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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Oberdan Parte_1
PP
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Michele Sordillo ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8931/2023 pubblicata in data 12/10/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, con condanna alle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di fare accertare Parte_1 CP_ l'illegittimità della pretesa di ripetizione dell' di quanto le era stato corrisposto a titolo di assegno sociale degli anni 2018 e 2019 per l'importo di € 11.842,87.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio contestando l'illegittimità dell'azione di recupero di cui alla Pt_1 CP_ lettera del 9/8/2022 con la quale le era stato contestato un indebito per € 11.842,87 in relazione a quanto percepito negli anni 2018 e 2019 a titolo di pensione sociale (AS 04015790).
Contestava l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione per essere l'azione di recupero dell'istituto natura sanzionatoria di una mancata comunicazione alla quale non era obbligata affermando inoltre il possesso in suo capo del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero essendo priva, a partire dal 2017, di redditi imponibili nonché l'irripetibilità dell'indebito, alla luce dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, per carenza di dolo.
Il Tribunale rigettava il ricorso affermando la ripetibilità dell'indebito.
Rilevava in particolare come il comportamento omissivo della ricorrente nel comunicare la CP_ propria situazione reddituale, nonostante la richiesta effettuata a tale scopo dall' con la nota del 19/11/2019 (con successiva sospensione della corresponsione della prestazione e revoca della stessa con la nota del 9/8/2022) integrasse quella consapevolezza che giustificava la richiesta di ripetizione dell'indebito.
CP_ Affermava quindi che “Nel caso di specie, si ritiene dunque che l' abbia provato la debenza delle somme ritenute indebitamente percepite, con riferimento al superamento del limite reddituale. Nessuna prova contraria, sulla sussistenza del diritto alla percezione della prestazione ha fornito la ricorrente”
Con un primo articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la ripetibilità dell'indebito.
Ribadisce quanto allegato nel ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio in ordine al non avere posseduto redditi imponibili dal 2017, alla insussistenza, alla stregua della normativa vigente, di un obbligo di effettuare dichiarazioni reddituali nei confronti dell'ente resistente e alla irripetibilità indebito per carenza di dolo.
Lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale della sua condizione di affidamento e di buona fede e l'erronea valutazione della documentazione in atti nel ritenere la compiuta CP_ dimostrazione da parte dell' della debenza delle somme oggetto di ripetizione con riferimento al superamento del limite reddituale.
Evidenzia come il mancato superamento del limite reddituale fosse dimostrato dal certificato CP_ dell'Agenzia delle Entrate prodotto in atti e come l' non avesse in proposito fornito prova limitandosi a fondare la propria tesi difensiva sulla mancata comunicazione della sua situazione reddituale. Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che precedono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Così come risulta pacifico in causa l'indebito oggetto di recupero consegue alla revoca CP_ dell'assegno sociale già fruito dall'appellante, disposto dall' con lettera in data 9/8/2022 con conseguente recupero di quanto corrisposto a tale titolo negli anni 2018 e 2019 (per il complessivo importo di € 11.842,87).
Il provvedimento di revoca risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009, a seguito della mancata comunicazione da parte della odierna CP_ appellante all' dei propri dati reddituali.
CP_ Così come risulta pacifico in causa e desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l' aveva infatti, con lettera in data 19/11/2019, a fronte della mancata comunicazione da parte dell'appellante dei propri dati reddituali (comunicazione che a fronte della richiesta dell'ente impositore avrebbe comunque dovuto essere effettuata anche con riferimento all'eventuale assenza di redditi rilevanti ai fini della prestazione in suo godimento) richiesto a quest'ultima di comunicare i redditi rilevanti percepiti nell'anno 2017, provvedendo quindi con lettera del
2/7/2021, ai sensi della norma precedentemente citata, a fronte della mancata ottemperanza a tale invito, alla sospensione della prestazione, con invito a provvedere alla comunicazione di tali dati reddituali entro 60 giorni, e successivamente, con la contestata nota del 9/8/2022, stante il perseverare dell'appellante nell'omettere le comunicazioni richieste, alla revoca della prestazione con conseguente recupero dell'indebito.
Si osserva inoltre che, così come desumibile dalla documentazione in atti e non contestato CP_ dalla stessa appellante, l' aveva reiteratamente provveduto, in precedenza, con lettere del 15/12/2016, del 16/12/2017 e del 05/03/2019, a richiedere, la comunicazione dei redditi relativi agli anni, rispettivamente, dal 2014 al 2016, lettere rimaste, a quanto risulta senza riscontro, CP_ avendo l'odierno appellante continuato a non comunicare all' la propria situazione reddituale
(in ordine al riguardare l'onere di contestazione tempestiva anche il ricorrente, trattandosi di onere desumibile non solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma da tutto il sistema processuale Cass. n.
12636 del 13/06/2005, Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n. 13221 del 26/7/2012).
Ciò premesso il motivo è infondato.
Intende infatti il Collegio dare continuità a quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, da questa stessa Corte, in particolare, con le sentenze nn. 1185 del 22/03/2022 e 251 del 14/02/2023.
Il comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione. Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma
1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019).
Nel presente caso di specie, così come precedentemente evidenziato, non risulta contestata la mancata comunicazione da parte dell'appellante, nonostante l'espresso invito effettuato in tal CP_ senso da parte dell' con la lettera di 19/11/2019, dei dati reddituali (mancata comunicazione CP_ che, peraltro, si era verificata, nonostante le reiterate lettere di invito da parte dell' anche con riferimento ai precedenti anni dal 2014 al 2016).
CP_ Ne consegue che correttamente l' ha provveduto, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008 alla sospensione e successivamente alla revoca della prestazione oggetto di controversia con conseguente recupero delle somme erogate a tale titolo.
Trattasi, si osserva, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina avendo la disposizione di legge in questione, carattere chiaramente sanzionatorio ed essendo ricollegata automaticamente alla mancata ottemperanza da parte dell'assistito all'invito di comunicare la propria situazione reddituale.
Il recupero della prestazione risulta pertanto conseguenza automatica espressamente prevista dal legislatore a titolo sanzionatorio, senza che possa ritenersi la ripetibilità dell'indebito in ragione di un affidamento incolpevole dell'assistita (con conseguente inapplicabilità nel presente caso di specie dei principi giurisprudenziali invocati, specificamente in materia di indebito assistenziale dall'appellante).
Tale affidamento incolpevole, si aggiunge sotto ulteriore e diverso profilo, non può peraltro essere ravvisato in un caso, quale quello di specie, di reiterata inottemperanza ad inviti espressamente effettuati dall'ente previdenziale a fronte della mancata presentazione dei redditi all'amministrazione finanziaria. Deve osservarsi a tale proposito che a tale mancata presentazione, non potrebbe nemmeno attribuirsi carattere di per sé decisivo, rispetto alla ritenuta sussistenza del requisito reddituale proprio della prestazione oggetto di revoca.
Trattasi infatti di circostanza che non esclude di per sé sola né l'eventuale percezione di redditi non imponibili né la percezione di redditi al di sotto della cd. “no tax area” (ovvero alla soglia di reddito entro la quale l'imposta dovuta è pari a zero, pari quest'ultima, ad es., nel 2017, ad € 8.125 annui superiore al limite individuale vigente nello stesso anno per l'assegno sociale, pari quest'ultimo ad € 5.824,91), redditi che, pur non imponibili Irpef, risultano infatti invece, salvo eccezioni specificamente individuate dal legislatore, rilevanti, ai fini della sussistenza del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di revoca.
Com'è noto infatti, alla stregua di quanto espressamente indicato all'art. 3, comma 6, l. 335/1995, devono a tale scopo essere considerati tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno.
Ne consegue l'irrilevanza, in quanto riferibile a diverse fattispecie, della giurisprudenza ampiamente richiamata dall'appellante a fondamento della necessità che l' dimostri il dolo CP_2 dell'assistita.
Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo avanzato dall'appellante con riferimento alla condanna alle spese processuali disposta nei suoi confronti sostenendo che tali spese avrebbero dovuto essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ragione della natura della controversia e della dichiarazione depositata a tale scopo ai fini dell'esenzione delle spese.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali (requisito quest'ultimo certamente ravvisabile nel caso di specie),
l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115").
Nel presente caso di specie, così come risulta in atti, l'odierna appellante aveva provveduto ad adempiere agli oneri previsti dalla normativa menzionata allegando, al ricorso di primo grado, in calce alla procura alle liti, apposita dichiarazione sostitutiva con assunzione dell'impegno a comunicare eventuali mutamenti della propria condizione reddituale (cfr copia di tale dichiarazione in data 12/12/2022 prodotta, in allegato al ricorso di primo grado, come parte della procura alle liti con firma autenticata dal difensore).
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che, in parziale accoglimento dell'appello, dovrà dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite di primo grado, ferma restando nel resto la gravata sentenza.
Tali i motivi della presente decisione. Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. anche le spese del grado (in ordine all'esplicare l'onere autocertificativo imposto a tale scopo al ricorrente nel giudizio di primo grado efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero, cfr. Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 17.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Oberdan Parte_1
PP
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Michele Sordillo ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8931/2023 pubblicata in data 12/10/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, con condanna alle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di fare accertare Parte_1 CP_ l'illegittimità della pretesa di ripetizione dell' di quanto le era stato corrisposto a titolo di assegno sociale degli anni 2018 e 2019 per l'importo di € 11.842,87.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio contestando l'illegittimità dell'azione di recupero di cui alla Pt_1 CP_ lettera del 9/8/2022 con la quale le era stato contestato un indebito per € 11.842,87 in relazione a quanto percepito negli anni 2018 e 2019 a titolo di pensione sociale (AS 04015790).
Contestava l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione per essere l'azione di recupero dell'istituto natura sanzionatoria di una mancata comunicazione alla quale non era obbligata affermando inoltre il possesso in suo capo del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero essendo priva, a partire dal 2017, di redditi imponibili nonché l'irripetibilità dell'indebito, alla luce dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, per carenza di dolo.
Il Tribunale rigettava il ricorso affermando la ripetibilità dell'indebito.
Rilevava in particolare come il comportamento omissivo della ricorrente nel comunicare la CP_ propria situazione reddituale, nonostante la richiesta effettuata a tale scopo dall' con la nota del 19/11/2019 (con successiva sospensione della corresponsione della prestazione e revoca della stessa con la nota del 9/8/2022) integrasse quella consapevolezza che giustificava la richiesta di ripetizione dell'indebito.
CP_ Affermava quindi che “Nel caso di specie, si ritiene dunque che l' abbia provato la debenza delle somme ritenute indebitamente percepite, con riferimento al superamento del limite reddituale. Nessuna prova contraria, sulla sussistenza del diritto alla percezione della prestazione ha fornito la ricorrente”
Con un primo articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la ripetibilità dell'indebito.
Ribadisce quanto allegato nel ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio in ordine al non avere posseduto redditi imponibili dal 2017, alla insussistenza, alla stregua della normativa vigente, di un obbligo di effettuare dichiarazioni reddituali nei confronti dell'ente resistente e alla irripetibilità indebito per carenza di dolo.
Lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale della sua condizione di affidamento e di buona fede e l'erronea valutazione della documentazione in atti nel ritenere la compiuta CP_ dimostrazione da parte dell' della debenza delle somme oggetto di ripetizione con riferimento al superamento del limite reddituale.
Evidenzia come il mancato superamento del limite reddituale fosse dimostrato dal certificato CP_ dell'Agenzia delle Entrate prodotto in atti e come l' non avesse in proposito fornito prova limitandosi a fondare la propria tesi difensiva sulla mancata comunicazione della sua situazione reddituale. Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che precedono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Così come risulta pacifico in causa l'indebito oggetto di recupero consegue alla revoca CP_ dell'assegno sociale già fruito dall'appellante, disposto dall' con lettera in data 9/8/2022 con conseguente recupero di quanto corrisposto a tale titolo negli anni 2018 e 2019 (per il complessivo importo di € 11.842,87).
Il provvedimento di revoca risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009, a seguito della mancata comunicazione da parte della odierna CP_ appellante all' dei propri dati reddituali.
CP_ Così come risulta pacifico in causa e desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l' aveva infatti, con lettera in data 19/11/2019, a fronte della mancata comunicazione da parte dell'appellante dei propri dati reddituali (comunicazione che a fronte della richiesta dell'ente impositore avrebbe comunque dovuto essere effettuata anche con riferimento all'eventuale assenza di redditi rilevanti ai fini della prestazione in suo godimento) richiesto a quest'ultima di comunicare i redditi rilevanti percepiti nell'anno 2017, provvedendo quindi con lettera del
2/7/2021, ai sensi della norma precedentemente citata, a fronte della mancata ottemperanza a tale invito, alla sospensione della prestazione, con invito a provvedere alla comunicazione di tali dati reddituali entro 60 giorni, e successivamente, con la contestata nota del 9/8/2022, stante il perseverare dell'appellante nell'omettere le comunicazioni richieste, alla revoca della prestazione con conseguente recupero dell'indebito.
Si osserva inoltre che, così come desumibile dalla documentazione in atti e non contestato CP_ dalla stessa appellante, l' aveva reiteratamente provveduto, in precedenza, con lettere del 15/12/2016, del 16/12/2017 e del 05/03/2019, a richiedere, la comunicazione dei redditi relativi agli anni, rispettivamente, dal 2014 al 2016, lettere rimaste, a quanto risulta senza riscontro, CP_ avendo l'odierno appellante continuato a non comunicare all' la propria situazione reddituale
(in ordine al riguardare l'onere di contestazione tempestiva anche il ricorrente, trattandosi di onere desumibile non solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma da tutto il sistema processuale Cass. n.
