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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3721/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] 20089 Rozzano (MI) con l'Avv. GIOVANNI CHIRICO con Studio in Viale Papiniano 24 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] 20089 Rozzano (MI) con l'Avv. Micol Castellani con Studio in Piazzetta Guastalla 1 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
con i seguenti figli: cittadino italiano nato a [...] il [...] e Parte_3 Pt_4
cittadina italiana , nata a [...] il [...]
[...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 marzo 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i SIi e si danno reciprocamente atto di avere cessato la convivenza more Pt_1 Pt_2 uxorio, iniziata nel 2001, in data 1° aprile 2021, data nella quale la SI – d'intesa con Pt_1 il SI - ha lasciato quella che era la casa familiare in Rozzano alla via Cooperazione 2 e Pt_2 che allo stato la SI risiede insieme alla figlia in Rozzano alla via Parte_1 Pt_4
Fratelli SE 29 mentre il SI continua a vivere nell'immobile di via della Parte_2
Cooperazione 2 in Rozzano con il figlio;
Pt_3
2) i SIi e si impegnano ad improntare i loro rapporti al reciproco rispetto e alla Pt_1 Pt_2 massima collaborazione nel precipuo interesse dei loro figli e allo scopo di preservare al massimo grado la loro serenità ed il loro benessere;
3) i minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi Parte_3 Parte_4 con collocamento di presso il padre SI e di presso la madre Pt_3 Parte_2 Pt_4
SI ; Parte_1
4) ciascun genitore, limitatamente alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione, potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) il SI vedrà la figlia con le seguenti modalità, pur tenendo conto degli Parte_2 Pt_4 eventuali diversi impegni o desideri di quest'ultima: a) un fine settimana ogni quindici giorni secondo una scansione che consenta al fratello e alla sorella di trascorrere il fine settimana insieme: in occasione di tali fine settimana il SI andrà a prendere la figlia il venerdì alle 18 e 30 e Pt_2 la riaccompagnerà presso la madre la domenica entro le ore 21,00. Il SI ovvero la Pt_2
SI dovranno dare avviso di eventuali impedimenti od imprevisti entro il martedì Pt_1 precedente il fine settimana in questione, in tal caso il fine settimana sarà recuperato la settimana successiva senza ulteriori slittamenti nella turnistica in discorso
- in occasione dei “ponti” dovuti al frapporsi infrasettimanale di festività ( a titolo esemplificativo
25 aprile, Primo Maggio ecc.) secondo il medesimo principio dell'alternanza stabilito per il fine settimana;
- in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre
( Natale 2025 con la madre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ( Capodanno 2025/2026 con il padre); in occasione delle Festività Pasquali una settimana ad anni alterni ( Pasqua 2025 con il papà); - in occasione delle Vacanze Estive tre settimane consecutive nell'arco del periodo di chiusura delle scuole da determinarsi di comune accordo con la SI e fatti salvi eventuali diversi Pt_1 impegni della entro il 15 maggio di ogni anno. Ai fini della individuazione di tale periodo il SI si impegna a tenere conto della circostanza che il plesso scolastico ove la SI Pt_2 Pt_1 lavora come educatrice nel mese di agosto è chiusa cosicché la stessa deve usufruire delle ferie di sua spettanza anche per tale periodo.
6) la SI vedrà il figlio , collocato presso il padre, con le seguenti modalità, Pt_1 Pt_3 pur tenendo conto degli eventuali diversi impegni o desideri di quest'ultimo:
- un fine settimana ogni quindici giorni secondo una scansione che consenta di trascorrere tutti i fine settimana con la sorella : in tale occasione il figlio si recherà presso la madre dal venerdì Pt_3 al termine della lezione e farà ritorno presso il padre la domenica sera dopo avere cenato con la madre e la sorella comunque entro le ore 22,00. Il SI ovvero la SI Pt_2 Pt_1 dovranno dare avviso di eventuali impedimenti od imprevisti entro il martedì precedente il fine settimana in questione, in tal caso il fine settimana sarà recuperato la settimana successiva senza ulteriori slittamenti nella turnistica in discorso;
- in occasione dei “ponti” conseguenti al frapporsi infrasettimanale di festività ( a titolo esemplificativo 25 aprile, Primo Maggio ecc.) secondo il medesimo principio dell'alternanza stabilito per il fine settimana;
- in occasione delle Festività
Natalizie e di Fine Anno ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ( Natale 2025 con la madre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ( Capodanno 2025/2026 con il padre); - in occasione delle Festività
Pasquali una settimana ad anni alterni ( Pasqua 2025 con il papà); - in occasione delle Vacanze
Estive tre settimane consecutive nell'arco del periodo di chiusura delle scuole da determinarsi di comune accordo con il SI entro il 15 maggio di ogni anno. Ai fini della individuazione di Pt_2 tale periodo il SI si impegna a tenere conto della circostanza che il plesso scolastico ove Pt_2 la SI lavora come educatrice nel mese di agosto è chiusa cosicché la stessa deve Pt_1 usufruire delle ferie di sua spettanza anche per tale periodo;
7) la SI provvederà al mantenimento della figlia allo stesso modo in Parte_1 Pt_4 cui il SI provvederà al mantenimento del figlio . L'assegno unico Parte_2 Pt_3 relativo ai figli verrà interamente percepito dalla SI . Ciascuno dei due genitori Pt_1 usufruirà delle detrazioni per i due figli nelle rispettive dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno;
8) la SI e il SI si faranno carico delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2 relative ai due figli nella misura del 50% ciascuno facendo attenendosi alle modalità di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Milano e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) A integrazione degli accordi di cui sopra i SIi e pattuiscono Parte_1 Parte_2 inoltre che: - la SI continuerà a farsi carico di tutte le spese relative all'autovettura Pt_1 intestata al SI ma in uso della stessa SI ,incluse eventuali sanzioni al Pt_2 Pt_1
Codice della Strada;
- i SIi e si impegnano a procedere entro il 31 ottobre 2025 Pt_1 Pt_2 alla intestazione della predetta vettura alla SI dando corso alla relativa pratica di Pt_1 trapasso le cui spese saranno interamente a carico di quest'ultima;
10) I SIi e si danno reciprocamente atto di essere economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti, di essere proprietari e di non avere alcun rapporto economico da regolare eccezion fatta per il mantenimento dei figli come da accordo di cui sopra;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate, hanno deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti in punto automobile in uso alla
SI ; Parte_1
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai