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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/10/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/10/2023, assunto in decisione all'esito del decorso dei termini ex art.127 ter c.p.c. in data 24.09.2025
e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALDONI DEBORA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI FRANCESCA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art.127 ter c.p.c. in data 24.09.2025.
1 Le parti tramite il deposito di note scritte hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia, e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1 Per_2 dei ragazzi a settimane alterne presso le abitazioni dei rispettivi genitori;
3) ciascun genitore si farà carico di mantenere i ragazzi nelle settimane di rispettiva collocazione mentre resteranno a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo i dettami del
Tribunale di Monza;
4) come concordato tra le parti, le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale resteranno a carico della sig.ra (fino a quando l'abiterà) mentre le spese straordinarie saranno a carico CP_1 integrale del sig. il quale si farà – altresì- carico del pagamento del mutuo;
Pt_1
5) la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Don Angelo Gaffuri n. 12, di proprietà del sig. , verrà Pt_1 venduta ad euro 380.000, con revisione del prezzo che sarà concordata tra le parti in corso d'opera; il sig.
, in accordo con la sig.ra , conferirà - con decorrenza febbraio 2025 e con durata di 6 mesi Pt_1 CP_1 ulteriormente prorogabili - incarico ad una agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale;
6) il ricavato derivante dalla vendita della casa coniugale verrà ripartito, in accordo tra le parti, nella misura del 30 % a favore della moglie e del 70 % a favore del marito, così come verranno tra loro ripartiti – secondo la percentuale di cui sopra - i relativi costi della vendita (eventuali spese notarili, imposte, tasse, percentuale intermediario al 2% sul prezzo di vendita);
7) la sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale libera da persone e cose entro e non oltre la CP_1 data del rogito;
gli arredi della casa coniugale verranno suddivisi tra i coniugi secondo un elenco che verrà concordato al perfezionamento del preliminare di vendita e che sarà, eventualmente, trascritto con costi ripartiti tra i coniugi;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
9)I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
10) Le parti chiedono concordemente che venga disposta sia la cessazione della presa in carico dei Servizi
Sociali di Lissone sia il servizio ADM (oltre a quant'altro ad essi collegato), come emerge dalla relazione dell'Ente datata 15.9.25 depositata in atti;
11) Le spese legali del procedimento di separazione si intendono integralmente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
2 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Tribunale ritiene di poter definire la causa accogliendo e recependo le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, in quanto non contrarie alla legge e confacenti con il preminente interesse dei figli minori (18.07.2013) e (02.03.2015). Per_2 Per_1
Rileva che il giudizio si è inizialmente denotato dall'accesa conflittualità tra i genitori, i quali reciprocamente esprimevano delle riserve sulle rispettive capacità genitoriali.
Ne conseguiva un mancato dialogo e la scarsa comunicazione tra i genitori risultava pregiudizievole per l'interesse dei figli.
Alla luce di ciò veniva dapprima conferito mandato ai servizi sociali di Lissone, quindi il Tribunale incaricava la Dott.ssa di effettuare una CTU sulle competenze genitoriali delle parti e sul Per_3 benessere dei minori;
la medesima professionista assumeva successivamente e su richieste delle parti l'incarico di coordinatore genitoriale.
Tutti gli interventi e i percorsi di cui sopra hanno avuto esito fruttuoso e sono stati determinanti nel recupero e nel rafforzamento delle capacità genitoriali.
In particolare, dall'elaborato peritale, depositato in data 28.07.2024, era emerso che il padre non risultava affetto da una psicopatologia franca, anche se venivano riscontrate alcune criticità rispetto alla capacità introspettiva, alla capacità di negoziare i propri bisogni con l'altro, rispetto al contatto e alla gestione emotiva, con una certa rigidità personologica e una certa passività relazionale e di delega verso l'altro.
Rispetto alla madre, la CTU non aveva confermato la diagnosi di depressione maggiore che aveva elaborato il medico curante, riscontrando tuttavia una personalità nel complesso molto alterata, all'interno di un quadro di disturbo di personalità con caratteristiche miste e con grave slivellamento dell'umore. Le maggiori criticità riscontrate avevano ad oggetto una scarsa capacità di dare una rappresentazione di sé e dell'altro integrata e coerente, un pensiero caratterizzato da sporadici scivolamenti ed una certa soggettivizzazione della realtà, l'incapacità di ricondurre il proprio malessere a fattori interni, una
3 componente empatica poco affinata, una struttura personologica difensiva, narcisistica e con caratteristiche istrionico-captative, orientata alla dominanza relazionale e alla performatività, una importante dimensione disregolatoria e impulsività.
Dunque, nella fase delle indagini, erano emerse alcune criticità rispetto ad entrambe le figure genitoriali, soprattutto rispetto alla figura materna.
Rispetto alla resistente, infatti, la CTU aveva osservato importanti criticità rispetto alle competenze genitoriali;
tali criticità erano correlate alla grave disfunzionalità personologica della madre e non ascrivibili esclusivamente all'episodio depressivo collocato negli anni 2022-2023. In particolare, appariva molto compromessa la funzione protettiva dei minori, i quali avevano riportato episodi di maltrattamento verbale e fisico scarsamente criticizzati e riconosciuti dalla madre. Anche la funzione regolativa era apparsa gravemente compromessa, così come la capacità empatica e di sintonizzazione con i figli risultava scarsa. Rispetto alle funzioni genitoriali di livello più evoluto, queste risultavano compromesse dalla difficoltà della madre di distinguere sé stessa, le proprie aspirazioni e i propri desideri da quelli dell'altro, con rischio di essere riletti alla luce dei propri, con un'importante difficoltà nel promuovere e sostenere i processi evolutivi dei figli.
Per quanto riguarda le competenze genitoriali del ricorrente, sebbene in misura ridotta, la CTU aveva riscontrato diverse criticità. In particolare, la funzione protettiva, anche se maggiormente adeguata rispetto alla moglie per quanto riguarda i pericoli esterni, era parsa non adeguata rispetto ai pericoli interni, con una difficoltà del padre di sottrarsi al conflitto e così esponendo i figli a situazioni fortemente conflittuali. La funzione regolativa era parsa adeguata mentre la capacità di mentalizzazione era apparsa precaria;
la funzione normativa era apparsa generalmente presente anche se inficiata dalla difficoltà di affrontare adeguatamente il conflitto con l'altro genitore.
Nonostante le riportate criticità, la CTU ha concluso l'elaborato evidenziando che “(rispetto ad una) capacità di portare avanti una genitorialità congiunta dei signori, le criticità individuali e l'elevato livello di conflitto coniugale non hanno avuto un impatto invalidante su di essa. Infatti, già nel corso del percorso consulenziale, si è potuto osservare un buon recupero della capacità di prendere decisioni condivise nell'interesse dei minori, nella gestione dei tempi di pertinenza e delle festività.”
Tale aspetto deve ritenersi meritevole di particolare apprezzamento giacché, se già ab origine non si nutrivano riserve sulla genitorialità congiunta, gli interventi adoperati in corso di causa hanno confermato l'opportunità di mantenere l'esercizio della genitorialità in capo a ciascuna delle parti.
La CTU, infatti, ritenendo lo stato di salute psicologico della madre, comunque, un fattore di rischio, ha suggerito l'attivazione di un monitoraggio da parte dei servizi sociali di Lissone, al fine di garantire una cornice di sicurezza laddove riemergessero problematiche di salute di ovvero una sua mancata CP_1 collaborazione agli interventi psicoterapeutici e psichiatrici necessari. La CTU ha inoltre suggerito alle
4 parti di avviare un percorso di coordinamento genitoriale al fine di monitorare i progressi della coppia, suggerimento accolto dai genitori che hanno chiesto alla medesima CTU di assumere tale ruolo.
Inoltre, già dal 01.07.2024, ovverossia, durante lo svolgimento della perizia, è stato avviato il collocamento paritetico dei minori: tale scelta è stata motivata dalla circostanza che nel corso della consulenza si è potuto apprezzare un investimento della madre, che ha raccontato delle proprie criticità senza omissioni e quindi si è potuto apprezzare un sincero orientamento affettivo nei confronti dei figli.
Al fine di monitorare il nuovo equilibrio del nucleo familiare, il benessere dei figli nell'ambito del collocamento paritetico e verificare la prosecuzione del percorso di cura della madre sono state fissate udienza di verifica a ottobre 2024, gennaio 2025, giugno 2025 e settembre 2025, con relativi termini ai servizi sociali di Lissone per il deposito di relazioni di aggiornamento.
