Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la decisione con cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la sentenza di primo grado per diversità del fatto rispetto a quello contestato nell'imputazione e abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui è stato escluso l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione di secondo grado che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per la verificazione di un sinistro stradale, individuando, tuttavia, un diverso profilo di colpa incentrato non sulla guida del veicolo ma sull'omessa vigilanza nei confronti del reale guidatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1624
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 14262/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NO MA, N. IL 6/9/1957;
2) HE AN GI, N. IL 16/10/1959;
3) AN VI, N. IL 16/6/1986;
4) AN EG, N. IL 13/371993;
avverso la sentenza n. 1203/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia del 20/12/2011;
nei confronti di:
1) ON OR, N. IL 22/4/1967 IMP.;
2) MILANO ASS.NI, RESP. CIV.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Alberto Milesi, difensore delle parti civili, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Michele Bonetti, difensore dell'imputato, che ha chiesto si voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, dichiarava BO IN responsabile di omicidio colposo in danno di AM ND e di NI CO. Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, il 16 agosto 2004 il BO era alla guida dell'autoveicolo BMW targato BZ 413 XN e percorreva una strada statale quando, a causa dello stato di ubriachezza e dell'elevata velocità mantenuta, perdeva il controllo del veicolo e dapprima collideva con il guardrail che costeggiava la carreggiata, quindi contro un manufatto in calcestruzzo ed un terrapieno, e infine si impuntava innalzandosi dal suolo per poi ricadervi con la parte posteriore sinistra. A seguito del sinistro riportavano lesioni letali i passeggeri AM ND e NI CO.
2. Sull'appello promosso dall'imputato la Corte di appello di Brescia riteneva che gli elementi processuali deponessero per un diverso svolgersi dell'accadimento; in particolare il giudice dell'appello riteneva che l'imputato non si trovasse alla guida del veicolo al momento in cui questi era fuoriuscito dalla sede stradale, che era invece condotto dal NI. Quindi, ravvisando comunque profili di colpa specifica nella condotta tenuta dal BO (in sostanza l'aver consentito al NI di raggiungere e mantenere un'elevata velocità di marcia nonostante l'inesperienza e le particolari condizioni psicofisiche), la Corte di Appello giudicava emergente un fatto diverso rispetto a quello contestato all'imputato e ritenuto nella sentenza di primo grado, atteso che l'evento del reato non era collegabile alla condotta dell'imputato in via diretta, come rappresentato dall'imputazione che lo indicava quale conducente del veicolo, ma solo in via indiretta, per non aver sorvegliato l'altrui guida.
Ad avviso del giudice di seconde cure era pur vero che l'incolpazione del BO prevedeva il generico addebito di imprudenza, negligenza ed imperizia, oltre ad alcuni specifici addebiti di colpa relativi all'aver egli stesso condotto il veicolo a velocità eccessiva ed in stato di ubriachezza. Tuttavia anche quel profilo di colpa generica era pur sempre riferito alla condotta di guida dell'imputato medesimo;
sicché, nella specie, non si era in presenza semplicemente di un diverso profilo di colpa che si aggiungeva o si sostituiva a quello già contestato ma di un comportamento diverso ed alternativo rispetto a quello individuato nel capo di imputazione. Pertanto la Corte distrettuale riteneva di dover fare applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ed annullava la sentenza di primo grado, disponendo che gli atti fossero rimessi al pubblico ministero per l'ulteriore corso.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse delle persone offese NI AN SO, EL VA GI, NI IO e NI IE il difensore di fiducia avv. Alberto Milesi, il quale lamenta vizio della motivazione della sentenza impugnata nonché travisamento della prova.
Rileva l'esponente che la Corte di Appello ha optato per una ricostruzione dell'accaduto difforme da quella fatta propria dal giudice di prime cure, ritenendo infondato il giudizio espresso da questi circa le conclusioni alle quali erano pervenuti i periti nominati in corso di giudizio dall'ufficio; conclusioni valutate irricevibili in quanto basate su presupposti di fatto erronei. Infatti, in consonanza con la tesi dell'imputato, i periti avevano affermato che questi al momento del sinistro era seduto affianco al finestrino destro anteriore del veicolo (quindi al lato passeggero). Il Tribunale, per contro, aveva ritenuto che all'esito dell'approfondita escussione dibattimentale dei periti e dei consulenti delle parti fosse accertato che il BO era al guida del veicolo e che non era ricevibile la tesi di una trasmigrazione dei corpi del AM e del NI dalla parte anteriore a quella posteriore dell'abitacolo e viceversa. Il Collegio distrettuale aveva invece recuperato le valutazioni dei periti (e segnatamente dell'ing. OR) nonostante la ricostruzione proposta da questi fosse criticabile per più motivi, con effetti anche sulla compiutezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento assunto dalla Corte di Appello. Rileva ancora l'esponente che la sentenza di secondo grado si manifesta carente nella motivazione relativa alla posizione del NI all'interno dell'abitacolo, che si afferma essere stata quella del conducente del veicolo, senza però chiarire con quali modalità il corpo del NI fosse passato da quel posto al sedile posteriore ed in quale momento.
Ancora, deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del teste TT GG e delle dichiarazioni dell'imputato.
Infine, si lamenta la mancata valutazione della prova rappresentata dalle testimonianze resa da AM FU e da RA NA.
4. In data 26.10.2012 l'avv. Michele Bonetti, difensore di fiducia del BO, ha depositato memoria difensiva in favore dell'imputato, con la quale si contesta l'ammissibilità del ricorso proposto dalle persone offese sia perché volto ad un riesame nel merito sia per difetto di interesse delle parti civili, non avendo queste subite alcun pregiudizio dalla pronuncia impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
5.1. Preliminare ad ogni altra è la questione concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il provvedimento adottato in grado di appello ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.. Tale pronuncia, risulta ormai stabilito, assume la forma della sentenza-ordinanza. Infatti, nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. sez. un., sent. n. 2477 del 6.11.1991, Paglini, rv. 189397; Cass. Sez. 2, sent. n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954).
5.2. La questione ha visto nel tempo consolidarsi due opposti orientamenti.
Il primo, assertivo della non ricorribilità della sentenza-ordinanza ex art. 521 cod. proc. pen., richiama il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1), evidenziando come il provvedimento in parola non sia contemplato tra quelli che a mente degli artt. 607 cod. proc. pen. sono indicati come aggredibili con il mezzo del ricorso per cassazione da parte dell'imputato nonché il fatto che la sentenza dichiarativa della nullità della decisione adottata in prime cure si risolve in un atto di mero impulso processuale, inidoneo come tale a produrre alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto in condizione di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo, senza incontrare alcuna preclusione (tra le altre, Cass. Sez. 3, 6.11.1998, Galasso;
Sez. 6, sent. n. 9744 del 21.1.2004, Ascani, rv. 229210; Sez. 5, sent. n. 40625 del 27.10.2006, Verde, rv. 236304).
Un secondo orientamento, per contro, forte del principio posto dall'art. 111 Cost., comma 7 e ripreso dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 2 - in forza dei quali sono state ritenute sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, tutte le sentenze a prescindere dal fatto che con esse sia stato o meno deciso il merito del processo e salvo espressa deroga - e della indiscussa natura di sentenza-ordinanza del provvedimento che qui occupa, sostiene che ogni parte processuale può proporre ricorso per cassazione, beninteso fatta salva la verifica dell'interesse all'impugnazione. Secondo tale orientamento, dunque, il ricorso per cassazione deve ritenersi proponibile da tutte le parti legittimate - compresi, quindi, tanto il pubblico ministero che le parti private. L'imputato, a fronte di un provvedimento con il quale il giudice di secondo grado abbia rilevato la diversità del fatto rispetto a quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, è titolare di un interesse all'impugnazione, individuato in quello al ripristino della originaria imputazione (Cass. Sez. 4, sent. n. 12110 del 25 ottobre 1994, Bortolotti, 199879; Sez. 5, sent. n. 38795 del 25 settembre 2001, Maggi, rv. 220800). Il conflitto è stato affrontato dalle S.U. con la sentenza n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108, con la quale, identificata nella previsione dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 2, una deroga al principio della tassatività delle impugnazioni, si è ritenuto sgombrato il campo dall'unico argomento testuale su cui poggia l'orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze "processuali", quali quelle che viene qui in discorso. Inoltre, per il S.C., una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo evidenzia che il ricorso per cassazione è previsto per assicurare la realizzazione del "giusto processo", il quale richiede che venga celebrato in conformità delle norme attraverso le quali esso è positivamente "regolato dalla legge". Ora, "poiché il ricorso per cassazione deve essere a tal fine consentito per tutte le ipotesi in cui "la legge" sia stata in concreto violata nell'ambito di "quel" processo, ne deriva che risulterebbe del tutto arbitrario - ed in palese frizione con il parametro di cui ora si tratta - distinguere, ai fini della ricorribilità delle sentenze, tra violazioni della legge sostanziale o violazioni della legge processuale: per di più, "discriminando" queste ultime, le quali, ben più "pesantemente" delle prime, sono specificamente coinvolte nel tema, proprio perché direttamente riferite alla realizzazione di un modello legale che intende preservare in concreto il valore del "processo giusto," perché celebrato secundum ius". Quanto alla sussistenza di un concreto interesse delle parti a ricorrere, considerato che la pronuncia rescindente adottata con la sentenza di appello produce la eliminazione della decisione di merito adottata in primo grado, la quale è in sè suscettibile di passaggio in giudicato, insegna il S.C. che è a questa che va guardato per verificare se e quali siano i contrapposti interessi delle parti al relativo mantenimento o caducazione.
Per ciò che concerne l'imputato, il fatto che egli possa (nuovamente) difendersi in sede di giudizio rinnovato è del tutto inconferente, giacché ciò che viene in risalto è il diritto a non veder vanificati - ingiustamente e irrimediabilmente - i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado. Quanto al pubblico ministero, avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, egli deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purché tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza ed attualità: il che si realizza allorché, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (successivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. n. 18509 del 17/03/2010 P.G. in proc. Agliuzza e altri, Rv. 247200).
6. Invero, anche dopo tale decisione non sono mancate pronunce di segno contrario, le quali sostengono l'inoppugnabilità della sentenza-ordinanza con la quale il giudice dell'appello abbia disposto la trasmissione degli atti al P.m. per diversità del fatto (Cass. sez. 3, sent. n. 17197 del 25.3.2010, Mangione, rv. 246988;
Cass. sez. 5, sent. n. 22262 del 26.4.2011, Bassora e altri, rv. 250580).
In ogni caso, nella ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni unite non si fa cenno alla posizione della parte civile. Si sarebbe tentati a ritenere che non è propriamente un'omissione casuale. In effetti, anche rispetto alla sentenza-ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. appare evocabile il principio secondo il quale l'impugnazione della parte civile agli effetti penali costituisce ipotesi eccezionale.
Ma anche a voler ritenere non utilmente evocabile nel caso che occupa il fatto che è il legislatore ordinario ad indicare quali siano le parti legittimate al ricorso (artt. 607 e 608 cod. proc. pen., rispettivamente per l'imputato ed il pubblico ministero;
art. 576 cod. proc. pen. per la parte civile), resta la necessità di individuare un concreto interesse della parte civile al ricorso avverso la sentenza-ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.. Sotto tale profilo, mette conto rilevare che i ricorrenti hanno rappresentato le ragioni per le quali a loro avviso il giudice del merito ha errato nella ricostruzione del fatto, riferendosi all'attribuzione al BO di una posizione nel veicolo e quindi di un ruolo e di una condotta colposa diverse da quelle attribuitegli nell'originaria contestazione;
e sulla scorta di tale premessa essi hanno formulato una richiesta di "annullamento del provvedimento con ogni conseguenza di legge". Pertanto, non risulta esplicitato quale utilità concreta intendano conseguire i ricorrenti con l'annullamento di una decisione che non ha escluso la responsabilità dell'imputato per la morte del congiunto ma ha unicamente individuato un diverso profilo di colpa.
Non sfugge a questa Corte che la prospettazione della Corte di Appello importa in ipotesi la possibilità che venga riconosciuto un concorso di colpa di NI CO nella causazione del sinistro;
ma poiché non vi è alcuna statuizione definitiva al riguardo (il p.m. al quale vengono trasmessi gli atti rimane libero nelle sue determinazioni), in specie in ordine alle statuizioni civili, va escluso che il provvedimento impugnato importi effetti pregiudizievoli per la parte civile che devono essere eliminati mediante la rimozione dello stesso.
7. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. L'assenza di specifici orientamenti giurisprudenziali in ordine al tema qui trattato, in relazione alla posizione della parte civile, costituisce ragione di esonero dei ricorrenti dal pagamento di una somma a favore della cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013