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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 8049/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GU NI Presidente
AU GH UD
ND RC UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8049/2015, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. RONDANI FILIPPO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. LICATA SILVANA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte del 29/4/2025: “1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. Dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito sig. , ai CP_1 sensi dell'art. 151, comma 2° c.c., in considerazione al suo comportamento contrario ai doveri di assistenza morale e materiale che derivano dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.; 3. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
4. La casa coniugale sita in Poncarale (BS) Via
1 Bertazzoli n. 6 verrà assegnata alla moglie, ivi compresi i mobili e le suppellettili (con esclusione dei beni di proprietà del coniuge resistente) affinché quest'ultima possa continuare ad abitarla sino a che l'immobile non verrà venduto o sino a che la ricorrente non abbia trovato altra sistemazione;
5.
Obbligo da parte del Sig. di versare entro il 10 di ogni mese un assegno di mantenimento a CP_1 favore della moglie pari ad € 1.500,00 mensili, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat. Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto”.
Per parte resistente come da note scritte del 7/4/2025: “voglia l'On. Tribunale adito, nel rigettare tutte le domande avverse proposte, disporre a carico del sig. ed a favore della sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento di quest'ultima, un assegno mensile non Parte_1 superiore a €.300,00. Nessun'altra somma dovuta. Con rifusione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/5/2015 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio a
Brescia il 16/10/1976 con parte resistente, unione dalla quale sono nate le figlie (n. 5/5/1977), Per_1
(n. 2/2/1979) e (n. 12/10/1984), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
La sig.ra a allegato di avere tentato per l'intera durata della relazione coniugale di rendersi Pt_1 economicamente autonoma e indipendente dal marito, venendo tuttavia sistematicamente ostacolata da quest'ultimo. Questi, infatti, avrebbe fatto intestare alla moglie diverse attività la cui gestione e i cui proventi erano tuttavia appannaggio esclusivo dello stesso.
In tesi di parte ricorrente tali utili sono stati, inoltre, sperperati dal resistente il quale, avvezzo al gioco d'azzardo, ha spesso subito dei tracolli finanziari che hanno costretto la famiglia a frequenti traslochi.
Il sig. ha altresì assunto un atteggiamento denigratorio nei confronti della moglie riferendole CP_1 da ultimo la sua unilaterale volontà di separarsi.
Con riferimento alle rispettive capacità reddituali ha rappresentato di non detenere alcun reddito, al contrario del marito il quale, costituita la società CE SN (ora SR) con la figlia primogenita, può contare su entrate mensili pari a circa € 5.500,00.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la separazione con addebito al marito, ii) l'assegnazione della casa coniugale e iii) un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 1.500,00/mese.
Con memoria del 2/10/2015 si è costituita parte resistente che, nulla opponendo alla richiesta di separazione, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte.
In particolare, il sig. ha imputato l'origine della crisi coniugale alla conversione religiosa della CP_1 ricorrente alla Chiesa del Regno di Dio, i cui dogmi hanno influito non solo sulle dinamiche familiari, ma altresì sulla possibilità di addivenire ad un accordo di separazione.
Ha inoltre smentito di essere affetto da ludopatia e ha precisato che la moglie ha sempre gestito in autonomia le attività dalla stessa avviate, avendo peraltro accesso ai conti correnti cointestati sui quali venivano versati gli utili distribuiti dalla CE SN (ora SR).
Nell'anno 2014 i coniugi hanno acquistato l'immobile familiare, le cui spese sono state integralmente sostenute dal resistente grazie ai frequenti finanziamenti ricevuti dalla società (doc. 13).
Quanto alla propria capacità reddituale ha precisato di godere di un reddito annuo pari a circa €
24.000,00 (doc. 23/25).
2 Ha quindi chiesto: i) il rigetto della domanda di addebito e ii) disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00. In via riconvenzionale ha chiesto disporsi l'assegnazione di una porzione della casa coniugale a ciascuna delle parti (istanza poi abbandonata).
All'udienza presidenziale del 12/10/2015 parte ricorrente ha dedotto di collaborare a provvigione con un'agenzia immobiliare e di percepire a titolo di pensione la somma mensile di € 264,00.
In tale sede le parti hanno concordato di procedere alla vendita della casa coniugale e parte resistente si è resa disponibile a sostenere, nelle more, tutte le spese relative alle utenze e le rate del mutuo.
Il UD delegato, in via provvisoria, ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 in favore della moglie pari ad € 500,00/mese.
Con memoria del 9/2/2016 il resistente ha rappresentato l'impossibilità di addivenire ad un accordo circa la vendita della casa coniugale, ribadendo per il resto di percepire redditi modesti e di essere riuscito a sostenere il tenore di vita della famiglia solo grazie ai cospicui prestiti effettuati dalla società
CE SN (ora SR), con conseguente impoverimento della stessa.
Ha quindi soggiunto che la sua ridotta capacità reddituale (i.e. circa € 1.190,00) non gli consente di far fronte alle ingenti spese relative all'immobile (i.e. € 1.400,00 a titolo di rata del mutuo e circa €
400,00 per le utenze e per il pagamento rateale dei debiti contratti per la ristrutturazione), ragione per cui si è visto costretto a chiedere una sospensione del mutuo.
All'udienza del 14/4/2016 la ricorrente ha rappresentato che il coniuge nulla ha corrisposto a titolo di mantenimento a far data dal provvedimento presidenziale.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale e successivamente rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con sentenza n. 3280/2017, pubblicata in data 11/11/2017, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rigetto della domanda di addebito;
la causa è stata quindi rimessa in istruttoria ai fini di approfondire la situazione economico-reddituale del resistente.
Espletata la CTU contabile, all'udienza del 15/5/2019 le parti hanno congiuntamente chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii e stante l'intervenuta riassegnazione del fascicolo ad altro UD, è stata disposta la comparizione personale delle parti al fine di provocarne la conciliazione.
Naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza cartolare del 30/4/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
***
Preliminarmente si rileva che con sentenza n. 3280/2017, pubblicata l'11/11/2017, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, sicché nulla è più da decidere in merito allo status.
Parimenti nulla deve disporsi in punto di addebito della separazione, in quanto la domanda è già stata esaminata e respinta in sede di sentenza non definitiva (“i fatti allegati [cd. «mobbing familiare»], relativi ad un arco temporale amplissimo coincidente con la durata del matrimonio (39 anni) si devono ritenere già di per sé inidonei ad incidere sulla crisi dell'unione e, in ogni caso, le circostanze capitolate e ammesse non hanno trovato conferma in sede testimoniale” – cfr. ibidem).
3 Quanto alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
1. Sull'assegnazione della casa coniugale
Anche su questo aspetto la sentenza non definitiva si è già pronunciata, sia pure incidenter tantum, specificando che: “in difetto di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti non si fa luogo all'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, essendo il potere di assegnazione finalizzato unicamente alla tutela della prole” (cfr. ibidem).
Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli , ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 25604/2018).
Ebbene, le figlie della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, sicché nel caso di specie non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente.
L'immobile è in comproprietà tra i coniugi sicché, in assenza di un accordo sul punto, la disciplina dello stesso resta soggetta al regime della comunione con possibilità per le parti di agire in separato giudizio per ottenerne la divisione.
2. Sull'assegno di mantenimento
Le parti hanno ampiamente dibattuto rispetto al quantum dell'assegno di mantenimento alla luce della dedotta sperequazione reddituale tra i coniugi che ha formato oggetto di approfondimento istruttorio.
La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 1.500,00/mese; di contro, il resistente si è reso disponibile ad elargire a tale titolo la somma di € 300,00/mese.
Ebbene, in tesi di parte ricorrente tutti gli utili derivanti dalle società avviate in corso di matrimonio sono stati percepiti dal solo resistente, il quale li ha dissipati per futili motivi. Tale circostanza è stata espressamente contestata dal sig. il quale ha dedotto l'autonomia finanziaria ed economica CP_1 del coniuge (cfr. comparsa conclusionale, pag. 7).
Allo stato, la sig.ra ercepisce a titolo di pensione di anzianità la somma di € 500,00/mese. Pt_1
A fronte di tale entrata ha dato atto di essere gravata di un esborso mensile pari a circa € 1.300,00 a titolo di rata del mutuo relativo alla casa coniugale (cfr. doc. 12 memoria costituzione resistente e doc. 4 note del 16/9/2022), nonché del pagamento delle utenze, oneri che pure parte resistente si era impegnata a sostenere in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 12/10/2015).
Per sostenere tali spese la ricorrente ha dedotto di dovere ricorrere all'aiuto degli anziani genitori.
La precaria condizione economica della sig.ra altresì comprovata dalla sua ammissione al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato (cfr. istanza prot. 1299-GPC/14 e relativa delibera del 20/10/2014).
Di contro, il resistente ha dedotto una progressiva contrazione della propria disponibilità reddituale a decorrere dal 2022 a seguito della cessazione dell'incarico di amministratore delegato della CE SN (ora SR), capacità che si è ulteriormente ridotta in conseguenza del pensionamento, sicché allo stato egli percepisce un reddito da pensione pari a € 1.300,00/mese (cfr. anche CTU pag. 91).
4 A fronte di tale entrata ha allegato di essere gravato da un canone di locazione pari ad € 1.000,00/mese
(cfr. doc. 7 note del 16/9/2022).
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente
è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 234/2025).
Nel caso in esame è incontestato il diritto della sig.ra percepire l'assegno di mantenimento Pt_1 in considerazione vuoi della lunga durata del matrimonio (39 anni), vuoi dell'età della ricorrente (74 anni) che rende difficile ipotizzarne un reinserimento lavorativo (avendo, peraltro, la stessa svolto in passato mere collaborazioni occasionali – doc. 35), vuoi ancora per il tenore di vita confortevole goduto in costanza di matrimonio e ridottosi soltanto in seguito all'acquisto della casa coniugale (cfr. pag.3 comparsa di costituzione: “è sempre stato fedele alla moglie, garantendo alla stessa una vita agiata e soddisfacendo tutte le richieste dalla moglie avanzate nel corso del matrimonio”).
Ciò detto, occorre procedere ad indagare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale del resistente il quale, ancorché onerato di un canone locatizio di € 1.000,00/mese, ha dichiarato di godere del solo reddito da pensione ammontante ad € 1.300,00/mese.
Appare pertanto verosimile che la disponibilità economica del sig. non si riduca alla sola quota CP_1 della pensione, non potendo contrariamente far fronte ai propri fabbisogni non risultando altre entrate.
Ciò ha trovato conferma anche nelle risultanze della C.T.U., a firma del dott. , dalla Persona_4 quale è emerso che il resistente ha goduto di un reddito mensile medio netto di circa € 5.150,00, con una capacità di spesa (per il triennio 2015-2018) di € 6.985,44/mese, pur dichiarando al Fisco un reddito di soli € 1.200,00/mese (cfr. pagg. 90 ss. C.T.U.).
Tale capacità si è preservata fino al 2/7/2022 allorché ha cessato la carica di Amministratore delegato della CE SR (doc. 6 note del 16/9/2022 convenuto). Cionondimeno, dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente sub doc. 49 (i.e. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 1/7/2024) si evince che la società ha riconosciuto al sig. una buonuscita di € 200.000,00 alle seguenti condizioni: CP_1
€ 150.000,00 da versare entro il 4/7/2022, i residui € 50.000,00 in 20 rate da € 2.500,00 ciascuna a partire dall'11/7/2022 (cfr. ibidem).
Dette somme risultano essere già state incassate per € 197.500,00, essendo l'ultima rata stata oggetto di pignoramento e successiva assegnazione in data 11/10/2024 (doc. 48).