Nel gennaio 2025 la dott.ssa in qualità di ausiliario del Giudice come coordinatore genitoriale, Per_3 ha depositato un report nel quale ha concluso “Il progetto sul nucleo appare ben avviato per quanto riguarda tutti gli interventi richiesti, ad eccezione dell'ADM, in relazione ad una criticità nel reperimento della risorsa educativa da parte del Servizio. La conflittualità genitoriale appare fortemente rientrata, i minori più sereni nella nuova organizzazione familiare “a settimane alterne” che appare idonea alle esigenze familiari e dei minori e che viene gestita comunque dai genitori con flessibilità reciproca. Appare utile confermare gli interventi in atto- secondo modalità e frequenza stabiliti dagli operatori;
al contempo appare importante mantenere adeguato monitoraggio sul nucleo e sul progetto per ulteriori 6 mesi al fine di consolidare il miglioramento nella qualità dei rapporti in atto, intervento che potrà essere svolto dal Servizio Sociale ovvero dall'Ausiliario del Giudice.”
Il monitoraggio suggerito dalla è stato mantenuto per ulteriori nove mesi e la relazione conclusiva Pt_2 depositata dai servizi sociali di Lissone in data 15.09.2025 ha evidenziato una buona collaborazione di entrambi i genitori con tutti i servizi attivati nel corso del giudizio, un atteggiamento di entrambi i genitori adeguato e disponibile, una efficace modalità di gestione dei figli.
In conclusione, a fronte di iniziali forti criticità, i genitori hanno aderito con impegno a tutti i sostegni proposti, sono stati capaci di mettersi in discussione e di attivare meccanismi di difesa e tutela dei figli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa le conclusioni congiunte presentate dalle parti in linea col preminente interesse dei minori e pertanto pienamente accoglibili.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 20/10/2023, così Controparte_1 provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a
[...]
UM DI SI (CT) in data 30.04.2012 (trascritto nei registri dello
5 Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) al n.3, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE ON
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/10/2023, assunto in decisione all'esito del decorso dei termini ex art.127 ter c.p.c. in data 24.09.2025
e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALDONI DEBORA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI FRANCESCA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art.127 ter c.p.c. in data 24.09.2025.
1 Le parti tramite il deposito di note scritte hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia, e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1 Per_2 dei ragazzi a settimane alterne presso le abitazioni dei rispettivi genitori;
3) ciascun genitore si farà carico di mantenere i ragazzi nelle settimane di rispettiva collocazione mentre resteranno a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo i dettami del
Tribunale di Monza;
4) come concordato tra le parti, le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale resteranno a carico della sig.ra (fino a quando l'abiterà) mentre le spese straordinarie saranno a carico CP_1 integrale del sig. il quale si farà – altresì- carico del pagamento del mutuo;
Pt_1
5) la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Don Angelo Gaffuri n. 12, di proprietà del sig. , verrà Pt_1 venduta ad euro 380.000, con revisione del prezzo che sarà concordata tra le parti in corso d'opera; il sig.
, in accordo con la sig.ra , conferirà - con decorrenza febbraio 2025 e con durata di 6 mesi Pt_1 CP_1 ulteriormente prorogabili - incarico ad una agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale;
6) il ricavato derivante dalla vendita della casa coniugale verrà ripartito, in accordo tra le parti, nella misura del 30 % a favore della moglie e del 70 % a favore del marito, così come verranno tra loro ripartiti – secondo la percentuale di cui sopra - i relativi costi della vendita (eventuali spese notarili, imposte, tasse, percentuale intermediario al 2% sul prezzo di vendita);
7) la sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale libera da persone e cose entro e non oltre la CP_1 data del rogito;
gli arredi della casa coniugale verranno suddivisi tra i coniugi secondo un elenco che verrà concordato al perfezionamento del preliminare di vendita e che sarà, eventualmente, trascritto con costi ripartiti tra i coniugi;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
9)I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
10) Le parti chiedono concordemente che venga disposta sia la cessazione della presa in carico dei Servizi
Sociali di Lissone sia il servizio ADM (oltre a quant'altro ad essi collegato), come emerge dalla relazione dell'Ente datata 15.9.25 depositata in atti;
11) Le spese legali del procedimento di separazione si intendono integralmente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
2 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Tribunale ritiene di poter definire la causa accogliendo e recependo le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, in quanto non contrarie alla legge e confacenti con il preminente interesse dei figli minori (18.07.2013) e (02.03.2015). Per_2 Per_1
Rileva che il giudizio si è inizialmente denotato dall'accesa conflittualità tra i genitori, i quali reciprocamente esprimevano delle riserve sulle rispettive capacità genitoriali.
Ne conseguiva un mancato dialogo e la scarsa comunicazione tra i genitori risultava pregiudizievole per l'interesse dei figli.
Alla luce di ciò veniva dapprima conferito mandato ai servizi sociali di Lissone, quindi il Tribunale incaricava la Dott.ssa di effettuare una CTU sulle competenze genitoriali delle parti e sul Per_3 benessere dei minori;
la medesima professionista assumeva successivamente e su richieste delle parti l'incarico di coordinatore genitoriale.
Tutti gli interventi e i percorsi di cui sopra hanno avuto esito fruttuoso e sono stati determinanti nel recupero e nel rafforzamento delle capacità genitoriali.
In particolare, dall'elaborato peritale, depositato in data 28.07.2024, era emerso che il padre non risultava affetto da una psicopatologia franca, anche se venivano riscontrate alcune criticità rispetto alla capacità introspettiva, alla capacità di negoziare i propri bisogni con l'altro, rispetto al contatto e alla gestione emotiva, con una certa rigidità personologica e una certa passività relazionale e di delega verso l'altro.
Rispetto alla madre, la CTU non aveva confermato la diagnosi di depressione maggiore che aveva elaborato il medico curante, riscontrando tuttavia una personalità nel complesso molto alterata, all'interno di un quadro di disturbo di personalità con caratteristiche miste e con grave slivellamento dell'umore. Le maggiori criticità riscontrate avevano ad oggetto una scarsa capacità di dare una rappresentazione di sé e dell'altro integrata e coerente, un pensiero caratterizzato da sporadici scivolamenti ed una certa soggettivizzazione della realtà, l'incapacità di ricondurre il proprio malessere a fattori interni, una
3 componente empatica poco affinata, una struttura personologica difensiva, narcisistica e con caratteristiche istrionico-captative, orientata alla dominanza relazionale e alla performatività, una importante dimensione disregolatoria e impulsività.
Dunque, nella fase delle indagini, erano emerse alcune criticità rispetto ad entrambe le figure genitoriali, soprattutto rispetto alla figura materna.
Rispetto alla resistente, infatti, la CTU aveva osservato importanti criticità rispetto alle competenze genitoriali;
tali criticità erano correlate alla grave disfunzionalità personologica della madre e non ascrivibili esclusivamente all'episodio depressivo collocato negli anni 2022-2023. In particolare, appariva molto compromessa la funzione protettiva dei minori, i quali avevano riportato episodi di maltrattamento verbale e fisico scarsamente criticizzati e riconosciuti dalla madre. Anche la funzione regolativa era apparsa gravemente compromessa, così come la capacità empatica e di sintonizzazione con i figli risultava scarsa. Rispetto alle funzioni genitoriali di livello più evoluto, queste risultavano compromesse dalla difficoltà della madre di distinguere sé stessa, le proprie aspirazioni e i propri desideri da quelli dell'altro, con rischio di essere riletti alla luce dei propri, con un'importante difficoltà nel promuovere e sostenere i processi evolutivi dei figli.
Per quanto riguarda le competenze genitoriali del ricorrente, sebbene in misura ridotta, la CTU aveva riscontrato diverse criticità. In particolare, la funzione protettiva, anche se maggiormente adeguata rispetto alla moglie per quanto riguarda i pericoli esterni, era parsa non adeguata rispetto ai pericoli interni, con una difficoltà del padre di sottrarsi al conflitto e così esponendo i figli a situazioni fortemente conflittuali. La funzione regolativa era parsa adeguata mentre la capacità di mentalizzazione era apparsa precaria;
la funzione normativa era apparsa generalmente presente anche se inficiata dalla difficoltà di affrontare adeguatamente il conflitto con l'altro genitore.
