Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 9/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a VERBANIA (VB) in [...]_1 C.F._1
24/01/1987, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...]_1 C.F._2
26/06/1987, rappresentata e difesa dall'avv. MARINCOLO MICHELE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07/01/2025 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di
[...] CP_1
, deducendo:
[...]
- che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione è nata una figlia a nome nata il [...] a [...]; Persona_1
- che l'unione, però, non si rivelava felice stante la forte incompatibilità caratteriale venutasi a creare tra le parti, che ha determinato la cessazione di qualsiasi forma di unione tra la ricorrente ed il resistente;
- che l'abitazione familiare ove è collocata la residenza delle parti è di esclusiva proprietà del resistente;
- che stante l'impossibilità, di proseguire la convivenza more uxorio, per i continui litigi, la ricorrente ha necessità di trasferirsi unitamente alla figlia presso altra abitazione con conseguenti oneri economici;
- che la ricorrente è un ingegnere civile e svolge la propria attività lavorativa in San Marco Argentano come lavoratore dipendente presso il “Consorzio Stabile Infrastrutture ed Ambiente” corrente in Roma;
- sotto il profilo economico deve rilevarsi che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa €1.600,00;
- che la ricorrente non è titolare di alcun bene immobile ed è proprietaria di un'autovettura modello Fiat 500 tg. EA774NX;
- che il resistente è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l e svolge l'attività di Operatore Socio Sanitario presso l'Ospedale di CP_3 Corigliano-Rossano A.U. Corigliano Calabro;
- che il resistente: percepisce uno stipendio mensile di circa €1.600,00 quale Operatore Socio Sanitario;
percepisce ulteriori introiti mensili per la complessiva somma di €750,00 quale allenatore di pallavolo per i bambini della Scuola Elementare di Cropalati e per la squadra femminile amatoriale di Corigliano-Rossano; percepisce integralmente l'assegno unico familiare ammontante a circa €250,00 mensili;
è proprietario dell'immobile ove è ubicata la casa familiare;
è titolare di un'autovettura modello Audi A3 targata FE116MK. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“venga adottato ogni provvedimento in merito all'affido, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia OR, alle seguenti condizioni alla luce del sotto articolato
Controparte_4
- la figlia OR a nome sarà affidata ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
- il IG. verserà la somma mensile di €700,00 a titolo di contributo di mantenimento CP_1 in favore della figlia OR con rivalutazione annuale secondo gli indici Persona_1 ISTAT, da versare alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese sulle Parte_1 coordinate già note alle parti;
- l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- le spese aventi carattere straordinario in favore della figlia OR saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e dovranno essere documentate. Tali spese potranno essere concordate anche tramite mail o WhatsApp ed in caso di mancata risposta entro 10 giorni opererà il regime del silenzio-assenso e la spesa dovrà considerarsi autorizzata;
- il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia senza limitazioni di giorni e tempo, con preavviso telefonico alla madre di almeno 24 ore.
- In caso di disaccordo, il diritto del padre a vedere e frequentare la figlia CP_1 OR sarà esercitato nei seguenti modi e termini:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- la domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 a settimane alterne;
- stante la tenera età della bambina, ancora in fase di allattamento, allo stato non può essere previsto alcun pernottamento con il padre;
- la bambina potrà frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui è affidata al padre;
- nei giorni diversi da quelli in cui il padre può esercitare il diritto di visita, questi potrà intrattenere almeno una videochiamata giornaliera con la figlia (nell'orario più conforme alle eSIenze della OR) attraverso il cellulare della madre;
- In occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che, ad anni alterni, la OR trascorrerà (stante la tenera età della stessa con orari compatibili alle sue eSIenze di vita) la vigilia delle dette festività con un genitore ed il giorno delle dette festività con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
la figlia OR trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi;
la OR trascorrerà ogni anno la festa del papà con il genitore uomo secondo orari compatibili con le proprie eSIenze di vita;
Durante le vacanze estive, la OR trascorrerà due periodi da 5 giorni consecutivi per un totale di 10 giorni unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti, sempre senza pernottamento e secondo gli orari di vista ordinariamente previsti;
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- Visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
- i genitori prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore della figlia OR;
- i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione della figlia OR;
- la madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della OR ed informerà al più presto l'altro genitore;
- le spese relative ad attività ludiche, sportive ed extrascolastiche svolte dalla OR saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
Allo stato, pertanto, con ogni riserva, rassegniamo le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione e conclusione, per come in narrativa, adottare i provvedimenti necessari per l'affido, il mantenimento e la frequentazione della figlia OR
. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb.forf., Persona_1 CAP ed IVA come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il resistente si è costituito chiedendo la decisione del ricorso alle condizioni concordate tra le parti. A tal fine i difensori hanno depositato una nota congiunta contente l'accordo sottoscritto dalle parti, chiedendo la decisione alle seguenti condizioni:
“I rapporti tra i genitori e la figlia OR saranno disciplinati alla luce del Persona_1 seguente piano genitoriale:
1) La figlia OR sarà affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso la madre;
2) la SI.ra dichiara di trasferire, per come trasferisce, la residenza Parte_1 anagrafica sua e della figlia OR , salvo eventuali modifiche che verranno Persona_1 tempestivamente comunicate al SI. , presso l'abitazione sita in Frascineto alla CP_1 Via Cassiani n°5/A;
3) In considerazione di ciò la IG.ra preleverà dall'abitazione di Parte_1 Corigliano- Rossano di proprietà del IG. tutti i suoi effetti personali, nonché CP_1 oggetti, mobilia e suppellettili di sua esclusiva proprietà nei tempi e modi che riterrà opportuni, dandone comunicazione al IG. almeno 24 ore prima;
CP_1
4) le parti espressamente concordano che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia senza previsioni di giorni e tempo, con preavviso telefonico alla madre di almeno 24 ore. In caso di disaccordo, il diritto del padre a vedere e frequentare la figlia CP_1 OR sarà esercitato nei seguenti modi e termini: a. - tre giorni alla settimana e prevalentemente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì nelle ore compatibili con i turni di lavoro del genitore e con le eSIenze della OR (possibilmente dalle ore 14.00 alle ore 20.30); b. - a settimane alterne il diritto di visita paterno esercitabile nella giornata del venerdì potrà (in via sostitutiva) essere esercitato nella giornata della domenica dalle ore 11:00 alle ore 20:00. c. - stante la tenera età della bambina, ancora in parziale fase di allattamento, fino al compimento almeno del secondo anno di età non potrà essere previsto alcun pernottamento con il padre;
d. - la bambina potrà frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui è affidata al padre. Pag. 4 di 5
e. - In occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che, ad anni alterni, la OR trascorrerà (stante la tenera età della stessa con orari compatibili alle sue eSIenze di vita) la vigilia delle dette festività con un genitore ed il giorno delle dette festività con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
la figlia OR trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi;
la OR trascorrerà ogni anno la festa del papà con il genitore uomo secondo orari compatibili con le proprie eSIenze di vita;
f. - Durante le vacanze estive, la OR trascorrerà due periodi da 5 giorni consecutivi per un totale di 10 giorni unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti (allo stato sempre senza pernottamento e secondo gli orari di vista ordinariamente previsti); g. - Visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
h. - i genitori prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore della figlia OR;
i. - i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione della figlia OR;
j. - la madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della OR ed informerà al più presto l'altro genitore;
k. - Il SI. si obbliga al versamento mensile della somma pari ad euro 300,00 CP_1 (trecento/00) in favore della figlia OR quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra
[...]
con IBAN: [...]; Parte_1 l. - L'assegno unico familiare, attualmente percepito dal IG. , continuerà ad CP_1 essere integralmente percepito dal IG. ma mensilmente condiviso nella CP_1 misura del 50% con la IG.ra ; Parte_1 m. - Le somme ad oggi accantonate a titolo di assegno unico familiare, percepite integralmente dal IG. , verranno versate da questi tramite bonifico bancario o CP_1 postale sul Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori di età n°000054644124 intestato a recante IBAN: [...]; Persona_1
n.- Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento (50%) ciascuno le spese straordinarie, debitamente documentate, relative alla OR;
o. - Per quanto attiene l'individuazione e specificazione delle spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento, delle spese straordinarie, nonché per ogni altro aspetto ivi disciplinato, si rimanda alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF in data 29.11.2017, che devono intendersi trascritte e considerate parte integrante del presente atto.” All'esito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, quindi, rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme agli interessi del OR, e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterla porre a base della decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. il figlio OR (nata il [...]) ad entrambi i coniugi, con Pt_2 Persona_1 collocamento presso la madre e disciplina del diritto di vista del padre in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
B. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore CP_1 del ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Parte_1 mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della OR, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
C. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in accordo e riprodotto in motivazione;
D. COMPENSA le spese di lite;
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e comunicazioni di rito. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 27.6.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò