Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Airone S.r.l., Ge-Co Park S.r.l., Brusutti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, non costituito in giudizio;
nei confronti
Marco Polo Park S.r.l., Save S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 51;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 6/2023/ANE di modifica dell'ordinanza n. 26/2014/CNE per l'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia – Tessera, in quanto modifica, senza motivazione e senza logi-ca, la disciplina dell'accesso, per i primi 10 minuti, presso tutti i parcheggi del sedime aeroportuale, impedendo l'esercizio delle attività di Navetta da e per l'aeroporto.
In subordine, per quanto di necessità delle ordinanze ENAC 26/2014/CNE e 16/2018, per la parte in cui sono divenute lesive per ef-fetto della modifica assunta nel 2023.
Di ogni altro atto comunque denominato, noto e non noto, presupposto, conseguente o anche solo connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Airone S.r.l. il 22/1/2024:
In punto, come in ricorso: per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 6/2023/ANE di modifica dell'ordinanza n. 26/2014/CNE per l'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia – Tessera, in quanto modifica, senza motivazione e senza logica, la disciplina dell'accesso, per i primi 10 minuti, presso tutti i parcheggi del sedime aeroportuale, impedendo l'esercizio delle attività di Navetta da e per l'aeroporto.
In subordine, per quanto di necessità delle ordinanze ENAC 26/2014/CNE e 16/2018, per la parte in cui sono divenute lesive per effetto della modifica assunta nel 2023.
Di ogni altro atto comunque denominato, noto e non noto, presupposto, conseguente o anche solo connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marco Polo Park S.r.l. e di Save S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la comunicazione della segreteria della Sezione di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., <<1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. ….
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. …. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72/bis c.p.a.;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 72/bis c.p.a., ha dichiarato (con nota depositata in giudizio il 4 giugno 2025) di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto declaratoria in conformità, con compensazione delle spese di giudizio;
- all’odierna camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il procuratore della parte resistente intervenuto nulla ha obiettato al riguardo;
Ritenuto pertanto che:
- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO