Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1972.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1972.