circostanza, un impedimento alla trasmissione della cittadinanza italiana;
- osserva che, in assenza di un apposito intervento legislativo, al non è CP_1
consentito di dare concreta e diretta applicazione ai principi di cui alla pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), possono ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente l. 555 n. 1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero;
- ripercorre tutti gli interventi della Corte Costituzionale, ovvero le sentenze nn. 87/1975
e 30/1983, sino a giungere alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 4496/2009 che ha affermato che, pur avendo perso la cittadinanza in forza dell'art 10, comma 3, l.
pag. 4 di 6 555 n. 1912, il riacquisto della cittadinanza si realizza automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post 1948), incontrando quale unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- concludeva quindi, in via preliminare, per il rigetto di ogni domanda svolta e, in via subordinata, chiedendo la compensazione delle spese di lite nel caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti, sempre che ne ricorrano i necessari presupposti in fatto e in diritto.
2. Orbene, anche dando per provati i fatti allegati dai ricorrenti, e che costoro hanno cercato di dimostrare con la documentazione allegata al ricorso, deve comunque pervenirsi al rigetto delle domande dei ricorrenti medesimi.
Viene infatti in rilievo una precisa causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana,
e precisamente il fatto che l'ava si sia naturalizzata cittadina _6
statunitense in data 18.01.1944, contestualmente perdendo la cittadinanza italiana.
Ciò ha comportato che la figlia , nata il [...], e dunque avente all'epoca Persona_7
9 anni, perdesse la cittadinanza italiana, e ciò ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912,
a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Resta privo di rilevanza il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art. 7 della cit. l. n. 555 del 1912, secondo il quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
E' infatti pacifico che tale previsione abbia operato nel caso di specie, conducendo ad escludere che l'acquisto iure soli della cittadinanza statunitense da parte di alla sua Persona_7
nascita possa aver impedito che ella abbia al contempo acquisito, iure sanguinis, la cittadinanza italiana per trasmissione dalla di lei madre, con ciò assumendo lo status di bipolide.
E' tuttavia successivamente occorsa la perdita della cittadinanza italiana da parte della madre, con conseguente automatica perdita della medesima cittadinanza anche da parte della figlia minore, ai sensi della citata disposizione di cui all'art. 12, comma 2, cit. l. n. 555 del 1912.
pag. 5 di 6 In tal senso, questo Tribunale intende dare seguito all'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione così come lucidamente espresso nella recente sentenza n. 454 del 2024, alla cui integrale lettura si rimanda, anche a superamento degli argomenti addotti sul punto dai ricorrenti, e di essa premendo qui unicamente riportare il seguente passaggio riepilogativo:
“In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto
a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti”.
3. Nonostante la soccombenza dei ricorrenti, si ritiene vi siano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., dal momento che la sopra citata Cass. n. 454 del 2024 è intervenuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio, occorrendosi valorizzare la significativa portata dell'intervento chiarificatore proveniente dal supremo giudice, al di là della valenza dichiarativa delle sue pronunce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 29 maggio 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6