Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5775.2022 R.A.C.L., promossa da:
Ornella Falconieri
Avv. Dell'Atti
Contro
[...]
CP_1
Con ricorso tempestivo del 26.5.22, parte ricorrente ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2016 CP_ (52gg), 2017 (52gg), 2018 (52gg) e 2019 (52gg) con condanna di ai conseguenti adempimenti e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia di avere lavorato alle dipendenze di da settembre a dicembre nel 2016, Parte_1 da maggio a luglio 2017, da gennaio a marzo 2018, da gennaio a marzo 2019, quale addetta alla raccolta e piantagione di verdure, ortaggi vari ed alla pulitura del terreno in agro di
Copertino (c.de S.LO, Olmo e AS), con prestazione resa con orario 5,30\6- 10,30\12, verso un compenso di euro 50,00 al giorno versati a cadenza settimanale o bisettimanale;
di essere stata ingiustamente cancellata.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la decadenza dall'azione e dal diritto ed inoltre la prescrizione del diritto e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
48,00\50,00 [ che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente Per_1 quale teste]; come la ricorrente abbia lavorato per negli anni dal 2016 al 2019 iniziando Pt_1
a lavorare qualche mese dopo la teste che nel 2016 e nel 2017 aveva iniziato a lavorare a maggio;
come si iniziasse a lavorare alle ore 5\5,30 o 6\6,15 per 5 ore e mezzo al giorno, max 8 ore;
come siano state addette alla piantagione di piantine ed alla raccolta di ZA, HI, AN e LI [ che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio]. Pt_2
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96,
Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr.
Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ciò detto si deve osservare quanto segue.
La teste (che cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente quale Per_1 teste) appare inattendibile;
infatti ha riferito di attività bracciantile svolta dalla ricorrente (sia pure non sempre negli stessi giorni ma negli stessi periodi) anche ad aprile e maggio 2018 e
2019 benchè la ricorrente alleghi di avere lavorato solo sino a marzo;
inoltre riferisce un orario iniziale di lavoro 6,30\7,00 e man mano più tardi benchè la ricorrente abbia riferito di un orario iniziale 5,30 sino a max le ore 6,00.
In relazione agli anni 2016\19 occorre quindi valutare la prova offerta con la teste . Pt_2
La teste non è stata in grado di riferire i periodi in cui avrebbe lavorato per nel 2018 e Pt_1
2019 pur ricordando di avere lavorato nel 2016 e 2017 da maggio a dicembre e come la ricorrente abbia comunque sempre iniziato a lavorare dal 2016 al 2019 qualche mese dopo la ricorrente;
eppure la ricorrente assume di avere lavorato nel 2017 proprio da maggio e, negli anni 2018 e 2019, a gennaio sicchè non appare possibile che abbia iniziato a lavorare qualche mese dopo la teste.
In proposito, vale ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria chiamata ad una attività selettiva che si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova [Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017].
Significative appaiono del resto anche le circostanze emergenti dal verbale ispettivo
2020008638\dl del 27.7.21 in cui si dà atto di come, con accertamento avviato a seguito della richiesta di emersione presentata da , siano stati effettuati sopralluoghi in data 31.7.20 Pt_1 presso i terreni, venendo accompagnati da la quale aveva indicato solo tre terreni in agro Pt_1 di Copertino, c.da ON (su cui risultarono coltivati cocumelle, peperoni, HI e per 3 ettari vigneto a spalliera) ed altre parti del terreno (a riposo da precedente coltivazione),
S.LO e AS (dove furono trovate serre abbandonate per una ampiezza di ettari 18.54.92); come, invero, in una denunzia ad del 17.6.16 avesse indicato terreni in agro di CP_2 Pt_1 CP_ Galatina;
come in precedente denunzia ad del 14.7.16 avesse denunziato di coltivare terreni per 1\3 di proprietà e 2\3 in comodato;
come risultasse avere indicato terreni in agro di Nardò; come emerga una sproporzione tra numero di giornate denunziate e fabbisogno lavorativo;
come siano stati effettuati più accessi sui terreni dal 31.7.2020 al 3.6.2021 rinvenendo a lavoro quasi sempre le stesse persone (che interrogate hanno dichiarato come lavorassero solo loro sui terreni) e per lo più lavoratori extracomunitari in nero;
come la ditta abbia denunziato a lavoro personale anche in giorni che a causa di pioggia intensa non potevano essere stati dedicati al lavoro;
come la allegata presenza di un numero significativo di lavoratori sugli stessi fondi avrebbe dovuto prevedere o la esistenza di autobus capienti per il trasporto (con capacità di almeno 50 posti a fronte dei disponibili 9) o almeno spazi sufficienti a contenere le auto del personale (mentre nessuno avrebbe mai notato tante auto accedere ai fondi); come sussista un saldo passivo tra entrate ed uscite se effettivamente l'azienda avesse avuto il numero dei dipendenti denunziato
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova