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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
19.11.2024, nella causa avente n. 3227/2023 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Bellantoni Snc, Scilla (Rc), presso lo studio dell'avv. Ciccone Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, presso lo studio dell'avv. Rossi
Marco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'odierno attore, con atto di citazione, ha riassunto il merito dell'opposizione dallo stesso esperita nell'alveo della procedura esecutiva mobiliare n. 230/2023 RG.
Tale procedura è stata instaurata in virtù del decreto ingiuntivo n. 132/2022, del 1/3/2022 (RG
n. 3681/2021), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che ingiungeva al sig. di pagare Pt_1 alla (opposta ed odierna convenuta) la somma di euro 39.349,50 Controparte_3 oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: 1) L'inefficacia del pignoramento per difetto della notifica dell'avviso ex art. 543 commi
V e VI c.p.c;
2) La nullità del pignoramento per difetto di notifica dell'atto di precetto;
invero, parte opponente ha dedotto l'invalidità della notifica in quanto eseguita presso un indirizzo
(Scilla via Ieracari I traversa n. 5) che sarebbe diverso da quello risultante dalla corrispondenza intercorsa con la banca mutuante (Scilla via Libertà IV traversa n. 8 bis) senza aver effettuato tutte le ricerche;
3) La nullità del pignoramento per difetto di notifica del decreto ingiuntivo e per difetto di notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva.
La fase cautelare espletata davanti al giudice dell'esecuzione si è conclusa con il rigetto della domanda.
In data 12.02.2024 si è costituita, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c, la creditrice
[...]
, e per essa, quale mandataria domandando Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
Tale società è intervenuta anche in qualità di successore a titolo particolare del credito vantato da IFIS NPLINVESTING S.p.A. nei confronti del sig. . Parte_1
§ 2. Il Giudice, sciolta la riserva di cui alla prima udienza del 14.05.2024, ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione giusta ordinanza depositata in data 19.11.2024.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti il quomodo dell'esecuzione, rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.2 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
Nel caso di specie, l'avviso ex art. 543 c.p.c. è stato notificato il 27.04.2023 all'indirizzo p.e.c. del legale del debitore che in data 17.04.2023 ha depositato istanza di visibilità all'interno del fascicolo telematico n. RG 230/2023.
Detta notifica si è validamente perfezionata.
Ad ogni modo la doglianza è infondata tenuto conto dell'effetto sanante connesso alla costituzione del debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2011, n.5591).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Anche tale contestazione è infondata. Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art 143 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'ufficiale giudiziario non avendo rinvenuto per due volte il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso (Scilla via Ieracari I traversa n. 5) ha compiuto le “diligenti ricerche” e di esse ne ha dato conto all'interno della relata di notifica.
Tale circostanza porta a ritenere regolarmente perfezionata la notifica dell'atto di precetto.
§ 6. Quanto alla terza doglianza.
La domanda è inammissibile.
Giova anzitutto ricordare come – a fronte della notificazione di un decreto ingiuntivo tentata od eseguita dalla parte intimante – la deduzione di una irregolarità di tale notificazione possa aver luogo con rimedi differenti a seconda della tipologia del vizio.
In particolare:
• qualora il debitore ingiunto postuli una situazione di “inesistenza giuridica” della notificazione del decreto ingiuntivo, tale circostanza può essere fatta valere – oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. – anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi sul titolo costituito dal decreto medesimo
(ivi compresa l'opposizione avverso il precetto);
• qualora il debitore ingiunto postuli invece una situazione di “nullità” della notificazione del decreto ingiuntivo, tale circostanza non può essere dedotta con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendo piuttosto rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito.
In tal senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che appare del tutto consolidato ed al quale occorre, quindi, dare continuità nella presente sede (cfr.
Cass. 6 maggio 1993, n. 5231; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1461; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884;
Cass. 6 luglio 2001, n. 9205; Cass. 1 giugno 2004, n. 10495; Cass. Sez. Un. 12 maggio 2005, n.
9938; Cass. 9 luglio 2008, n. 18847; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. 2 aprile 2009, n.
8011; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219).
Alla luce di tale principio, quindi, la questione sottesa alla doglianza spiegata dall'opponente si risolve nel valutare se la pretesa irregolarità della notificazione sia riconducibile, in astratto, alla categoria dell'inesistenza o piuttosto a quella della nullità del procedimento notificatorio. Ritiene questo giudice che – contrariamente a quanto prospettato dall'opponente – la notificazione in questione non possa qualificarsi come affetta da “inesistenza giuridica”.
Invero, con riguardo alla fattispecie della notificazione del ricorso per cassazione ma con osservazioni che investono l'istituto della notificazione in generale (e, quindi, estensibili anche alla notificazione di altri atti processuali) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare:
• che l'inesistenza della notificazione è configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
• che gli elementi in questione “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Le considerazioni che precedono comportano che, nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo dedotta da parte opposta in alcun modo possa ritenersi affetta da “inesistenza”, posto che la contestazione sollevata dall'odierno opponente non attiene agli elementi costitutivi essenziali del procedimento di notificazione nei termini sopra precisati.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che la notifica da parte del creditore risulta eseguita mezzo servizio postale e perfezionata in data 03.03.2022 mediante inoltro della raccomandata informativa (CAN) stante la “temporanea assenza del destinatario”.
Ne discende che la sede nell'ambito della quale far valere il preteso vizio sarebbe, eventualmente, quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice competente, laddove l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. risulta tout court inammissibile.
In conclusione l'opposizione va rigettata.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge
Reggio Calabria, 18.12.2024
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
19.11.2024, nella causa avente n. 3227/2023 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Bellantoni Snc, Scilla (Rc), presso lo studio dell'avv. Ciccone Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, presso lo studio dell'avv. Rossi
Marco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'odierno attore, con atto di citazione, ha riassunto il merito dell'opposizione dallo stesso esperita nell'alveo della procedura esecutiva mobiliare n. 230/2023 RG.
Tale procedura è stata instaurata in virtù del decreto ingiuntivo n. 132/2022, del 1/3/2022 (RG
n. 3681/2021), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che ingiungeva al sig. di pagare Pt_1 alla (opposta ed odierna convenuta) la somma di euro 39.349,50 Controparte_3 oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: 1) L'inefficacia del pignoramento per difetto della notifica dell'avviso ex art. 543 commi
V e VI c.p.c;
2) La nullità del pignoramento per difetto di notifica dell'atto di precetto;
invero, parte opponente ha dedotto l'invalidità della notifica in quanto eseguita presso un indirizzo
(Scilla via Ieracari I traversa n. 5) che sarebbe diverso da quello risultante dalla corrispondenza intercorsa con la banca mutuante (Scilla via Libertà IV traversa n. 8 bis) senza aver effettuato tutte le ricerche;
3) La nullità del pignoramento per difetto di notifica del decreto ingiuntivo e per difetto di notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva.
La fase cautelare espletata davanti al giudice dell'esecuzione si è conclusa con il rigetto della domanda.
In data 12.02.2024 si è costituita, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c, la creditrice
[...]
, e per essa, quale mandataria domandando Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
Tale società è intervenuta anche in qualità di successore a titolo particolare del credito vantato da IFIS NPLINVESTING S.p.A. nei confronti del sig. . Parte_1
§ 2. Il Giudice, sciolta la riserva di cui alla prima udienza del 14.05.2024, ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione giusta ordinanza depositata in data 19.11.2024.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti il quomodo dell'esecuzione, rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.2 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
Nel caso di specie, l'avviso ex art. 543 c.p.c. è stato notificato il 27.04.2023 all'indirizzo p.e.c. del legale del debitore che in data 17.04.2023 ha depositato istanza di visibilità all'interno del fascicolo telematico n. RG 230/2023.
Detta notifica si è validamente perfezionata.
Ad ogni modo la doglianza è infondata tenuto conto dell'effetto sanante connesso alla costituzione del debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2011, n.5591).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Anche tale contestazione è infondata. Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art 143 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'ufficiale giudiziario non avendo rinvenuto per due volte il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso (Scilla via Ieracari I traversa n. 5) ha compiuto le “diligenti ricerche” e di esse ne ha dato conto all'interno della relata di notifica.
Tale circostanza porta a ritenere regolarmente perfezionata la notifica dell'atto di precetto.
§ 6. Quanto alla terza doglianza.
La domanda è inammissibile.
Giova anzitutto ricordare come – a fronte della notificazione di un decreto ingiuntivo tentata od eseguita dalla parte intimante – la deduzione di una irregolarità di tale notificazione possa aver luogo con rimedi differenti a seconda della tipologia del vizio.
In particolare:
• qualora il debitore ingiunto postuli una situazione di “inesistenza giuridica” della notificazione del decreto ingiuntivo, tale circostanza può essere fatta valere – oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. – anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi sul titolo costituito dal decreto medesimo
(ivi compresa l'opposizione avverso il precetto);
• qualora il debitore ingiunto postuli invece una situazione di “nullità” della notificazione del decreto ingiuntivo, tale circostanza non può essere dedotta con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendo piuttosto rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito.
In tal senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che appare del tutto consolidato ed al quale occorre, quindi, dare continuità nella presente sede (cfr.
Cass. 6 maggio 1993, n. 5231; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1461; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884;
Cass. 6 luglio 2001, n. 9205; Cass. 1 giugno 2004, n. 10495; Cass. Sez. Un. 12 maggio 2005, n.
9938; Cass. 9 luglio 2008, n. 18847; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. 2 aprile 2009, n.
8011; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219).
Alla luce di tale principio, quindi, la questione sottesa alla doglianza spiegata dall'opponente si risolve nel valutare se la pretesa irregolarità della notificazione sia riconducibile, in astratto, alla categoria dell'inesistenza o piuttosto a quella della nullità del procedimento notificatorio. Ritiene questo giudice che – contrariamente a quanto prospettato dall'opponente – la notificazione in questione non possa qualificarsi come affetta da “inesistenza giuridica”.
Invero, con riguardo alla fattispecie della notificazione del ricorso per cassazione ma con osservazioni che investono l'istituto della notificazione in generale (e, quindi, estensibili anche alla notificazione di altri atti processuali) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare:
• che l'inesistenza della notificazione è configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
• che gli elementi in questione “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Le considerazioni che precedono comportano che, nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo dedotta da parte opposta in alcun modo possa ritenersi affetta da “inesistenza”, posto che la contestazione sollevata dall'odierno opponente non attiene agli elementi costitutivi essenziali del procedimento di notificazione nei termini sopra precisati.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che la notifica da parte del creditore risulta eseguita mezzo servizio postale e perfezionata in data 03.03.2022 mediante inoltro della raccomandata informativa (CAN) stante la “temporanea assenza del destinatario”.
Ne discende che la sede nell'ambito della quale far valere il preteso vizio sarebbe, eventualmente, quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice competente, laddove l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. risulta tout court inammissibile.
In conclusione l'opposizione va rigettata.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge
Reggio Calabria, 18.12.2024
Il giudice
Dott. Stefano Cantone