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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2198/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00394-2023 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00395-2023 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00396-2023 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7381/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC il 20-3-25, l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 17464/27/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 03/12/2024, notificata il 12/02/2025, con cui erano stati accolti, previa riunione dei relativi giudizi, i ricorsi di identico tenore, proposti dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'atto di recupero TF3CR1M00394/2023, riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2020, l'atto di recupero TF3CR1M00395/2023 riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2021, l'atto di recupero TF3CR1M00396/2023, riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2022, emessi dalla stessa Agenzia.
La contribuente, premesso di operare nel campo della produzione di energie alternative, anche ad alta tecnologia;
che con l'atto impugnato l'amministrazione aveva recuperato crediti dalla stessa utilizzati in compensazione ai sensi art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ai sensi della l. 205/2017 e succ. mod. ed intr. (formazione dipendenti 4.0), ritenuti inesistenti sulla base di una verifica su altra società “Società_1
S.p.A.”, che forniva consulenza ed assistenza per la formazione 4.0 dei dipendenti, aveva eccepito il difetto di presupposto della pretesa erariale, l'abuso del diritto, la carenza di motivazione, la violazione dei principi costituzionali di affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente;
la violazione art. 12 Statuto del Contribuente;
l'inottemperanza all'onere della prova e l'inadeguatezza delle presunzioni, l'erronea applicazione delle sanzioni, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
La Corte di primo grado aveva accolto i ricorsi rilevando che l'Agenzia, pur avendo attivato il contraddittorio, non aveva dato conto nella motivazione finale dell'irrilevanza delle documentazione da questa prodotta.
L'appellante Agenzia chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza rilevando che gli atti di recupero di cui è causa presentavano un'adeguata motivazione, risultando in essi ben specificato per quale ragione i crediti di imposta oggetto degli stessi erano stati ritenuti inesistenti ed in quanto tali meritevoli di diventare oggetto di recupero d'imposta con i tre provvedimenti impositivi.
La società appellata insisteva per la conferma della sentenza impugnata e proponeva appello incidentale in riferimento alla compensazione delle spese ed alla mancata pronuncia sui restanti motivi rimasti assorbiti.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale deve trovare accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata in ciascuno degli atti di recupero è dato conto del fatto che l'Ufficio aveva provveduto a richiedere alla parte apposita documentazione relativa ai crediti esposti in dichiarazione, tramite invito n. I00438/2023 notificato alla parte, in data 11/07/2023, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, 51 del DPR 633/1972 e 53-bis del DPR 131/1986, e che, a seguito di tale invito, la parte aveva presentato la relativa documentazione dalla quale risultava palese il coinvolgimento della Società_1, essendo state esibite non solo le fatture emesse dalla suddetta società, ma anche le fatture di professionisti, che avevano certificato la documentazione contabile, che risultavano parimenti coinvolti nelle operazioni inesistenti. Tale passaggio motivazionale rende evidente non solo che tale documentazione è stata valutata dall'amministrazione, ma anche la ragione per la quale non è stata ritenuta idonea a provare l'effettiva sussistenza del presupposto del credito d'imposta quanto piuttosto a corroborare l'assunto contestato della sua inesistenza, trattandosi di fatture riconducibili ad una società accertata come “cartiera” ed a professionisti coinvolti in questa operazione fraudolenta.
Venendo ai motivi sul merito rimasti assorbiti, giova premettere che incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 18427 del 2012; Cass. n. 27580 del 2018).
L'Agenzia, come riportato nella motivazione degli atti di recupero, si è attivata all'esito di una segnalazione dell'ADE DR Campania riguardante i clienti della Società_1 spa, che è stata impegnata nella formazione 4.0 dei dipendenti di Resistente_1; dalla segnalazione è emerso che nei confronti della suddetta società di consulenza impegnata nell'attività di "formazione 4.0" è stato emesso, da parte del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 648-ter c.p. (Autoriciclaggio) e che la stessa era stata classificata dagli organi inquirenti come "società cartiera già coinvolta nell'attività di layering ovvero di dissimulazione di flussi finanziari".
Dalle indagini svolte è risultato, in particolare, che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico-amministrativa, non fosse in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio e che veniva dunque utilizzata dagli amministratori di fatto ai fini dell'emissione di fatture false relative a prestazioni di servizi di formazione necessari per l'ottenimento del "Credito d'imposta formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi
46 e ss. della L. 205/2017 e ss.mm
A fronte di tali consolidate evidenze a supporto dell'inesistenza dell'attività di formazione fatturata dalla Società_1 spa, che costituiva il presupposto del credito di imposta, la società contribuente si è limitata ad esibire documentazione meramente formale insufficiente a provare l'effettività della stessa;
del tutto irrilevante poi la documentazione che attesta attività di formazione commissionata a diverse società, in quanto il recupero ha riguardato solo ed esclusivamente l'importo delle fatture che per ciascun anno di riferimento la società Resistente_1 S.r.l. aveva ricevuto dalla Società_1 S.P.A. risultata inoperativa.
Infondato anche il motivo sulla violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente;
secondo tale disposizione, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività, in seguito alla redazione del processo verbale di constatazione l'ufficio prima della notifica degli avvisi di accertamento è tenuto ad attendere 60 giorni per poter permettere al contribuente di presentare proprie osservazioni o memorie.
Ebbene tale previsione risulta applicabile anche alla richiesta di restituzione del credito d'imposta, ma solo in caso la stessa sia stata preceduta da verifiche fiscali e indagini svolte mediante accesso ai locali dell'impresa ed emessa all'esito delle stesse (Cfr. Cass. n. 23223 del 2022), verifiche che nella specie non risultano avvenute.
Corretta anche la determinazione delle sanzioni;
in caso di utilizzo in compensazione di credito inesistente,
l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dell'art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008, ad opera dall'art. 32, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015, poi sostituito dall'art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato e non già della sanzione del 30% (prevista per l'ipotesi di credito d'imposta in misura superiore a quella spettante), avendo il d.lgs. n. 158 del 2015 "sdoppiato" le sanzioni applicabili in merito alle indebite compensazioni con utilizzo di un credito d'imposta non spettante o inesistente.( Cass. n. 14827 del 2023;
Cass. SU n. 34452 del 2023)
Per le suesposte considerazioni l'appello principale va accolto e in riforma della sentenza impugnata vanno rigettati i ricorsi di primo grado;
consegue il rigetto dell'appello incidentale sulle spese che, per entrambi i gradi di giudizio, vanno poste a carico della società appellata per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge gli originari ricorsi del contribuente condanna la società appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia appellante che liquida in complessivi
€ 1.500,00 per il I grado ed € 2300,00 per il II grado, oltre spese prenotate a debito
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2198/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00394-2023 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00395-2023 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO DI RECUPER n. TF3CR1M00396-2023 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7381/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC il 20-3-25, l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 17464/27/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 03/12/2024, notificata il 12/02/2025, con cui erano stati accolti, previa riunione dei relativi giudizi, i ricorsi di identico tenore, proposti dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'atto di recupero TF3CR1M00394/2023, riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2020, l'atto di recupero TF3CR1M00395/2023 riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2021, l'atto di recupero TF3CR1M00396/2023, riferito a crediti di imposta da agevolazioni anno 2022, emessi dalla stessa Agenzia.
La contribuente, premesso di operare nel campo della produzione di energie alternative, anche ad alta tecnologia;
che con l'atto impugnato l'amministrazione aveva recuperato crediti dalla stessa utilizzati in compensazione ai sensi art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ai sensi della l. 205/2017 e succ. mod. ed intr. (formazione dipendenti 4.0), ritenuti inesistenti sulla base di una verifica su altra società “Società_1
S.p.A.”, che forniva consulenza ed assistenza per la formazione 4.0 dei dipendenti, aveva eccepito il difetto di presupposto della pretesa erariale, l'abuso del diritto, la carenza di motivazione, la violazione dei principi costituzionali di affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente;
la violazione art. 12 Statuto del Contribuente;
l'inottemperanza all'onere della prova e l'inadeguatezza delle presunzioni, l'erronea applicazione delle sanzioni, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
La Corte di primo grado aveva accolto i ricorsi rilevando che l'Agenzia, pur avendo attivato il contraddittorio, non aveva dato conto nella motivazione finale dell'irrilevanza delle documentazione da questa prodotta.
L'appellante Agenzia chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza rilevando che gli atti di recupero di cui è causa presentavano un'adeguata motivazione, risultando in essi ben specificato per quale ragione i crediti di imposta oggetto degli stessi erano stati ritenuti inesistenti ed in quanto tali meritevoli di diventare oggetto di recupero d'imposta con i tre provvedimenti impositivi.
La società appellata insisteva per la conferma della sentenza impugnata e proponeva appello incidentale in riferimento alla compensazione delle spese ed alla mancata pronuncia sui restanti motivi rimasti assorbiti.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale deve trovare accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata in ciascuno degli atti di recupero è dato conto del fatto che l'Ufficio aveva provveduto a richiedere alla parte apposita documentazione relativa ai crediti esposti in dichiarazione, tramite invito n. I00438/2023 notificato alla parte, in data 11/07/2023, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, 51 del DPR 633/1972 e 53-bis del DPR 131/1986, e che, a seguito di tale invito, la parte aveva presentato la relativa documentazione dalla quale risultava palese il coinvolgimento della Società_1, essendo state esibite non solo le fatture emesse dalla suddetta società, ma anche le fatture di professionisti, che avevano certificato la documentazione contabile, che risultavano parimenti coinvolti nelle operazioni inesistenti. Tale passaggio motivazionale rende evidente non solo che tale documentazione è stata valutata dall'amministrazione, ma anche la ragione per la quale non è stata ritenuta idonea a provare l'effettiva sussistenza del presupposto del credito d'imposta quanto piuttosto a corroborare l'assunto contestato della sua inesistenza, trattandosi di fatture riconducibili ad una società accertata come “cartiera” ed a professionisti coinvolti in questa operazione fraudolenta.
Venendo ai motivi sul merito rimasti assorbiti, giova premettere che incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 18427 del 2012; Cass. n. 27580 del 2018).
L'Agenzia, come riportato nella motivazione degli atti di recupero, si è attivata all'esito di una segnalazione dell'ADE DR Campania riguardante i clienti della Società_1 spa, che è stata impegnata nella formazione 4.0 dei dipendenti di Resistente_1; dalla segnalazione è emerso che nei confronti della suddetta società di consulenza impegnata nell'attività di "formazione 4.0" è stato emesso, da parte del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 648-ter c.p. (Autoriciclaggio) e che la stessa era stata classificata dagli organi inquirenti come "società cartiera già coinvolta nell'attività di layering ovvero di dissimulazione di flussi finanziari".
Dalle indagini svolte è risultato, in particolare, che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico-amministrativa, non fosse in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio e che veniva dunque utilizzata dagli amministratori di fatto ai fini dell'emissione di fatture false relative a prestazioni di servizi di formazione necessari per l'ottenimento del "Credito d'imposta formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi
46 e ss. della L. 205/2017 e ss.mm
A fronte di tali consolidate evidenze a supporto dell'inesistenza dell'attività di formazione fatturata dalla Società_1 spa, che costituiva il presupposto del credito di imposta, la società contribuente si è limitata ad esibire documentazione meramente formale insufficiente a provare l'effettività della stessa;
del tutto irrilevante poi la documentazione che attesta attività di formazione commissionata a diverse società, in quanto il recupero ha riguardato solo ed esclusivamente l'importo delle fatture che per ciascun anno di riferimento la società Resistente_1 S.r.l. aveva ricevuto dalla Società_1 S.P.A. risultata inoperativa.
Infondato anche il motivo sulla violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente;
secondo tale disposizione, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività, in seguito alla redazione del processo verbale di constatazione l'ufficio prima della notifica degli avvisi di accertamento è tenuto ad attendere 60 giorni per poter permettere al contribuente di presentare proprie osservazioni o memorie.
Ebbene tale previsione risulta applicabile anche alla richiesta di restituzione del credito d'imposta, ma solo in caso la stessa sia stata preceduta da verifiche fiscali e indagini svolte mediante accesso ai locali dell'impresa ed emessa all'esito delle stesse (Cfr. Cass. n. 23223 del 2022), verifiche che nella specie non risultano avvenute.
Corretta anche la determinazione delle sanzioni;
in caso di utilizzo in compensazione di credito inesistente,
l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dell'art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008, ad opera dall'art. 32, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015, poi sostituito dall'art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato e non già della sanzione del 30% (prevista per l'ipotesi di credito d'imposta in misura superiore a quella spettante), avendo il d.lgs. n. 158 del 2015 "sdoppiato" le sanzioni applicabili in merito alle indebite compensazioni con utilizzo di un credito d'imposta non spettante o inesistente.( Cass. n. 14827 del 2023;
Cass. SU n. 34452 del 2023)
Per le suesposte considerazioni l'appello principale va accolto e in riforma della sentenza impugnata vanno rigettati i ricorsi di primo grado;
consegue il rigetto dell'appello incidentale sulle spese che, per entrambi i gradi di giudizio, vanno poste a carico della società appellata per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge gli originari ricorsi del contribuente condanna la società appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia appellante che liquida in complessivi
€ 1.500,00 per il I grado ed € 2300,00 per il II grado, oltre spese prenotate a debito