Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 6964
CASS
Sentenza 14 novembre 2012

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È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la decisione con cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la sentenza di primo grado per diversità del fatto rispetto a quello contestato nell'imputazione e abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui è stato escluso l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione di secondo grado che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per la verificazione di un sinistro stradale, individuando, tuttavia, un diverso profilo di colpa incentrato non sulla guida del veicolo ma sull'omessa vigilanza nei confronti del reale guidatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 6964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6964
    Data del deposito : 14 novembre 2012

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