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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3172/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 3172/2021 tra le parti:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ligato, Parte_1 C.F._1
E PEC vvocati.prato. ; Email_1
ATTORE contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano CP_1
Ruggieri, PEC vvocati.prato.it; Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
Attore: (…) per l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui alla citazione come da ultimo modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. [«(…) accertato che la CP_1
(p.iva ) è debitrice nei confronti del sig. della somma pari ad € P.IVA_1 Parte_1
10.600,00 dovuti per la restituzione di una caparra confirmatoria, condannare la CP_1 al pagamento della somma pari ad € 10.600,00 in favore del sig. . Con vittoria di Parte_1
spese legali.»] e nelle conclusioni istruttorie nelle memorie ex art. 183 cpc n. 2 e n. 3.
Convenuta: (…) per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta [«In tesi, previo accertamento che le somme richieste alla società convenuta sono state integralmente corrisposte al sig. voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato rigettare la Parte_1
domanda proposta da lui contro la società convenuta;
- in via riconvenzionale, previo pagina 1 di 9 accertamento che la ha corrisposto la somma Controparte_1 ulteriore di € 400,00 rispetto a quanto legittimamente vantato, Voglia condannare al Parte_1
pagamento e/o alla restituzione di tale importo alla convenuta;
- Voglia altresì condannarlo al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c. per avere dato origine al presente giudizio temerariamente. In ogni caso con vittoria di spese di lite.»].
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(di seguito: « ) per sentirla condannare al pagamento in
[...] Controparte_1
suo favore di € 25.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato in punto di fatto: che, nell'anno 2011, in qualità di promissario acquirente, versò alla società convenuta la somma complessiva di €
50.000,00, mediante bonifico bancario effettuato con valuta 13.05.2011 di € 20.000,00 (a fronte del quale emise fattura n. 36 del 12.05.2011) e assegno circolare di € 30.000,00 Controparte_1
emesso in data 1.06.2011 (a fronte del quale emise la fattura n. 43 del Controparte_1
01.06.2011), per l'acquisto di un appartamento con garage sito in Prato, località Galciana (PO); che il contratto preliminare di compravendita venne poi consensualmente risolto dalle parti, a stante la mancanza dei requisiti previsti dall'atto di convenzione con il Comune di Prato del
27.07.2009 n. 74673; che in data 18.07.2012 la società convenuta emise la nota di credito n. 83 in favore dell'attore a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, contente nella causale il riferimento alle due fatture precedentemente emesse nei confronti del sig. che in favore di Pt_1 quest'ultimo venne effettuato solo un versamento di € 25.000,00, mediante bonifico bancario in data 11.04.2013; che in data 4.12.2020 egli ha pertanto chiesto formalmente alla convenuta la restituzione dell'importo mancante di € 25.000,00, ma, in risposta alla predetta corrispondenza, ha asserito di essere debitrice nei confronti del sig. della minor somma di € Controparte_1 Pt_1
3.200,00.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto sostenuto dall'attore. Controparte_1
In particolare, ha allegato che, successivamente al primo versamento dell'11.04/2013, la società convenuta ha versato all'attore le ulteriori seguenti somme: a) in data 11.03.2014 la somma di €
5.000,00 mediante bonifico sulla banca MPS Spa;
b) € 8.000,00 mediante consegna dell'assegno circolare n. 8001806690-07 del 2.07.2014 tratto sulla banca di Credito Cooperativo;
c) in data
4.06.2015 la somma di € 3.000,00 mediante bonifico bancario sulla BCC di Signa;
d) in data
9.01.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
e) in data pagina 2 di 9 8.05.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
f) in data
14.12.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
g) in data
14.03.2019 la somma di € 1.000,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
h) in data
13.11.2020 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
in data 15.01.2021 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
i) in data 15.02.2021 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
per un totale di € 25.400,00.
Sulla scorta delle precedenti allegazioni ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di € 400,00.
In data 27.05.2022 il G.I. ha rilevato che la domanda introdotta in giudizio non era stata preceduta dal tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, qualificabile come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
pertanto, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito e ha rinviato la causa all'udienza del 31.10.2022, poi rinviata al 30.01.2023 su richiesta congiunta delle parti stesse, essendo ancora in corso la negoziazione.
All'udienza del 30.01.2023, il G.I. ha preso atto dell'esito negativo della negoziazione assistita e ha rinviato la causa all'udienza del 18.09.2023 (poi differita al 1°.12.2023), assegnando alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le quali sono state effettivamente depositate.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha ridotto la domanda a € Parte_1
10.600,00, riconoscendo i pagamenti di cui ai documenti nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della convenuta;
sul punto ha spiegato di non essersi accorto prima dei versamenti in quanto egli, in qualità di amministratore di di cui sono socie al 50% (socia CP_2 CP_1
accomandataria di e , amministrata di fatto dalla stessa Controparte_1 Parte_2 CP_1
egli percepiva il compenso mensile dapprima di € 1.500,00 e in seguito di € 1.300,00,
[...]
importi esattamente corrispondenti ai bonifici effettuati dalla società convenuta, che recano la minima causale «rimborso nc» o addirittura la sigla «nc», non essendo egli abituato a controllare gli estratti conto bancari.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. egli ha contestato che i pagamenti di € 8.000,00 mediante assegno circolare del 2.07.2014 (doc. 4 della convenuta) e di € 3.000,00 oggetto dell'assegno circolare del 4.06.2015 (doc.5 di parte convenuta) siano stati effettuati da CP_1
a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, trovando titolo nel corrispettivo dovuto
[...]
a in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (attiva dal 1°.02.2014 al Parte_1
20.01.2017), per opere edili eseguite sugli immobili di proprietà della società convenuta.
pagina 3 di 9 All'udienza del 1°.12.2023, è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli formulati da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre non è stata ammessa la prova per testi dedotta dall'attore nella stessa memoria.
All'udienza del 13.12.2024 è stata ammessa la prova contraria indiretta chiesta dall'attore nella terza memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e sono stati escussi i testimoni.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2025.
Questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, considerato l'obiettivo di smaltimento e di pronta definizione dell'arretrato ultratriennale stabilito all'esito della riunione ex art. 37, d.l. n.
98/2011, ha sostituito l'udienza per la precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, anticipando il termine per il deposito al 24.03.2025.
***
1. La domanda dell'attore, modificata con riduzione del petitum a € 10.600,00, è fondata e può essere accolta.
2. Non è contestato tra le parti il titolo della domanda, ossia la restituzione, da qualificare come ripetizione dell'indebito, della caparra confirmatoria corrisposta da a Parte_1 Controparte_1
in forza di un contratto preliminare di compravendita di immobile, risolto per mutuo consenso.
È pacifico che, per tale causale, l'attore ha corrisposto alla convenuta l'importo di € 50.000,00.
La convenuta ha riconosciuto (e non ha contestato in questa sede) il diritto del sig. alla Pt_1
restituzione della predetta somma con la nota di credito n. 83 del 18.07.2012.
È pacifico che ha dapprima restituito la somma di € 25.000,00 e poi, con ulteriori Controparte_1 versamenti, l'ulteriore somma di € 14.400,00, avendo l'attore espressamente riconosciuto i pagamenti risultanti dai documenti 3 e da 7 a 12 della convenuta: di € 5.000,00 in data
11.03.2014, di € 1.500,00 in data 9.01.2017, di € 1.500,00 in data 12.05.2017, di € 1.500,00 in data 14.12.2017, di € 1.000,00 in data 14.03.2019, di € 1.300,00 in data 12.11.2020, di €
1.300,00 in data 15.01.2021, di € 1.300,00 in data 15.02.2021; si tratta di pagamenti avvenuti mediante bonifico bancario con causale «rimborso n.c.» o «n.c.».
3. La convenuta, nella comparsa conclusionale, ha eccepito che l'attore, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avrebbe allegato fatti nuovi, ossia che i pagamenti oggetto dell'eccezione di pagamento proposta dalla convenuta corrisponderebbero ai compensi allo stesso dovuti quale amministratore di pari all'importo mensile di € 1.500,00, poi CP_2 ridotto a € 1.300,00.
Sul punto si deve tuttavia rilevare che le difese di correttamente interpretate, non Parte_1 contengono un'imputazione dei pagamenti ai propri compensi di amministratore (diversa pagina 4 di 9 imputazione che, invece, come si dirà, si trova nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sebbene ad altro titolo), ma sono sviluppate al (ben diverso e limitato) scopo di spiegare perché
l'attore non si è accorto in precedenza dei pagamenti solutori poi riconosciuti nella stessa memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: non per negligenza, a suo dire, ma perché confusi in buona fede con i pagamenti del compenso di amministratore. Di conseguenza, la circostanza – esistenza o meno del diritto del sig. al compenso di amministratore di e Pt_1 CP_2
imputazione dei pagamenti della società convenuta a tale compenso - non dev'essere accertata per comporre la controversia, ma soltanto in relazione alla statuizione sulle spese di lite (v. infra).
Ulteriore conseguenza del ragionamento è che sono irrilevanti le allegazioni dell'attore circa la qualità di amministratore di fatto di di (socia accomandataria della CP_2 CP_1
società convenuta) e sulla «confusione contabile» che la stessa avrebbe creato;
CP_1 pertanto l'ordine di esibizione delle «schede contabili di pagamento degli emolumenti dovuti al sig. alla nella persona del liquidatore giudiziario Dott.ssa Parte_1 Controparte_3
, chiesto da nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non è CP_4 Parte_1
necessario ai fini della decisione.
4. ha invece espressamente contestato l'imputazione dell'assegno circolare di € Parte_1
8.000,00 emesso il 2.07.2014 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione) e dell'assegno circolare di € 3.000,00 emesso il 4.06.2015 (doc. 5 ibidem).
Al riguardo mette conto rilevare che le allegazioni dell'attore sull'imputazione dei pagamenti mediante assegno a contratti d'appalto di opere edili conclusi da con l'impresa Controparte_1
individuale , svolte nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deputata alla Parte_1
deduzione dei mezzi istruttori, sono inammissibili in quanto successive al maturare delle preclusioni all'attività assertiva delle parti, tenuto conto che costituiscono replica alle difese svolte dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, si osserva che, secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità al quale il Tribunale intende dare continuità, il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a pagina 5 di 9 giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (Cass., 04.06.2021, n.
15708; in termini v. anche Cass., 25.09.2023, n. 27247).
Nel caso all'esame, è allora onere della società convenuta provare che i pagamenti eseguiti mediante i due assegni sopra richiamati, la cui consegna al sig. non è contestata, devono Pt_1
essere imputati al debito oggetto di causa, quindi alla restituzione della caparra confirmatoria corrisposta in esecuzione del contratto preliminare di compravendita risolto.
A tale scopo non è utile la testimonianza resa da all'udienza del 14.12.2024. Testimone_1
La teste, ragioniera che tiene la contabilità della società convenuta, ha confermato che anche gli assegni, la cui imputazione è contestata dall'attore, furono eseguiti in favore di quest'ultimo quale restituzione della somma di € 25.000,00, ancora dovuta da per la mancata Controparte_1
stipula di un contratto di compravendita immobiliare;
ha precisato che i pagamenti in restituzione, per un mero di errore di calcolo, sono avvenuti per un importo maggiore di quello indicato nella nota di credito n. 83 del 18.07.2012 di € 50.000,00, con cui sono state stornate le fatture emesse dalla società convenuta nei confronti del sig. per la caparra confirmatoria. Pt_1
La teste, tuttavia, non è attendibile perché la conoscenza che la stessa ha dei fatti discende esclusivamente dalla tenuta della contabilità di (cfr. risposta della teste al Controparte_1
capitolo 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), necessariamente avvenuta sulla scorta dele indicazioni fornite dalla stessa convenuta, e non per diretta conoscenza dello svolgimento dei rapporti negoziali tra le parti;
la testimonianza dev'essere quindi assimilata a una deposizione de relato ex parte la quale potrebbe assurgere a valido elemento di prova qualora fosse suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (Cass., 31.07.2013, n. 18352), risultanze che in questo processo non sono state acquisite.
Non è attendibile, d'altra parte, neppure la testimonianza di , sentita alla stessa Parte_2
udienza, sia a causa del rilevante coinvolgimento soggettivo della teste nella vicenda fattuale, essendo ella moglie di e sorella di , legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
convenuta, nei cui confronti vi è un ampio contenzioso (notorio e riferito dalla teste , sia Tes_1
perché lei stessa ha dichiarato su circostanze che le erano state riferite da Parte_1
Si deve allora concludere che la convenuta non ha assolto all'onere di provare l'imputazione di pagamento allegata.
pagina 6 di 9 5. Per le suesposte ragioni, dev'essere condannata a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.600,00.
In mancanza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi moratori.
6. Conseguente a quanto sopra evidenziato è il rigetto della domanda riconvenzionale di
[...]
di condanna dell'attore al pagamento di € 400,00. CP_1
7. Poiché è vittorioso, non può essere accolta neppure la domanda riconvenzionale di Parte_1 condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
8. È da respingere anche l'analoga domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1 nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e riproposta nella comparsa conclusionale, non espressamente rinunciata nelle note di precisazione delle conclusioni.