Nonostante le riportate criticità, la CTU ha concluso l'elaborato evidenziando che “(rispetto ad una) capacità di portare avanti una genitorialità congiunta dei signori, le criticità individuali e l'elevato livello di conflitto coniugale non hanno avuto un impatto invalidante su di essa. Infatti, già nel corso del percorso consulenziale, si è potuto osservare un buon recupero della capacità di prendere decisioni condivise nell'interesse dei minori, nella gestione dei tempi di pertinenza e delle festività.”
Tale aspetto deve ritenersi meritevole di particolare apprezzamento giacché, se già ab origine non si nutrivano riserve sulla genitorialità congiunta, gli interventi adoperati in corso di causa hanno confermato l'opportunità di mantenere l'esercizio della genitorialità in capo a ciascuna delle parti.
La CTU, infatti, ritenendo lo stato di salute psicologico della madre, comunque, un fattore di rischio, ha suggerito l'attivazione di un monitoraggio da parte dei servizi sociali di Lissone, al fine di garantire una cornice di sicurezza laddove riemergessero problematiche di salute di ovvero una sua mancata CP_1 collaborazione agli interventi psicoterapeutici e psichiatrici necessari. La CTU ha inoltre suggerito alle
4 parti di avviare un percorso di coordinamento genitoriale al fine di monitorare i progressi della coppia, suggerimento accolto dai genitori che hanno chiesto alla medesima CTU di assumere tale ruolo.
Inoltre, già dal 01.07.2024, ovverossia, durante lo svolgimento della perizia, è stato avviato il collocamento paritetico dei minori: tale scelta è stata motivata dalla circostanza che nel corso della consulenza si è potuto apprezzare un investimento della madre, che ha raccontato delle proprie criticità senza omissioni e quindi si è potuto apprezzare un sincero orientamento affettivo nei confronti dei figli.
Al fine di monitorare il nuovo equilibrio del nucleo familiare, il benessere dei figli nell'ambito del collocamento paritetico e verificare la prosecuzione del percorso di cura della madre sono state fissate udienza di verifica a ottobre 2024, gennaio 2025, giugno 2025 e settembre 2025, con relativi termini ai servizi sociali di Lissone per il deposito di relazioni di aggiornamento.
Nel gennaio 2025 la dott.ssa in qualità di ausiliario del Giudice come coordinatore genitoriale, Per_3 ha depositato un report nel quale ha concluso “Il progetto sul nucleo appare ben avviato per quanto riguarda tutti gli interventi richiesti, ad eccezione dell'ADM, in relazione ad una criticità nel reperimento della risorsa educativa da parte del Servizio. La conflittualità genitoriale appare fortemente rientrata, i minori più sereni nella nuova organizzazione familiare “a settimane alterne” che appare idonea alle esigenze familiari e dei minori e che viene gestita comunque dai genitori con flessibilità reciproca. Appare utile confermare gli interventi in atto- secondo modalità e frequenza stabiliti dagli operatori;
al contempo appare importante mantenere adeguato monitoraggio sul nucleo e sul progetto per ulteriori 6 mesi al fine di consolidare il miglioramento nella qualità dei rapporti in atto, intervento che potrà essere svolto dal Servizio Sociale ovvero dall'Ausiliario del Giudice.”
Il monitoraggio suggerito dalla è stato mantenuto per ulteriori nove mesi e la relazione conclusiva Pt_2 depositata dai servizi sociali di Lissone in data 15.09.2025 ha evidenziato una buona collaborazione di entrambi i genitori con tutti i servizi attivati nel corso del giudizio, un atteggiamento di entrambi i genitori adeguato e disponibile, una efficace modalità di gestione dei figli.
In conclusione, a fronte di iniziali forti criticità, i genitori hanno aderito con impegno a tutti i sostegni proposti, sono stati capaci di mettersi in discussione e di attivare meccanismi di difesa e tutela dei figli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa le conclusioni congiunte presentate dalle parti in linea col preminente interesse dei minori e pertanto pienamente accoglibili.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 20/10/2023, così Controparte_1 provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a
[...]
UM DI SI (CT) in data 30.04.2012 (trascritto nei registri dello
5 Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) al n.3, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE ON
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