Alla luce di tali considerazioni si conferma la sussistenza tra le parti di una marcata sperequazione economica che giustifica il riconoscimento in favore della ricorrente del contributo al mantenimento.
Va inoltre rilevato quanto segue:
a) rispetto all'epoca di assunzione dei provvedimenti presidenziali, il sig. non sta più CP_1 corrispondendo la rata del mutuo e le utenze relative alla casa coniugale di cui pure si era fatto carico (“le parti dichiarano di concordare che si proceda alla vendita della casa familiare e
5 che nelle more il sig. sostenga, come sta facendo, le spese per le utenze e per il mutuo” CP_1
– verbale ud. 12/10/2025); b) la sig.ra comproprietaria della casa coniugale, la sta occupando in via esclusiva da Pt_1 maggio 2021 il che ha naturalmente una rilevanza anche sul piano economico.
Alla luce di tali considerazioni si stima quindi congruo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, un contributo al mantenimento del coniuge di € 700,00/mese, oltre rivalutazione annua secondo indici Istat.
3. Sulle spese processuali
Stante la reciproca parziale soccombenza le spese processuali si compensano integralmente.
Quanto alle spese relative alla C.T.U. (liquidate come da decreto del 18/10/2019) le stesse si pongono definitivamente a carico della parte convenuta che ha dato causa all'incombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8049/2015 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione al marito in quanto già respinta con sentenza non definitiva n. 3280/2017 dell'11/11/2017;
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in difetto dei relativi presupposti;
3. con decorrenza dalla data della presente sentenza e ferma per il pregresso la validità dei provvedimenti assunti in via provvisoria, pone a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della ricorrente la somma mensile di € 700,00 da corrispondersi entro il giorno 15 del mese, oltre rivalutazione Istat su base annua;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 18/10/2019, definitivamente a carico del resistente.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 25/9/2025.
Il UD estensore Il Presidente
ND RC GU NI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GU NI Presidente
AU GH UD
ND RC UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8049/2015, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. RONDANI FILIPPO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. LICATA SILVANA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte del 29/4/2025: “1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. Dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito sig. , ai CP_1 sensi dell'art. 151, comma 2° c.c., in considerazione al suo comportamento contrario ai doveri di assistenza morale e materiale che derivano dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.; 3. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
4. La casa coniugale sita in Poncarale (BS) Via
1 Bertazzoli n. 6 verrà assegnata alla moglie, ivi compresi i mobili e le suppellettili (con esclusione dei beni di proprietà del coniuge resistente) affinché quest'ultima possa continuare ad abitarla sino a che l'immobile non verrà venduto o sino a che la ricorrente non abbia trovato altra sistemazione;
5.
Obbligo da parte del Sig. di versare entro il 10 di ogni mese un assegno di mantenimento a CP_1 favore della moglie pari ad € 1.500,00 mensili, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat. Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto”.
Per parte resistente come da note scritte del 7/4/2025: “voglia l'On. Tribunale adito, nel rigettare tutte le domande avverse proposte, disporre a carico del sig. ed a favore della sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento di quest'ultima, un assegno mensile non Parte_1 superiore a €.300,00. Nessun'altra somma dovuta. Con rifusione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/5/2015 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio a
Brescia il 16/10/1976 con parte resistente, unione dalla quale sono nate le figlie (n. 5/5/1977), Per_1
(n. 2/2/1979) e (n. 12/10/1984), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
La sig.ra a allegato di avere tentato per l'intera durata della relazione coniugale di rendersi Pt_1 economicamente autonoma e indipendente dal marito, venendo tuttavia sistematicamente ostacolata da quest'ultimo. Questi, infatti, avrebbe fatto intestare alla moglie diverse attività la cui gestione e i cui proventi erano tuttavia appannaggio esclusivo dello stesso.
In tesi di parte ricorrente tali utili sono stati, inoltre, sperperati dal resistente il quale, avvezzo al gioco d'azzardo, ha spesso subito dei tracolli finanziari che hanno costretto la famiglia a frequenti traslochi.
Il sig. ha altresì assunto un atteggiamento denigratorio nei confronti della moglie riferendole CP_1 da ultimo la sua unilaterale volontà di separarsi.
Con riferimento alle rispettive capacità reddituali ha rappresentato di non detenere alcun reddito, al contrario del marito il quale, costituita la società CE SN (ora SR) con la figlia primogenita, può contare su entrate mensili pari a circa € 5.500,00.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la separazione con addebito al marito, ii) l'assegnazione della casa coniugale e iii) un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 1.500,00/mese.
Con memoria del 2/10/2015 si è costituita parte resistente che, nulla opponendo alla richiesta di separazione, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte.
In particolare, il sig. ha imputato l'origine della crisi coniugale alla conversione religiosa della CP_1 ricorrente alla Chiesa del Regno di Dio, i cui dogmi hanno influito non solo sulle dinamiche familiari, ma altresì sulla possibilità di addivenire ad un accordo di separazione.
Ha inoltre smentito di essere affetto da ludopatia e ha precisato che la moglie ha sempre gestito in autonomia le attività dalla stessa avviate, avendo peraltro accesso ai conti correnti cointestati sui quali venivano versati gli utili distribuiti dalla CE SN (ora SR).
Nell'anno 2014 i coniugi hanno acquistato l'immobile familiare, le cui spese sono state integralmente sostenute dal resistente grazie ai frequenti finanziamenti ricevuti dalla società (doc. 13).
Quanto alla propria capacità reddituale ha precisato di godere di un reddito annuo pari a circa €
24.000,00 (doc. 23/25).
2 Ha quindi chiesto: i) il rigetto della domanda di addebito e ii) disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00. In via riconvenzionale ha chiesto disporsi l'assegnazione di una porzione della casa coniugale a ciascuna delle parti (istanza poi abbandonata).
All'udienza presidenziale del 12/10/2015 parte ricorrente ha dedotto di collaborare a provvigione con un'agenzia immobiliare e di percepire a titolo di pensione la somma mensile di € 264,00.
In tale sede le parti hanno concordato di procedere alla vendita della casa coniugale e parte resistente si è resa disponibile a sostenere, nelle more, tutte le spese relative alle utenze e le rate del mutuo.
Il UD delegato, in via provvisoria, ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 in favore della moglie pari ad € 500,00/mese.
Con memoria del 9/2/2016 il resistente ha rappresentato l'impossibilità di addivenire ad un accordo circa la vendita della casa coniugale, ribadendo per il resto di percepire redditi modesti e di essere riuscito a sostenere il tenore di vita della famiglia solo grazie ai cospicui prestiti effettuati dalla società
CE SN (ora SR), con conseguente impoverimento della stessa.
Ha quindi soggiunto che la sua ridotta capacità reddituale (i.e. circa € 1.190,00) non gli consente di far fronte alle ingenti spese relative all'immobile (i.e. € 1.400,00 a titolo di rata del mutuo e circa €
400,00 per le utenze e per il pagamento rateale dei debiti contratti per la ristrutturazione), ragione per cui si è visto costretto a chiedere una sospensione del mutuo.
All'udienza del 14/4/2016 la ricorrente ha rappresentato che il coniuge nulla ha corrisposto a titolo di mantenimento a far data dal provvedimento presidenziale.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale e successivamente rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con sentenza n. 3280/2017, pubblicata in data 11/11/2017, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rigetto della domanda di addebito;
la causa è stata quindi rimessa in istruttoria ai fini di approfondire la situazione economico-reddituale del resistente.
Espletata la CTU contabile, all'udienza del 15/5/2019 le parti hanno congiuntamente chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii e stante l'intervenuta riassegnazione del fascicolo ad altro UD, è stata disposta la comparizione personale delle parti al fine di provocarne la conciliazione.
Naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza cartolare del 30/4/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
***
Preliminarmente si rileva che con sentenza n. 3280/2017, pubblicata l'11/11/2017, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, sicché nulla è più da decidere in merito allo status.
Parimenti nulla deve disporsi in punto di addebito della separazione, in quanto la domanda è già stata esaminata e respinta in sede di sentenza non definitiva (“i fatti allegati [cd. «mobbing familiare»], relativi ad un arco temporale amplissimo coincidente con la durata del matrimonio (39 anni) si devono ritenere già di per sé inidonei ad incidere sulla crisi dell'unione e, in ogni caso, le circostanze capitolate e ammesse non hanno trovato conferma in sede testimoniale” – cfr. ibidem).
3 Quanto alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
1. Sull'assegnazione della casa coniugale
Anche su questo aspetto la sentenza non definitiva si è già pronunciata, sia pure incidenter tantum, specificando che: “in difetto di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti non si fa luogo all'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, essendo il potere di assegnazione finalizzato unicamente alla tutela della prole” (cfr. ibidem).
Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli , ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 25604/2018).
Ebbene, le figlie della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, sicché nel caso di specie non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente.
L'immobile è in comproprietà tra i coniugi sicché, in assenza di un accordo sul punto, la disciplina dello stesso resta soggetta al regime della comunione con possibilità per le parti di agire in separato giudizio per ottenerne la divisione.
2. Sull'assegno di mantenimento
Le parti hanno ampiamente dibattuto rispetto al quantum dell'assegno di mantenimento alla luce della dedotta sperequazione reddituale tra i coniugi che ha formato oggetto di approfondimento istruttorio.
La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 1.500,00/mese; di contro, il resistente si è reso disponibile ad elargire a tale titolo la somma di € 300,00/mese.
Ebbene, in tesi di parte ricorrente tutti gli utili derivanti dalle società avviate in corso di matrimonio sono stati percepiti dal solo resistente, il quale li ha dissipati per futili motivi. Tale circostanza è stata espressamente contestata dal sig. il quale ha dedotto l'autonomia finanziaria ed economica CP_1 del coniuge (cfr. comparsa conclusionale, pag. 7).
Allo stato, la sig.ra ercepisce a titolo di pensione di anzianità la somma di € 500,00/mese. Pt_1
A fronte di tale entrata ha dato atto di essere gravata di un esborso mensile pari a circa € 1.300,00 a titolo di rata del mutuo relativo alla casa coniugale (cfr. doc. 12 memoria costituzione resistente e doc. 4 note del 16/9/2022), nonché del pagamento delle utenze, oneri che pure parte resistente si era impegnata a sostenere in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 12/10/2015).
Per sostenere tali spese la ricorrente ha dedotto di dovere ricorrere all'aiuto degli anziani genitori.
La precaria condizione economica della sig.ra altresì comprovata dalla sua ammissione al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato (cfr. istanza prot. 1299-GPC/14 e relativa delibera del 20/10/2014).
Di contro, il resistente ha dedotto una progressiva contrazione della propria disponibilità reddituale a decorrere dal 2022 a seguito della cessazione dell'incarico di amministratore delegato della CE SN (ora SR), capacità che si è ulteriormente ridotta in conseguenza del pensionamento, sicché allo stato egli percepisce un reddito da pensione pari a € 1.300,00/mese (cfr. anche CTU pag. 91).
4 A fronte di tale entrata ha allegato di essere gravato da un canone di locazione pari ad € 1.000,00/mese
(cfr. doc. 7 note del 16/9/2022).
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente
è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 234/2025).
