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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.G.1971/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI PAOLA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 3;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLARIA PAOLA Parte_2 C.F._2
NA e con domicilio eletto presso il suo studio in Albenga Via Cavour 56; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30/05/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa l'affidamento dei figli, la determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza dei medesimi con ciascun genitore, oltre all'accordo in merito al contributo economico per il loro mantenimento ed in merito alla casa familiare;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
1. “ I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli medesimi. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
2. Quanto al collocamento dei figli e ai tempi di permanenza con ciascun genitore: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e staranno con il padre secondo il seguente calendario, salvi diversi accordi che le parti potranno concordemente assumere nell'interesse della prole:
- un week end ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita dal nido/scuola fino alle ore 21.00 di domenica;
nel momento in cui il padre avrà reperito nuova soluzione abitativa, nei fine settimana di propria competenza terrà i figli dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
- durante la settimana: A) nella settimana il cui week-end è di competenza materna, Per_1
e staranno con il papà due giorni della settimana, indicativamente il martedì e il Per_2
mercoledì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo all'entrata a scuola;
B) nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna e staranno con il padre un Per_1 Per_2 giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino al giorno successivo all'entrata a scuola
(indicativamente il mercoledì).
- In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 Aprile di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza, nel rispetto, in ogni caso, della chiusura aziendale dei rispettivi datori di lavoro delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Verrà garantita, durante la vacanza, almeno una video-telefonata giornaliera con il genitore non presente.
Per l'anno 2025: e staranno con il padre dal 7 al 21 agosto in Toscana;
la Per_1 Per_2
mamma potrà raggiungere il figlio per festeggiare il compleanno del minore che cade il Per_1
16 agosto.
Inoltre, sempre durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo estivo, i figli trascorreranno 1 settimana consecutiva con i familiari da parte materna o paterna (zii o nonni).
- Per quanto concerne le festività: a) durante le festività natalizie i figli staranno la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale con ciascun genitore ad anni alterni e durante il successivo periodo di vacanza verrà applicato il calendario ordinario di cui ai punti che precedono;
nell'ipotesi in
Pag. 2 di 8 cui uno dei due genitori organizzi una vacanza o una gita di più giorni fuori porta, i genitori prenderanno accordi tra loro con ampio anticipo per suddividere il periodo dal 26.12 al 6.01 in modo paritario, nel rispetto sempre del criterio dell'alternanza di anno in anno. Per Natale
2025 i figli staranno il 24.12.25 con il papà e il 25.12.25 con la mamma;
b) per le festività di
Pasqua i figli staranno, di regola, quattro giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ad anni alterni, salvi diversi accordi;
c) Per i ponti e le festività nazionali (Festività del 25 Aprile e del I maggio, Festa della Repubblica 02 giugno, Festività di Ogni Santi, Immacolata Concezione), seguiranno il criterio dell'alternanza secondo il calendario che i genitori concorderanno in autonomia.
3. I figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà, mentre trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma.
4. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno i giorni del loro stesso compleanno (22 Giugno Gregorio e 16 Agosto ) con entrambi i genitori, tenuto conto, Per_1
tuttavia che il compleanno di coinciderà con il periodo delle vacanze estive di Per_1 competenza di un genitore e quindi questi ultimi prenderanno accordi di volta in volta per stabilire i tempi e le modalità dei festeggiamenti per il compleanno del figlio.
5. I genitori potranno modificare concordemente le suddette condizioni di visita, previo accordo da formalizzarsi con almeno 24 ore di anticipo a mezzo whatsapp ai rispettivi numeri di telefono.
6. Nel caso di malattia dei figli, entrambi i genitori si alterneranno nell'assistenza agli stessi concordando pariteticamente i giorni;
in ogni caso, resta inteso che ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni o dei parenti stretti (zii paterni e materni) per la gestione dei figli.
7. Resta inteso che i periodi di festività e le vacanze sospendono il calendario ordinario che ricomincia a decorrere al termine della festività o delle vacanze.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di fornirsi tutte le informazioni utili relative alla gestione di e al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con Per_1 Per_2 ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Pag. 3 di 8 9. Le parti si impegnano a non presentare nuovi compagni ai figli e a non iniziare una nuova convivenza se non trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del ricorso ex art. 473 bis 12
c.p.c.
10. I genitori valuteranno di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il
Consultorio di competenza, al fine di meglio collaborare nell'interesse dei minori. Le spese relative al detto percorso di supporto alla genitorialità saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
11. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei lughi ovi si recheranno con i figli nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario.
12. I genitori, per quanto possa occorrere, concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori. I genitori si impegnano comunque a comunicare con anticipo l'allontanamento dei figli dalla casa familiare per periodi superiori ai due giorni.
13. A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , a decorrere dal Per_1 Per_2
mese di giugno 2025, si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori e versando la somma mensile di € 500,00= (cinquecento/00) mensili (€ Per_1 Per_2
250,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (prima rivalutazione trascorso un anno dal versamento della prima mensilità). Tale somma sarà da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre.
14. Il padre contribuirà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese extra assegno riferibili agli stessi, come da Protocollo n. 2323/16 del 09/11/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia, in possesso di entrambi i genitori, che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato C). Tali spese extra assegno andranno rifuse al genitore che le ha sostenute entro il giorno 30 del medesimo mese. L'importo di cui al contributo al mantenimento dei figli sarà dovuto fino a quando e non avranno raggiunto Per_1 Per_2
l'autonomia economica.
15. L'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. per i figli, oggi pari a € 466,00= rimane al
100% alla madre collocataria.
16. Le detrazioni fiscali per i figli a carico e per le spese sostenute in favore dei figli competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%, fatte salve le spese relative alla mensa
Pag. 4 di 8 scolastica di entrambi i figli, che saranno detratte nella misura del 100% a favore di Pt_2
.
[...]
17. Le somme accantonate sul libretto di risparmio postale intestato a ma Persona_3
dedicato ai figli minori aperto presso Poste Italiane S.p.A., agli stessi intestato, dovranno rimanere accantonate per i figli stessi ed i genitori non potranno operare in modalità disgiunta ma solo congiunta. Alla data del 16.12.2024 il saldo del libretto è pari a € 3.080,33=.
18. Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra e , le parti Parte_2 Parte_1
sottoscritte, volendo regolamentare altresì i loro rapporti patrimoniali, pattuiscono che, con la sottoscrizione del ricorso, si obbliga a cedere e trasferire e nello specifico ad Parte_1
attribuire ed a trasferire ex art. 1376 c.c., a , che si impegna ad accettare, la Parte_2
propria quota pari al 50% indivisa di quanto ricompreso nell'atto notarile Notaio Avv.
[...]
Rep. Nr 2632 Raccolta Nr 2145 in data del 22 settembre 2017 e più precisamente in Pt_3
Comune di Noviglio (MI) Strada Provinciale n. 203 Binasco/Gaggiano n. 6/2 e precisamente: - appartamento al piano primo composto da due locali oltre servizi e sovrastante sottotetto al piano secondo con locale sgombero, accessibile tramite botola, con annessi vano ad uso cantina nonché vano ad uso autorimessa entrambi al piano interrato e pertinenziali all'appartamento di cui sopra. Il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - Foglio 9 mappale 60, subalterno 42, Strada Provinciale 203 Binasco/Gaggiano n.
6/2, piano S1-1-2, categoria A/3, classe 4, vani 3,5, superficie catastale totale mq 79, totale escluse aree scoperte mq 77, rendita Euro 234,99 (l'Appartamento ed il sottotetto con annesso vano ad uso cantina); - Foglio 9 mappale 60 subalterno 100 Strada Provinciale 203
Binasco/Gaggiano n. 6 n. 2 piano S1 categoria C/6, classe 5 mq 15, superficie catastale totale mq 16, rendita Euro 38,73 (il vano ad uso autorimessa). Confini in contorno da nord: - dell'appartamento: cortile comune, vano scale, subalterno 41, affaccio su giardino al subalterno 40, proprietà di terzi ai subalterni 48 e 47; - del sottotetto con locale sgombero: cortile comune, parti comuni, affaccio su giardino al subalterno 40, proprietà di terzi ai subalterni 52 e 51; - del vano ad uso cantina: proprietà di terzi, corridoio, proprietà di terzi per due lati;
- del vano ad uso autorimessa: corsello di manovra, autorimessa di proprietà di terzi, proprietà di terzi, parti comuni. Il tutto salvi altri e come meglio rappresentato nelle planimetrie catastai depositate all'Agenzia del Territorio di Milano in data 25 ottobre 2006
(l'appartamento ed il sottotetto con annesso vano ad uso cantina), ed in data 08 agosto 2001
Pag. 5 di 8 (il vano ad uso autorimessa), come da allegato “A” e “B” dell'atto di compravendita (DOC. 06 copia contratto compravendita casa familiare).
19. ha già ottenuto dalla NC ES San Paolo Spa, Filiale di Milano, Parte_2
mutuataria del mutuo numero 8/E53/0/47175356 l'accoglimento della richiesta avanzata in data 23.04.2025 in merito all'accollo liberatorio del mutuo residuo e, più precisamente, le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo residuo alla data del 23.04.2025 pari a €
82.958,96=, assunto dalla parte accollante debba intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni di . dichiara di accettare tutte le condizioni e gli Parte_1 Parte_2 obblighi relativi al mutuo accollato secondo quanto indicato nell'atto di mutuo originario e successive modificazioni (DOC. 07_copia contratto di mutuo e lettera di accollo liberatorio
NC ES).
20. A fronte del trasferimento della quota che precede, ed a definizione dei rapporti dare avere tra le parti a qualsivoglia titolo anche dipendente dal rapporto di convivenza more uxorio,
si impegna a versare a , che accetta in via transattiva e Parte_2 Parte_1
satisfattiva, l'importo complessivo di € 28.000,00 (ventottomila/00). Tale somma, che, unitamente alla quota parte del residuo del contratto di mutuo, è imputata al prezzo del trasferimento della quota di cui alla precedente clausola, sarà corrisposta a Parte_1
a mezzo di bonifico bancario istantaneo o assegno circolare NT alla data del trasferimento notarile della quota immobiliare detta.
21. Il trasferimento della quota immobiliare dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza resa nel presente procedimento ex artt. 316 / 377 ter c.c. segg. ti, a rogito di Notaio di fiducia di (dott.ssa di Parte_2 Persona_4
Gaggiano), che ne comunicherà tempestivamente data e nominativo a;
le Parte_1
spese notarili del predetto trasferimento saranno a carico della parte acquirente. Con impegno delle parti a rinunziare all'impugnazione della detta sentenza con dichiarazione da formulare congiuntamente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.
22. Fino alla data del trasferimento della quota immobiliare di cui sopra, entrambe le parti continueranno a farsi carico pro quota della rata del contratto di mutuo. Dallo stesso mese in cui verrà effettato il trasferimento di quota, la rata resterà integralmente a carico di Pt_2
.
[...]
Pag. 6 di 8 23. Le spese condominiali ordinarie e tutte le spese ordinarie della casa familiare nonché le utenze legate all'abitazione resteranno fin da subito a carico di , salvo la Parte_4
bolletta relativa all'utenza Engie di euro 348,24 per il periodo sino al 30/04/2025, che verrà saldata da . Quanto alle spese condominiali dell'importo di euro 1.183,83, di Parte_1
cui al sollecito dell'amministrazione condominiale in data 23 aprile 2025, le parti concordano che saranno a carico delle stesse in misura del 50% ciascuna.