Non vi è prova, infatti, della mala fede di nel resistere all'azione di Controparte_1 Parte_1
considerato che tale elemento psicologico dev'essere valutato in base alla condotta tenuta nel processo e non in base a (asseriti) comportamenti della legale rappresentante della società convenuta, anteriori alla causa e comunque (nella stessa prospettazione dell'attore) riferibili alla persona di e non alla società dalla stessa rappresentata. In ogni caso, con CP_1
specifico riguardo a queste ultime condotte, si rinvia alle considerazioni del paragrafo successivo.
9. Avendo il sig. rinunciato a una parte della domanda proposta nella citazione, le spese Pt_1
processuali devono essere regolate in base alla soccombenza (anche) virtuale, ossia in considerazione della fondatezza o meno dell'originaria domanda proposta, su cui si osserva quanto segue.
Si è visto l'attore ha confessato la sussistenza di pagamenti solutori allegati da Controparte_1 nella misura di € 14.400,00 e le ragioni dal medesimo addotte per spiegare il maggior petitum azionato di € 25.000,00 non dimostrano l'esistenza di un errore scusabile e imputabile a mala fede della convenuta, ma al contrario evidenziano la colpa dell'attore il quale ha ammesso di non avere controllato attentamente, prima di intraprendere il presente giudizio, gli estratti conto del proprio conto corrente bancario dai quali, al di là dell'entità dei singoli versamenti, coincidente o meno con la misura del compenso di amministratore pattuito con si evince che i CP_2
bonifici sono stati effettuati direttamente dalla società convenuta, circostanza di per sé sufficiente rendere immediatamente edotto l'accipiens della non riferibilità dei pagamenti ai rapporti con la stessa CP_2
A quest'ultimo rilievo non è possibile neppure replicare, come ha fatto l'attore, che il riferito errore di percezione dipende dalla confusione artatamente creata da , in qualità di CP_1
pagina 7 di 9 amministratore di fatto di la tesi del sig. sembrerebbe essere la seguente: egli ha CP_2 Pt_1
creduto che i pagamenti effettuati per restituire la caparra da si riferissero, Controparte_1 invece, al compenso a cui egli aveva e ha diritto come amministratore di quest'ultima CP_2
era di fatto amministrata da . CP_1
In primo luogo, il ragionamento non regge sotto il profilo della logica: se anche fosse accertato che era amministratore di fatto di non si comprende la connessione di CP_1 CP_2
questa circostanza con i pagamenti effettuati da un terzo (Di Rocco s.n.c.); al limite si potrebbe comprendere questa costruzione se fosse amministratore di fatto di una società CP_1 occulta di cui sono socie sia che fatto non allegato dall'attore. In Controparte_1 CP_2
secondo luogo (e benché il precedente punto abbia carattere assorbente), in questo giudizio non è stata raggiunta la prova della qualità di amministratore di fatto di in capo a CP_2 CP_1
la prova in questione non si trae dalla lettera del 6/05/2021 trasmessa da
[...] CP_1
a (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore) che non Parte_1 contiene alcuna confessione di quanto sostenuto dall'attore, in quanto la scrivente afferma di essere procuratrice dell'amministratore unico in forza di specifico e formale incarico;
il doc. 4- bis allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore contiene una serie di documenti, recanti altrettante email, intercorse tra vari soggetti, inglobate in modo confusionario e non intellegibile in un unico file, senza che vi siano l'indicazione e la descrizione separate di ciascun documento, determinando, nella sostanza, la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c., documenti il cui contenuto (per il poco che si può comprendere) in ogni caso non contrasta con la qualità di procuratrice di riconosciuta dalla stessa . CP_2 CP_1
Le spese di lite, pertanto, devono essere compensate per 1/3, con condanna della convenuta a rifondere all'attore la restante quota di 2/3.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di per le causali di cui in motivazione, della
[...] Parte_1 somma di € 10.600,00;
pagina 8 di 9 2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 400,00, proposta dalla convenuta;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
4) dichiara le spese processuali compensate per 1/3 (un terzo) e condanna la convenuta a rifondere all'attore la restante quota di 2/3 (due terzi), che liquida in € 176,00 per esborsi ed €
3.384,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 30/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 3172/2021 tra le parti:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ligato, Parte_1 C.F._1
E PEC vvocati.prato. ; Email_1
ATTORE contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano CP_1
Ruggieri, PEC vvocati.prato.it; Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
Attore: (…) per l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui alla citazione come da ultimo modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. [«(…) accertato che la CP_1
(p.iva ) è debitrice nei confronti del sig. della somma pari ad € P.IVA_1 Parte_1
10.600,00 dovuti per la restituzione di una caparra confirmatoria, condannare la CP_1 al pagamento della somma pari ad € 10.600,00 in favore del sig. . Con vittoria di Parte_1
spese legali.»] e nelle conclusioni istruttorie nelle memorie ex art. 183 cpc n. 2 e n. 3.
Convenuta: (…) per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta [«In tesi, previo accertamento che le somme richieste alla società convenuta sono state integralmente corrisposte al sig. voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato rigettare la Parte_1
domanda proposta da lui contro la società convenuta;
- in via riconvenzionale, previo pagina 1 di 9 accertamento che la ha corrisposto la somma Controparte_1 ulteriore di € 400,00 rispetto a quanto legittimamente vantato, Voglia condannare al Parte_1
pagamento e/o alla restituzione di tale importo alla convenuta;
- Voglia altresì condannarlo al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c. per avere dato origine al presente giudizio temerariamente. In ogni caso con vittoria di spese di lite.»].
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(di seguito: « ) per sentirla condannare al pagamento in
[...] Controparte_1
suo favore di € 25.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato in punto di fatto: che, nell'anno 2011, in qualità di promissario acquirente, versò alla società convenuta la somma complessiva di €
50.000,00, mediante bonifico bancario effettuato con valuta 13.05.2011 di € 20.000,00 (a fronte del quale emise fattura n. 36 del 12.05.2011) e assegno circolare di € 30.000,00 Controparte_1
emesso in data 1.06.2011 (a fronte del quale emise la fattura n. 43 del Controparte_1
01.06.2011), per l'acquisto di un appartamento con garage sito in Prato, località Galciana (PO); che il contratto preliminare di compravendita venne poi consensualmente risolto dalle parti, a stante la mancanza dei requisiti previsti dall'atto di convenzione con il Comune di Prato del
27.07.2009 n. 74673; che in data 18.07.2012 la società convenuta emise la nota di credito n. 83 in favore dell'attore a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, contente nella causale il riferimento alle due fatture precedentemente emesse nei confronti del sig. che in favore di Pt_1 quest'ultimo venne effettuato solo un versamento di € 25.000,00, mediante bonifico bancario in data 11.04.2013; che in data 4.12.2020 egli ha pertanto chiesto formalmente alla convenuta la restituzione dell'importo mancante di € 25.000,00, ma, in risposta alla predetta corrispondenza, ha asserito di essere debitrice nei confronti del sig. della minor somma di € Controparte_1 Pt_1
3.200,00.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto sostenuto dall'attore. Controparte_1
In particolare, ha allegato che, successivamente al primo versamento dell'11.04/2013, la società convenuta ha versato all'attore le ulteriori seguenti somme: a) in data 11.03.2014 la somma di €
5.000,00 mediante bonifico sulla banca MPS Spa;
b) € 8.000,00 mediante consegna dell'assegno circolare n. 8001806690-07 del 2.07.2014 tratto sulla banca di Credito Cooperativo;
c) in data
4.06.2015 la somma di € 3.000,00 mediante bonifico bancario sulla BCC di Signa;
d) in data
9.01.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
e) in data pagina 2 di 9 8.05.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
f) in data
14.12.2017 la somma di € 1.500,00 mediante bonifico sulla Banca BCC di Signa;
g) in data
14.03.2019 la somma di € 1.000,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
h) in data
13.11.2020 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
in data 15.01.2021 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
i) in data 15.02.2021 la somma di € 1.300,00 mediante bonifico sulla banca MPS SpA;
per un totale di € 25.400,00.
Sulla scorta delle precedenti allegazioni ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di € 400,00.
In data 27.05.2022 il G.I. ha rilevato che la domanda introdotta in giudizio non era stata preceduta dal tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, qualificabile come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
pertanto, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito e ha rinviato la causa all'udienza del 31.10.2022, poi rinviata al 30.01.2023 su richiesta congiunta delle parti stesse, essendo ancora in corso la negoziazione.
All'udienza del 30.01.2023, il G.I. ha preso atto dell'esito negativo della negoziazione assistita e ha rinviato la causa all'udienza del 18.09.2023 (poi differita al 1°.12.2023), assegnando alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le quali sono state effettivamente depositate.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha ridotto la domanda a € Parte_1
10.600,00, riconoscendo i pagamenti di cui ai documenti nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della convenuta;
sul punto ha spiegato di non essersi accorto prima dei versamenti in quanto egli, in qualità di amministratore di di cui sono socie al 50% (socia CP_2 CP_1
accomandataria di e , amministrata di fatto dalla stessa Controparte_1 Parte_2 CP_1
egli percepiva il compenso mensile dapprima di € 1.500,00 e in seguito di € 1.300,00,
[...]
importi esattamente corrispondenti ai bonifici effettuati dalla società convenuta, che recano la minima causale «rimborso nc» o addirittura la sigla «nc», non essendo egli abituato a controllare gli estratti conto bancari.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. egli ha contestato che i pagamenti di € 8.000,00 mediante assegno circolare del 2.07.2014 (doc. 4 della convenuta) e di € 3.000,00 oggetto dell'assegno circolare del 4.06.2015 (doc.5 di parte convenuta) siano stati effettuati da CP_1
a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, trovando titolo nel corrispettivo dovuto
[...]
a in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (attiva dal 1°.02.2014 al Parte_1
20.01.2017), per opere edili eseguite sugli immobili di proprietà della società convenuta.
pagina 3 di 9 All'udienza del 1°.12.2023, è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli formulati da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre non è stata ammessa la prova per testi dedotta dall'attore nella stessa memoria.
All'udienza del 13.12.2024 è stata ammessa la prova contraria indiretta chiesta dall'attore nella terza memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e sono stati escussi i testimoni.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2025.
Questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, considerato l'obiettivo di smaltimento e di pronta definizione dell'arretrato ultratriennale stabilito all'esito della riunione ex art. 37, d.l. n.
98/2011, ha sostituito l'udienza per la precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, anticipando il termine per il deposito al 24.03.2025.
***
1. La domanda dell'attore, modificata con riduzione del petitum a € 10.600,00, è fondata e può essere accolta.
2. Non è contestato tra le parti il titolo della domanda, ossia la restituzione, da qualificare come ripetizione dell'indebito, della caparra confirmatoria corrisposta da a Parte_1 Controparte_1
in forza di un contratto preliminare di compravendita di immobile, risolto per mutuo consenso.
È pacifico che, per tale causale, l'attore ha corrisposto alla convenuta l'importo di € 50.000,00.
La convenuta ha riconosciuto (e non ha contestato in questa sede) il diritto del sig. alla Pt_1
restituzione della predetta somma con la nota di credito n. 83 del 18.07.2012.
È pacifico che ha dapprima restituito la somma di € 25.000,00 e poi, con ulteriori Controparte_1 versamenti, l'ulteriore somma di € 14.400,00, avendo l'attore espressamente riconosciuto i pagamenti risultanti dai documenti 3 e da 7 a 12 della convenuta: di € 5.000,00 in data
11.03.2014, di € 1.500,00 in data 9.01.2017, di € 1.500,00 in data 12.05.2017, di € 1.500,00 in data 14.12.2017, di € 1.000,00 in data 14.03.2019, di € 1.300,00 in data 12.11.2020, di €
1.300,00 in data 15.01.2021, di € 1.300,00 in data 15.02.2021; si tratta di pagamenti avvenuti mediante bonifico bancario con causale «rimborso n.c.» o «n.c.».
3. La convenuta, nella comparsa conclusionale, ha eccepito che l'attore, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avrebbe allegato fatti nuovi, ossia che i pagamenti oggetto dell'eccezione di pagamento proposta dalla convenuta corrisponderebbero ai compensi allo stesso dovuti quale amministratore di pari all'importo mensile di € 1.500,00, poi CP_2 ridotto a € 1.300,00.
Sul punto si deve tuttavia rilevare che le difese di correttamente interpretate, non Parte_1 contengono un'imputazione dei pagamenti ai propri compensi di amministratore (diversa pagina 4 di 9 imputazione che, invece, come si dirà, si trova nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sebbene ad altro titolo), ma sono sviluppate al (ben diverso e limitato) scopo di spiegare perché
l'attore non si è accorto in precedenza dei pagamenti solutori poi riconosciuti nella stessa memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: non per negligenza, a suo dire, ma perché confusi in buona fede con i pagamenti del compenso di amministratore. Di conseguenza, la circostanza – esistenza o meno del diritto del sig. al compenso di amministratore di e Pt_1 CP_2
imputazione dei pagamenti della società convenuta a tale compenso - non dev'essere accertata per comporre la controversia, ma soltanto in relazione alla statuizione sulle spese di lite (v. infra).
