Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 8 luglio 1986, n. 360
Articolo 3
- Legge 8 luglio 1986, n. 360
Articolo 4 della Legge 8 luglio 1986, n. 360
Versione
19 luglio 1986
19 luglio 1986