Nel caso in esame è incontestato il diritto della sig.ra percepire l'assegno di mantenimento Pt_1 in considerazione vuoi della lunga durata del matrimonio (39 anni), vuoi dell'età della ricorrente (74 anni) che rende difficile ipotizzarne un reinserimento lavorativo (avendo, peraltro, la stessa svolto in passato mere collaborazioni occasionali – doc. 35), vuoi ancora per il tenore di vita confortevole goduto in costanza di matrimonio e ridottosi soltanto in seguito all'acquisto della casa coniugale (cfr. pag.3 comparsa di costituzione: “è sempre stato fedele alla moglie, garantendo alla stessa una vita agiata e soddisfacendo tutte le richieste dalla moglie avanzate nel corso del matrimonio”).
Ciò detto, occorre procedere ad indagare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale del resistente il quale, ancorché onerato di un canone locatizio di € 1.000,00/mese, ha dichiarato di godere del solo reddito da pensione ammontante ad € 1.300,00/mese.
Appare pertanto verosimile che la disponibilità economica del sig. non si riduca alla sola quota CP_1 della pensione, non potendo contrariamente far fronte ai propri fabbisogni non risultando altre entrate.
Ciò ha trovato conferma anche nelle risultanze della C.T.U., a firma del dott. , dalla Persona_4 quale è emerso che il resistente ha goduto di un reddito mensile medio netto di circa € 5.150,00, con una capacità di spesa (per il triennio 2015-2018) di € 6.985,44/mese, pur dichiarando al Fisco un reddito di soli € 1.200,00/mese (cfr. pagg. 90 ss. C.T.U.).
Tale capacità si è preservata fino al 2/7/2022 allorché ha cessato la carica di Amministratore delegato della CE SR (doc. 6 note del 16/9/2022 convenuto). Cionondimeno, dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente sub doc. 49 (i.e. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 1/7/2024) si evince che la società ha riconosciuto al sig. una buonuscita di € 200.000,00 alle seguenti condizioni: CP_1
€ 150.000,00 da versare entro il 4/7/2022, i residui € 50.000,00 in 20 rate da € 2.500,00 ciascuna a partire dall'11/7/2022 (cfr. ibidem).
Dette somme risultano essere già state incassate per € 197.500,00, essendo l'ultima rata stata oggetto di pignoramento e successiva assegnazione in data 11/10/2024 (doc. 48).
Alla luce di tali considerazioni si conferma la sussistenza tra le parti di una marcata sperequazione economica che giustifica il riconoscimento in favore della ricorrente del contributo al mantenimento.
Va inoltre rilevato quanto segue:
a) rispetto all'epoca di assunzione dei provvedimenti presidenziali, il sig. non sta più CP_1 corrispondendo la rata del mutuo e le utenze relative alla casa coniugale di cui pure si era fatto carico (“le parti dichiarano di concordare che si proceda alla vendita della casa familiare e
5 che nelle more il sig. sostenga, come sta facendo, le spese per le utenze e per il mutuo” CP_1
– verbale ud. 12/10/2025); b) la sig.ra comproprietaria della casa coniugale, la sta occupando in via esclusiva da Pt_1 maggio 2021 il che ha naturalmente una rilevanza anche sul piano economico.
Alla luce di tali considerazioni si stima quindi congruo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, un contributo al mantenimento del coniuge di € 700,00/mese, oltre rivalutazione annua secondo indici Istat.
3. Sulle spese processuali
Stante la reciproca parziale soccombenza le spese processuali si compensano integralmente.
Quanto alle spese relative alla C.T.U. (liquidate come da decreto del 18/10/2019) le stesse si pongono definitivamente a carico della parte convenuta che ha dato causa all'incombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8049/2015 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione al marito in quanto già respinta con sentenza non definitiva n. 3280/2017 dell'11/11/2017;
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in difetto dei relativi presupposti;
3. con decorrenza dalla data della presente sentenza e ferma per il pregresso la validità dei provvedimenti assunti in via provvisoria, pone a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della ricorrente la somma mensile di € 700,00 da corrispondersi entro il giorno 15 del mese, oltre rivalutazione Istat su base annua;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 18/10/2019, definitivamente a carico del resistente.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 25/9/2025.
Il UD estensore Il Presidente
ND RC GU NI
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