Ulteriore conseguenza del ragionamento è che sono irrilevanti le allegazioni dell'attore circa la qualità di amministratore di fatto di di (socia accomandataria della CP_2 CP_1
società convenuta) e sulla «confusione contabile» che la stessa avrebbe creato;
CP_1 pertanto l'ordine di esibizione delle «schede contabili di pagamento degli emolumenti dovuti al sig. alla nella persona del liquidatore giudiziario Dott.ssa Parte_1 Controparte_3
, chiesto da nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non è CP_4 Parte_1
necessario ai fini della decisione.
4. ha invece espressamente contestato l'imputazione dell'assegno circolare di € Parte_1
8.000,00 emesso il 2.07.2014 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione) e dell'assegno circolare di € 3.000,00 emesso il 4.06.2015 (doc. 5 ibidem).
Al riguardo mette conto rilevare che le allegazioni dell'attore sull'imputazione dei pagamenti mediante assegno a contratti d'appalto di opere edili conclusi da con l'impresa Controparte_1
individuale , svolte nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deputata alla Parte_1
deduzione dei mezzi istruttori, sono inammissibili in quanto successive al maturare delle preclusioni all'attività assertiva delle parti, tenuto conto che costituiscono replica alle difese svolte dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, si osserva che, secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità al quale il Tribunale intende dare continuità, il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a pagina 5 di 9 giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (Cass., 04.06.2021, n.
15708; in termini v. anche Cass., 25.09.2023, n. 27247).
Nel caso all'esame, è allora onere della società convenuta provare che i pagamenti eseguiti mediante i due assegni sopra richiamati, la cui consegna al sig. non è contestata, devono Pt_1
essere imputati al debito oggetto di causa, quindi alla restituzione della caparra confirmatoria corrisposta in esecuzione del contratto preliminare di compravendita risolto.
A tale scopo non è utile la testimonianza resa da all'udienza del 14.12.2024. Testimone_1
La teste, ragioniera che tiene la contabilità della società convenuta, ha confermato che anche gli assegni, la cui imputazione è contestata dall'attore, furono eseguiti in favore di quest'ultimo quale restituzione della somma di € 25.000,00, ancora dovuta da per la mancata Controparte_1
stipula di un contratto di compravendita immobiliare;
ha precisato che i pagamenti in restituzione, per un mero di errore di calcolo, sono avvenuti per un importo maggiore di quello indicato nella nota di credito n. 83 del 18.07.2012 di € 50.000,00, con cui sono state stornate le fatture emesse dalla società convenuta nei confronti del sig. per la caparra confirmatoria. Pt_1
La teste, tuttavia, non è attendibile perché la conoscenza che la stessa ha dei fatti discende esclusivamente dalla tenuta della contabilità di (cfr. risposta della teste al Controparte_1
capitolo 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), necessariamente avvenuta sulla scorta dele indicazioni fornite dalla stessa convenuta, e non per diretta conoscenza dello svolgimento dei rapporti negoziali tra le parti;
la testimonianza dev'essere quindi assimilata a una deposizione de relato ex parte la quale potrebbe assurgere a valido elemento di prova qualora fosse suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (Cass., 31.07.2013, n. 18352), risultanze che in questo processo non sono state acquisite.
Non è attendibile, d'altra parte, neppure la testimonianza di , sentita alla stessa Parte_2
udienza, sia a causa del rilevante coinvolgimento soggettivo della teste nella vicenda fattuale, essendo ella moglie di e sorella di , legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
convenuta, nei cui confronti vi è un ampio contenzioso (notorio e riferito dalla teste , sia Tes_1
perché lei stessa ha dichiarato su circostanze che le erano state riferite da Parte_1
Si deve allora concludere che la convenuta non ha assolto all'onere di provare l'imputazione di pagamento allegata.
pagina 6 di 9 5. Per le suesposte ragioni, dev'essere condannata a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.600,00.
In mancanza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi moratori.
