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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 17919/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17919/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via Luciano 46 presso Parte_1
l'avv. Patrizio Santoianni Ingegno, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona di una funzionaria delegata, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Pozzuoli alla Via Tito Livio 4 presso gli avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde,
pagina 1 di 7 dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (sede stradale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
di condannare quest'ultimo a risarcire i danni da lui subiti per le lesioni personali riportate in un sinistro verificatosi in data 30/9/2020 in Pozzuoli, quando l'attore, nel camminare sul marciapiede di Via Terracciano, era caduto a causa del manto sconnesso, non visibile e non segnalato – danni da liquidare in € 72.057,50 o in diverso importo da determinare (per danni patrimoniali diretti ed indiretti, non patrimoniale incluso danno morale, danno biologico), oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda dell'attore perché infondata, o subordinatamente ridurre la condanna del CP_1
proporzionalmente al concorso di colpa dell'attore, e liquidando i danni nella misura effettivamente subita dall'attore, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria
è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e Testimone_1 [...]
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. Tes_2 [...]
; ora la causa va decisa. Per_1
Ecco cosa riferito dalla teste , unica dichiarata testimone oculare Testimone_2
dell'evento per cui è causa: “Indifferente. ADR Era un pomeriggio di settembre o ottobre di un anno successivo alla fine dell'epidemia di Covid 19, in Pozzuoli. Possiedo un negozio di prodotti biologici, e stavo andando ad aprire il mio negozio, quindi si era verso le 16.30, 16.40; il mio negozio si trova in Via Carlo Maria Rosini. C'era gente per pagina 2 di 7 strada. Non pioveva. Stavo camminando lungo Via Terracciano, ero sola. Camminavo a passo spedito. Un signore che camminava verso di me, ad un tratto inciampò sul marciapiede a cadde su un fianco. Dopo la caduta, il signore non si lamentava particolarmente, ma aveva una gamba evidentemente rotta, a penzolomi, mi pare fosse la sinistra. Chiese subito di chiamare suo figlio, e una persona presente lo fece, si era formato un capannello;
il figlio sopraggiunse dopo 15 o 20 minuti, quasi contemporaneamente all'ambulanza, che mi pare avessi chiamato io. Io me ne andai a quel punto. ADR Nel punto in cui inciampò il signore, c'era un avvallamento nel fondo del marciapiede, rivestito di sampietrini. Riconosco il punto in cui cadde il signore, come cerchiato nella foto n. 5 prodotta il 5/5/2023 dalla parte attrice, così come riconosco il luogo del sinistro in tutte le altre fotografie prodotte il 5/5/2023 dalla parte attrice. ADR Un giorno, dopo l'evento che ho descritta, si presentò al mio negozio il signore infortunato, che ormai si muove colla gruccia ed accompagnato, insieme al figlio;
si ricordava di me, perché aveva già frequentato il mio negozio, e mi chiese se volevo testimoniare.” L'altro teste escusso, , Testimone_1
figlio dell'attore, ha riferito: “ADR Era un pomeriggio di settembre 2020, a Pozzuoli.
Ero a casa, quando bussarono al citofono, ed una persona che non conoscevo mi disse che mio padre aveva avuto un incidente, vicino al Banco di Napoli, a 300 o 400 metri da casa mia;
io accorsi sul posto , e trovai l'ambulanza che stava prelevando mio padre, il quale mi spiegò di essere caduto, e che gli faceva male la gamba sinistra;
mi disse solo di essere inciampato, nulla più, perché era dolorante. Delle persone presenti mi mostrarono un punto del marciapiede dove mancavano due o tre sampietrini della pavimentazione, e mi spiegarono che lì era caduto mio padre. Mi pare fosse in Via
Terracciano. Era il marciapiede di destra guardando verso l'Annunziata. Riconosco nelle fotografie prodotte con la memoria istruttoria di parte attrice il punto in cui mi dissero essere caduto mio padre, e prima di tutto nelle prime due fotografie, ed i luoghi di causa.
Sul capo g) della memoria istruttoria di parte attrice: è vero;
usciva 3 o 4 volte al giorno per fare commissioni, la sua autonomia era il suo vanto , dopo l'incidente venivo pagina 3 di 7 fermato da persone della zona che mi chiedevano che fine avesse fatto mio padre. ADR
Sul capo i): è vero, ha bisogno del bastone, per un dismetria di 3 cm tra una gamba e l'altra.” (in realtà il capo g era il capo h: “se è vero che il sig. fino al momento Pt_1
del sinistro per cui è causa era solito uscire per passeggiate o piccole commissioni autonomamente”, mentre il capo i era il seguente: “se è vero che successivamente al sinistro per cui è causa ed all'avvenuta guarigione il sig. esce dalla propria Pt_1
abitazione solo se accompagnato”). Ecco la fotografia prodotta come doc. 5 dalla parte attrice in data 5/5/2023, riconosciuta dai due testi come una di quelle che raffigurano il luogo in cui cadde l'attore:
Si vede bene l'avvallamento nel fondo del marciapiede, rivestito di sampietrini, di cui ha riferito la teste;
si tratta di una disomogeneità del piano di calpestio, certamente Tes_2
idonea a squilibrare un pedone, e farlo cadere – tanto più una persona che, come alla data dell'evento, abbia l'età di anni 81, e quindi sia più incerta Parte_1
pagina 4 di 7 sulle gambe di una persona giovane. Il è custode ex art. 2051 cc Controparte_1
del marciapiede aperto al pubblico transito sul suo territorio, quindi risponde dei danni da esso causati, salvo che provi il caso fortuito: quell'avvallamento non avrebbe dovuto esserci. Tuttavia, bisogna considerare il principio enunciato da Cass. 8450/2025: “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.”: bisogna dunque stabilire se, dalle prove raccolte in giudizio, emerga una condotta del danneggiato o di un terzo che possa aver determinato in via esclusiva i danni lamentati dall'attore, o abbia contribuito a determinarli. Si consideri dunque che l'evento si verificò verso le ore
16.35 di un giorno 30 di settembre, e non pioveva: c'erano tutte le condizioni di visibilità per notare un avvallamento tanto esteso sul marciapiede – ed oltretutto l'attore doveva conoscere le condizioni di quel marciapiede, dato che l'evento si verificò nei pressi dell'abitazione di suo figlio;
e questi sono elementi che evidenziano una colpa del danneggiato. D'altro canto, come detto, l'attore era piuttosto in là con gli anni (81), e l'avvallamento, benché ben visibile, presentava un carattere parzialmente insidioso, dato che la pendenza del marciapiede deformato verso il centro dell'avvallamento era graduale, per cui era possibile che si ponesse il piede in un punto dissestato che appariva poco pendente ma era comunque pericoloso: sono fattori che limitano il concorso di colpa. Complessivamente, il concorso di colpa del danneggiato va valutato nella misura del 30%, per cui l'ente convenuto risulta responsabile dei danni nella misura del 70%.
Come accertato dal CTU, il quale ha anche risposto alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta, nel sinistro per cui è causa riportò una frattura Parte_1
pertrocanterica sinistra, che venne operata di osteosintesi con chiodo endomidollare;
ne
è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di altri giorni 30,
pagina 5 di 7 e parziale al 25% di ulteriori giorni 30; sono residuati postumi permanenti consistenti in eterometria degli arti inferiori dovuta a perdita di contenzione dell'osteosintesi, ipotonotrofia muscolare e relativo deficit della forza dell'arto inferiore e del gluteo a sinistra, la claudicatio dovuta all'eterometria che obbliga il periziando all'uso di rialzo e di ausilio per deambulare, nonchè una sintomatologia soggettiva riferita dal paziente, che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto inferiore sinistro;
tali postumi integrano un danno biologico del
16%, in un soggetto che all'epoca dei fatti, come si è visto, aveva l'età di anni 81.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, quelle immediatamente precedenti all'evento per cui è causa, appare liquidabile per i danni subiti dall'attore la somma di € 40.965 (invalidità temporanea e danno non patrimoniale permanente); non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il risarcimento, non essendo sufficiente in tal senso quanto riferito dal teste , ossia che Testimone_1
l'attore, prima di infortunarsi, si muoveva autonomamente ed usciva di casa anche 4 volte in un giorno;
una condizione che comunque per un uomo di 81 anni non è eccezionale, essere autonomo nei movimenti e uscire anche più volte di casa, per cui il danno non patrimoniale sofferto non può dirsi eccezionale e tale da dover essere personalizzato.
Della predetta cifra è in concreto dovuta dall'ente resistente, in ragione del concorso di colpa, la quota del 70%, pari ad € 28.675,50; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17919/2022 RGAC tra:
, attore;
e convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara il responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui è Controparte_1
causa, ed il concorso di colpa del 30% da parte di;
Parte_1
2) Condanna il a risarcire il 70% dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1
nell'evento per cui è causa, che liquida per la quota in € 28.675,50; oltre
[...]
rivalutazione secondo indici Istat dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il a rimborsare all'attore tutte le somme che Controparte_1
quest'ultimo documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 545 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Patrizio Santoianni Ingegno.
Così deciso in Portici in data 26/9/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17919/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via Luciano 46 presso Parte_1
l'avv. Patrizio Santoianni Ingegno, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona di una funzionaria delegata, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Pozzuoli alla Via Tito Livio 4 presso gli avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde,
pagina 1 di 7 dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (sede stradale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
di condannare quest'ultimo a risarcire i danni da lui subiti per le lesioni personali riportate in un sinistro verificatosi in data 30/9/2020 in Pozzuoli, quando l'attore, nel camminare sul marciapiede di Via Terracciano, era caduto a causa del manto sconnesso, non visibile e non segnalato – danni da liquidare in € 72.057,50 o in diverso importo da determinare (per danni patrimoniali diretti ed indiretti, non patrimoniale incluso danno morale, danno biologico), oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda dell'attore perché infondata, o subordinatamente ridurre la condanna del CP_1
proporzionalmente al concorso di colpa dell'attore, e liquidando i danni nella misura effettivamente subita dall'attore, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria
è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e Testimone_1 [...]
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. Tes_2 [...]
; ora la causa va decisa. Per_1
Ecco cosa riferito dalla teste , unica dichiarata testimone oculare Testimone_2
dell'evento per cui è causa: “Indifferente. ADR Era un pomeriggio di settembre o ottobre di un anno successivo alla fine dell'epidemia di Covid 19, in Pozzuoli. Possiedo un negozio di prodotti biologici, e stavo andando ad aprire il mio negozio, quindi si era verso le 16.30, 16.40; il mio negozio si trova in Via Carlo Maria Rosini. C'era gente per pagina 2 di 7 strada. Non pioveva. Stavo camminando lungo Via Terracciano, ero sola. Camminavo a passo spedito. Un signore che camminava verso di me, ad un tratto inciampò sul marciapiede a cadde su un fianco. Dopo la caduta, il signore non si lamentava particolarmente, ma aveva una gamba evidentemente rotta, a penzolomi, mi pare fosse la sinistra. Chiese subito di chiamare suo figlio, e una persona presente lo fece, si era formato un capannello;
il figlio sopraggiunse dopo 15 o 20 minuti, quasi contemporaneamente all'ambulanza, che mi pare avessi chiamato io. Io me ne andai a quel punto. ADR Nel punto in cui inciampò il signore, c'era un avvallamento nel fondo del marciapiede, rivestito di sampietrini. Riconosco il punto in cui cadde il signore, come cerchiato nella foto n. 5 prodotta il 5/5/2023 dalla parte attrice, così come riconosco il luogo del sinistro in tutte le altre fotografie prodotte il 5/5/2023 dalla parte attrice. ADR Un giorno, dopo l'evento che ho descritta, si presentò al mio negozio il signore infortunato, che ormai si muove colla gruccia ed accompagnato, insieme al figlio;
si ricordava di me, perché aveva già frequentato il mio negozio, e mi chiese se volevo testimoniare.” L'altro teste escusso, , Testimone_1
figlio dell'attore, ha riferito: “ADR Era un pomeriggio di settembre 2020, a Pozzuoli.
Ero a casa, quando bussarono al citofono, ed una persona che non conoscevo mi disse che mio padre aveva avuto un incidente, vicino al Banco di Napoli, a 300 o 400 metri da casa mia;
io accorsi sul posto , e trovai l'ambulanza che stava prelevando mio padre, il quale mi spiegò di essere caduto, e che gli faceva male la gamba sinistra;
mi disse solo di essere inciampato, nulla più, perché era dolorante. Delle persone presenti mi mostrarono un punto del marciapiede dove mancavano due o tre sampietrini della pavimentazione, e mi spiegarono che lì era caduto mio padre. Mi pare fosse in Via
Terracciano. Era il marciapiede di destra guardando verso l'Annunziata. Riconosco nelle fotografie prodotte con la memoria istruttoria di parte attrice il punto in cui mi dissero essere caduto mio padre, e prima di tutto nelle prime due fotografie, ed i luoghi di causa.
Sul capo g) della memoria istruttoria di parte attrice: è vero;
usciva 3 o 4 volte al giorno per fare commissioni, la sua autonomia era il suo vanto , dopo l'incidente venivo pagina 3 di 7 fermato da persone della zona che mi chiedevano che fine avesse fatto mio padre. ADR
Sul capo i): è vero, ha bisogno del bastone, per un dismetria di 3 cm tra una gamba e l'altra.” (in realtà il capo g era il capo h: “se è vero che il sig. fino al momento Pt_1
del sinistro per cui è causa era solito uscire per passeggiate o piccole commissioni autonomamente”, mentre il capo i era il seguente: “se è vero che successivamente al sinistro per cui è causa ed all'avvenuta guarigione il sig. esce dalla propria Pt_1
abitazione solo se accompagnato”). Ecco la fotografia prodotta come doc. 5 dalla parte attrice in data 5/5/2023, riconosciuta dai due testi come una di quelle che raffigurano il luogo in cui cadde l'attore:
Si vede bene l'avvallamento nel fondo del marciapiede, rivestito di sampietrini, di cui ha riferito la teste;
si tratta di una disomogeneità del piano di calpestio, certamente Tes_2
idonea a squilibrare un pedone, e farlo cadere – tanto più una persona che, come alla data dell'evento, abbia l'età di anni 81, e quindi sia più incerta Parte_1
pagina 4 di 7 sulle gambe di una persona giovane. Il è custode ex art. 2051 cc Controparte_1
del marciapiede aperto al pubblico transito sul suo territorio, quindi risponde dei danni da esso causati, salvo che provi il caso fortuito: quell'avvallamento non avrebbe dovuto esserci. Tuttavia, bisogna considerare il principio enunciato da Cass. 8450/2025: “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.”: bisogna dunque stabilire se, dalle prove raccolte in giudizio, emerga una condotta del danneggiato o di un terzo che possa aver determinato in via esclusiva i danni lamentati dall'attore, o abbia contribuito a determinarli. Si consideri dunque che l'evento si verificò verso le ore
16.35 di un giorno 30 di settembre, e non pioveva: c'erano tutte le condizioni di visibilità per notare un avvallamento tanto esteso sul marciapiede – ed oltretutto l'attore doveva conoscere le condizioni di quel marciapiede, dato che l'evento si verificò nei pressi dell'abitazione di suo figlio;
e questi sono elementi che evidenziano una colpa del danneggiato. D'altro canto, come detto, l'attore era piuttosto in là con gli anni (81), e l'avvallamento, benché ben visibile, presentava un carattere parzialmente insidioso, dato che la pendenza del marciapiede deformato verso il centro dell'avvallamento era graduale, per cui era possibile che si ponesse il piede in un punto dissestato che appariva poco pendente ma era comunque pericoloso: sono fattori che limitano il concorso di colpa. Complessivamente, il concorso di colpa del danneggiato va valutato nella misura del 30%, per cui l'ente convenuto risulta responsabile dei danni nella misura del 70%.
Come accertato dal CTU, il quale ha anche risposto alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta, nel sinistro per cui è causa riportò una frattura Parte_1
pertrocanterica sinistra, che venne operata di osteosintesi con chiodo endomidollare;
ne
è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di altri giorni 30,
pagina 5 di 7 e parziale al 25% di ulteriori giorni 30; sono residuati postumi permanenti consistenti in eterometria degli arti inferiori dovuta a perdita di contenzione dell'osteosintesi, ipotonotrofia muscolare e relativo deficit della forza dell'arto inferiore e del gluteo a sinistra, la claudicatio dovuta all'eterometria che obbliga il periziando all'uso di rialzo e di ausilio per deambulare, nonchè una sintomatologia soggettiva riferita dal paziente, che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto inferiore sinistro;
tali postumi integrano un danno biologico del
16%, in un soggetto che all'epoca dei fatti, come si è visto, aveva l'età di anni 81.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, quelle immediatamente precedenti all'evento per cui è causa, appare liquidabile per i danni subiti dall'attore la somma di € 40.965 (invalidità temporanea e danno non patrimoniale permanente); non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il risarcimento, non essendo sufficiente in tal senso quanto riferito dal teste , ossia che Testimone_1
l'attore, prima di infortunarsi, si muoveva autonomamente ed usciva di casa anche 4 volte in un giorno;
una condizione che comunque per un uomo di 81 anni non è eccezionale, essere autonomo nei movimenti e uscire anche più volte di casa, per cui il danno non patrimoniale sofferto non può dirsi eccezionale e tale da dover essere personalizzato.
Della predetta cifra è in concreto dovuta dall'ente resistente, in ragione del concorso di colpa, la quota del 70%, pari ad € 28.675,50; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17919/2022 RGAC tra:
, attore;
e convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara il responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui è Controparte_1
causa, ed il concorso di colpa del 30% da parte di;
Parte_1
2) Condanna il a risarcire il 70% dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1
nell'evento per cui è causa, che liquida per la quota in € 28.675,50; oltre
[...]
rivalutazione secondo indici Istat dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il a rimborsare all'attore tutte le somme che Controparte_1
quest'ultimo documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 545 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Patrizio Santoianni Ingegno.
Così deciso in Portici in data 26/9/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7