Articolo 30 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 29Articolo 31
Versione
27 aprile 2001
Art. 30. 1. L' articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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