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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3882/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a preavviso di fermo ammnistrativo”, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in forza di
[...] C.F._2
procura alle liti in atti, dall'avv. Carmela Festa (c.f. ) - C.F._3
indirizzo pec: presso il cui studio, in Email_1
Avellino, alla via S.A. Abate n. 11, sono elett.te domiciliati
OPPONENTI
E
(c.f. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza P.IVA_1
di procura alle liti in atti, dall'avv. Pasqualina Del Giudice (c.f.
) - indirizzo pec: presso il C.F._4 Email_2
cui studio, in Teora (AV9, al corso Plebiscito n. 71, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e da verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 012802022000010290000 comunicato il 12.10.2022 dall' Controparte_2
per il mancato pagamento della cartella esattoriale n.
[...]
01220190002285317000. La cartella, dell'importo di euro 15.088,94, è relativa al mancato pagamento di un finanziamento a fondo perduto erogato da Controparte_3 ttrazione degli investimenti .
[...] Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano: 1) l'omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale, dei termini e delle modalità per l'impugnazione; - 2) il fatto che l'autoveicolo oggetto di preavviso fosse in comproprietà con soggetto non obbligato al pagamento dell'importo iscritto al ruolo;
-3) la nullità del preavviso e degli atti presupposti.
Gli opponenti, quindi, chiedevano che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ne dichiarasse la nullità e/o annullabilità. In corso di causa, gli opponenti sollecitavano la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 16.05.2025 e comparsa conclusionale).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opponente
[...]
e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con provvedimento adottato in data 2.12.2022, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 16.05.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va detto che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere in considerazione del sopravvenuto fatto nuovo, determinato dalla mancata iscrizione al PRA da parte dell del fermo CP_5
amministrativo.
Tanto emerge documentalmente dalla visura ACI del 4.1.2023, allegata alla comparsa conclusionale dell'opposta, e dalla visura ACI dell'8.05.2024 allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.05.2025 degli opponenti.
pag. 2/4 È evidente che la circostanza della mancata iscrizione del fermo ha determinato il venir meno delle ragioni di contrasto, con il conseguente venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire sul punto (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16891/2021).
È incontestato, poi, che l'opponente abbia adempiuto al pagamento della Parte_1
cartella esattoriale, in forza della quale è stato emesso l'atto impugnato. Infatti,
l'opponente ha aderito, in data successiva alla proposizione del ricorso, alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge 197/2002 (c.d. rottamazione quater).
Poiché non v'è stata conciliazione della lite, è necessario decidere sulle spese di lite in base al principio della c.d. soccombenza virtuale. Va, tuttavia considerato, che il
Giudice non è esonerato dal valutare se sussistano i presupposti per una compensazione delle spese totale o parziale (cfr. Cass. civile, sentenza n. 24714/22).
Orbene, ove non fosse cessata la materia del contendere, l'opposizione avrebbe trovato accoglimento.
Le eccezioni dell'opposta appaiono prive di pregio.
Innanzitutto, sussiste la legittimazione attiva dell attesa la perfetta Parte_1
coincidenza tra il destinatario dell'impugnato "preavviso" di fermo amministrativo e la ricorrente.
Poi, sussiste l'interesse ad agire: gli opponenti avessero interesse alla proposizione dell'opposizione.
Invero, con la comunicazione di "preavviso" si preannuncia al debitore la futura
"iscrizione" di un provvedimento di fermo che è stato già "emanato" e che, di conseguenza, esiste già, ciò che non può non determinare l'insorgenza in capo al debitore dell'interesse a domandare la tutela in sede giurisdizionale avverso il (già adottato) provvedimento di fermo per ottenerne la caducazione, stante l'attitudine lesiva degli interessi del debitore. D'altronde, se si aderisse alla tesi secondo cui l'interesse ad agire sorgerebbe sorge soltanto all'atto dell'iscrizione del fermo, si dovrebbe pervenire alla inaccettabile conclusione che il destinatario del "preavviso", al fine di accertare l'avvenuta iscrizione del fermo che sola determinerebbe l'insorgenza dell'interesse ad agire in giudizio, sarebbe costretto a continue ispezioni delle risultanze del P.R.A., per un tempo indeterminato e sopportandone i relativi costi, fino a quando il fermo non venga iscritto.
pag. 3/4 Fondato appare, invece, come si evince dal libretto di circolazione allegato all'atto di opposizione, il motivo di opposizione secondo cui il preavviso di fermo è stato illegittimamente comunicato con riferimento ad un veicolo cointestato con altra persona non obbligata al pagamento del debito iscritto al ruolo e riportato nella cartella esattoriale.
Ai fini della valutazione relativa alle spese di lite, va anche considerato il comportamento processuale dell'opposta, che, pur essendo costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ha poi rinunciato sostanzialmente all'atto impugnato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere
In definitiva, per le ragioni esposte sussistono gravi motivi per i quali le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà; per la restante metà, in forza del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'opposta e liquidate nella misura determinata in dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M. 147/22 e del valore della controversia (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2
istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa in ragione di metà le spese di lite;
3. condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_6
al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 2.538,50, oltre € 75,00 per esborsi IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti, avv. Carmela
Festa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 8.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 4/4