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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15869 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AR TO, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 12.11.2025, ha pronunciato in data 12.11.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-SEXIES E 127-TER C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13076 del ruolo generale per affari contenzioni dell'anno 2025,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, piazza dei Re di Roma n. 52, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Besi e dell'Adv. Eliana Regina Vitiello, che la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliati in Roma, via Pietro Bernardini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Marco Di
Camillo, che lo rappresenta e difende assieme all'Avv. Bruno Calice, anche in via disgiuntiva, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- OPPOSTI -
1 CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito • dichiarare cessata la materia del contendere
e, per l'effetto, adottare la decisione sulle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale come sopra esposta ovvero condannare i Sig.ri e alla CP_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite per i motivi di cui in narrativa;
• nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata cessata la materia del contendere, accertare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto notificato in data 28.02.2025, dichiarando che il sig.ri e non CP_1 Controparte_2 hanno diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della sig.ra ; • in ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore,
Avv. Emanuele Besi che si dichiara antistatario come da procura alle liti”;
- per l'opposta, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: in via assoluta, accertata l'assoluta cessazione della materia del contendere, rigettare in toto la domanda formulata dalla parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti all'attenzione del Tribunale nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione possono riassumersi come segue.
Con precetto notificato in data 28.2.2025, e Controparte_2 CP_1
odierni opposti, intimavano a , odierna opponente, di rilasciare
[...] Parte_1 entro e non oltre dieci giorni l'immobile ad uso commerciale sito in Roma alla Via
Portuense n. 585/B-587.
Avverso tale atto, proponeva opposizione all'esecuzione la sig.ra Pt_1 deducendo in punto di fatto che:
- i sig.ri con ordinanza di rilascio dell'immobile emessa in data 4.7.2024 CP_1
nell'ambito del procedimento di sfratto R.G. 25628/2024 incardinato presso il
Tribunale di Roma e notificata in data 23.5.2024, ottenevano in suo danno il rilascio del suddetto immobile;
- con atto transattivo del 31.10.2024, le parti in causa si accordavano stragiudizialmente per porre fine alla suddetta controversia: i sig.ri rinunciavano alla esecuzione CP_1
2 dell'ordinanza di rilascio e si impegnavano ad eliminare le problematiche di natura idraulica che affliggono il regolare svolgimento dell'attività commerciale della sig.ra mentre quest'ultima si impegnava a versare l'intera morosità, dilazionata in due Pt_1 rate e comprensiva delle spese legali sostenute, rinunciando a tutte le altre pretese sollevate in sede di opposizione allo sfratto nell'ambito del citato procedimento R.G.
n. 25628/2024;
- la sig.ra ottemperava all'accordo transattivo, pagando la somma di € 5.898,00 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed i restanti € 5.896,45 in data
11.12.2024 (come da proroga concordata con la controparte), mentre i sig.ri CP_1 non risolvevano le problematiche lamentate dalla conduttrice, eccependo l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo (sia per essere improcedibile la domanda di sfratto proposta dai locatori, a motivo del mancato esperimento della procedura di mediazione il cui difetto era stato rilevato dal Giudice del procedimento, sia per essere stato successivamente stipulato atto di transazione onorato dalla destinataria del titolo, sebbene non dalla controparte) e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio, la declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del precetto e il favore delle spese di lite.
Si costituivano nel procedimento i sig.ri confermando che la sig.ra CP_1 aveva provveduto a saldare i canoni arretrati, ma era morosa nel pagamento di Pt_1 quelli correnti, ragion per cui essi avevano notificato il precetto sulla base del titolo già ottenuto;
rappresentando che, ricevuta la notifica dell'opposizione, pur convinti della bontà della propria iniziativa, si erano determinati a non coltivare il precetto, informandone ufficialmente la controparte a mezzo p.e.c. del proprio legale e invitandola a non iscrivere a ruolo la causa;
lamentando, dunque, che la controversia era stata iniziata allorché era già cessata la materia del contendere, come chiedevano al Tribunale di dichiarare, e instando per la condanna alle spese della parte avversaria.
Alla prima udienza di comparizione, le parti si riportavano ai propri scritti e la causa veniva mandata in decisione alla data odierna, nelle forme dell'art. 281-sexies
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c.
* * * * *
3 Come esposto nella parte in fatto, successivamente alla notifica dell'atto di opposizione, i convenuti, a mezzo del loro difensore, hanno comunicato alla sig.ra la volontà di non coltivare l'esecuzione preannunciata con l'intimazione del Pt_1 precetto (cfr. p.e.c. del 18.3.2025 – all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), ribadendo tale volontà con la successiva p.e.c. del 24.4.2025 (cfr. all. 2 alla medesima comparsa). Contrariamente a quanto affermato, tuttavia, alla data della prima comunicazione, la causa era già stata iscritta a ruolo, il precedente 13 marzo, come risulta dall'esame del fascicolo telematico.
In punto di diritto, l'abbandono del procedimento esecutivo determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
In presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come noto, al fine di determinare quale sia la parte che deve sopportare l'onere delle spese processuali, devesi fare ricorso al principio della c.d. soccombenza virtuale, che impone di porre le spese processuali a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove non fosse intervenuto il motivo di cessazione (cfr. Cass. 8.6.2017,
n. 14267; 9.3.2017, n. 6016; da ultimo, Cass. 31.10.2023, n. 30351: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Facendo applicazione di tale principio, deve osservarsi come la deduzione da parte dell'opponente dell'inefficacia del titolo esecutivo si fondi su due concorrenti ordini di ragioni: da un lato, la perdita di efficacia conseguita all'improcedibilità del giudizio nel quale il titolo è stato emesso;
dall'altro, la perdita di efficacia conseguita
4 al sopravvenire di una transazione, i cui termini venivano ottemperati dalla conduttrice.
La prima doglianza non può essere condivisa.
Il rilievo dell'improcedibilità, infatti, compete al Giudice del procedimento di merito che vede la mediazione come condizione di procedibilità, senza che tale valutazione possa essere operata dal Tribunale nel procedimento di opposizione al titolo emesso nel richiamato giudizio: e, allo stato, non consta che l'improcedibilità sia stata dichiarata.
La seconda doglianza, inoltre, è infondata.
La lettura dell'atto transattivo, infatti, rivela che “Il mancato o ritardato pagamento da parte della Conduttrice di una sola delle due rate descritte e dei canoni correnti di locazione ed accessori, comporta decadenza del presente accordo transattivo, con diritto per i Sigg.ri di CP_1 poter procedere con l'esecuzione dello sfratto” e che “In ogni caso i Locatori rinunciano provvisoriamente all'azione esecutiva di sfratto e, all'esito dell'avvenuto esatto pagamento dell'importo
a saldo con scadenza 30/11/2024, provvederanno ad abbandonare il procedimento esecutivo, riprendendo regolarmente il rapporto tra le parti […]” (cfr. all. 2 all'atto introduttivo).
Non risponde al vero, dunque, che l'esecuzione fosse inibita dal solo pagamento della pregressa morosità, dovendo la locataria risultare adempiente con riferimento anche ai debiti via via maturati: circostanza che ella non ha minimamente allegato, né nell'atto introduttivo del presente giudizio, né nelle difese successive alla deduzione dell'inadempimento operata dai locatori. A mente dell'art. 115 c.p.c., (che, come noto, prevede che il giudice ponga a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), la circostanza che la sig.ra non fosse in regola Pt_1 con i pagamenti può dunque ritenersi provata.
L'accordo sottoscritto dalle parti presenta una formulazione particolarmente infelice, sicché non è agevole ricostruire esattamente cosa le stesse intendessero fare in caso di mancato rispetto dell'accordo: nondimeno, posto che la morosità pregressa
è stata sanata i primi di dicembre 2024, e che il precetto è stato notificato a fine febbraio 2025, si ricava che, una volta saldato il debito preesistente, i locatori non
5 hanno subito minacciato l'azione esecutiva, bensì hanno atteso due mesi e mezzo, verificando l'insorgenza di una nuova morosità, solo successivamente notificando il precetto. Tale comportamento sembra consentito alla luce del tenore dell'accordo, che prevedeva per tale ipotesi il diritto dei locatori di procedere all'esecuzione dello sfratto e qualificava come provvisoria la rinuncia alla stessa, conseguente al saldo del debito pregresso.
Giova osservare che, a lume dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno: e, se la scrittura andasse interpretata nel senso che l'accordo, in caso di estinzione della previa morosità, privava di efficacia sine die il titolo esecutivo, non si comprenderebbe il senso del richiamo nell'art. 3 ai canoni di locazione correnti, alla decadenza dall'accordo e alla possibilità di agire esecutivamente e il senso del richiamo nell'art. 4 al carattere provvisorio della rinuncia all'esecuzione connessa al pagamento delle rate oggetto dell'intimazione di sfratto.
In virtù delle superiori considerazioni, si impone pertanto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014, aggiornati al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti;
2. dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione;
3. condanna l'attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 12.11.2025.
