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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1226/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1226/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDO AMBROGI, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.4.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del CP_1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.6.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito, della domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente, di risarcimento del danno e contestando la quantificazione del contributo al mantenimento destinato ai figli.
All'udienza del 18.9.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo di separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“Sull'assegnazione della casa coniugale.
- La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla IG.ra in Parte_1 cui ella vivrà unitamente ai figli.
- Il mutuo acceso sulla casa coniugale rimarrà interamente a carico del IG. ; CP_1
- Le parti concordano che l'immobile di loro proprietà sito in Rivisondoli (AQ) ubicato alla via degli
Orti sarà concesso in affitto ad uso turistico e, all'uopo, verrà incaricata un'Agenzia Immobiliare scelta concordemente dalle parti, che ne curerà i contratti di affitto.
- I proventi derivanti dai contratti di affitti del predetto immobile, verranno utilizzati per pagare il mutuo acceso sull'immobile stesso (pari ad € 265,00 mensili) per le relative tasse. I restanti importi derivanti dalla locazione, saranno equamente ripartiti tra le parti così come i costi derivanti dal godimento dell'immobile. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno divise al
50%;
1) Il IG. , compatibilmente con le trasferte del suo lavoro che lo tengono lontano da casa CP_1 fermo restando la possibilità di recuperare le giornate perdute nelle settimane successive e senza che tale circostanza comporti motivo di inadempienza, né di richiesta economica alcuna, potrà tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali a settimana, da concordare settimanalmente, Per_1 dall'uscita di scuola sino alle 21.30, prelevandolo presso la scuola frequentata dal ragazzo.
Nei giorni in cui la scuola sarà chiusa (festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive), il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna alle ore 14.00. pagina 2 di 6 2) Week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21.30 della domenica, orario in cui lo ricondurrà presso l'abitazione materna;
3) Nel periodo delle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà, rispettivamente con il padre e con la madre, tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 1° marzo di ogni anno.
4) Nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di
Natale (23.12/30.12) ed il periodo di Capodanno (31.12/06.01).
5) Per le festività di Pasqua, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta.
6) Con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno il criterio dei giorni di affidamento.
7) per il giorno del compleanno del figlio minore, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza;
8) quanto alle festività parentali paterne, il figlio minore trascorrerà con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione;
9) quanto alle festività parentali materne, il figlio minore trascorrerà con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
10) La festa del papà e della mamma sarà trascorsa dal figlio minore rispettivamente con il padre e con la madre.
11) Tutte le spese relative all'iscrizione, alla frequenza e alla partecipazione alle attività didattiche e formative presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, sostenute per il figlio , saranno Per_2 divise al 50% da entrambi i coniugi.
12) L'assegno di mantenimento che il IG. è tenuto versare titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei due figli è fissato nella misura totale di € 1200,00 mensili (€ 600,00 ciascuno).
La quota destinata al figlio verrà versata direttamente a quest'ultimo, mentre la quota Per_2 destinata al figlio verrà corrisposta alla IG.ra , fino a quando questi vivrà Per_1 Parte_1 unitamente alla madre. Verrà corrisposta direttamente al figlio qualora questi fisserà domicilio altrove. pagina 3 di 6 13) Detto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
14) Il IG. verserà un assegno mensile di € 100,00 quale mantenimento della moglie CP_1
che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento Parte_1 verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
15) l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla IG.ra e continuerà ad essere Parte_1 erogato direttamente dall'INPS alla predetta.
16) le spese straordinarie, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal On. Tribunale di Pescara, reperibile sul sito del predetto Tribunale e segnatamente:
“-Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
-Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso pagina 4 di 6 alla richiesta”.
18) le spese per l'affitto dell'abitazione del figlio in Roma (pari ad € 500,00 mensili oltre le Per_2 spese) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
19) la retta scolastica per la frequentazione del Liceo Scientifico “Galilei” indirizzo “Cambridge” dell'importo di €360,00 circa annuali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come saranno a carico nella misura del 50% le spese relative ai viaggi studi del predetto corso di studio.
20) le spese di ripetizione che saranno necessarie per saranno a carico dei genitori nella misura Per_1 del 50%.
21) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
c)Il cane, di proprietà esclusiva della IG.ra rimarrà collocato presso la casa Parte_1 coniugale e la cura e le spese dello stesso saranno a carico esclusivo della IG.ra " Pt_1
In questa sede le parti concordano, altresì, che la somma liquidata dall'assicurazione in favore del IG.
, per le spese dello psicologo, quantificata in € 294,00 e versata sul conto corrente CP_1 intestato alla IG.ra , va compensata con le spese sostenute, interamente dalla Parte_1 Pt_1 per i libri di testo di per l'anno scolastici 2023 e 2024 nonché o 2024-2025 oltre alle spese per Per_1 lo psicologo sostenute per il figlio (2 sedute da € 80 l'una)”. Per_1
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme agli interessi dei figli e non contrario a norme imperative, dovendosi semplicemente aggiungere che, come d'altronde desumibile dall'accordo, il figlio minore è Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Napoli in data 1.9.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 69, parte II, Serie A, anno 2003) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, precisando che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_3
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1226/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDO AMBROGI, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.4.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del CP_1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.6.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito, della domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente, di risarcimento del danno e contestando la quantificazione del contributo al mantenimento destinato ai figli.
All'udienza del 18.9.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo di separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“Sull'assegnazione della casa coniugale.
- La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla IG.ra in Parte_1 cui ella vivrà unitamente ai figli.
- Il mutuo acceso sulla casa coniugale rimarrà interamente a carico del IG. ; CP_1
- Le parti concordano che l'immobile di loro proprietà sito in Rivisondoli (AQ) ubicato alla via degli
Orti sarà concesso in affitto ad uso turistico e, all'uopo, verrà incaricata un'Agenzia Immobiliare scelta concordemente dalle parti, che ne curerà i contratti di affitto.
- I proventi derivanti dai contratti di affitti del predetto immobile, verranno utilizzati per pagare il mutuo acceso sull'immobile stesso (pari ad € 265,00 mensili) per le relative tasse. I restanti importi derivanti dalla locazione, saranno equamente ripartiti tra le parti così come i costi derivanti dal godimento dell'immobile. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno divise al
50%;
1) Il IG. , compatibilmente con le trasferte del suo lavoro che lo tengono lontano da casa CP_1 fermo restando la possibilità di recuperare le giornate perdute nelle settimane successive e senza che tale circostanza comporti motivo di inadempienza, né di richiesta economica alcuna, potrà tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali a settimana, da concordare settimanalmente, Per_1 dall'uscita di scuola sino alle 21.30, prelevandolo presso la scuola frequentata dal ragazzo.
Nei giorni in cui la scuola sarà chiusa (festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive), il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna alle ore 14.00. pagina 2 di 6 2) Week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21.30 della domenica, orario in cui lo ricondurrà presso l'abitazione materna;
3) Nel periodo delle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà, rispettivamente con il padre e con la madre, tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 1° marzo di ogni anno.
4) Nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di
Natale (23.12/30.12) ed il periodo di Capodanno (31.12/06.01).
5) Per le festività di Pasqua, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta.
6) Con riferimento alle festività non concordate (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno il criterio dei giorni di affidamento.
7) per il giorno del compleanno del figlio minore, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme. In mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza;
8) quanto alle festività parentali paterne, il figlio minore trascorrerà con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione;
9) quanto alle festività parentali materne, il figlio minore trascorrerà con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
10) La festa del papà e della mamma sarà trascorsa dal figlio minore rispettivamente con il padre e con la madre.
11) Tutte le spese relative all'iscrizione, alla frequenza e alla partecipazione alle attività didattiche e formative presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, sostenute per il figlio , saranno Per_2 divise al 50% da entrambi i coniugi.
12) L'assegno di mantenimento che il IG. è tenuto versare titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei due figli è fissato nella misura totale di € 1200,00 mensili (€ 600,00 ciascuno).
La quota destinata al figlio verrà versata direttamente a quest'ultimo, mentre la quota Per_2 destinata al figlio verrà corrisposta alla IG.ra , fino a quando questi vivrà Per_1 Parte_1 unitamente alla madre. Verrà corrisposta direttamente al figlio qualora questi fisserà domicilio altrove. pagina 3 di 6 13) Detto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
14) Il IG. verserà un assegno mensile di € 100,00 quale mantenimento della moglie CP_1
che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento Parte_1 verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
15) l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla IG.ra e continuerà ad essere Parte_1 erogato direttamente dall'INPS alla predetta.
16) le spese straordinarie, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal On. Tribunale di Pescara, reperibile sul sito del predetto Tribunale e segnatamente:
“-Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
-Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso pagina 4 di 6 alla richiesta”.
18) le spese per l'affitto dell'abitazione del figlio in Roma (pari ad € 500,00 mensili oltre le Per_2 spese) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
19) la retta scolastica per la frequentazione del Liceo Scientifico “Galilei” indirizzo “Cambridge” dell'importo di €360,00 circa annuali saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, così come saranno a carico nella misura del 50% le spese relative ai viaggi studi del predetto corso di studio.
20) le spese di ripetizione che saranno necessarie per saranno a carico dei genitori nella misura Per_1 del 50%.
21) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
c)Il cane, di proprietà esclusiva della IG.ra rimarrà collocato presso la casa Parte_1 coniugale e la cura e le spese dello stesso saranno a carico esclusivo della IG.ra " Pt_1
In questa sede le parti concordano, altresì, che la somma liquidata dall'assicurazione in favore del IG.
, per le spese dello psicologo, quantificata in € 294,00 e versata sul conto corrente CP_1 intestato alla IG.ra , va compensata con le spese sostenute, interamente dalla Parte_1 Pt_1 per i libri di testo di per l'anno scolastici 2023 e 2024 nonché o 2024-2025 oltre alle spese per Per_1 lo psicologo sostenute per il figlio (2 sedute da € 80 l'una)”. Per_1
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme agli interessi dei figli e non contrario a norme imperative, dovendosi semplicemente aggiungere che, come d'altronde desumibile dall'accordo, il figlio minore è Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Napoli in data 1.9.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 69, parte II, Serie A, anno 2003) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, precisando che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_3
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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