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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6677/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 20/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive,
mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6677/2021 promossa da:
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv.to Alessandra Rangone
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Carolina Capuano Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
quali proprietari dell'immobile sito in Volla (NA), alla Via Filichito
[...]
n. 258 (meglio indicato in citazione), chiedevano che fosse convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti del convenuto , Controparte_1
conduttore dell'immobile in forza di un contratto di locazione del 09/07/2013,
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla convalida e Controparte_1
sostenendo, da un lato, di non aver mai ricevuto la comunicazione di disdetta e,
dall'altro, che il rapporto locatizio fosse sorto ben prima della firma del contratto per cui è causa. Per tale motivo, l'intimato spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di quanto versato nell'arco temporale
2008 - 2013 per l'ammontare di € 23.200,00.
Il Tribunale, a seguito della prima udienza del 16/09/2021, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria. Successivamente, in corso di causa venivano escussi alcuni testi per poi giungere all'odierna udienza di discussione e decisione.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
3 In via preliminare occorre evidenziare che, come attestato dal difensore di parte attrice nella memoria integrativa e nella rispettiva documentazione allegata,
l'immobile de quo veniva rilasciato in data 24/01/2023. Ciò detto, gli attori hanno adeguatamente dimostrato, tramite la produzione di copia del contratto scritto e registrato, di aver concesso in locazione l'immobile oggetto di lite al convenuto a far data dal 09/07/2013, per il canone mensile di € 400,00 e per la durata di quattro anni (con tacito rinnovo per la stessa durata e alle medesime condizioni). Inoltre, risulta provata la notifica della comunicazione di disdetta,
inviata al conduttore con lettera raccomandata del 20/10/2020, in quanto è
principio consolidato in giurisprudenza che “Nel caso in cui, nella
notificazione eseguita a mezzo posta, il piego raccomandato sia depositato
presso l'ufficio postale preposto alla consegna e non sia ritirato, la notifica si
perfeziona "decorsi dieci giorni" dalla data di spedizione della lettera
raccomandata contenente la notizia del deposito [...]” (Corte appello L'Aquila,
31/01/2020, n.186).
Sul punto va inoltre rammentato che l'art. 2 della l. n. 431/1998 prevede al comma I, in relazione agli immobili ad uso abitativo, che “Le parti possono
stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi
in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le
opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
4 prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni”.
Pertanto, deve concludersi che il contratto di locazione risulta validamente e tempestivamente disdettato per la seconda scadenza contrattuale del
30/06/2021, con conseguente conferma dell'ordinanza del rilascio emessa all'esito della prima udienza.
Ulteriore conseguenza di quanto appena appurato è che gli attori hanno diritto all'indennità di occupazione per l'arco temporale che va dal luglio 2021 alla data di effettivo rilascio dell'immobile (gennaio 2023), oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna mensilità; sul punto, invero, non si registrava alcuna contestazione di parte convenuta, che si limitava a spiegare una domanda riconvenzionale che non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Difatti, dal compendio documentale (cfr. certificato di residenza storico) e dalle testimonianze raccolte in corso di causa, è emerso che prima della data in cui è
stato sottoscritto il contratto di locazione, il convenuto e la sua Controparte_1
famiglia hanno effettivamente abitato nell'immobile de quo. Tuttavia, non risulta adeguatamente provata l'esistenza di un accordo tra le parti che comportasse il pagamento di un canone né, tantomeno, l'ammontare del canone. D'altronde, mentre parte attorea deduceva che l'immobile veniva concesso al a titolo di cortesia e per periodi non continuativi, con CP_1
5 l'unico impegno di pagare tasse e tributi locali, al contrario parte convenuta evidenziava l'onerosità di tale detenzione ma mentre faceva Controparte_1
risalire l'inizio del rapporto di locazione al mese di ottobre 2008, la teste
(moglie del convenuto) dichiarava invece di essere entrata Testimone_1
nell'appartamento in data 04/12/2007, palesandosi quindi un'evidente contrasto in relazione alla data di inizio del rapporto di locazione.
Orbene, nella completa assenza di prove documentali utili ad accertare l'effettiva esistenza di un accordo in merito alla corresponsione di un canone e nell'assenza di quietanze attestanti eventuali pagamenti di cui si richiede la ripetizione, il Tribunale non può accogliere la domanda riconvenzionale esperita dal resistente che, pertanto, deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- Accoglie la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa alla data del 30/06/2021;
- Condanna al pagamento in favore degli attori della Controparte_1
somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dalla data di ciascuna mensilità fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
6 - Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandra Rongone.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 20/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive,
mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6677/2021 promossa da:
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv.to Alessandra Rangone
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Carolina Capuano Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
quali proprietari dell'immobile sito in Volla (NA), alla Via Filichito
[...]
n. 258 (meglio indicato in citazione), chiedevano che fosse convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti del convenuto , Controparte_1
conduttore dell'immobile in forza di un contratto di locazione del 09/07/2013,
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla convalida e Controparte_1
sostenendo, da un lato, di non aver mai ricevuto la comunicazione di disdetta e,
dall'altro, che il rapporto locatizio fosse sorto ben prima della firma del contratto per cui è causa. Per tale motivo, l'intimato spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di quanto versato nell'arco temporale
2008 - 2013 per l'ammontare di € 23.200,00.
Il Tribunale, a seguito della prima udienza del 16/09/2021, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria. Successivamente, in corso di causa venivano escussi alcuni testi per poi giungere all'odierna udienza di discussione e decisione.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
3 In via preliminare occorre evidenziare che, come attestato dal difensore di parte attrice nella memoria integrativa e nella rispettiva documentazione allegata,
l'immobile de quo veniva rilasciato in data 24/01/2023. Ciò detto, gli attori hanno adeguatamente dimostrato, tramite la produzione di copia del contratto scritto e registrato, di aver concesso in locazione l'immobile oggetto di lite al convenuto a far data dal 09/07/2013, per il canone mensile di € 400,00 e per la durata di quattro anni (con tacito rinnovo per la stessa durata e alle medesime condizioni). Inoltre, risulta provata la notifica della comunicazione di disdetta,
inviata al conduttore con lettera raccomandata del 20/10/2020, in quanto è
principio consolidato in giurisprudenza che “Nel caso in cui, nella
notificazione eseguita a mezzo posta, il piego raccomandato sia depositato
presso l'ufficio postale preposto alla consegna e non sia ritirato, la notifica si
perfeziona "decorsi dieci giorni" dalla data di spedizione della lettera
raccomandata contenente la notizia del deposito [...]” (Corte appello L'Aquila,
31/01/2020, n.186).
Sul punto va inoltre rammentato che l'art. 2 della l. n. 431/1998 prevede al comma I, in relazione agli immobili ad uso abitativo, che “Le parti possono
stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi
in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le
opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
4 prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni”.
Pertanto, deve concludersi che il contratto di locazione risulta validamente e tempestivamente disdettato per la seconda scadenza contrattuale del
30/06/2021, con conseguente conferma dell'ordinanza del rilascio emessa all'esito della prima udienza.
Ulteriore conseguenza di quanto appena appurato è che gli attori hanno diritto all'indennità di occupazione per l'arco temporale che va dal luglio 2021 alla data di effettivo rilascio dell'immobile (gennaio 2023), oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna mensilità; sul punto, invero, non si registrava alcuna contestazione di parte convenuta, che si limitava a spiegare una domanda riconvenzionale che non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Difatti, dal compendio documentale (cfr. certificato di residenza storico) e dalle testimonianze raccolte in corso di causa, è emerso che prima della data in cui è
stato sottoscritto il contratto di locazione, il convenuto e la sua Controparte_1
famiglia hanno effettivamente abitato nell'immobile de quo. Tuttavia, non risulta adeguatamente provata l'esistenza di un accordo tra le parti che comportasse il pagamento di un canone né, tantomeno, l'ammontare del canone. D'altronde, mentre parte attorea deduceva che l'immobile veniva concesso al a titolo di cortesia e per periodi non continuativi, con CP_1
5 l'unico impegno di pagare tasse e tributi locali, al contrario parte convenuta evidenziava l'onerosità di tale detenzione ma mentre faceva Controparte_1
risalire l'inizio del rapporto di locazione al mese di ottobre 2008, la teste
(moglie del convenuto) dichiarava invece di essere entrata Testimone_1
nell'appartamento in data 04/12/2007, palesandosi quindi un'evidente contrasto in relazione alla data di inizio del rapporto di locazione.
Orbene, nella completa assenza di prove documentali utili ad accertare l'effettiva esistenza di un accordo in merito alla corresponsione di un canone e nell'assenza di quietanze attestanti eventuali pagamenti di cui si richiede la ripetizione, il Tribunale non può accogliere la domanda riconvenzionale esperita dal resistente che, pertanto, deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- Accoglie la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa alla data del 30/06/2021;
- Condanna al pagamento in favore degli attori della Controparte_1
somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dalla data di ciascuna mensilità fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
6 - Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandra Rongone.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
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