Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti.
Commentario • 1
- 1. Il mero possesso di una somma elevata di denaro non può giustificare automaticamente il sequestro (Cass. Pen. n. 9391/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 marzo 2025
Con la sentenza n. 9391/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che un sequestro probatorio di somme di denaro è illegittimo se manca una motivazione chiara sul nesso tra il denaro sequestrato e il reato contestato, non potendo il mero possesso di una somma elevata giustificare automaticamente l'ablazione. La decisione ha annullato il sequestro di 41.190,00 euro nei confronti di K., ordinando la restituzione della somma sequestrata. Il caso: sequestro di denaro in un'indagine per spaccio di stupefacenti K., indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), era stato sottoposto a un sequestro probatorio di 41.190,00 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 23046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23046 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
23046- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 743 Domenico Carcano - Presidente - Maurizio Gianesini CC - 04/04/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 39511/2016 Alessandra Bassi · Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI UL, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2016 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Verona, sezione specializzata per il riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del P.M. presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto la somma di 2.142,70 euro, disposto nei confronti di UL ZI, indagato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris alla luce delle risultanze degli atti d'indagine ed, in particolare, dell'arresto dell'indagato unitamente a Orges Celaj, nella fragrante detenzione di 510 grammi lordi di marijuana e del rinvenimento, il giorno successivo all'arresto - nel boschetto da cui l'indagato veniva visto provenire 1 na -assieme al coindagato di 18 chili di stupefacente della medesima tipologia e con identiche modalità di confezionamento di quello rinvenuto in possesso dei medesimi.
2. UL ZI impugna il provvedimento e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità del denaro sequestrato all'attività di spaccio ed alla rilevanza probatoria della stessa somma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato deve essere, di conseguenza, annullato.
2. In via preliminare, deve essere rilevato che, contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
3. Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito il vizio assoluto di motivazione sia in punto di nesso di pertinenzialità fra le somme sequestrate e l'attività criminosa, sia in punto di rilevanza probatoria del compendio oggetto del provvedimento ablativo. Si tratta di deduzioni entrambe ammissibili e, come si dirà, pienamente fondate.
4. Mette conto di rimarcare come, a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., possano essere assoggettati a sequestro probatorio il "corpo di reato" 2 e le "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti". Alla stregua del comma 2 della stessa disposizione, "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il prodotto o il prezzo". Deve dunque trattarsi di un bene costituente strumento o provento del reato o comunque avente un rapporto non meramente occasionale col reato nonché connotato da una specifica idoneità dimostrativa, sì da giustificarne l'apprensione in un'ottica di salvaguardia della prova ai fini del giudizio sulla penale responsabilità.
5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene la necessità a fini dell'accertamento dei fatti sia riferito dal comma 1 dell'art. 253 cod. proc. pen. alle sole cose pertinenti al reato, nondimeno, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711). Come rilevato nella motivazione della pronuncia, nell'architettura codicistica in materia, il vigente codice di rito prevede tre forme tipiche di sequestro probatorio, preventivo e - conservativo e non un'ulteriore figura autonoma di sequestro del corpo di reato un quantum genus - suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, "essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali. Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova - a prescindere dall'ambigua e non dirimente declinazione al femminile plurale dell'aggettivo "necessaria" di cui al primo comma dell'art. 253 c.p.p. - debbano essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo". Ad ulteriore conforto, questa Corte nel suo più ampio consesso ha condivisibilmente evidenziato che, come rivela la comune esperienza, l'apprensione del corpo di reato non è sempre necessaria per l'accertamento dei fatti. Ciò trova positiva riprova nel combinato disposto degli art. 253, comma 1, e 262, comma 1, là dove - nel prevedere la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", senza differenziare la disciplina per il corpo di reato e le cose pertinenti al reato conferma che le esigenze attinenti al 3 thema probandum possono essere soddisfatte anche senza creare un vincolo - superfluo d'indisponibilità sul bene. E' coerente con tale conclusione anche il dettato del comma 2 dell'art. 354, nella parte in cui - con l'inciso "se del caso" - facoltizza, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell'atto sul terreno dell'accertamento dei fatti (Sez. Un., 18/06/1991, Caltabiano).
6. Il Collegio è consapevole del fatto che, a fronte di un orientamento coerente con le indicazioni delle Sezioni Unite - nel senso di ritenere nullo il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato in assenza di un'idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. 5, n. 1769 del 07/10/2010 - dep. 2011, P.M. in proc. Cavone, Rv. 249740; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116) - si registra anche un orientamento di segno diverso, nel senso di ritenere necessaria, ai fini della validità del provvedimento di sequestro probatorio, soltanto un'idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine e non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa (Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072). Fra i due orientamenti si interpone un terzo filone ermeneutico, alla stregua del quale il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379).
7. Tale contrapposizione esegetica si registra anche con specifico riguardo al denaro, bene fungibile per eccellenza.
7.1. Secondo una prima posizione interpretativa, il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere sottoposto a sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro (In motivazione, la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione, rilevando la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria 4 ricollegabile al denaro sequestrato). (Sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015 - dep. 2016, Baldanza, Rv. 265622). Nello stesso senso, si è ribadito che il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto merci di contrabbando nonché denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate) (Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi, Rv. 265009).
7.2. Secondo l'opposto orientamento, la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile a sequestro probatorio anche in assenza di rilevanza probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede, evidenziando - al riguardo - che il nesso tra il denaro e l'attività criminosa (nella specie l'attività di narcotraffico) può essere desunto o da specifiche fonti di prova - quali pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti o da varie circostanze di fatto - quali l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora (Sez. 6, n. 2083 del 08/06/1999, Cafagna, Rv. 214681).
8. In tale variegato panorama di linee interpretative, ritiene il Collegio di dovere in primo luogo ribadire l'ermeneusi secondo il quale, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, è necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso.
8.1. A sostegno di tale conclusione, si deve, invero, rimarcare, per un verso, come il dato testuale del combinato disposto degli artt. 262, comma 1, e 354, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. sia inequivoco nell'escludere l'immanenza della rilevanza probatoria nel corpo di reato, potendo esso essere dissequestrato e restituito all'avente di diritto "quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova".
8.2. Per altro verso, non può omettersi di porre in rilievo come il sequestro probatorio risponda ad una precisa ratio, in forza della quale l'assoggettamento a vincolo reale di un bene con una inevitabile compressione della libertà 5 patrimoniale anche costituzionalmente presidiata si giustifica in ragione - dell'esigenza di accertamento dei fatti. Ad esso è, dunque, aliena l'esigenza di prevenzione speciale, che dal nostro codice di rito è specificamente - salvaguardata da un altro istituto processuale, segnatamente dal sequestro preventivo, sia nella forma c.d. impeditiva disciplinata dall'art. 321, comma 1, sia nella forma strumentale alla confisca, misura di sicurezza disciplinata - in via generale - dall'art. 240 cod. pen. e da altre disposizioni speciali. L'eterogeneità della finalità preventiva rispetto all'ambito di operatività del sequestro probatorio trova riscontro nel disposto dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., là dove preclude la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non più utile ai fini dell'accertamento dei fatti, allorquando ne sia disposto il vincolo reale a fini preventivi ex art. 321 stesso codice.
9. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, la sottoposizione a sequestro probatorio di una somma di denaro presuppone, per un verso, che sussista il nesso di derivazione o pertinenza fra il compendio ed il reato;
per altro verso, che sia ravvisabile un'esigenza di natura probatoria, rinvenibile ad esempio nella necessità di compiere degli accertamenti sulle banconote per - verificarne l'effettiva riconducibilità al delitto oggetto del procedimento, potendo e dovendo l'eventuale finalità di natura special-preventiva - appunto eterogenea rispetto a quella probatoria - trovare realizzazione mediante il diverso strumento di cui all'art. 321 cod. proc. pen. 10. Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio, là dove ha confermato il provvedimento ablativo limitandosi ad argomentare in merito al fumus boni iuris in ordine alla contestata violazione della legge sugli stupefacenti e trascurando completamente di motivare in ordine alla sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza della somma di denaro dall'attività delittuosa ed alla rilevanza di essa ai fini dell'accertamento dei fatti, sebbene tali profili fossero stati specificamente dedotti dal ricorrente in sede di ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. (come si evince dalla stessa premessa del provvedimento). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuova deliberazione su tali punti.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Verona. Così deciso in Roma il 4 aprile 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Domenico Carcano 11 MAS 2017 TARIOb A M DICAS IL PUNA E R P Pira O N