Il Giudice
AR TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AR TO, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 12.11.2025, ha pronunciato in data 12.11.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-SEXIES E 127-TER C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13076 del ruolo generale per affari contenzioni dell'anno 2025,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, piazza dei Re di Roma n. 52, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Besi e dell'Adv. Eliana Regina Vitiello, che la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliati in Roma, via Pietro Bernardini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Marco Di
Camillo, che lo rappresenta e difende assieme all'Avv. Bruno Calice, anche in via disgiuntiva, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- OPPOSTI -
1 CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito • dichiarare cessata la materia del contendere
e, per l'effetto, adottare la decisione sulle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale come sopra esposta ovvero condannare i Sig.ri e alla CP_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite per i motivi di cui in narrativa;
• nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata cessata la materia del contendere, accertare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto notificato in data 28.02.2025, dichiarando che il sig.ri e non CP_1 Controparte_2 hanno diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della sig.ra ; • in ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore,
Avv. Emanuele Besi che si dichiara antistatario come da procura alle liti”;
- per l'opposta, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: in via assoluta, accertata l'assoluta cessazione della materia del contendere, rigettare in toto la domanda formulata dalla parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti all'attenzione del Tribunale nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione possono riassumersi come segue.
Con precetto notificato in data 28.2.2025, e Controparte_2 CP_1
odierni opposti, intimavano a , odierna opponente, di rilasciare
[...] Parte_1 entro e non oltre dieci giorni l'immobile ad uso commerciale sito in Roma alla Via
Portuense n. 585/B-587.
Avverso tale atto, proponeva opposizione all'esecuzione la sig.ra Pt_1 deducendo in punto di fatto che:
- i sig.ri con ordinanza di rilascio dell'immobile emessa in data 4.7.2024 CP_1
nell'ambito del procedimento di sfratto R.G. 25628/2024 incardinato presso il
Tribunale di Roma e notificata in data 23.5.2024, ottenevano in suo danno il rilascio del suddetto immobile;
- con atto transattivo del 31.10.2024, le parti in causa si accordavano stragiudizialmente per porre fine alla suddetta controversia: i sig.ri rinunciavano alla esecuzione CP_1
2 dell'ordinanza di rilascio e si impegnavano ad eliminare le problematiche di natura idraulica che affliggono il regolare svolgimento dell'attività commerciale della sig.ra mentre quest'ultima si impegnava a versare l'intera morosità, dilazionata in due Pt_1 rate e comprensiva delle spese legali sostenute, rinunciando a tutte le altre pretese sollevate in sede di opposizione allo sfratto nell'ambito del citato procedimento R.G.
n. 25628/2024;
- la sig.ra ottemperava all'accordo transattivo, pagando la somma di € 5.898,00 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed i restanti € 5.896,45 in data
11.12.2024 (come da proroga concordata con la controparte), mentre i sig.ri CP_1 non risolvevano le problematiche lamentate dalla conduttrice, eccependo l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo (sia per essere improcedibile la domanda di sfratto proposta dai locatori, a motivo del mancato esperimento della procedura di mediazione il cui difetto era stato rilevato dal Giudice del procedimento, sia per essere stato successivamente stipulato atto di transazione onorato dalla destinataria del titolo, sebbene non dalla controparte) e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio, la declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del precetto e il favore delle spese di lite.
Si costituivano nel procedimento i sig.ri confermando che la sig.ra CP_1 aveva provveduto a saldare i canoni arretrati, ma era morosa nel pagamento di Pt_1 quelli correnti, ragion per cui essi avevano notificato il precetto sulla base del titolo già ottenuto;
rappresentando che, ricevuta la notifica dell'opposizione, pur convinti della bontà della propria iniziativa, si erano determinati a non coltivare il precetto, informandone ufficialmente la controparte a mezzo p.e.c. del proprio legale e invitandola a non iscrivere a ruolo la causa;
lamentando, dunque, che la controversia era stata iniziata allorché era già cessata la materia del contendere, come chiedevano al Tribunale di dichiarare, e instando per la condanna alle spese della parte avversaria.
Alla prima udienza di comparizione, le parti si riportavano ai propri scritti e la causa veniva mandata in decisione alla data odierna, nelle forme dell'art. 281-sexies
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c.
* * * * *
3 Come esposto nella parte in fatto, successivamente alla notifica dell'atto di opposizione, i convenuti, a mezzo del loro difensore, hanno comunicato alla sig.ra la volontà di non coltivare l'esecuzione preannunciata con l'intimazione del Pt_1 precetto (cfr. p.e.c. del 18.3.2025 – all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), ribadendo tale volontà con la successiva p.e.c. del 24.4.2025 (cfr. all. 2 alla medesima comparsa). Contrariamente a quanto affermato, tuttavia, alla data della prima comunicazione, la causa era già stata iscritta a ruolo, il precedente 13 marzo, come risulta dall'esame del fascicolo telematico.
