Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti, l'art. 276 comma primo ter cod. proc. pen. rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari ed il ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari. Infatti tale norma, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure custodiali, integra un'ipotesi di presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale (Corte costituzionale n. 40 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1840
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 27663/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LO, nato in [...] il [...];
contro l'ordinanza resa, il 5 maggio 2003, dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 c.p.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Sentito l'avv.to Giuseppe Campanelli ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., con ordinanza 5 maggio 2003, ha rigettato l'appello proposto contro il provvedimento adottato l'8 aprile 2003, dal Tribunale della medesima città con il quale era ripristinata la custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, innanzi al quale era in corso il giudizio di merito a carico di ON ER, ricevuta la nota della Questura di Taranto che segnalava l'allontanamento di ON dal luogo ove era agli arresti domiciliari, aveva revocato tale misura, ripristinando ex art. 276, comma 1 ter, c.p.p. la custodia in carcere.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., disattese le questioni proposte dall'appellante, ha confermato il provvedimento impugnato, in quanto ha ritenuto che l'art. 276, comma 1 ter c.p.p. non prevede alcuna discrezionalità del giudice al ripristino della custodia in carcere nel caso in cui sia stata accertata, come nel caso in esame, la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Inoltre, ha giudicato inidonea la documentazione prodotta a fornire la prova dell'ipoacusia lamentata da ON che non gli avrebbe consentito di sentire il suono del campanello del portone e della porta d'ingresso della propria abitazione da parte del personale di polizia.
Propone ricorso ON ER, mediante il proprio difensore, e deduce:
che il provvedimento impugnato sarebbe carente di adeguata motivazione, perché non indicherebbe quali sarebbero le esigenze cautelari poste a fondamento della revoca degli arresti domiciliari;
che dagli atti processuali risulterebbe che ON non si sarebbe allontanato dalla sua abitazione e che la mancata risposta agli agenti intervenuti alle ore 2 e 45 della notte sarebbe dovuta al fatto che a quell'ora egli dormiva nonché alla provata ipoacusia dalla quale sarebbe stato affetto;
che in caso di violazione degli obblighi sarebbe stato necessario verificare la sussistenza di esigenze cautelari per disporre il ripristino della custodia in carcere, potendo in alternativa il giudice applicare ulteriori misure meno afflittive;
che l'automatismo invocato dal giudice d'appello avrebbe dovuto avere come condizione indispensabile la certezza della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, certezza che nel caso in esame non sarebbe stata raggiunta;
che la violazione avrebbe dovuto essere valutata nel suo valore sintomatico, in quanto l'aggravamento avrebbe dovuto essere rapportato alle reali esigenze cautelari da tutelare. In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere volto, tra l'altro, ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d'appello che, sebbene in termini sintetici, ha reso al riguardo adeguata e corretta argomentazione.
Il giudice di merito, prima, e, poi, il giudice d'appello hanno puntualmente accertato la pretestuosità delle giustificazioni addotte dal ON al fatto di non avere sentito bussare alla sua porta gli agenti della polizia di Stato quella notte del 17 novembre 2002 in cui fu effettuato il controllo. In particolare, con giustificazione del tutto coerente e logica, il giudice d'appello ha ritenuto che l'informativa inviata dalla Questura di Taranto segnalava la violazione da parte di ON dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione. L'ipoacusia addotta dal ricorrente - quale causa della mancata percezione del suono del campanello del portone e di quello della porta d'ingresso, attivato dal personale di polizia per eseguire il controllo - non ha trovato per i giudici di merito idoneo riscontro nella documentazione sanitaria per la sua oggettiva genericità. In base a tali corrette, sotto il profilo logico, proposizioni argomentative, il giudice d'appello ha ritenuto che fosse indiscutibilmente accertata l'allontanamento dalla propria abitazione.
Tale circostanza di per sè sola, come correttamente ritengono i giudici di merito, rende del tutto obbligatoria la revoca della misura degli arresti domiciliari ex art. 276, comma 1 ter, c.p.p., ed il ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.
L'esclusione di un potere discrezionale deriva, infatti, dall'inequivoca espressione "dispone", usata nel comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p, anziché "può disporre" contenuta nel comma 1
dello stesso articolo. La fattispecie processuale in parola è stata in tal modo interpretata dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanza 6 marzo 2002, n. 40, ha affermato che la norma in esame - lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure custodiali - integra un'ipotesi di presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rilevata insufficiente allo scopo, per la trasgressione del suo contenuto essenziale.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'imputato va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004