Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 21795/2020 R.Gen.Aff.Cont.. trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ordinanza del 14/01/2025.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Toledo n. 329 presso lo studio dell'avv. Giustina Murri che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), con sede in Milano al viale Controparte_1 P.IVA_1
Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale dott. , elettivamente domiciliata CP_2 in Pozzuoli (NA) alla via Antiniana n. 2/G presso lo studio dell'avv. Vito Franco Pignatelli che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato.
- CONVENUTA E (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Alfano n. 6/A.
- CONVENUTA CONTUMACE
1
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 14/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L.
69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_4 CP_3
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in occasione del
[...] sinistro accaduto il 28/06/2016 allorquando l'esponente, mentre viaggiava alla guida del motoveicolo Honda SH 125 (tg. CF96544) in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della
Scuola Secondaria di I grado ,), rovinava al suolo dopo essere stato Persona_1 tamponato dal veicolo Mercedes Classe A (tg. BA110ZJ); il conducente di tale autovettura
(vettura assicurata con la compagnia ) stava procedendo CP_3 Controparte_4 ad elevata velocità e per tale ragione non riusciva ad arrestarsi ed impattava il motoveicolo dal condotto dall'attore.
Per effetto del sinistro l'esponente veniva trasportato al Pronto Soccorso del P.O. ove Per_2
i sanitari gli diagnosticavano “trauma facciale con flc in regione zigomaticadx, flc al labbro inferiore e flc in prossimità dell'osso mascellare, infrazione della parete mediale del seno mascellare dx con opacamento sub totale, frattura delle ossa nasali deviate verso sin, frattura con deviazione del setto nasale verso sin, contusioni escoriate multiple per il volto, frattura degli incisivi superiori, contusione con flc alla caviglia sin, contusione alla mano e polso sin.”.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, Controparte_4 improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il responsabile civile seppur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e CP_3
2 veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 c.d.a. in quanto infondata.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa. Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli
3 elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354).
Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dallo stesso tramite le messe in mora inviate alla compagnia convenuta (del 25/07/2016, 11/11/2016,
11/11/2017, 25/09/2018 e 23/01/2020 - cfr. allegazioni parte attrice) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ossia: i dati del sinistro, delle parti coinvolte e l'indicazione delle lesioni patite in conseguenza dell'evento con la relativa documentazione medica, l'indicazione dell'attività del danneggiato e l'attestazione di avvenuta guarigione.
Passando al merito della controversia il Tribunale ritiene che domanda attorea all'esito della complessiva istruttoria svolta debba essere respinta.
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli artt.
2043 e 2054, co. 2 c.c.
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
4 Nella fattispecie l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attorea e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In particolare, non appare raggiunta la prova certa e tranquillizzante che le lesioni patite dall'attore come risultanti dal verbale di P.S. n. 29163/2016 (cfr. produzione convenuto) siano riconducibili all'evento dedotto in citazione.
Deve essere in primo luogo valorizzato quanto emerso dalla consultazione delle banche dati
SS (cfr. allegati 8, 9, 10 e 11 – comparsa costituzione compagnia convenuta).
Si osserva che la banca dati è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il CP_5 contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed
è regolata dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni Private nonché dal regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009. Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
Ebbene da questi dati emerge che l'attore, il responsabile civile ed i rispettivi veicoli condotti in occasione del sinistro descritto in citazione sono stati coinvolti in numerosi sinistri, specialmente nell'anno di verificazione del sinistro oggetto di causa (2016).
Il dato quantitativo e cronologico rende queste risultanze obiettivamente assai significative. Nel dettaglio l'attore risulta coinvolto in 11 sinistri di cui 1 appena 5 mesi prima di quello oggetto di causa;
il responsabile civile risulta coinvolto in ben 20 sinistri (di cui 5 solo nel 2016).
L'obiezione di parte attrice (memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.) secondo cui il nome ed il cognome dell'attore essendo molto diffusi possono facilmente portare a casi di omonimia appare priva di pregio solo considerando che nei registri SS viene indicato anche il codice fiscale che certamente non può essere uguale tra diverse persone.
Nessuna altra controdeduzione è stata svolta da parte attrice alla risultanze dei dati CP_5
Deve essere poi preso in considerazione quanto spontaneamente dichiarato dal responsabile civile alla compagnia assicuratrice convenuta (cfr. spontanee dichiarazione 21/06/2018 – produzione convenuta). Lo stesso, in particolare, ha riferito di aver tamponato un motoveicolo e aver determinato la caduta del conducente che individua in un uomo di 35/40 anni (“[…]
5 quando per distrazione tamponavo un motociclo che mi precedeva del quale non ricordo il modello né il colore condotto da un uomo di circa 35/40 anni da solo sullo stesso”).
Il responsabile civile poi, senza nulla aggiungere in ordine alla presenza di testimoni e all'arrivo di parenti del danneggiato, ha riferito di aver da solo accompagnato il motociclista in ospedale.
Tale descrizione contrasta con quanto ricostruito dall'attore sin dall'atto di citazione.
In primo luogo, l'attore alla data del sinistro risultava essere minorenne e non certamente un uomo di mezza età. Per quanto un sinistro porti ad una situazione di concitazione appare difficile confondere un minorenne con un uno di 35/40 anni.
In secondo luogo, si osserva che l'attore ha riferito che sul luogo dell'incidente sopraggiungeva il padre e che quest'ultimo unitamente al responsabile civile lo accompagnava in ospedale, circostanza questa neanche accennata dal responsabile civile il quale, come sopra osservato, pare aver riferito alla compagnia di avere accompagnato da solo il danneggiato in ospedale.
Incertezze si ravvisano anche sull'orario in cui il sinistro si sarebbe verificato. Ed infatti mentre dal modulo CAI (firmato da attore e responsabile civile), dalle dichiarazioni spontanee e dai dati indicati nelle lettere di messa in mora viene riferito che l'evento si sarebbe verificato tra le
1.15 e le 1.30, in citazione poi l'attore riferisce che il tamponamento sarebbe avvenuto “poco dopo la mezzanotte”.
Tali criticità nella ricostruzione dei tratti essenziali del sinistro non possono ritenersi superate da quanto riferito dai testimoni ascoltati in corso di causa;
costoro in ordine alla dinamica del sinistro si sono limitati a confermare tutto quanto indicato dall'attore.
Le dichiarazioni dei testimoni, assunte a distanza di ben 7 anni dall'evento oggetto di giudizio, appaiono fin troppo particolareggiate proprio nella descrizione di tutti quegli elementi utili all'attore tanto da far sorgere il dubbio in ordine alla loro credibilità ed attendibilità.
I testi, a distanza di 7 anni dal sinistro, sono stati precisi e minuziosi nel riferire che l'attore indossava il casco o nel descrivere il tipo di lesioni che aveva patito mentre nulla o poco hanno riferito sul posizionamento dei veicoli nella carreggiata, su eventuali manovre di emergenza tentate dal veicolo responsabile che si assume responsabile o sulla condotta di guida dell'attore,
A minare ulteriormente il giudizio di attendibilità dei testi escussi, questo Giudice ritiene particolarmente significativa la circostanza che l'attore abbia omesso di indicare nelle 4 lettere di messe in mora inviate tra il 2016 e il 2018 il nominativo dei suddetti testimoni, indicandolo soltanto nell'ulteriore lettera di messa in mora del 23/01/2020.
6 Invero il CDA espressamente impone al danneggiato di fornire nella lettera di messa in mora informazioni anche in ordine alla presenza di testimoni ed al nominativo degli stessi. L'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrate alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detti testi e pone dubbi sulla veridicità della dinamica del sinistro come riferita;
, è inverosimile e contrario ad ogni regola logica che il danneggiato, pur avendo avuto la fortuna di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite.
L'attore, poi, a dimostrazione dell'asserita responsabilità del conducente la Mercedes classe A e quindi della dinamica di sinistro descritta in citazione richiama anche il modulo di denuncia sinistro cd. CAI sottoscritto sia da (attore) che da Parte_1 CP_3
(responsabile civile).
In merito secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, quando il modulo di denuncia è sottoscritto congiuntamente “da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel CAI la Corte di Cassazione ha affermato che in ogni caso “ il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modello CAI, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e il materiale audio- video a disposizione “ ( Cass. n 3875/2014).
Ebbene, nel caso di specie, sono stati evidenziati i plurimi elementi di prova contrari alle risultanze del CAI rappresentati dalle discrasie delle dichiarazioni rese dal responsabile civile rispetto a quanto narrato dall'attore in citazione;
dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni escussi, dalle preoccupanti risultanze SS sopra richiamate.
Peraltro nessuna Autorità è intervenuta sul luogo dell'incidente né tantomeno risulta l'intervento dell'ambulanza.
Infine non si ritiene determinante il giudizio espresso dal CTU in ordine alla dedotta esistenza del nesso di causalità, in quanto l'ausiliario in modo frettoloso si è solo limitato a richiamare un criterio cronologico e topografico del nesso di causalità senza valutare compiutamente
7 l'effettiva congruenza tra l'evento dedotto e le lesioni riportate dall'attore (cfr. CTU pag. 8: “Nel caso in esame per il nesso di casualità, per la modalità della dinamica con cui si è svolto l'incidente, dato che il periziando indossava un casco non integrale , sono accreditabili le lesioni dentarie denunciate ed il trauma facciale , per quanto riguarda i criteri di identificazione del nesso di casualità, il CTU si può esprimere segnatamente sul criterio cronologico, ( l'evento valutato non era antecedente o successivo alle lesioni riportate nel sinistro del 28/6/2016); topografico (l'interessamento cranio nasale e orale con le lesioni dei due incisivi centrali superiori 11,21 , sono compatibili con la tipologia dell'evento descritto”).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra osservato, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento (valore della domanda).
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico di
. Parte_1
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla compagnia assicuratrice si osserva quanto segue.
La lite temeraria viene disciplinata dall'art. 96 c.p.c., che così prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza…”
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. La norma, in sostanza, sanziona quel comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza
(colpa grave).
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ritiene che la carenza probatoria riscontrata, pur nel dubbio in ordine alla verità storica del sinistro come descritto in citazione, siano dati non
8 sufficienti ad integrare i presupposti per qualificare l'azione di parte attrice temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e così provvede: Controparte_4 CP_3
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_4 spese di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di
. Parte_1
Napoli, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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