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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5591 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 22.03.1975, che dall'unione coniugale erano nati i figli e ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti e che vivevano separati da diversi anni - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, alle seguenti condizioni: ““1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. L'immobile in Pomezia, Lungomare delle Sirene n. 440, di proprietà del sig. rimarrà assegnato allo stesso;
3. L'immobile in Roma, Parte_1
Via Rocca di Cambio n. 14, di proprietà della sig.ra dove i coniugi Controparte_1 hanno avuto l'ultima residenza comune, rimarrà assegnato alla stessa;
4. i coniugi si danno atto di essere autonomi economicamente rinunciando ad ogni reciproco diritto e/o domanda di mantenimento e di aver provveduto a regolamentare ogni reciproco rapporto economico e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta, in assenza di figli minori e di richieste economiche delle parti, alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, le reciproche assegnazioni degli immobili (di cui uno, peraltro, nemmeno costituente casa familiare) vanno intese come attribuzioni del godimento esclusivo a ciascun coniuge di tali immobili e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 22.03.1975, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, come specificate e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 780,
Parte 1, Serie 01, Anno 1975);
- spese alla sentenza definitiva;
rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in pari data.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5591 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 22.03.1975, che dall'unione coniugale erano nati i figli e ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti e che vivevano separati da diversi anni - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, alle seguenti condizioni: ““1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. L'immobile in Pomezia, Lungomare delle Sirene n. 440, di proprietà del sig. rimarrà assegnato allo stesso;
3. L'immobile in Roma, Parte_1
Via Rocca di Cambio n. 14, di proprietà della sig.ra dove i coniugi Controparte_1 hanno avuto l'ultima residenza comune, rimarrà assegnato alla stessa;
4. i coniugi si danno atto di essere autonomi economicamente rinunciando ad ogni reciproco diritto e/o domanda di mantenimento e di aver provveduto a regolamentare ogni reciproco rapporto economico e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta, in assenza di figli minori e di richieste economiche delle parti, alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, le reciproche assegnazioni degli immobili (di cui uno, peraltro, nemmeno costituente casa familiare) vanno intese come attribuzioni del godimento esclusivo a ciascun coniuge di tali immobili e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 22.03.1975, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, come specificate e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 780,
Parte 1, Serie 01, Anno 1975);
- spese alla sentenza definitiva;
rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in pari data.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi