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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dagli avv.ti Frigoli Giorgio e Parte_1
Cosimo Maci
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall' avv Maggiore Piccinno Silvia
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Graziuso Salvatore e Basile Giuseppe
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202300004023000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.01.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 04.12.02023 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202300004023000 sul veicolo Fiat Panda tg. FZ689XC relativa, tra le altre, ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 35920112000445547000 (contributi IVS anni 2009-2010 e 2011);
2) n. 35920120002992237000 (contributi IVS anni 2011 e 2012); 3) n.
3592013000991104000 (contributi IVS anno 2012); 4) n.
35920130002390851000 (contributi IVS anno 2012); 5) n.
35920140000069773000 (contributi IVS anno 2013); 6) n.
35920140001781175000 (contributi IVS anno 2013); 7) n.
35920140004464431000 (contributi IVS anno 2014); 8) n.
35920150000694472000 (contributi IVS anno 2014); 9) n.
35920160000283639000 (contributi IVS anno 2015); 10) n.
35920160003160369000 (contributi IVS anno 2015); 11) n.
35920170001401844000 (contributi IVS anno 2016). A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e l'illegittimità del fermo avente ad oggetto un bene mobile necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la prescrizione e l'illegittimità dell'atto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva deducendo Controparte_3
l'interruzione dei termini di prescrizione a mezzo della regolare notifica di successive intimazioni di pagamento e contestando la strumentalità del veicolo rispetto all'attività lavorativa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_2 infondati in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 26.03.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare che ha documentato la CP_2 regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito:
- 1) n. 35920112000445547000 (contributi IVS anni 2009-2010 e 2011)
è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 06.10.2011;
- 2) n. 35920120002992237000 (contributi IVS anni 2011 e 2012) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 06.12.2012;
- 3) n. 3592013000991104000 (contributi IVS anno 2012) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 17.04.2013;
- 4) n. 35920130002390851000 (contributi IVS anno 2012) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 16.12.2013;
- 5) n. 35920140000069773000 (contributi IVS anno 2013) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 20.05.2014;
- 6) n. 35920140001781175000 (contributi IVS anno 2013) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 22.09.2014;
- 7) n. 35920140004464431000 (contributi IVS anno 2014) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 14.01.2015;
- 8) n. 35920150000694472000 (contributi IVS anno 2014) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 23.09.2015;
- 9) n. 35920160000283639000 (contributi IVS anno 2015) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 11.04.2016;
- 10) n. 35920160003160369000 (contributi IVS anno 2015) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 14.11.2016;
- 11) n.35920170001401844000 (contributi IVS anno 2016) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 10.10.2017.
Tanto premesso risulta infondata l' eccezione di prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, risulta invero che per gli avvisi 1) n. 35920112000445547000 (contributi IVS anni 2009-
2010 e 2011); 2) n. 35920120002992237000 (contributi IVS anni 2011 e 2012); 3) n. 3592013000991104000 (contributi IVS anno 2012); 4)
n. 35920130002390851000 (contributi IVS anno 2012); 5) n.
35920140000069773000 (contributi IVS anno 2013); 6) n.
35920140001781175000 (contributi IVS anno 2013); 7) n.
35920140004464431000 (contributi IVS anno 2014) i termini di prescrizione sono stati interrotti il 10.11.2015 dalla regolare notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976201500002538000, il 23.10.2018 con la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189007760606000, il 01.06.2019 dalla regolare notifica dell'intimazione di pagamento
05920199003216020000 ed infine il 07.07.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920239003497166000.
Si osserva che anche con riferimento al credito di cui agli avvisi di addebito 8) n. 35920150000694472000 (contributi IVS anno 2014);
9) n. 35920160000283639000 (contributi IVS anno 2015); 10) n.
35920160003160369000 (contributi IVS anno 2015) la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
059201890077606060000 effettuata il 23.10.2018, dall'intimazione di pagamento n. 05920199003216020000 notificata il 01.06.2019 e dall'intimazione di pagamento n. 05920239003497166000 notificata il
07.07.2023.
Infine con riferimento al credito di cui all' avviso di addebito
11) n.35920170001401844000 (contributi IVS anno 2016) regolarmente notificato a mezzo racc. a.r. in data 10.10.2017 la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell' intimazione di pagamento n.
05920199003216020000 notificata il 01.06.2019 e dall'intimazione di pagamento n. 05920239003497166000 notificata il 07.07.2023.
Ciò detto, considerata la produzione documentale delle parti resistenti, si deve ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
*
Risulta altresì infondata l' eccezione di illegittimità del fermo giacchè afferente ad un bene indispensabile per lo svolgimento del' attività lavorativa. Giova ricordare che l'art. 86 comma 2 DPR 602/73 e successive modifiche dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile
è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Rispetto al concetto di “bene mobile strumentale” soccorre l'orientamento consolidato delle circolari emanate dall'
[...]
(cfr. circolari nn. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. CP_1
11/E/2007) secondo il quale il requisito della strumentalità va circoscritto ai casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristi dell'impresa e/o attività professionale dipende direttamente dall'impiego del veicolo, regolarmente riportato nei registri contabili;
ciò comporta necessariamente che il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà del debitore;
che il debitore
(persona fisica o giuridica) sia un esercente una professione o un'attività imprenditoriale e che l'utilizzo del predetto veicolo abbia una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell'attività.
Ciò detto, nel caso di specie, si osserva che per un verso il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la strumentalità del bene nel senso sopra descritto e che, per altro verso, l'automobile oggetto del provvedimento impugnato risulta essere qualificata come
“autovettura per trasporto persone-uso proprio” (v. visura pubblico registro automobilistico e carta di circolazione).
Ne consegue che la mera difficoltà per il ricorrente nel raggiungere il posto di lavoro non è motivo idoneo per ritenere illegittimo il preavviso di fermo.
Infine, si osserva che nessuna doglianza ha mosso il ricorrente circa l'an ed il quantum della pretesa contributiva. Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00,oltre accessori CP_2 come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.000,00,oltre accessori come per legge
Lecce, 08.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa