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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1624/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1624/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCHINA MARIA LUISA
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VIZZARI CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) Controparte_6 C.F._8
(C.F. ) Parte_2 C.F._9
(C.F. Parte_3 C.F._10
(C.F. ) Controparte_6 C.F._11
(C.F. ) Controparte_7 C.F._12
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_2
, nato il [...], , nato CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
l'11.05.1967, nato il [...], nata il [...], Controparte_6 Parte_2 [...]
, , nato il [...], e Pt_3 CP_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà esclusiva:
− dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4, formalmente intestati a , nato il [...] e Controparte_4 deceduto il 10.01.1961, e a , nata il [...] e deceduta il Parte_2
29.08.1991,
− di una porzione del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 97, particella 916, formalmente intestato CP_4
, nato il [...] e deceduto il 10.01.1961, e a , nata il
[...] Parte_2
24.11.1905 e deceduta il 29.08.1991.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, gli immobili indicati e ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «accertare, dichiarare e statuire che 1) l'Unità abitativa, composta da sei vani catastali, con annessa area di corte e lastrico solare, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria al foglio 97, particella 750, sub. 1 (Corte esclusiva all'abitazione); foglio 97, particella 750, subalterno 2 (vano scala – androne); Foglio 97 particella 750 sub. 3 (abitazione
pagina 2 di 9 di tipo economico Cat. A/3, cl. 2, consistenza vani 6, Rendita 210, 71) Foglio 97 part. 750 sub. 4
(lastrico solare); 2) la porzione di Terreno in Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, particella
916, qualità seminativo, classe 4, superficie mq. 515 adiacente all'abitazione sono di esclusiva proprietà del Sig. per maturata usucapione». Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2021, si è costituita in giudizio , confermando la fondatezza della domanda avanzata dall'attore avente CP_1 ad oggetto l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4.
La convenuta ha invece eccepito l'indeterminatezza della domanda di usucapione relativa ad una porzione – non meglio specificata – del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 916, evidenziando la necessità di procedere, anche attraverso un apposito frazionamento della particella 916, all'esatta identificazione del bene oggetto di causa.
ER ha quindi concluso chiedendo al tribunale di «accertare l'improponibilità CP_4 della domanda punto 2. è da qualificarsi come indeterminata in quanto il terreno censito in
Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, part.lla 916 qualità seminativo, classe 4 è indiviso e non vi
è frazionamento;
nel merito, sempre con riferimento al punto 2. rigettare la proposta domanda non risultando possibile stabilire che parte attrice ha esercitato il possesso esclusivo e ininterrotto per oltre un ventennio in quanto non vi è indicazione / prenotazione / frazionamento della parte di particella che si intende usucapire;
con condanna alle spese e competenze di giudizio».
All'udienza del 24.11.2021, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_3
nato l'[...], nato il [...], Controparte_4 Controparte_6 Parte_2 nata il [...], nato il [...] e , i quali, sebbene Controparte_6 Controparte_8 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Il Giudice Istruttore ha invece dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti non costituiti nato il [...], e Controparte_4 Parte_3
e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo previsto;
ha Controparte_2 inoltre ordinato a parte attrice di depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata pagina 3 di 9 contenente la comunicazione di avvenuto deposito nei confronti della convenuta non costituita o, in mancanza di tale avviso, di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione Controparte_7 nei confronti della medesima entro il termine perentorio all'uopo indicato.
All'udienza del 27.10.2022, è stata dichiarata la contumacia di ed Controparte_2 CP_7
.
[...]
Il Giudice Istruttore ha invece dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo Parte_3 fissato;
ha inoltre invitato l'attore a depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito spedita a nato il [...]. Controparte_4
All'udienza del 24.5.2023, è stata dichiarata la contumacia di e Parte_3 CP_4
nato il [...] e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
[...]
c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 20.06.2023, l'attore ha rappresentato l'avvenuto frazionamento della particella 916, con creazione della particella 1134, limitatamente alla quale ha inteso insistere nella domanda di usucapione.
Parte attrice ha dunque modificato le conclusioni già formulate, chiedendo al Tribunale di
«dichiarare che: 1) l'unità abitativa, composta da sei vani catastali, con annessa area di corte e lastrico solare, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio 97, particella 750, sub. 1 (Corte esclusiva all'abitazione); foglio 97, particella 750, subalterno 2
(vano scala – androne); foglio 97 particella 750 sub. 3 (abitazione di tipo economico Cat. A/3, cl. 2, consistenza vani 6, Rendita 210, 71) foglio 97 part. 750 sub. 4 (lastrico solare); 2) la porzione di Terreno in Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, particella 1134 (proveniente dalla soppressione della part. 1120 (ancor prima derivante dalla ex part.lla 916), qualità seminativo, classe 4, superficie mq. 786 adiacente all'abitazione sono di esclusiva proprietà del Sig. per maturata usucapione. Con ogni consequenziale statuizione in ordine Parte_1 alla trascrizione dei RRII ed alla voltura catastale 3) con vittoria di spese e compensi di lite».
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
pagina 4 di 9 All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta , la Controparte_5 quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
2. ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario esclusivo per Parte_1 intervenuta usucapione ordinaria:
− dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
− del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134, di cui l'odierno attore è già comproprietario, insieme agli altri convenuti, in quanto erede di
, nato il [...] e deceduto il 10.01.1961, e di , nata il Controparte_4 Parte_2
24.11.1905 e deceduta il 29.08.1991.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè vent'anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio parte attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è
pagina 5 di 9 concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sui beni – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore in quanto mio collega di Testimone_1 lavoro e di cui sono amico da oltre 40 anni. Nella planimetria allegata alla relazione tecnica di parte attrice a firma del geom. , riconosco il fabbricato abitato dall'attore anche Persona_1 dopo il matrimonio con la moglie;
confermo le circostanze del capo c)1 della memoria n 2 di parte attrice. Confermo il capo d)2; ricordo che in occasione di tali lavori anche io personalmente ho dato una mano scaricando merce che serviva per la costruzione. Confermo il capo e)3. In riferimento al capo f)4 preciso che l'attore, anche dopo la morte di sua madre, ha continuato a vivere nell'immobile con la sua famiglia;
ha iniziato a coltivare una porzione di terreno che è ubicata rispetto al passaggio dalla strada comunale a destra, particella 1134 nella planimetria che mi viene esibita depositata in allegato alla seconda memoria 183 parte attrice. È vero che nel terreno in questione l'attore ha realizzato un pollaio, curato dallo stesso e dalla sua famiglia. In riferimento al capo h)5, preciso che il terreno in questione è quasi tutto recintato;
la recinzione in muratura è stata realizzata dall'attore in un tempo successivo. Nel terreno in questione io ho sempre visto l'attore prendersi cura dello stesso e migliorarlo con le recinzioni da qualche anno realizzate in muratura ed in sostituzione di vecchi pali e rete metallica;
nel terreno nel corso degli anni io non ho visto nessun altra persona coltivarlo o occuparlo;
non ho mai visto la signora nel terreno in questione;
non so se la detta signora possieda CP_1 terreni in zona;
so che la signora ha una casa in zona, che è quella attaccata alla casa dell'attore. L'attore nel corso degli anni ha coltivato nel terreno varie verdure per uso familiare;
l'ha sempre tenuto come orto per la famiglia» (cfr. verbale dell'udienza del 05.02.2025).
pagina 6 di 9 Il testimone ha invece dichiarato: «sono amico dell'attore che conosco da Testimone_2 oltre 40 anni in quanto anche mio compaesano. Riconosco nelle foto n.1 e n.2 della perizia del dott. , in atti al fascicolo attoreo, la casa dell'attore; che io mi ricordi, Persona_1 quest'ultimo ha sempre abitato nel predetto immobile anche dopo essersi sposato;
prima vi ha abitato con la madre e successivamente con la moglie. Qualche volta sono entrato personalmente nella casa dell'attore per passare del tempo insieme, nel senso che facevo una visita di piacere.
È vero che l'attore coltiva un tratto di terreno adiacente la casa adibendolo alla coltivazione di ortaggi e verdure. Posso dire che l'attore ha realizzato una recinzione nel terreno, tale recinzione è un muro;
non so se, prima di tale opera, il terreno fosse recintato con pali o reti
[…] Nel terreno dell'attore non ho mai visto, almeno nelle occasioni che mi sono recato, altri soggetti coltivare il terreno. L'attore nei terreni ha anche un pollaio che cura personalmente;
detto pollaio è ubicato uscendo da casa dell'attore a sinistra;
attraversando la strada pubblica verso casa dell'attore è a destra. Mi risulta che l'attore abbia ampliato la casa realizzando qualche altro vano, ma so questo perché me lo ha riferito l'attore» (cfr. verbale dell'udienza del
05.02.2025).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione da parte attrice, sicché può ritenersi provato che possiede in via Parte_1 esclusiva e continuativamente, da più di venti anni, gli immobili in controversia e che tale possesso è da lui esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Non è inoltre emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali.
Ritiene dunque questo Giudice che la prova per testimoni raccolta nel corso del giudizio, da valutarsi unitamente alla mancata contestazione dell'unica convenuta costituita, sia altamente indicativa dell'esistenza di un possesso ultraventennale esercitato sugli immobili oggetto di causa in via esclusiva dall'attore, non già in nome e per conto anche degli altri comproprietari, esclusi dal godimento dei beni, ma uti dominus.
Tutto ciò considerato, deve essere dichiarato proprietario esclusivo per Parte_1 intervenuta usucapione ordinaria:
pagina 7 di 9 − dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
− del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134.
3. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dell'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per quanto riguarda la posizione di , è opportuno evidenziare che non sono CP_1 ravvisabili in capo all'attore profili di soccombenza tali da giustificare la condanna del medesimo al rimborso delle spese di lite della convenuta costituita.
Nell'atto di citazione, parte attrice ha infatti chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ordinaria, di una «porzione» del terreno identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 916 e ha prodotto in Per_ giudizio una perizia redatta dal geom. a cui era allegata una planimetria ove veniva individuata la specifica porzione della particella 916 oggetto della domanda di usucapione.
La domanda non era dunque indeterminata.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dunque entro i termini decadenziali di rito,
l'attore ha poi precisato la domanda inizialmente proposta, rappresentando di aver provveduto al frazionamento della particella 916, con creazione della particella 1134, limitatamente alla quale ha insistito nella domanda di usucapione.
Tale domanda è stata poi integralmente accolta con la presente sentenza.
Non vi è dunque spazio per una condanna di al rimborso delle spese di lite Parte_1 di , atteso che l'attore, all'esito del giudizio, è risultato integralmente vittorioso. CP_1
4. Si deve infine rilevare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_9 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza che sia necessario uno specifico ordine o una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella pagina 8 di 9 causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di , Controparte_5
2. accerta e dichiara che è proprietario esclusivo, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, dell'immobile identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
3. accerta e dichiara che è proprietario esclusivo, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134,
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 c) Vero che l'attore dopo il suo matrimonio avvenuto il 4/10/1983 ha convissuto con la moglie nell'unità immobiliare sopra descritta unitamente alla madre poi deceduta il 29/08/1991? 2 d) Vero che l'attore dopo il suo matrimonio avvenuto il 4/10/1983 ha ampliato l'unità abitativa realizzando ulteriori tre vani ed eseguendo i lavori in economia utilizzando manovalanza del luogo? 3 e) Vero che l'unità immobiliare costituisce l'abitazione coniugale del sig. che vi dimora con il Parte_1 proprio nucleo familiare? 4 f) Vero che l'attore coltiva, in via esclusiva dopo la morte della madre, il terreno adiacente l'abitazione producendo ortaggi di vario genere (patate, fave, finocchi, cipolle, pomodori ecc. ecc.) trattenendo i frutti per sé e il proprio nucleo familiare? 5 h) Vero che l'attore ha completamente recintato detto terreno mediante muri di sostegno in cemento armato, sormontate da recinzione metallica, ed utilizza il terreno anche come deposito di legname?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1624/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCHINA MARIA LUISA
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VIZZARI CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) Controparte_6 C.F._8
(C.F. ) Parte_2 C.F._9
(C.F. Parte_3 C.F._10
(C.F. ) Controparte_6 C.F._11
(C.F. ) Controparte_7 C.F._12
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_2
, nato il [...], , nato CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
l'11.05.1967, nato il [...], nata il [...], Controparte_6 Parte_2 [...]
, , nato il [...], e Pt_3 CP_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà esclusiva:
− dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4, formalmente intestati a , nato il [...] e Controparte_4 deceduto il 10.01.1961, e a , nata il [...] e deceduta il Parte_2
29.08.1991,
− di una porzione del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 97, particella 916, formalmente intestato CP_4
, nato il [...] e deceduto il 10.01.1961, e a , nata il
[...] Parte_2
24.11.1905 e deceduta il 29.08.1991.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, gli immobili indicati e ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «accertare, dichiarare e statuire che 1) l'Unità abitativa, composta da sei vani catastali, con annessa area di corte e lastrico solare, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria al foglio 97, particella 750, sub. 1 (Corte esclusiva all'abitazione); foglio 97, particella 750, subalterno 2 (vano scala – androne); Foglio 97 particella 750 sub. 3 (abitazione
pagina 2 di 9 di tipo economico Cat. A/3, cl. 2, consistenza vani 6, Rendita 210, 71) Foglio 97 part. 750 sub. 4
(lastrico solare); 2) la porzione di Terreno in Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, particella
916, qualità seminativo, classe 4, superficie mq. 515 adiacente all'abitazione sono di esclusiva proprietà del Sig. per maturata usucapione». Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2021, si è costituita in giudizio , confermando la fondatezza della domanda avanzata dall'attore avente CP_1 ad oggetto l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4.
La convenuta ha invece eccepito l'indeterminatezza della domanda di usucapione relativa ad una porzione – non meglio specificata – del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 916, evidenziando la necessità di procedere, anche attraverso un apposito frazionamento della particella 916, all'esatta identificazione del bene oggetto di causa.
ER ha quindi concluso chiedendo al tribunale di «accertare l'improponibilità CP_4 della domanda punto 2. è da qualificarsi come indeterminata in quanto il terreno censito in
Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, part.lla 916 qualità seminativo, classe 4 è indiviso e non vi
è frazionamento;
nel merito, sempre con riferimento al punto 2. rigettare la proposta domanda non risultando possibile stabilire che parte attrice ha esercitato il possesso esclusivo e ininterrotto per oltre un ventennio in quanto non vi è indicazione / prenotazione / frazionamento della parte di particella che si intende usucapire;
con condanna alle spese e competenze di giudizio».
All'udienza del 24.11.2021, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_3
nato l'[...], nato il [...], Controparte_4 Controparte_6 Parte_2 nata il [...], nato il [...] e , i quali, sebbene Controparte_6 Controparte_8 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Il Giudice Istruttore ha invece dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti non costituiti nato il [...], e Controparte_4 Parte_3
e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo previsto;
ha Controparte_2 inoltre ordinato a parte attrice di depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata pagina 3 di 9 contenente la comunicazione di avvenuto deposito nei confronti della convenuta non costituita o, in mancanza di tale avviso, di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione Controparte_7 nei confronti della medesima entro il termine perentorio all'uopo indicato.
All'udienza del 27.10.2022, è stata dichiarata la contumacia di ed Controparte_2 CP_7
.
[...]
Il Giudice Istruttore ha invece dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo Parte_3 fissato;
ha inoltre invitato l'attore a depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito spedita a nato il [...]. Controparte_4
All'udienza del 24.5.2023, è stata dichiarata la contumacia di e Parte_3 CP_4
nato il [...] e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
[...]
c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 20.06.2023, l'attore ha rappresentato l'avvenuto frazionamento della particella 916, con creazione della particella 1134, limitatamente alla quale ha inteso insistere nella domanda di usucapione.
Parte attrice ha dunque modificato le conclusioni già formulate, chiedendo al Tribunale di
«dichiarare che: 1) l'unità abitativa, composta da sei vani catastali, con annessa area di corte e lastrico solare, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio 97, particella 750, sub. 1 (Corte esclusiva all'abitazione); foglio 97, particella 750, subalterno 2
(vano scala – androne); foglio 97 particella 750 sub. 3 (abitazione di tipo economico Cat. A/3, cl. 2, consistenza vani 6, Rendita 210, 71) foglio 97 part. 750 sub. 4 (lastrico solare); 2) la porzione di Terreno in Catasto Terreni Foglio di Mappa 97, particella 1134 (proveniente dalla soppressione della part. 1120 (ancor prima derivante dalla ex part.lla 916), qualità seminativo, classe 4, superficie mq. 786 adiacente all'abitazione sono di esclusiva proprietà del Sig. per maturata usucapione. Con ogni consequenziale statuizione in ordine Parte_1 alla trascrizione dei RRII ed alla voltura catastale 3) con vittoria di spese e compensi di lite».
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
pagina 4 di 9 All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta , la Controparte_5 quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
2. ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario esclusivo per Parte_1 intervenuta usucapione ordinaria:
− dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
− del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134, di cui l'odierno attore è già comproprietario, insieme agli altri convenuti, in quanto erede di
, nato il [...] e deceduto il 10.01.1961, e di , nata il Controparte_4 Parte_2
24.11.1905 e deceduta il 29.08.1991.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè vent'anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio parte attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è
pagina 5 di 9 concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sui beni – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore in quanto mio collega di Testimone_1 lavoro e di cui sono amico da oltre 40 anni. Nella planimetria allegata alla relazione tecnica di parte attrice a firma del geom. , riconosco il fabbricato abitato dall'attore anche Persona_1 dopo il matrimonio con la moglie;
confermo le circostanze del capo c)1 della memoria n 2 di parte attrice. Confermo il capo d)2; ricordo che in occasione di tali lavori anche io personalmente ho dato una mano scaricando merce che serviva per la costruzione. Confermo il capo e)3. In riferimento al capo f)4 preciso che l'attore, anche dopo la morte di sua madre, ha continuato a vivere nell'immobile con la sua famiglia;
ha iniziato a coltivare una porzione di terreno che è ubicata rispetto al passaggio dalla strada comunale a destra, particella 1134 nella planimetria che mi viene esibita depositata in allegato alla seconda memoria 183 parte attrice. È vero che nel terreno in questione l'attore ha realizzato un pollaio, curato dallo stesso e dalla sua famiglia. In riferimento al capo h)5, preciso che il terreno in questione è quasi tutto recintato;
la recinzione in muratura è stata realizzata dall'attore in un tempo successivo. Nel terreno in questione io ho sempre visto l'attore prendersi cura dello stesso e migliorarlo con le recinzioni da qualche anno realizzate in muratura ed in sostituzione di vecchi pali e rete metallica;
nel terreno nel corso degli anni io non ho visto nessun altra persona coltivarlo o occuparlo;
non ho mai visto la signora nel terreno in questione;
non so se la detta signora possieda CP_1 terreni in zona;
so che la signora ha una casa in zona, che è quella attaccata alla casa dell'attore. L'attore nel corso degli anni ha coltivato nel terreno varie verdure per uso familiare;
l'ha sempre tenuto come orto per la famiglia» (cfr. verbale dell'udienza del 05.02.2025).
pagina 6 di 9 Il testimone ha invece dichiarato: «sono amico dell'attore che conosco da Testimone_2 oltre 40 anni in quanto anche mio compaesano. Riconosco nelle foto n.1 e n.2 della perizia del dott. , in atti al fascicolo attoreo, la casa dell'attore; che io mi ricordi, Persona_1 quest'ultimo ha sempre abitato nel predetto immobile anche dopo essersi sposato;
prima vi ha abitato con la madre e successivamente con la moglie. Qualche volta sono entrato personalmente nella casa dell'attore per passare del tempo insieme, nel senso che facevo una visita di piacere.
È vero che l'attore coltiva un tratto di terreno adiacente la casa adibendolo alla coltivazione di ortaggi e verdure. Posso dire che l'attore ha realizzato una recinzione nel terreno, tale recinzione è un muro;
non so se, prima di tale opera, il terreno fosse recintato con pali o reti
[…] Nel terreno dell'attore non ho mai visto, almeno nelle occasioni che mi sono recato, altri soggetti coltivare il terreno. L'attore nei terreni ha anche un pollaio che cura personalmente;
detto pollaio è ubicato uscendo da casa dell'attore a sinistra;
attraversando la strada pubblica verso casa dell'attore è a destra. Mi risulta che l'attore abbia ampliato la casa realizzando qualche altro vano, ma so questo perché me lo ha riferito l'attore» (cfr. verbale dell'udienza del
05.02.2025).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione da parte attrice, sicché può ritenersi provato che possiede in via Parte_1 esclusiva e continuativamente, da più di venti anni, gli immobili in controversia e che tale possesso è da lui esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Non è inoltre emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali.
Ritiene dunque questo Giudice che la prova per testimoni raccolta nel corso del giudizio, da valutarsi unitamente alla mancata contestazione dell'unica convenuta costituita, sia altamente indicativa dell'esistenza di un possesso ultraventennale esercitato sugli immobili oggetto di causa in via esclusiva dall'attore, non già in nome e per conto anche degli altri comproprietari, esclusi dal godimento dei beni, ma uti dominus.
Tutto ciò considerato, deve essere dichiarato proprietario esclusivo per Parte_1 intervenuta usucapione ordinaria:
pagina 7 di 9 − dell'unità abitativa, dell'annessa corte e del lastrico solare identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
− del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134.
3. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dell'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per quanto riguarda la posizione di , è opportuno evidenziare che non sono CP_1 ravvisabili in capo all'attore profili di soccombenza tali da giustificare la condanna del medesimo al rimborso delle spese di lite della convenuta costituita.
Nell'atto di citazione, parte attrice ha infatti chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ordinaria, di una «porzione» del terreno identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 916 e ha prodotto in Per_ giudizio una perizia redatta dal geom. a cui era allegata una planimetria ove veniva individuata la specifica porzione della particella 916 oggetto della domanda di usucapione.
La domanda non era dunque indeterminata.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dunque entro i termini decadenziali di rito,
l'attore ha poi precisato la domanda inizialmente proposta, rappresentando di aver provveduto al frazionamento della particella 916, con creazione della particella 1134, limitatamente alla quale ha insistito nella domanda di usucapione.
Tale domanda è stata poi integralmente accolta con la presente sentenza.
Non vi è dunque spazio per una condanna di al rimborso delle spese di lite Parte_1 di , atteso che l'attore, all'esito del giudizio, è risultato integralmente vittorioso. CP_1
4. Si deve infine rilevare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_9 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza che sia necessario uno specifico ordine o una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella pagina 8 di 9 causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di , Controparte_5
2. accerta e dichiara che è proprietario esclusivo, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, dell'immobile identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria al foglio di mappa 97, particella 750, subalterni 1, 2, 3 e 4,
3. accerta e dichiara che è proprietario esclusivo, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria al foglio di mappa 97, particella 1134,
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 c) Vero che l'attore dopo il suo matrimonio avvenuto il 4/10/1983 ha convissuto con la moglie nell'unità immobiliare sopra descritta unitamente alla madre poi deceduta il 29/08/1991? 2 d) Vero che l'attore dopo il suo matrimonio avvenuto il 4/10/1983 ha ampliato l'unità abitativa realizzando ulteriori tre vani ed eseguendo i lavori in economia utilizzando manovalanza del luogo? 3 e) Vero che l'unità immobiliare costituisce l'abitazione coniugale del sig. che vi dimora con il Parte_1 proprio nucleo familiare? 4 f) Vero che l'attore coltiva, in via esclusiva dopo la morte della madre, il terreno adiacente l'abitazione producendo ortaggi di vario genere (patate, fave, finocchi, cipolle, pomodori ecc. ecc.) trattenendo i frutti per sé e il proprio nucleo familiare? 5 h) Vero che l'attore ha completamente recintato detto terreno mediante muri di sostegno in cemento armato, sormontate da recinzione metallica, ed utilizza il terreno anche come deposito di legname?