6. Conseguente a quanto sopra evidenziato è il rigetto della domanda riconvenzionale di
[...]
di condanna dell'attore al pagamento di € 400,00. CP_1
7. Poiché è vittorioso, non può essere accolta neppure la domanda riconvenzionale di Parte_1 condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
8. È da respingere anche l'analoga domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1 nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e riproposta nella comparsa conclusionale, non espressamente rinunciata nelle note di precisazione delle conclusioni.
Non vi è prova, infatti, della mala fede di nel resistere all'azione di Controparte_1 Parte_1
considerato che tale elemento psicologico dev'essere valutato in base alla condotta tenuta nel processo e non in base a (asseriti) comportamenti della legale rappresentante della società convenuta, anteriori alla causa e comunque (nella stessa prospettazione dell'attore) riferibili alla persona di e non alla società dalla stessa rappresentata. In ogni caso, con CP_1
specifico riguardo a queste ultime condotte, si rinvia alle considerazioni del paragrafo successivo.
9. Avendo il sig. rinunciato a una parte della domanda proposta nella citazione, le spese Pt_1
processuali devono essere regolate in base alla soccombenza (anche) virtuale, ossia in considerazione della fondatezza o meno dell'originaria domanda proposta, su cui si osserva quanto segue.
Si è visto l'attore ha confessato la sussistenza di pagamenti solutori allegati da Controparte_1 nella misura di € 14.400,00 e le ragioni dal medesimo addotte per spiegare il maggior petitum azionato di € 25.000,00 non dimostrano l'esistenza di un errore scusabile e imputabile a mala fede della convenuta, ma al contrario evidenziano la colpa dell'attore il quale ha ammesso di non avere controllato attentamente, prima di intraprendere il presente giudizio, gli estratti conto del proprio conto corrente bancario dai quali, al di là dell'entità dei singoli versamenti, coincidente o meno con la misura del compenso di amministratore pattuito con si evince che i CP_2
bonifici sono stati effettuati direttamente dalla società convenuta, circostanza di per sé sufficiente rendere immediatamente edotto l'accipiens della non riferibilità dei pagamenti ai rapporti con la stessa CP_2
A quest'ultimo rilievo non è possibile neppure replicare, come ha fatto l'attore, che il riferito errore di percezione dipende dalla confusione artatamente creata da , in qualità di CP_1
pagina 7 di 9 amministratore di fatto di la tesi del sig. sembrerebbe essere la seguente: egli ha CP_2 Pt_1
creduto che i pagamenti effettuati per restituire la caparra da si riferissero, Controparte_1 invece, al compenso a cui egli aveva e ha diritto come amministratore di quest'ultima CP_2
era di fatto amministrata da . CP_1
In primo luogo, il ragionamento non regge sotto il profilo della logica: se anche fosse accertato che era amministratore di fatto di non si comprende la connessione di CP_1 CP_2
questa circostanza con i pagamenti effettuati da un terzo (Di Rocco s.n.c.); al limite si potrebbe comprendere questa costruzione se fosse amministratore di fatto di una società CP_1 occulta di cui sono socie sia che fatto non allegato dall'attore. In Controparte_1 CP_2
secondo luogo (e benché il precedente punto abbia carattere assorbente), in questo giudizio non è stata raggiunta la prova della qualità di amministratore di fatto di in capo a CP_2 CP_1
la prova in questione non si trae dalla lettera del 6/05/2021 trasmessa da
[...] CP_1
a (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore) che non Parte_1 contiene alcuna confessione di quanto sostenuto dall'attore, in quanto la scrivente afferma di essere procuratrice dell'amministratore unico in forza di specifico e formale incarico;
il doc. 4- bis allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore contiene una serie di documenti, recanti altrettante email, intercorse tra vari soggetti, inglobate in modo confusionario e non intellegibile in un unico file, senza che vi siano l'indicazione e la descrizione separate di ciascun documento, determinando, nella sostanza, la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c., documenti il cui contenuto (per il poco che si può comprendere) in ogni caso non contrasta con la qualità di procuratrice di riconosciuta dalla stessa . CP_2 CP_1
Le spese di lite, pertanto, devono essere compensate per 1/3, con condanna della convenuta a rifondere all'attore la restante quota di 2/3.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di per le causali di cui in motivazione, della
[...] Parte_1 somma di € 10.600,00;
pagina 8 di 9 2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 400,00, proposta dalla convenuta;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
4) dichiara le spese processuali compensate per 1/3 (un terzo) e condanna la convenuta a rifondere all'attore la restante quota di 2/3 (due terzi), che liquida in € 176,00 per esborsi ed €
3.384,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 30/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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