24. Le spese condominiali straordinarie della casa familiare resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno fino alla data del trasferimento della quota immobiliare, a seguito della quale resteranno a carico esclusivo di . Parte_2
25. Alla sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano a formalizzare l'uscita di Parte_1
dal conto corrente intestato ad entrambi le parti presso NC ES che resterà
[...]
intestato solo a o estinto, con pagamento dello scoperto che alla data del Parte_2
17.05.2025 è pari a € 528,00=, nella misura del 50% ciascuno.
26. Le parti concordano che la cucina all'interno della casa familiare, pagata interamente da e dai suoi familiari di origine, venga restituita a che Parte_1 Parte_1 provvederà al di essa ritiro entro la data di trasferimento dell'immobile, salvo diversi accordi che interverranno tra le parti medesime compatibilmente ed in ragione dei tempi di sostituzione della stessa.
27. La casa familiare, anche prima del trasferimento della quota immobiliare di cui sopra, resta assegnata a , con l'arredo ivi contenuto che l'abiterà con i figli e , Parte_2 Per_1 Per_2
essendosi , in via transitoria, trasferito presso l'abitazione della di lui madre. Parte_1
asporterà tutti i propri effetti e beni personali entro la data prevista per il Parte_1 trasferimento della quota immobiliare di cui al punto sub 18). Entro la stessa data consegnerà
a le chiavi dell'unità immobiliare e della cassaforte. Parte_2
28. Le parti, fatta eccezione per quanto pattuito con le presenti condizioni, rinunciano ad ogni altra domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando espressamente di più nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo, anche risarcitorio, in relazione alla convivenza more uxorio.
29. Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.”
Pag. 7 di 8
Considerato che
le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza,
è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in merito alle condizioni di affido e al mantenimento della prole, reputando le stesse rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole, visti i contenuti dell'accordo, deve reputarsi manifestamente superfluo.
Si dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 22/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.G.1971/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI PAOLA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 3;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLARIA PAOLA Parte_2 C.F._2
NA e con domicilio eletto presso il suo studio in Albenga Via Cavour 56; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30/05/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa l'affidamento dei figli, la determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza dei medesimi con ciascun genitore, oltre all'accordo in merito al contributo economico per il loro mantenimento ed in merito alla casa familiare;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
1. “ I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli medesimi. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
2. Quanto al collocamento dei figli e ai tempi di permanenza con ciascun genitore: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e staranno con il padre secondo il seguente calendario, salvi diversi accordi che le parti potranno concordemente assumere nell'interesse della prole:
- un week end ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita dal nido/scuola fino alle ore 21.00 di domenica;
nel momento in cui il padre avrà reperito nuova soluzione abitativa, nei fine settimana di propria competenza terrà i figli dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
- durante la settimana: A) nella settimana il cui week-end è di competenza materna, Per_1
e staranno con il papà due giorni della settimana, indicativamente il martedì e il Per_2
mercoledì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo all'entrata a scuola;
B) nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna e staranno con il padre un Per_1 Per_2 giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino al giorno successivo all'entrata a scuola
(indicativamente il mercoledì).
- In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 Aprile di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza, nel rispetto, in ogni caso, della chiusura aziendale dei rispettivi datori di lavoro delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Verrà garantita, durante la vacanza, almeno una video-telefonata giornaliera con il genitore non presente.
Per l'anno 2025: e staranno con il padre dal 7 al 21 agosto in Toscana;
la Per_1 Per_2
mamma potrà raggiungere il figlio per festeggiare il compleanno del minore che cade il Per_1
16 agosto.
Inoltre, sempre durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo estivo, i figli trascorreranno 1 settimana consecutiva con i familiari da parte materna o paterna (zii o nonni).
- Per quanto concerne le festività: a) durante le festività natalizie i figli staranno la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale con ciascun genitore ad anni alterni e durante il successivo periodo di vacanza verrà applicato il calendario ordinario di cui ai punti che precedono;
nell'ipotesi in
Pag. 2 di 8 cui uno dei due genitori organizzi una vacanza o una gita di più giorni fuori porta, i genitori prenderanno accordi tra loro con ampio anticipo per suddividere il periodo dal 26.12 al 6.01 in modo paritario, nel rispetto sempre del criterio dell'alternanza di anno in anno. Per Natale
2025 i figli staranno il 24.12.25 con il papà e il 25.12.25 con la mamma;
b) per le festività di
Pasqua i figli staranno, di regola, quattro giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ad anni alterni, salvi diversi accordi;
c) Per i ponti e le festività nazionali (Festività del 25 Aprile e del I maggio, Festa della Repubblica 02 giugno, Festività di Ogni Santi, Immacolata Concezione), seguiranno il criterio dell'alternanza secondo il calendario che i genitori concorderanno in autonomia.
3. I figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà, mentre trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma.
4. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno i giorni del loro stesso compleanno (22 Giugno Gregorio e 16 Agosto ) con entrambi i genitori, tenuto conto, Per_1
tuttavia che il compleanno di coinciderà con il periodo delle vacanze estive di Per_1 competenza di un genitore e quindi questi ultimi prenderanno accordi di volta in volta per stabilire i tempi e le modalità dei festeggiamenti per il compleanno del figlio.
5. I genitori potranno modificare concordemente le suddette condizioni di visita, previo accordo da formalizzarsi con almeno 24 ore di anticipo a mezzo whatsapp ai rispettivi numeri di telefono.
6. Nel caso di malattia dei figli, entrambi i genitori si alterneranno nell'assistenza agli stessi concordando pariteticamente i giorni;
in ogni caso, resta inteso che ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni o dei parenti stretti (zii paterni e materni) per la gestione dei figli.
7. Resta inteso che i periodi di festività e le vacanze sospendono il calendario ordinario che ricomincia a decorrere al termine della festività o delle vacanze.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di fornirsi tutte le informazioni utili relative alla gestione di e al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con Per_1 Per_2 ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Pag. 3 di 8 9. Le parti si impegnano a non presentare nuovi compagni ai figli e a non iniziare una nuova convivenza se non trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del ricorso ex art. 473 bis 12
c.p.c.
10. I genitori valuteranno di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il
Consultorio di competenza, al fine di meglio collaborare nell'interesse dei minori. Le spese relative al detto percorso di supporto alla genitorialità saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
11. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei lughi ovi si recheranno con i figli nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario.
12. I genitori, per quanto possa occorrere, concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori. I genitori si impegnano comunque a comunicare con anticipo l'allontanamento dei figli dalla casa familiare per periodi superiori ai due giorni.
13. A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , a decorrere dal Per_1 Per_2
mese di giugno 2025, si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori e versando la somma mensile di € 500,00= (cinquecento/00) mensili (€ Per_1 Per_2
250,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (prima rivalutazione trascorso un anno dal versamento della prima mensilità). Tale somma sarà da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre.
14. Il padre contribuirà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese extra assegno riferibili agli stessi, come da Protocollo n. 2323/16 del 09/11/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia, in possesso di entrambi i genitori, che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato C). Tali spese extra assegno andranno rifuse al genitore che le ha sostenute entro il giorno 30 del medesimo mese. L'importo di cui al contributo al mantenimento dei figli sarà dovuto fino a quando e non avranno raggiunto Per_1 Per_2
l'autonomia economica.
15. L'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. per i figli, oggi pari a € 466,00= rimane al
100% alla madre collocataria.
16. Le detrazioni fiscali per i figli a carico e per le spese sostenute in favore dei figli competeranno a ciascun genitore nella misura del 50%, fatte salve le spese relative alla mensa
Pag. 4 di 8 scolastica di entrambi i figli, che saranno detratte nella misura del 100% a favore di Pt_2
.
[...]
17. Le somme accantonate sul libretto di risparmio postale intestato a ma Persona_3
dedicato ai figli minori aperto presso Poste Italiane S.p.A., agli stessi intestato, dovranno rimanere accantonate per i figli stessi ed i genitori non potranno operare in modalità disgiunta ma solo congiunta. Alla data del 16.12.2024 il saldo del libretto è pari a € 3.080,33=.
18. Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra e , le parti Parte_2 Parte_1
sottoscritte, volendo regolamentare altresì i loro rapporti patrimoniali, pattuiscono che, con la sottoscrizione del ricorso, si obbliga a cedere e trasferire e nello specifico ad Parte_1
attribuire ed a trasferire ex art. 1376 c.c., a , che si impegna ad accettare, la Parte_2
propria quota pari al 50% indivisa di quanto ricompreso nell'atto notarile Notaio Avv.
[...]
Rep. Nr 2632 Raccolta Nr 2145 in data del 22 settembre 2017 e più precisamente in Pt_3
Comune di Noviglio (MI) Strada Provinciale n. 203 Binasco/Gaggiano n. 6/2 e precisamente: - appartamento al piano primo composto da due locali oltre servizi e sovrastante sottotetto al piano secondo con locale sgombero, accessibile tramite botola, con annessi vano ad uso cantina nonché vano ad uso autorimessa entrambi al piano interrato e pertinenziali all'appartamento di cui sopra. Il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - Foglio 9 mappale 60, subalterno 42, Strada Provinciale 203 Binasco/Gaggiano n.
6/2, piano S1-1-2, categoria A/3, classe 4, vani 3,5, superficie catastale totale mq 79, totale escluse aree scoperte mq 77, rendita Euro 234,99 (l'Appartamento ed il sottotetto con annesso vano ad uso cantina); - Foglio 9 mappale 60 subalterno 100 Strada Provinciale 203
Binasco/Gaggiano n. 6 n. 2 piano S1 categoria C/6, classe 5 mq 15, superficie catastale totale mq 16, rendita Euro 38,73 (il vano ad uso autorimessa). Confini in contorno da nord: - dell'appartamento: cortile comune, vano scale, subalterno 41, affaccio su giardino al subalterno 40, proprietà di terzi ai subalterni 48 e 47; - del sottotetto con locale sgombero: cortile comune, parti comuni, affaccio su giardino al subalterno 40, proprietà di terzi ai subalterni 52 e 51; - del vano ad uso cantina: proprietà di terzi, corridoio, proprietà di terzi per due lati;
- del vano ad uso autorimessa: corsello di manovra, autorimessa di proprietà di terzi, proprietà di terzi, parti comuni. Il tutto salvi altri e come meglio rappresentato nelle planimetrie catastai depositate all'Agenzia del Territorio di Milano in data 25 ottobre 2006
(l'appartamento ed il sottotetto con annesso vano ad uso cantina), ed in data 08 agosto 2001
Pag. 5 di 8 (il vano ad uso autorimessa), come da allegato “A” e “B” dell'atto di compravendita (DOC. 06 copia contratto compravendita casa familiare).
19. ha già ottenuto dalla NC ES San Paolo Spa, Filiale di Milano, Parte_2
mutuataria del mutuo numero 8/E53/0/47175356 l'accoglimento della richiesta avanzata in data 23.04.2025 in merito all'accollo liberatorio del mutuo residuo e, più precisamente, le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo residuo alla data del 23.04.2025 pari a €
82.958,96=, assunto dalla parte accollante debba intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni di . dichiara di accettare tutte le condizioni e gli Parte_1 Parte_2 obblighi relativi al mutuo accollato secondo quanto indicato nell'atto di mutuo originario e successive modificazioni (DOC. 07_copia contratto di mutuo e lettera di accollo liberatorio
NC ES).
20. A fronte del trasferimento della quota che precede, ed a definizione dei rapporti dare avere tra le parti a qualsivoglia titolo anche dipendente dal rapporto di convivenza more uxorio,
si impegna a versare a , che accetta in via transattiva e Parte_2 Parte_1
satisfattiva, l'importo complessivo di € 28.000,00 (ventottomila/00). Tale somma, che, unitamente alla quota parte del residuo del contratto di mutuo, è imputata al prezzo del trasferimento della quota di cui alla precedente clausola, sarà corrisposta a Parte_1
a mezzo di bonifico bancario istantaneo o assegno circolare NT alla data del trasferimento notarile della quota immobiliare detta.
21. Il trasferimento della quota immobiliare dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza resa nel presente procedimento ex artt. 316 / 377 ter c.c. segg. ti, a rogito di Notaio di fiducia di (dott.ssa di Parte_2 Persona_4
Gaggiano), che ne comunicherà tempestivamente data e nominativo a;
le Parte_1
spese notarili del predetto trasferimento saranno a carico della parte acquirente. Con impegno delle parti a rinunziare all'impugnazione della detta sentenza con dichiarazione da formulare congiuntamente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.
22. Fino alla data del trasferimento della quota immobiliare di cui sopra, entrambe le parti continueranno a farsi carico pro quota della rata del contratto di mutuo. Dallo stesso mese in cui verrà effettato il trasferimento di quota, la rata resterà integralmente a carico di Pt_2
.
[...]
Pag. 6 di 8 23. Le spese condominiali ordinarie e tutte le spese ordinarie della casa familiare nonché le utenze legate all'abitazione resteranno fin da subito a carico di , salvo la Parte_4
bolletta relativa all'utenza Engie di euro 348,24 per il periodo sino al 30/04/2025, che verrà saldata da . Quanto alle spese condominiali dell'importo di euro 1.183,83, di Parte_1
cui al sollecito dell'amministrazione condominiale in data 23 aprile 2025, le parti concordano che saranno a carico delle stesse in misura del 50% ciascuna.
24. Le spese condominiali straordinarie della casa familiare resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno fino alla data del trasferimento della quota immobiliare, a seguito della quale resteranno a carico esclusivo di . Parte_2
25. Alla sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano a formalizzare l'uscita di Parte_1
dal conto corrente intestato ad entrambi le parti presso NC ES che resterà
[...]
intestato solo a o estinto, con pagamento dello scoperto che alla data del Parte_2
17.05.2025 è pari a € 528,00=, nella misura del 50% ciascuno.
26. Le parti concordano che la cucina all'interno della casa familiare, pagata interamente da e dai suoi familiari di origine, venga restituita a che Parte_1 Parte_1 provvederà al di essa ritiro entro la data di trasferimento dell'immobile, salvo diversi accordi che interverranno tra le parti medesime compatibilmente ed in ragione dei tempi di sostituzione della stessa.
27. La casa familiare, anche prima del trasferimento della quota immobiliare di cui sopra, resta assegnata a , con l'arredo ivi contenuto che l'abiterà con i figli e , Parte_2 Per_1 Per_2
essendosi , in via transitoria, trasferito presso l'abitazione della di lui madre. Parte_1
asporterà tutti i propri effetti e beni personali entro la data prevista per il Parte_1 trasferimento della quota immobiliare di cui al punto sub 18). Entro la stessa data consegnerà
a le chiavi dell'unità immobiliare e della cassaforte. Parte_2
28. Le parti, fatta eccezione per quanto pattuito con le presenti condizioni, rinunciano ad ogni altra domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando espressamente di più nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo, anche risarcitorio, in relazione alla convivenza more uxorio.
29. Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.”
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Considerato che
le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza,
è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in merito alle condizioni di affido e al mantenimento della prole, reputando le stesse rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole, visti i contenuti dell'accordo, deve reputarsi manifestamente superfluo.
Si dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 22/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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