12636 del 13/06/2005, Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n. 13221 del 26/7/2012).
Ciò premesso il motivo è infondato.
Intende infatti il Collegio dare continuità a quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, da questa stessa Corte, in particolare, con le sentenze nn. 1185 del 22/03/2022 e 251 del 14/02/2023.
Il comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione. Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma
1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019).
Nel presente caso di specie, così come precedentemente evidenziato, non risulta contestata la mancata comunicazione da parte dell'appellante, nonostante l'espresso invito effettuato in tal CP_ senso da parte dell' con la lettera di 19/11/2019, dei dati reddituali (mancata comunicazione CP_ che, peraltro, si era verificata, nonostante le reiterate lettere di invito da parte dell' anche con riferimento ai precedenti anni dal 2014 al 2016).
CP_ Ne consegue che correttamente l' ha provveduto, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008 alla sospensione e successivamente alla revoca della prestazione oggetto di controversia con conseguente recupero delle somme erogate a tale titolo.
Trattasi, si osserva, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina avendo la disposizione di legge in questione, carattere chiaramente sanzionatorio ed essendo ricollegata automaticamente alla mancata ottemperanza da parte dell'assistito all'invito di comunicare la propria situazione reddituale.
Il recupero della prestazione risulta pertanto conseguenza automatica espressamente prevista dal legislatore a titolo sanzionatorio, senza che possa ritenersi la ripetibilità dell'indebito in ragione di un affidamento incolpevole dell'assistita (con conseguente inapplicabilità nel presente caso di specie dei principi giurisprudenziali invocati, specificamente in materia di indebito assistenziale dall'appellante).
Tale affidamento incolpevole, si aggiunge sotto ulteriore e diverso profilo, non può peraltro essere ravvisato in un caso, quale quello di specie, di reiterata inottemperanza ad inviti espressamente effettuati dall'ente previdenziale a fronte della mancata presentazione dei redditi all'amministrazione finanziaria. Deve osservarsi a tale proposito che a tale mancata presentazione, non potrebbe nemmeno attribuirsi carattere di per sé decisivo, rispetto alla ritenuta sussistenza del requisito reddituale proprio della prestazione oggetto di revoca.
Trattasi infatti di circostanza che non esclude di per sé sola né l'eventuale percezione di redditi non imponibili né la percezione di redditi al di sotto della cd. “no tax area” (ovvero alla soglia di reddito entro la quale l'imposta dovuta è pari a zero, pari quest'ultima, ad es., nel 2017, ad € 8.125 annui superiore al limite individuale vigente nello stesso anno per l'assegno sociale, pari quest'ultimo ad € 5.824,91), redditi che, pur non imponibili Irpef, risultano infatti invece, salvo eccezioni specificamente individuate dal legislatore, rilevanti, ai fini della sussistenza del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di revoca.
Com'è noto infatti, alla stregua di quanto espressamente indicato all'art. 3, comma 6, l. 335/1995, devono a tale scopo essere considerati tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno.
Ne consegue l'irrilevanza, in quanto riferibile a diverse fattispecie, della giurisprudenza ampiamente richiamata dall'appellante a fondamento della necessità che l' dimostri il dolo CP_2 dell'assistita.
Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo avanzato dall'appellante con riferimento alla condanna alle spese processuali disposta nei suoi confronti sostenendo che tali spese avrebbero dovuto essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ragione della natura della controversia e della dichiarazione depositata a tale scopo ai fini dell'esenzione delle spese.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali (requisito quest'ultimo certamente ravvisabile nel caso di specie),
l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115").
Nel presente caso di specie, così come risulta in atti, l'odierna appellante aveva provveduto ad adempiere agli oneri previsti dalla normativa menzionata allegando, al ricorso di primo grado, in calce alla procura alle liti, apposita dichiarazione sostitutiva con assunzione dell'impegno a comunicare eventuali mutamenti della propria condizione reddituale (cfr copia di tale dichiarazione in data 12/12/2022 prodotta, in allegato al ricorso di primo grado, come parte della procura alle liti con firma autenticata dal difensore).
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che, in parziale accoglimento dell'appello, dovrà dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite di primo grado, ferma restando nel resto la gravata sentenza.
Tali i motivi della presente decisione. Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. anche le spese del grado (in ordine all'esplicare l'onere autocertificativo imposto a tale scopo al ricorrente nel giudizio di primo grado efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero, cfr. Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 17.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa