Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In materia di antiriciclaggio, ai fini della configurazione del reato di omessa adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, sanzionato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dall'art. 55, comma primo, D.Lgs. n. 231 del 2007, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volontà del funzionario di omettere di procedere all'identificazione personale del cliente, richiesta dall'art. 18 del D.Lgs., cit., senza che sussista una causa di giustificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2015, n. 46415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46415 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
464 1 5 / 1 5 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS Presidente - N. 2/22/2015 - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPIDott. REGISTRO GENERALE N. 23809/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nei confronti di: . EN EL N. IL 22/06/1962 AP VA N. IL 05/03/1973 PALASI MO N. IL 30/09/1959 inoltre: 2) EN EL N. IL 22/06/1962 avverso la sentenza n. 5480/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gefriele Mazzotte che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. udite per la parte cedite AS spe (nei conflent.' Specaci della sole NN l'Avv. Raffaella Oggioni, che chiede es comperme dello sendenza impregnows e deporte conclusion. Uditi i defensori Av. Flaminia Caldani (di) le nodo Spoje efficio) per AP GI e Avv. Gianluca for che hanno chiesto cambogi dichiararsi rigettarti il corto nammissibile o rid del P.G. Udito il difensore Avv. hello Bisori per NN. LL che ho chiesto l'accoglimento all leicor so dell'imputade e il rigetto del ricorso del P.G. 1 I RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10.6.2014, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze del 20.6.2013 appellata nell'interesse di EN EL, AP VA E LA SI MO, qualificato il reato di cui al capo 33 della rubrica come truffa ai danni di CI RE, rideterminava la pena a carico di NN GA in anni due mesi otto di reclusione ed euro 1800 di multa. Confermava le statui- zioni civili di cui all'appellata sentenza e condannava l'appellante a rifondere alle parti civili costituite, CI NO quale amministratore di sostegno di IA AC RE, AS SPA, TO AR, UA IT, Azienda faunistica Ve- natoria LORO MARTIGNANA, le spese di difesa del grado. Assolveva AP GI VA e RE TA dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato. Revocava le pene accessorie irrogate nei confronti della im- putata NN GA.
2. Il GUP fiorentino, all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato NN NT GA, consulente fiscale e del lavoro, per una pluralità di appropriazioni indebite e di falsi aggravati, talora di furto aggravato, di circonvenzione d'incapaci, di truffa aggravata e di sostituzione di persona, nei confronti di propri clienti, da cui si faceva consegnare il danaro per gli adempimenti fiscali e/o previdenziali rilasciando loro false attestazioni di pagamento F24 o F23 o altri attestati di paga- mento o di regolarità fiscale. Nello specifico, in primo grado, la NN veniva dichiarata colpevole dei reati a lei ascritti, ad eccezione di quello sub capo 10. da intendersi assorbito nel reato di cui al capo 32. - e, quanto ai capi 20. 22. 23. 24. 26 e 31 limitatamente ai reati di truffa e tentata truffa contestati, quanto al capo 9, limitatamente ai reati di appropriatone indebita e falso, qualificati come truffa i reati di furto contestati sub 11., sub 12. e sub 19., riuniti per continuazione e, con la diminuente del rito, la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed E 12.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. La NN veniva dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e condannata al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio, con una una provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti dells stese. La NN veniva invece assolta in primo grado dal reato di cui all'art. 494 c.p. contestato sub capi 20., 22., 23., 24., 26. e 31 perché il fatto non sussiste. AP GI e PALASI TA, a loro volta, in primo grado, erano state dichiarate colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, riuniti per conti- nuazione quelli contestati alla AP, condannate la RE alla pena di euro 2 I 3.000,00 di multa e la AP alla pena di euro 4.000,00 di multa, oltre al paga- mento in solido fra loro e con la NN delle spese processuali. La AP e la RE erano imputate: AP VA: 35- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A, 18 e 55 d.lgs. 231/2007 per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 20 che pre- cede, quale impiegata dell'Ufficio Postale Empoli-Centro preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane- AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente ve- rificandone l'identità, provveduto all'accettazione e inoltro della richiesta di pre- stito apparentemente avanzata da AU IC senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da NN GA già firmata a nome AU IC) e davanti a lei la sottoscrivesse. In Empoli il 23.3.2010 38- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A, 18 e 55 d.lgs. 231/2007 per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 31 che pre- cede, quale impiegata dell'Ufficio Postale Empoli-Centro preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane- AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente ve- rificandone l'identità, provveduto all'accettazione e inoltro della richiesta di pre- stito apparentemente avanzata da UA IT senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da NN GA già firmata a nome UA IT) e davanti a lei la sottoscriv-4h Empoli il 23.3.2010 39- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A. 18 e 55 d.lgs. 231/2007 per avere, quale impiegata dell'Ufficio Postale Empoli-Centro preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane-AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identi- ficazione del cliente verificandone l'identità, provveduto all'accettazione e inoltro della richiesta di prestito di euro 8.000 apparentemente avanzata da LL FI DA senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personal- mente presente (la domanda venne presentata da NN GA già firmata a nome LL FioDA) e davanti a lei la sottoscrivesse. In Empoli il 10.3.2010 40- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A, 18 e 55 d.igs. 231/2007 per avere, quale impiegata dell'Ufficio Postale Empoli-Centro preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane-AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identi- ficazione del cliente verificandone l'identità, provveduto all'accettazione e inoltro 3 1 della richiesta di prestito di E 6.000 apparentemente avanzata da NI Giu- seppe senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personal- mente presente (la domanda venne presentata da NN GA già firmata a nome NI IU) e davanti a lei la sottoscrivesse. In Empoli il 12.3.2010 41- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A, 18 e 55 d.lgs. 231/2007 per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 21 che pre- cede, quale impiegata dell'Ufficio Postale Empoli-Centro preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane- AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente che si era presentato con la NN GA, verificandone l'identità, provveduto il 30.3.2010 all'accettazione e inoltro della richiesta di prestito apparentemente avanzata da IN RI senza verificare che la persona ivi presente (IG MA) fosse quella la cui effige era raffigurata nella carta d'identità che veniva esibita, domanda che veniva accolta e il denaro consegnato da lei stessa con ana- loghe modalità il 1.4.2010. In Empoli PALASI MO: 37- del delitto di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 1 lett. A, 18 e 55 d.lgs. 231/2007 per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 22 che pre- cede, quale impiegata dell'Ufficio Postale di Spicchio-Vinci preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtù di accordo Poste Italiane- AS s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente ve- rificandone l'identità, provveduto il 15.4.2010 all'accettazione e inoltro della ri- chiesta di prestito apparentemente avanzata da NI AN senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da NN GA già firmata a nome NI AN) e. davanti a lei la sottoscrivesse e quindi il 20.4.2010 provveduto gita consegna del denaro a NN GA, portatrice della documentazione, ap- parentemente sottoscritta da NI AN senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente. In Vinci 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, limitatamente all'entità degli aumenti di pena per la continuazione quanto alla NN, ed all'assoluzione della AP e della RE perché il fatto non costituisce reato. Quanto alla EN deduce difetto, di motivazione e violazione di legge (art. 133 c.p.) La sentenza impugnata - evidenzia il PG ricorrente- individuata in anni due di reclusione e 100 euro di multa la pena base per il reato sub 33), qualificato come truffa, ha applicato un aumento di pena pari a 22 giorni di reclusione ed euro 55 4 I di multa per ciascuno degli altri 32 reati, per complessivi anni due di reclusione ed euro 1.700 di multa. Ora, a prescindere dal rilievo che non appare esatto il calcolo dell'aumento complessivo, la Corte territoriale, a fronte dell'individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un aumento per continuazione pari a mesi due e giorni 25 di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun reato, per complessivi anni 6 ed euro 16.000, non ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ridotto di ben 4 anni l'entità dell'aumento della pena a tale, motivazione ancor più neces- saria per giustificare una così alta riduzione. Per AP e PALASI deduce difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 18 e 55 D.Lvo n. 231/2007) Il PG ricorrente ricorda che la Corte fiorentina ha affermato non esservi prova certa dell'elemento soggettivo del reato, giacché le due impiegate postali si sareb- bero fidate delle parole della NN in ordine alla effettiva identità del richie- dente il prestito, persona che in realtà ignorava l'operazione. La stessa Corte riconosce, dunque, la violazione, da parte delle due impiegate, del disposto dell'art. 18 del citato decreto, che impone la verifica dell'identità dell'interessato, prevedendo come delitto l'inosservanza ditale disposizione. Ritiene, tuttavia, il PG ricorrente che la possibilità che le due imputate si siano fidate della NN, di modo che hanno omesso di verificare personalmente l'i- dentità di colui che, apparentemente, richiedeva il prestito, non escluda la sussi- stenza dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, è sufficiente che l'intermediario ometta intenzionalmente di procedere all'identificazione, senza che sussista una causa di giustificazione, perché sussista il dolo del delitto contestato;
e non pare proprio che tale intenzionale omissione possa essere giustificata dalla fiducia riposta in chi presenta la richiesta di prestito, giacché l'obbligo di identificazione è penalmente sanzionato. Ciò premesso, il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
4. Ha altresì proposto ricorso, personalmente, NN GA, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen Erronea applicazione - della della legge penale - Errata qualificazione giuridica del fatto Insussistenza - dei presupposti richiesti dalla norma. Assenza e/o contraddittorietà della motiva- zione. 5 t La ricorrente ricorda che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Firenze ha qualificato il fatto di cui al capo d'imputa- zione n. 33 quale truffa semplice consumata in danno di CI RE anziché nel diverso e precedentemente ipotizzato reato di circonvenzione d'incapace ex art. 643 c.p. La Corte fiorentina avrebbe tuttavia errato nell'applicazione della norma pe- nale ex art. 640 c.p. riqualificando sic et simpliciter il fatto descritto come reato di truffa ma omettendo di motivare in ordine agli elementi essenziali previsti dalla fattispecie delittuosa in questione, ovvero sui presunti raggiri e/o artifici. La cir- convenzione' d'incapace, come noto, era stata ipotizzata come "abuso" dell'inca- pacità della p.o. CI di cui la Corte de qua, accogliendo le doglianze dell'im- putata, ha riconosciuto l'insussistenza. Al fine di qualificare il fatto in questione ai sensi dell'art. 640 c.p. necessitava tuttavia la sussistenza - e la successiva motivazione - in ordine ai requisiti oggettivi imprescindibili quali gli artifizi o raggiri che avrebbero indotto in errore la persona offesa, non potendo semplicemente ritenere, come invece ha fatto la Corte FI rentina, integrato il reato di truffa trasponendo nel concetto di abuso l'artificio od il raggiro. Noto, invero, è che il semplice abuso non integra alcun artificio o raggiro rilevante. Tuttavia, nel caso di specie, leggendo la motivazione della Corte, non si rin- viene, per la ricorrente, alcun passaggio su tale aspetto rilevante che non sarebbe stato minimamente approfondito. Anzi il destinatario del raggiro e dell'artificio sa- rebbe un terzo, ovvero il funzionario di banca. La Corte d'Appello di Firenze avrebbe pertanto errato allorquando, qualifi- cando diversamente il fatto di reato, ha ritenuto violato l'art. 640 c.p. nonostante fossero mancati gli artifizi o raggiri. Chiede pertanto, in accoglimento del presente motivo, annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente determinazione. b. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. C) c.p.p. - Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità - Violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 522 c.p.p. Il capo d'imputazione n. 33 del procedimento che qui ci occupa attribuiva all'odierna ricorrente, la commissione del reato di cui all'art. 643 c,p. "per avere, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di CI RE, invalido civile affetto da patologia genetica del tipo "atassia cerebrale di H" indotto il medesimo a consentirle di prelevare in più riprese da un de- posito bancario che alla sua presenza veniva aperto presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Cerreto Guidi dal direttore Pinzi Roberto, l'intero deposito ammon- tante a Euro 70.000,00". 6 La Corte fiorentina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha -come detto riqualificato il reato di cui al capo n. 33 come truffa semplice ex art. 640 c.p.. Nella parte motiva si dice (pag. 5) che la NN "possedeva tutti i dati anagrafici e le copie dei documenti riguardanti i predetti. Non vi è dubbio, pertanto, che la NN abbia potuto operare con le stesse modalità utilizzate per le altre occasioni". Spiegate le ragioni in base alle quali secondo la Corte d'Appello di Fi- renze non si trattava del reato di cui all'art. 643 c.p. dacché "lo stato d'infermità del CI" non era tale da renderlo suggestionabile ", il collegio giudicante ha ritenuto invece sussistenti i presupposti per integrare il reato di truffa. Dice poi che: "Anche per il CI si è avuto un affidamento per le pre- gresse prestazioni professionali della NN, capace di riscuotere la fiducia dei suoi clienti e le condotte truffaldine furono poi poste in essere non nel momento della consegna della somma di denaro, ma nel momento in cui si rappresentò al funzionario di banca una diversa situazione o si presentarono false richieste di finanziamento. La condotta ai danni del CI va, di conseguenza, qualificata al pari delle altre come truffa consumata... ". Il fatto descritto dal collegio giudicante è quindi diverso da quello descritto nel capo d'imputazione n. 33. Il Pubblico Ministero aveva infatti ipotizzato che la In- noNT avesse abusato delle condizioni di deficienza psichica del CI ed "in- dotto il medesimo a consentirle di prelevare in più riprese da un deposito bancario che alla sua presenza veniva aperto presso il Monte dei Paschi di Siena -filiale di Cerreto Guidi dal direttore Pinzi Roberto, l'intero deposito ammontante ad euro 70.000,00. Fra l'ottobre e il novembre 2009". Il soggetto indotto in errore era quindi il CI ed era della sua credulità che si era abusato. Invece, gli artifizi e raggiri posti in essere dalla NN, stando alla motiva- zione della sentenza di appello, non avrebbero avuto quale destinatario l'ignaro cliente bensì il direttore della filiale della banca. Non sarebbe quindi mutata sol- tanto la qualificazione giuridica del fatto ma è altresì mutato il fatto descritto. In ragione di ciò, la Corte d'Appello di Firenze avrebbe dovuto disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 comma 2 c.p.p. Alla mancata osservanza della predetta disposizione, in base al dettato dell'art. 522 c.p.p. conseguirebbe la nullità della sentenza per difetto di contesta- zione e pertanto anche su tale punto si chiede a questa Corte di annullare la sen- tenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. c. In ultimo, la ricorrente rileva che, benché non espressamente richiamato, tutto lascia presupporre che si tratti del reato di cui all'art. 640, comma primo, c.p. Non vi sarebbe ragione, infatti, di ritenere che ricorra una delle ipotesi di cui al secondo comma visto che di questo non si fa il minimo cenno nella sentenza 7 impugnata e che nessun riferimento è altresì rivolto all'aumento praticato per l'e- ventuale sussistenza di una circostanza aggravante. Conseguentemente si duole la ricorrente- è logico ritenere che, in ragione della diversa qualificazione del reato, non si verta più in un'ipotesi di procedibilità d'ufficio bensì di procedibilità a quercia. E allora, in ragione di ciò la Corte d'Appello di Firenze avrebbe dunque dovuto prestare attenzione anche a tale aspetto della questione. Ci su duole, invece, che così non sia stato, in quanto nel provvedimento im- pugnato, nulla si dice riguardo al fatto che la querela del CI è tardiva ri- spetto alla conoscenza dei fatti e l'azione processuale è quindi carente sotto il profilo della procedibilità. Risulta infatti dagli atti che la querela è stata sporta dallo stesso CI in data 26 maggio 2010, mentre già dal dicembre del precedente anno era stato informato telefonicamente dal direttore della filiale in merito alla richiesta di finan- ziamento (si richiamano a tal proposito le pag. 37 e 38 della sentenza di primo grado). Considerato che la querela è stata sporta il 26 maggio 2010, ovvero trascorsi 5 mesi dalla conoscenza dei fatti (dicembre 2009), si sarebbe oltre il termine di 3 mesi previsto ex art. 124, primo comma, c.p.. La violazione della norma in questione sarebbe quindi evidente e la sentenza impugnata sarebbe pertanto meritevole di essere annullata con conseguente pro- nuncia di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. d. Violazione dell'art. 606 comma i lett. E) c.p.p. - Contraddittorietà e mani- festa illogicità della motivazione il cui vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato Errata quantificazione dell'aumento di pena praticato per i reati in - continuazione col reato più grave. Secondo la ricorrente la Corte d'Appello di Firenze avrebbe erroneamente con- dannato l'odierna ricorrente ad una pena maggiore rispetto a quella che risulte- rebbe calcolando gli aumenti per la continuazione seguendo le modalità indicate in motivazione. La Corte fiorentina, individuato il capo n. 33 come il reato più grave e fissata la pena base in anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, prosegue pre- vedendo poi che questa debba essere "aumentata di altri due anni di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa per la continuazione (22 gg di reclusione ed 655 di multa per ciascuno degli altri reati, si giunge alla pena finale di anni 4 di reclusione ed 6 2.700, 00 di multa" (si legga a partire dalle ultime righe di pag. 6 della sen- tenza). 8 Nel provvedimento impugnato non sarebbe indicato il numero dei capi d'im- putazione a cui si riferisce l'aumento praticato per la continuazione. Questo tutta- via potrebbe secondo la ricorrente essere apprezzato sulla base di un calcolo ma- tematico piuttosto semplice. Secondo l'opinione della ricorrente, infatti, i capi d'imputazione da considerare ai fini dell'aumento per la continuazione dovrebbero essere 31, ossia gli iniziali 33 capi d'imputazione di cui rispondeva la NN, meno il capo n. 10 che, sin dalla sentenza di primo grado era stato ritenuto assorbito nel reato di cui al capo 32 (si veda il dispositivo riportato nella sentenza di appello impugnata) e meno il capo n. 33, costituendo questo il reato più grave per il quale era stata prevista la pena base pari a anni 2 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. Quest'ultimo, costi- tuendo il reato base, non poteva, infatti essere poi conteggiato ai fini dell'aumento per la continuazione. Conseguentemente, l'aumento praticato per la continuazione dovrebbe corri- spondere, secondo la ricorrente, a 682 gg di reclusione (ottenuto moltiplicando i 31 capi x 22 gg) ed Euro 1.705,00 di multa (ottenuto moltiplicando 31 capi x 55 €). Tuttavia, relativamente alla sola reclusione, la pena a cui è stata condannata la NN è più grave rispetto a quella risultante dai criteri di calcolo indicati nella stessa sentenza impugnata. L'illogicità e la contraddittorietà della sentenza sarebbe quindi desumibile prima facie dal testo del provvedimento impugnato e, vista la rilevanza e gravità, sarebbe opportuno che ne consegua la riforma della sentenza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
5. In data 20.10.2015 è stata poi presentata memoria difensiva nell'inte- resse di PALASI MO, a firma del difensore di fiducia, che deduce: a. Inammissibilità del ricorso proposto dal PG per violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione. Ci si duole che il PG dedurrebbe un vizio motivazionale senza specificare, nella parte espositiva del ricorso, il vizio dedotto. In particolare non si comprenderebbero le specifiche censure mosse dal PG alla motivazione della sentenza impugnata e, in tal senso, verrebbe ad essere violato da un ricorso assolutamente generico il principio dell'autosufficienza del ricorso più volte affermato da questa Corte. Stesse considerazioni vengono operate per la dedotta violazione di legge. Chiede pertanto dichiararsene l'inammissibilità. b. Insussistenza della violazione di legge lamentata dal PG in riferimento all'art. 18 del D.lg 231/2007 - Mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato 9 t Si evidenzia che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello, in merito alla configurazione del reato di cui al combinato disposto degli arti. 18 e 55 del D.Lgs. 231/2007 in capo alla RE "manca la prova certa in ordine all'ele- mento soggettivo". Si aggiunge poi che vi sarebbero vari elementi, tutti argomentati nell'atto di appello, che valutati attentamente dal giudice di seconde cure, lo hanno legittima- mente condotto ad escludere che vi fosse prova certa sul fatto che la RE avesse agito con la coscienza e volontà, ma soprattutto con l'intenzione di violare quanto disposto dal Dl.gs 231/07 in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela. L'assoluta buona fede della RE sarebbe provata da tutta una serie di circostanze. Innanzitutto, un primo e fondamentale elemento teso ad escludere la sussi- stenza dell'elemento soggettivo del dolo generico nella condotta osservata dall'o- dierna appellante risulta essere la tempestiva querela presentata dalla stessa Pa- latresi nei confronti della NN. Il suddetto esposto - si rileva- è stato presen- tato in data. 30/09/2010, a poco tempo di distanza dai fatti oggetti di contesta- zione, e comunque nel momento in cui l'odierna appellante è venuta a conoscenza, per il tramite del proprio referente commerciale che nel territorio empolese erano state perpetrate una serie di truffe in merito ad alcuni finanziamenti. Non vi sarebbe, perciò, dubbio che se da un lato il confidare, da parte della RE, sulla conoscenza e sulla credibilità di cui godeva la NN, che si è presentata con tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del prestito, avendo a disposizione i documenti identificativi dei propri clienti comporti, già di per sé, potesse indurre la Corte a ritenere escluso il dolo richiesto dalla norma incriminatrice in capo all'imputata, dall'altro gli artifici e raggiri posti in essere dalla NN hanno senz' altro e definitivamente rafforzato la convinzione di tale esclusione. Del resto, come giustamente precisato dalla Corte d'Appello, non potrebbe neppure ipotizzarsi un accordo delittuoso tra la NN e la RE, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla NN stessa. Alla luce di tutto quanto sopra esposto non si potrebbe perciò ritenere che la RE abbia agito con la coscienza e la volontà, ma soprattutto con l'intenzione di violare la normativa antiriciclaggio sugli obblighi di adeguata verifica della clien- tela, né si possono condividere le scarne considerazioni sul punto del Procuratore Generale, che censura in maniera del tutto generica le conclusioni a cui è giunta la Corte d'Appello facendo discendere la sussistenza del dolo in capo alla RE dalla semplice omessa identificazione del cliente senza causa di giustificazione e quindi direttamente dalla condotta incriminata dall'art. 18 del D.Lgs. 213/2007. 10 Chiede pertanto che questa Corte voglia confermare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze impugnata dal PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del PG di Firenze è fondato e pertanto la sentenza impugnata va annullata relativamente alla quantificazione della pena per NN GA e all'intervenuta assoluzione per AP GI e RE TA con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. Fondato è anche il ricorso della NN limitatamente alla qualificazione del fatto contestato al capo 33) -punto sul quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze (cui va rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio), mentre il medesimo ricorso va rigettato nel resto, apparendo infondati i restanti motivi sopra illustrati.
2. Partendo dalla posizione di NN GA, imputata centrale del pre- sente processo, va evidenziato che appaiono fondati i motivi dedotti in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato all'imputata al capo sub 33). In relazione a tale imputazione, infatti, infondata è sicuramente, ad avviso del Collegio, la doglianza sub b. proposta nell'interesse dell'imputata, nel senso che ben avrebbe potuto ritenere la Corte fiorentina, pur restando nell'alveo della me- desima condotta contestata in fatto e che inizialmente era stata qualificata con riferimento al reato di cui all'art. 643 cod. pen, ritenere sussistenti i presupposti della truffa e riqualificare in tal senso il reato. Tuttavia ha ragione la ricorrente a dolersi della circostanza che nella parte della motivazione che qui interessa (pag. 6 della stringata motivazione dei giudici fiorentini) non viene specificato in maniera adeguata e logica in che cosa sia con- sistita la condotta truffaldina nei confronti della parte lesa. In particolare -conformemente alle doglianze della ricorrente- non è specifi- cato in che cosa si siano concretizzati gli artifici e raggiri in danno della persona offesa, evidentemente finalizzati a far creare al CI il deposito bancario. Ancora, non appare chiara la ritenuta qualificazione del reato "al pari delle altre truffe consumate", che, se riferita ad ipotesi di truffa semplice, doveva effet- tivamente dare conto anche della tempestività o meno della querela.
3. Sempre in relazione alla posizione della NN ritiene poi, ancora, Collegio che vadano accolte le doglianze proposte in punto di determinazione della pena da parte del P.G. fiorentino. 11 Ed invero, la sentenza impugnata, individuata in anni due di reclusione e 100 euro di multa la pena base per il reato sub 33), qualificato come truffa, ha applicato un aumento di pena pari a 22 giorni di reclusione ed euro 55 di multa per ciascuno degli altri 32 reati, per complessivi anni due di reclusione ed euro 1.700 di multa. Ebbene, a prescindere dal rilievo che non appare esatto il calcolo dell'aumento complessivo (e, va aggiunto, in ciò apparendo non manifestamente infondate an- che le doglianze sul punto della NN, nemmeno corretta la quantificazione dei reati ritenuti in continuazione) la Corte territoriale, a fronte dell'individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un aumento per continuazione pari a mesi due e giorni 25 di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun reato, per comples- sivi anni 6 ed euro 16.000, non ha in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui ha ridotto di ben 4 anni l'entità dell'aumento della pena e nemmeno quella per cui ha ritenuto di operare il medesimo aumento per reati che, prima facie, apparivano di evidente diversa gravità. Tale, motivazione si rendeva ancor più necessaria per giustificare una così alta riduzione. In tal senso corretto appare il richiamo del PG ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato sin da tempi risalenti come, in punto di riduzione o rideterminazione della pena in appello, il giudice, se è vero che l'individuazione della pena base e degli aumenti per continuazione è frutto di intuizione, deve co- munque adottare una motivazione congrua e logica, pena la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Come condivisibilmente affermato nell'arresto giurispruden- ziale di legittimità costituito da sez. 6, n. 7214 del 15.11.1989, dep. il 24.5.1990, Kular, rv. 184315, infatti, il giudizio sulla riduzione dello entità di una pena inflitta, come quello per la determinazione della pena base e di quella complessiva da irrogare, più che un processo logico, costituisce il risultato di una intuizione deri- vante da una valutazione globale dei fatti accertati e della personalità del reo, con la conseguente presa in considerazione, sia pure implicitamente, degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., per cui siffatta valutazione è incensurabile in Cas- sazione se è congruamente e logicamente motivata. Il problema, nel caso che ci occupa, è che tale motivazione -con cui i giudici лио di appello done conto del perché hanno opinato per una diversa e così benevola applicazione degli aumenti da operare per la continuazione manca del tutto. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà dare conto in motivazione, in sede di dosimetria della pena, delle valutazioni operate con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e ss. cod. pen. 12 4. Fondati appaiono i motivi di ricorso del PG fiorentino in relazione alla mo- tivazione con cui la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di addivenire all'assolu- zione perché il fatto non costituisce reato di AP GI e RE Simo- netta. La motivazione sul punto, infatti, è del tutto illogica. Le imputate, impiegate di uffici postali toscani, sono chiamate a rispondere dei reati di cui agli artt. 15, comma 1 lettera a, 18 e 55 del D.lgs. 231/2007. La disciplina in esame è finalizzata al contrasto dell'attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per tali dovendosi intendere le attività meglio spe- cificate all'art.
2. La disciplina pone specifici obblighi a carico di società, intermediari finanziari e professionisti, riferendosi per questi ultimi a commercialisti, consulenti del la- voro, a coloro che rendono i servizi forniti da periti, a consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, oltre che ai notai e gli avvocati. Tra gli obblighi previsti l'articolo 18, rubricato obblighi di adeguata verifica individua tutti quegli obblighi che concernono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo della prestazione (per tale dovendosi intendere la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente persona giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività). Tale obbligo si estende, inoltre, alla verifica dello scopo e della na- tura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, controllo che deve essere costantemente compiuto per tutta la durata del rapporto. L'art. 23 contempla un obbligo di astensione: qualora non sia possibile adem- piere gli obblighi di verifica suddetti, è fatto divieto di instaurare il rapporto conti- nuativo o la prestazione professionale con il cliente. Ai sensi dell'art. 36 vi sono poi obblighi di registrazione e conservazione, con riferimento ai documenti ed alle informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. L'obbligo di conservazione impone di conservare per 10 anni alcuni documenti relativi all'adeguata verifica e le scritture e le regi- strazioni relative alle prestazioni professionali. L'obbligo di registrazione, cui è co- munque collegato un obbligo di conservazione decennale, riguarda una serie di dati relativi al cliente, alla prestazione, ai mezzi di pagamento, e deve essere adempiuto entro 30 giorni dal compimento della operazione o dall'accettazione dell'incarico; per adempiere alle modalità di registrazione i soggetti obbligati pos- sono avvalersi di un archivio informatico o più semplicemente, del registro della clientela. 13 1 5. In tale normativa tesa a contrastare il riciclaggio di danaro, tra i reati "pro- dromici" si segnala la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela contestato alle odierne ricorrenti. Il primo comma dell'art. 55 D.lgs 231/07 dispone che - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - i professionisti (come anche tutti gli altri soggetti in capo ai quali grava l'obbligo di identificazione del cliente) sono puniti con la pena pecuniaria della multa da 2.600 a 13.000 euro quando contravvengono alle dispo- sizioni relative agli obblighi di identificazione contenuti nel Titolo II, Capo I. Nello specifico la contestazione operata alla AP e alla RE, nella loro attività di intermediari finanziari, riguardava il non avere rispettato gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale delle stesse nel caso, specificamente pre- visto dalla norma,di instaurazione di un rapporto continuativo;
Orbene, pare indubbio che per il ruolo e l'attività svolta AP GI e RE TA rientrino per esplicita disposizione di legge tra i soggetti de- stinatari della normativa antiriciclaggio. L'articolo 11 co. 1 D.lgs 51/2007, richia- mato dall'art. 15 contestato, inserisce infatti Poste italiane S.p.A. tra gli interme- diari finanziari cui la normativa, tra gli altri, è rivolta. E nemmeno paiono esservi dubbi che, ai fini dell'integrazione del reato de quo, in punto di elemento sogget- tivo, sia sufficiente il dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela.
6. La Corte territoriale, perviene, tuttavia, in relazione alle imputate AP e RE, all'esclusione del dolo sul presupposto che "manca la prova certa in or- dine all'elemento soggettivo". Ciò in quanto, si legge nella sentenza impugnata, “le due imputate conosce- vano la NN come professionista accreditata nella zona e si sono fidate della stessa per la istruttoria delle pratiche concernenti i finanziamenti". “È indubbia la irregolarità della loro condotta", aggiungono i giudici del gra- vame del merito "atteso, che incombeva su di loro l'obbligo della esatta e perso- nale identificazione dei soggetti richiedenti il finanziamento e che avevano poi ot- tenuto le somme di danaro (...) tuttavia, nel caso di specie le due funzionarie ad- dette hanno confidato sulla conoscenza e sulla credibilità di cui godeva la NN NT, che si presentava con tutta la documentazione necessaria per la erogazione del prestito, avendo a disposizione i documenti identificativi dei propri clienti". "Si era creata una situazione di affidabilità da parte della NN presso altri soggetti di cui la donna ebbe ad approfittare -concludono i giudici fiorentini- e neppure può ipotizzarsi un accordo delittuoso tra l'imputata principale e le altre due appellanti, come peraltro escluso anche dalle dichiarazioni della NN, di 14 talché, di fronte ad un quadro probatorio connotato dalla incertezza circa la volon- tarietà delle condotte poste in essere dalla RE e dalla NE, le due impu- tate devono essere assolte perché il fatto non costituisce reato". Ebbene, appare di tutta evidenza che una motivazione siffatta è illogica e contraddittoria. Avuto riguardo al dolo generico richiesto dal reato in contestazione la Corte territoriale motiva, infatti, circa l'esistenza dello stesso laddove afferma a propo- sito della AP e della RE che "è indubbia la irregolarità della loro condotta (...) atteso, che incombeva su di loro l'obbligo della esatta e personale identifica- zione dei soggetti richiedenti il finanziamento e che avevano poi ottenuto le somme di danaro". I giudici del gravame del merito, in altri termini, non mettono in dubbio che la RE e la AP fossero ben consapevoli che il loro dovere di ufficio era quello di identificare, ai sensi dell'art. 18 D.lgs 55/2007 il titolare effettivo della prestazione. E, evidentemente, che lo hanno disatteso. Quella che viene definita "irregolarità” è l'”in sé" della normativa antiriciclag- gio, che prescrive a soggetti che si trovino ad essere intermediari di danaro, ob- blighi particolarmente rigorosi in relazione all'identificazione dei soggetti che par- tecipino a transazioni come quelle poste in essere dalla NN. La normativa ha il precipuo scopo di rendere identificabili i soggetti che muo- vano capitali e, al tempo stesso, nasce anche per impedire, creando un ostacolo da parte di chi riceve il danaro, comportamenti fraudolenti in cui si spenda il nome altrui come quelli posti in essere dall'imputata principale di questo processo. Fondata è dunque la doglianza proposta dal PG nel senso che la possibilità che le due imputate si siano fidate della NN, nota all'ufficio, inducendole ad omettere di verificare personalmente l'identità di colui che, apparentemente, ri- chiedeva il prestito, non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Va ribadito, infatti, che è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 55 D.lgs 231/2007, il dolo generico, cioè la circostanza -nel caso che ci occupa inconte- stata- che l'intermediario ometta intenzionalmente di procedere all'identificazione personale, richiesta dall'art. 18 e sanzionata dall'art. 55, senza che sussista una causa di giustificazione. Ma quest'ultima dev'essere tale in senso tecnico, e non pare proprio che in tal senso possa essere interpretata la "fiducia" riposta in chi presenta la richiesta di prestito per conto altrui.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del PG annulla la sentenza impugnata relativa- mente alla quantificazione della pena per NN GA e all'intervenuta as- soluzione per AP GI e RE TA e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. 15 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NN GA limitata- mente alla qualificazione del fatto contestato al capo 33 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze cui rimette il regola- mento delle spese tra le parti anche per questo giudizio;
rigetta il ricorso di NN 1 NT GA nel resto. Così deciso in Roma il 5 novembre 2015 Il Presidentes\dente Consigliere estensore Mounds Mincenzo Pezzella Vincenzo Romis CORTESUPP * CORTE OUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV. 2015 Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVONI 1 16