Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14998 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
LLE 'N 2961- 777306 L ED ESI REPUBBLICA ITALIANA CO L O R 3. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZLONE 44938/02 Oggetto SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1525/98 Dott. Vincenzo ON Presidente Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Cron.35115 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Dott. Giovanni AT PETTI Consigliere Ud. 18/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOda cui è difeso per legge;
ricorrente CANCELLERIA-
contro
ON AN NO AMMINISTRATORE;
intimato avversO la sentenza n. 236/96 del Pretore di SALUZZO, emessa 13/11/1996, depositata il 07/01/97; RG.201/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1392 udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Ernesto 1 LUPO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI che ha conclusoper del ricorso. 2 3 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Saluzzo depositato il 12 marzo 1996 LV RB, quale amministratore unico della società "Expo Casa Manta s.r.l.", proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui il Prefetto di Cuneo aveva disposto la confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 n.689, di venti apparecchi telefonici senza filo "cordless" non omologati, detenuti per la vendita dal RB e sequestrati dalla guardia di finanza in data 9 marzo 1995. Il sequestro era avvenuto in relazione alla violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, nel testo sostituito dalla legge 22 maggio 1980 n.209. Per detta infrazione il trasgressore aveva effettuato il pagamento in misura ridotta della p u کیا sanzione pecuniaria. Costituitasi la Prefettura di Cuneo a mezzo di un proprio funzionario, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 7 gennaio 1997, ha accolto l'opposizione ed ha annullato il provvedimento di confisca. Il Pretore ha rilevato che i regolamenti comunitari n.519/94 e 3285/94, relativi al regime comune applicabile alle importazioni da Paesi terzi, hanno liberalizzato l'importazione, tra l'altro, degli apparecchi telefonici senza filo (cordless). Tale liberalizzazione comporta il venire meno del divieto di detenere per la vendita apparecchi non omologati dall'autorità italiana, non sussistendo alcuno dei motivi che, secondo i detti regolamenti, consentono divieti o misure di vigilanza. Avverso la sentenza del Pretore di Saluzzo il Prefetto di Cuneo ha proposto ricorso per cassazione. LV RB, al quale il ricorso è 3 4 stato ritualmente notificato il 15 gennaio 1998, non ha svolto attività difensiva. Questa Corte, con ordinanza del 26 maggio 2000, ha rimesso gli atti alla Corte di giustizia delle Comunità Europee per l'interpretazione dei regolamenti comunitari n.519/94 e 3285/94, sospendendo il giudizio di cassazione. La Corte europea ha deciso la questione ad essa sottoposta con sentenza del 30 maggio 2002. Motivi della decisione. La Prefettura ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, punti 1 e 4, d.lgs. 29 novembre 1992 n.519, dell'art. 19, punto 2, lettera a), regolamento CEE n.519/94, dell'art. 24, punto 2, lettera a), regolamento CEE n.3285/94, della legge n.209/1980 e dell'art.20 legge 6 n.689/81, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. La parte ricorrente osserva che i citati regolamenti CEE hanno eliminato ogni restrizione all'importazione degli apparecchi confiscati, ma non hanno inciso sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione, che rimane vietata dalla normativa nazionale qualora essi non siano omologati. I detti regolamenti, invero, hanno eliminato qualsiasi vincolo in ordine all'apertura delle frontiere e, quindi, alla libera circolazione delle merci nell'ambito degli Stati membri, ma non hanno modificato le norme nazionali relative alla commercializzazione di apparati "cordless" non omologati. Il ricorso è fondato. Come ha precisato la Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sentenza emessa nel presente giudizio, il regolamento del 5 Consiglio 7 marzo 1994 n.519 ed il regolamento del Consiglio 22 . dicembre 1994 n.3285, essendo relativi al regime delle importazioni nella comunità europea, non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi. Tali regolamenti, infatti, riguardano l'aspetto esterno del mercato comune e non concernono l'immissione in commercio, che costituisce una fase successiva all'importazione. La regolare importazione di un prodotto non comporta che questo sia automaticamente immesso sul mercato. Non può, perciò, essere confermata la sentenza impugnata, la quale کر ha ritenuto che la liberalizzazione dell'importazione degli apparecchi telefonici senza filo "comporta necessariamente il venir meno del divieto کیا di detenere per la vendita apparati cordless non omologati dall'autorità italiana". Deve, al contrario, dirsi che rispetto al commercio dei detti apparecchi sono del tutto irrilevanti i due citati regolamenti comunitari applicati dal Pretore. La sentenza impugnata, avendo accolto il ricorso dell'opponente sulla base di una motivazione errata in diritto, va cassata e la causa va rinviata, per una nuova decisione sulla opposizione proposta avverso l'ordinanza di confisca, al Tribunale di Saluzzo, che ha sostituito il Pretore. La competenza del tribunale deriva sia dall'art.5 c.p.c. (e quindi dalla irrilevanza del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, che non contiene disposizioni transitorie di deroga al citato art.5, a differenza degli artt. 132 e 133 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51, sul giudice unico di primo grado), sia dal fatto che, comunque, l'art.98 del citato d. lgs. n.507 del 1999 ha previsto la competenza del tribunale (e non del giudice di pace) per le opposizioni avverso i provvedimenti applicativi di una sanzione diversa da quella pecuniaria (come la confisca), con limitate eccezioni che qui non ricorrono. Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Saluzzo, anche per le spese del giudizio di A L L E D " cassazione. 7 1 Così deciso a Roma il 18 giugno 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Frunts kupo M E S E I T N A E S E * IL CANCELLIERE C1 Innocenzo AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 IN AT