Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, via Mario Bastia n. 30;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura distrettuale in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. nr -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Ferrara- Sportello Unico per l'immigrazione in data 14 gennaio 2022 e notificato il 28 gennaio 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico presentata in favore della lavoratrice ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n.34;
e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnazione è il provvedimento della Prefettura di Ferrara – Sportello unico per l’immigrazione del 14 gennaio 2022 che ha respinto l’istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico presentata in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in ragione della ritenuta insufficiente capacità economica del datore lavoro (come definita dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020).
L’Amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 12 maggio 2022, n. -OMISSIS-.
La ricorrente non ha spiegato successive difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026. Nel corso della discussione il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame. La Difesa erariale nulla ha opposto.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione della deducente e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’esito e la peculiarità del contenzioso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RA AG, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | RA AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.