In punto di diritto, l'abbandono del procedimento esecutivo determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
In presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come noto, al fine di determinare quale sia la parte che deve sopportare l'onere delle spese processuali, devesi fare ricorso al principio della c.d. soccombenza virtuale, che impone di porre le spese processuali a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove non fosse intervenuto il motivo di cessazione (cfr. Cass. 8.6.2017,
n. 14267; 9.3.2017, n. 6016; da ultimo, Cass. 31.10.2023, n. 30351: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Facendo applicazione di tale principio, deve osservarsi come la deduzione da parte dell'opponente dell'inefficacia del titolo esecutivo si fondi su due concorrenti ordini di ragioni: da un lato, la perdita di efficacia conseguita all'improcedibilità del giudizio nel quale il titolo è stato emesso;
dall'altro, la perdita di efficacia conseguita
4 al sopravvenire di una transazione, i cui termini venivano ottemperati dalla conduttrice.
La prima doglianza non può essere condivisa.
Il rilievo dell'improcedibilità, infatti, compete al Giudice del procedimento di merito che vede la mediazione come condizione di procedibilità, senza che tale valutazione possa essere operata dal Tribunale nel procedimento di opposizione al titolo emesso nel richiamato giudizio: e, allo stato, non consta che l'improcedibilità sia stata dichiarata.
La seconda doglianza, inoltre, è infondata.
La lettura dell'atto transattivo, infatti, rivela che “Il mancato o ritardato pagamento da parte della Conduttrice di una sola delle due rate descritte e dei canoni correnti di locazione ed accessori, comporta decadenza del presente accordo transattivo, con diritto per i Sigg.ri di CP_1 poter procedere con l'esecuzione dello sfratto” e che “In ogni caso i Locatori rinunciano provvisoriamente all'azione esecutiva di sfratto e, all'esito dell'avvenuto esatto pagamento dell'importo
a saldo con scadenza 30/11/2024, provvederanno ad abbandonare il procedimento esecutivo, riprendendo regolarmente il rapporto tra le parti […]” (cfr. all. 2 all'atto introduttivo).
Non risponde al vero, dunque, che l'esecuzione fosse inibita dal solo pagamento della pregressa morosità, dovendo la locataria risultare adempiente con riferimento anche ai debiti via via maturati: circostanza che ella non ha minimamente allegato, né nell'atto introduttivo del presente giudizio, né nelle difese successive alla deduzione dell'inadempimento operata dai locatori. A mente dell'art. 115 c.p.c., (che, come noto, prevede che il giudice ponga a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), la circostanza che la sig.ra non fosse in regola Pt_1 con i pagamenti può dunque ritenersi provata.
L'accordo sottoscritto dalle parti presenta una formulazione particolarmente infelice, sicché non è agevole ricostruire esattamente cosa le stesse intendessero fare in caso di mancato rispetto dell'accordo: nondimeno, posto che la morosità pregressa
è stata sanata i primi di dicembre 2024, e che il precetto è stato notificato a fine febbraio 2025, si ricava che, una volta saldato il debito preesistente, i locatori non
5 hanno subito minacciato l'azione esecutiva, bensì hanno atteso due mesi e mezzo, verificando l'insorgenza di una nuova morosità, solo successivamente notificando il precetto. Tale comportamento sembra consentito alla luce del tenore dell'accordo, che prevedeva per tale ipotesi il diritto dei locatori di procedere all'esecuzione dello sfratto e qualificava come provvisoria la rinuncia alla stessa, conseguente al saldo del debito pregresso.
Giova osservare che, a lume dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno: e, se la scrittura andasse interpretata nel senso che l'accordo, in caso di estinzione della previa morosità, privava di efficacia sine die il titolo esecutivo, non si comprenderebbe il senso del richiamo nell'art. 3 ai canoni di locazione correnti, alla decadenza dall'accordo e alla possibilità di agire esecutivamente e il senso del richiamo nell'art. 4 al carattere provvisorio della rinuncia all'esecuzione connessa al pagamento delle rate oggetto dell'intimazione di sfratto.
In virtù delle superiori considerazioni, si impone pertanto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014, aggiornati al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti;
2. dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione;
3. condanna l'attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 12.11.2025.
Il Giudice
AR TO
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