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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. 947/2024
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ND AV LD e dall'Avv. AN Luisa Caimmi
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Ravagnani
(C.F./P.I.: ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Stefano Santarelli
(C.F.: ), in qualità di precedente CP_3 C.F._1
Amministratore Unico e legale rappresentante della rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Marina Bellabarba pagina 1 di 10 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
società di diritto statunitense con sede in Delaware Controparte_4
(USA), 252 Little Falls Drive, Wilmington, New Castel Delaware 19958, registrata presso il registro delle società del Delaware – file n. 6915632 –, incorporante la a sua volta incorporante la Controparte_5 CP_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 18261/2024 pubblicata il 3.7.2024.
CONCLUSIONI
Di parte attrice in riassunzione ( : «…, contrariis reiectis, rigettate Parte_1 le domande tutte formulate nel procedimento per reclamo ex art. 18 LF, iscritto al
n. 886/2021 RG (riunito al proc. n. 889/2021 RG) della Corte d'Appello di Ancona, dal sig. in qualità di precedente Amministratore Unico e legale CP_3 rappresentante pro tempore della e dalla , società di CP_2 Controparte_4 diritto statunitense con sede in Delaware (USA), attenendosi al principio dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 18261/2024, n. registro generale 3128/2022, pubblicata il 03/07/2024 e per l'effetto confermare la reclamata sentenza del Tribunale di Fermo n. Sent. n. 26/2021 pubbl. il
06/08/2021, Rep. n. 30/2021 del 06/08/2021, con cui è stato dichiarato il fallimento di: – Cod. Fisc. , corrente in Fermo, Via CP_2 P.IVA_3
Malintoppi 7, fittiziamente incorporata in – Cod. Fisc. CP_5
– corrente in Castelfidardo e poi in , società di P.IVA_4 Controparte_4 diritto statunitense con sede in Delaware (USA), 252 Little Falls Drive,
Wilmington, New Castel, Delaware 19808.
pagina 2 di 10 Condannare ut supra e ut supra al rimborso in CP_3 Controparte_4 favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 delle spese del presente giudizio e delle spese del procedimento di cassazione, conclusosi con la sopra indicata sentenza di rinvio»;
Di parte convenuta «…. dichiarare inammissibile o Controparte_1 comunque infondato, in fatto e diritto, e quindi rigettare il Reclamo ex art. 18 L.F. promosso con ricorsi iscritti al n. 886/2021 RG e al n. 889/2021 RG e, per
l'effetto, attenendosi al principio dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n.18261/2024, confermare la Sentenza del Tribunale di Fermo n.
26/2021 con la quale è stato dichiarato il fallimento di (Cod. Fisc. CP_2
, corrente in Fermo, Via Malintoppi 7) fittiziamente incorporata in P.IVA_3
(Cod. Fisc. – corrente in Castelfidardo) e poi in CP_5 P.IVA_4
(società di diritto statunitense con sede in Delaware USA, 252 Controparte_4
Little Falls Drive, Wilmington, New Castel, Delaware 19808); con vittoria delle spese di lite»;
Di parte convenuta «…. ogni contraria Controparte_6 istanza disattesa e respinta,
-preso atto ed applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza N° 18261/24 pubblicata il 03.07.2024, e superata pertanto ogni questione pregiudiziale di rito;
-rigettare nel merito tutte le domande, a qualsiasi titolo proposte, da CP_4
e da quale precedente amministratore unico e legale rapp.te p.t.
[...] CP_3 della nei due giudizi riuniti di reclamo ex art. 18 L.F. Corte di Appello di CP_2
Ancona R.G. 886/21 e R.G. 889/21;
- per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza nr. 26/2021 pubblicata il
06.08.2021 (Rep. n. 30/2021 del 06.08.2021, N.R.I.F. 17/2021) con la quale il
Tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della soc. CP_2
- in ogni caso condannare al pagamento in favore del Controparte_6 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio le due società reclamanti ed in
[...] solido con esse, giusto il disposto dell'art. 94 c.p.c., i rispettivi legali rapp.ti p.t.»;
Di parte convenuta «….. CP_3
pagina 3 di 10 a) rigettare la richiesta di fallimento avanzata dalle parti ricorrenti tutte;
b) accogliere e condividere il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 21970/ 2021 ritenendo inapplicabile il principio dettato dalla prima sezione della S.C di Cassazione emessa in data 3 luglio 2024 con la sentenza n. 3128/2022, numero sezionale 1990/2024, raccolta generale n. 18261/2021 discussa alla pubblica udienza dell'8 maggio 2024 in violazione dell'art. 374 c.p.c. ed in violazione del principio enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n. 21970/ 2021;
c) dichiarare l'inammissibilità della istanza di fallimento presentata dai ricorrenti in violazione dell'art. 2504 c.c. ovvero per la mancata opposizione al progetto di fusione per incorporazione entro 30 giorni – termine perentorio previsto dall'art.
2505 - dalla pubblicazione sul certificato della società presso la CP_2 competente CCIAA;
d) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato che si dichiara procuratore antistatario»;
Della Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona «(…) chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia confermare la sentenza del Tribunale di
Fermo nr. 26/2021, emessa in data 6 agosto 2021».
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 1405/2021, pubblicata il 27.12.2021, la Corte di Appello di Ancona - all'esito del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F. proposto avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il fallimento della società
incorporata in a sua volta incorporata in CP_2 Controparte_5 CP_4
(società di diritto statunitense) - ha dichiarato la nullità della sentenza, ha
[...] rimesso il procedimento innanzi al Tribunale ed ha compensato le spese di lite, rilevando la non integrità del contraddittorio in sede pre-fallimentare in conseguenza del difetto di rituale notifica alla società incorporante, CP_4
, del ricorso e del decreto di fissazione convocazione all'udienza.
[...]
II) A seguito della impugnazione proposta dal Fallimento della società CP_2
pagina 4 di 10 , la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18261/2024, ha accolto il primo CP_2 motivo del ricorso principale – avente ad oggetto la individuazione del soggetto coinvolto nella operazione di trasformazione della società per fusione nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio per la dichiarazione di fallimento
(società incorporante o incorporata) – ha ritenuto assorbiti il secondo motivo e l'esame del ricorso incidentale proposto dalla società Parte_1 affermando il seguente principio: “nell'ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 10 l.fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti;
ne consegue che, ai fini della corretta del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l'intervento nel giudizio prefallimentare e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima”.
Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di
Appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
III) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - notificato il
7.10.2024, mediante PEC, alla Procura Generale presso la Corte di Appello, alla
Curatela Fallimentare e a spedito per la notifica, Controparte_1 mediante il servizio postale, a già legale rappresentante della CP_3 CP_2
e alla (il 2.10.2024) e poi depositato presso la Corte di
[...] Controparte_7
Appello in data 8.10.2024 - la riepilogata la vicenda Parte_1 processuale e richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello, per la udienza del 9.6.2025, le suddette parti chiedendo di respingere le domande dei reclamanti nella qualità di legale rappresentante della società CP_3
pagina 5 di 10 fallita, e ) e di confermare la reclamata sentenza del Tribunale di Controparte_4
Fermo n. 26/2021 con cui è stato dichiarato il fallimento di CP_2 fittiziamente incorporata in e poi in , con condanna Controparte_5 Controparte_4 dei reclamanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e del procedimento di rinvio.
IV.) Con provvedimento presidenziale del 16.10.2024 è stata disposta la trattazione in forma scritta, assegnando termine fino al 9.6.2025 per il deposito di note ex art. 127 ter. C.p.c.
V.) Si sono costituiti la (il 12.5.2025) e il Controparte_8
(il 16.5.2025) che hanno chiesto di rigettare i reclami Controparte_2 proposti ex art. 18 L.F. e di confermare la sentenza del Tribunale di Fermo n.
26/2021, tenuto conto del principio affermato dalla Suprema Corte.
VI.) Si è costituito altresì in qualità di amministratore unico e CP_3 legale rappresentante della (il 6.6.2025), che ha insistito nella CP_2 richiesta di reiezione della istanza di fallimento.
VII.) Il Collegio, con provvedimento dell'11.6.2025, dato atto del difetto di prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della “ ”, non costituita, ha invitato parte attrice a Controparte_4 depositare la documentazione attestante l'eventuale perfezionamento della notifica alla predetta convenuta, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., termine sino al 23/06/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione.
VIII.) La parte attrice in riassunzione (v. note depositate il 13.6.2025) ha dedotto che “che, come indicato e documentato nelle precedenti note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del giorno 11/6/2025, la notificazione a , Controparte_4 eseguita ex art. 5 convenzione dell'Aja, è ferma dal 18/10/2024 per “verifiche sulla spedizione”, (cfr. scheda informativa estratta dal sito di Poste Italiane allegata alle precedenti note ex art. 127 ter c.p.c.)” e che nel frattempo la situazione non era cambiata: ha quindi chiesto “ove ritenuto necessario …. di disporre un congruo rinvio per consentirle di notificare nuovamente l'atto di citazione in riassunzione e i verbali di udienza a ”. Controparte_4
pagina 6 di 10 Le altre parti hanno depositato le rispettive note scritte con cui hanno ribadito e illustrato le rispettive domande ed argomentazioni contestando quelle avversarie;
la difesa di con le note depositate il 20.6.2025, ha sollevato, tra CP_3
l'altro, la questione concernente la tardività della riassunzione effettuata mediante atto di citazione e non con ricorso.
IX.) Con provvedimento del 31.7.2025 il Collegio, ritenuto di dover assegnare un ulteriore termine ex art. 127 ter c.c. al fine di garantire il rispetto del contraddittorio su detta questione - prospettata nel termine assegnato, ma quando le altre parti avevano già depositato le note in sostituzione della udienza
(il 13.6.2025 ed il 16.6.2025, rispettivamente e Parte_1 Controparte_1
e in data 20.6.2025, ma in orario anteriore, il - e
[...] Controparte_2 di riservare all'esito la decisione in ordine alla richiesta della di Parte_1 disporre eventuale rinvio per la rinnovazione della notifica a , ha Controparte_4 disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note sino al
3.9.2025; quindi, preso atto delle note depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione il 10.9.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente verificata la ritualità e la tempestività dell'atto di citazione in riassunzione depositato in data 8.10.2024, atteso il carattere pregiudiziale della questione, peraltro rilevabile d'ufficio, sollevata dalla parte convenuta in riassunzione costituito nella qualità di legale CP_3 rappresentante della CP_2
1.1) A tale riguardo si osserva in primo luogo che il presente giudizio di rinvio è assoggettato alle regole del rito camerale che disciplinano l'originario procedimento ex art. 18 legge fallimentare di cui rappresenta una fase ulteriore: ne consegue che detto giudizio deve essere introdotto con ricorso e non con citazione (Cass. civ. n. 8980/2021), così come del resto rilevato dalla stessa attrice in riassunzione la quale ha osservato (con le note depositate in data
1.8.2025) che l'art. 392 c.p.c. in base al quale la “riassunzione si fa con pagina 7 di 10 citazione” deve essere coordinata con l'art. 394 c.c. che prevede che “in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa” che agisce come norma speciale che deroga alla regola generale di cui all'art.392 c.p.c.
1.2) Ciò posto va altresì rilevato che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto con la conseguenza che, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione, anziché con ricorso
(come nel caso di specie), la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (tra le altre Cass. civ.
17513/2016).
Ala luce di tali principi (che non sono in contestazione, essendo stati illustrati anche dalla attrice in riassunzione, v. note citate), la tempestività della riassunzione del giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'art. 392
c.p.c., comma 1, di tre mesi, decorrente dalla pubblicazione della decisione della
Suprema Corte, deve essere riscontrata avuto riguardo alla data del deposito dell'atto nella cancelleria del giudice del rinvio.
1.3) Nel caso concreto la sentenza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 3.7.2024 e l'atto di citazione è stato depositato in data 8.10.2024 e quindi oltre il prescritto termine trimestrale, scaduto il 3.10.2024 (giovedì), tenuto conto che, nella fattispecie in esame, non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Invero detta sospensione, prevista dalla L. n. 742/1969, art. 1, non si applica ai sensi del successivo art. 3 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario
(R.D. 30.1.1941 n. 12), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento" - tra le quali rientra anche il presente procedimento di opposizione alla pagina 8 di 10 sentenza dichiarativa di fallimento - senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (Cass. civ. n. 12625/2010; Cass. civ. n.
3667/2014; Cass. civ. n. 622/2016).
Per le considerazioni svolte l'atto di riassunzione, depositato in data 8.10.2024, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 3.7.2024, deve ritenersi tardivo.
2.) Ai sensi dell'art. 393 c.p.c. va quindi dichiarata la estinzione del procedimento: tale conclusione preclude l'esame, in questa sede, delle altre questioni trattate dalle parti;
si ritiene pertanto che non sia necessario assegnare un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento di rinvio (depositato oltre il prescritto termine) alla
[...]
. CP_4
3.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, la natura delle questioni trattate e la loro controvertibilità, con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio, si ritiene di compensare tra le parti le spese del procedimento innanzi al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione e di porre a carico della parte attrice in riassunzione quelle del presente giudizio di rinvio liquidate come in dispositivo, da versare allo Stato, ex art. 133 DPR n. 115/2022, quanto al da considerarsi ammessa al patrocinio a Controparte_2 spese dello Stato ex art 144 DPR n. 115/2002, tenuto conto del provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Fermo del 18.2.2025 (allegato dal
). CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18261/2024 pubblicata il 3.7.2024, dichiara la estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 393 c.p.c.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi e fasi del giudizio e condanna la a rifondere alle controparti, Parte_1 Controparte_8
quale legale rappresentante della
[...] CP_3 Parte_2
le spese del presente giudizio di rinvio che si liquidano in complessivi
[...]
pagina 9 di 10 €. 1.800,00, per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da versare, quanto al allo Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR Controparte_2
n. 115/2002.
Così deciso in Ancona, il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. 947/2024
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ND AV LD e dall'Avv. AN Luisa Caimmi
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Ravagnani
(C.F./P.I.: ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Stefano Santarelli
(C.F.: ), in qualità di precedente CP_3 C.F._1
Amministratore Unico e legale rappresentante della rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Marina Bellabarba pagina 1 di 10 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
società di diritto statunitense con sede in Delaware Controparte_4
(USA), 252 Little Falls Drive, Wilmington, New Castel Delaware 19958, registrata presso il registro delle società del Delaware – file n. 6915632 –, incorporante la a sua volta incorporante la Controparte_5 CP_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 18261/2024 pubblicata il 3.7.2024.
CONCLUSIONI
Di parte attrice in riassunzione ( : «…, contrariis reiectis, rigettate Parte_1 le domande tutte formulate nel procedimento per reclamo ex art. 18 LF, iscritto al
n. 886/2021 RG (riunito al proc. n. 889/2021 RG) della Corte d'Appello di Ancona, dal sig. in qualità di precedente Amministratore Unico e legale CP_3 rappresentante pro tempore della e dalla , società di CP_2 Controparte_4 diritto statunitense con sede in Delaware (USA), attenendosi al principio dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 18261/2024, n. registro generale 3128/2022, pubblicata il 03/07/2024 e per l'effetto confermare la reclamata sentenza del Tribunale di Fermo n. Sent. n. 26/2021 pubbl. il
06/08/2021, Rep. n. 30/2021 del 06/08/2021, con cui è stato dichiarato il fallimento di: – Cod. Fisc. , corrente in Fermo, Via CP_2 P.IVA_3
Malintoppi 7, fittiziamente incorporata in – Cod. Fisc. CP_5
– corrente in Castelfidardo e poi in , società di P.IVA_4 Controparte_4 diritto statunitense con sede in Delaware (USA), 252 Little Falls Drive,
Wilmington, New Castel, Delaware 19808.
pagina 2 di 10 Condannare ut supra e ut supra al rimborso in CP_3 Controparte_4 favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 delle spese del presente giudizio e delle spese del procedimento di cassazione, conclusosi con la sopra indicata sentenza di rinvio»;
Di parte convenuta «…. dichiarare inammissibile o Controparte_1 comunque infondato, in fatto e diritto, e quindi rigettare il Reclamo ex art. 18 L.F. promosso con ricorsi iscritti al n. 886/2021 RG e al n. 889/2021 RG e, per
l'effetto, attenendosi al principio dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n.18261/2024, confermare la Sentenza del Tribunale di Fermo n.
26/2021 con la quale è stato dichiarato il fallimento di (Cod. Fisc. CP_2
, corrente in Fermo, Via Malintoppi 7) fittiziamente incorporata in P.IVA_3
(Cod. Fisc. – corrente in Castelfidardo) e poi in CP_5 P.IVA_4
(società di diritto statunitense con sede in Delaware USA, 252 Controparte_4
Little Falls Drive, Wilmington, New Castel, Delaware 19808); con vittoria delle spese di lite»;
Di parte convenuta «…. ogni contraria Controparte_6 istanza disattesa e respinta,
-preso atto ed applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza N° 18261/24 pubblicata il 03.07.2024, e superata pertanto ogni questione pregiudiziale di rito;
-rigettare nel merito tutte le domande, a qualsiasi titolo proposte, da CP_4
e da quale precedente amministratore unico e legale rapp.te p.t.
[...] CP_3 della nei due giudizi riuniti di reclamo ex art. 18 L.F. Corte di Appello di CP_2
Ancona R.G. 886/21 e R.G. 889/21;
- per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza nr. 26/2021 pubblicata il
06.08.2021 (Rep. n. 30/2021 del 06.08.2021, N.R.I.F. 17/2021) con la quale il
Tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della soc. CP_2
- in ogni caso condannare al pagamento in favore del Controparte_6 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio le due società reclamanti ed in
[...] solido con esse, giusto il disposto dell'art. 94 c.p.c., i rispettivi legali rapp.ti p.t.»;
Di parte convenuta «….. CP_3
pagina 3 di 10 a) rigettare la richiesta di fallimento avanzata dalle parti ricorrenti tutte;
b) accogliere e condividere il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 21970/ 2021 ritenendo inapplicabile il principio dettato dalla prima sezione della S.C di Cassazione emessa in data 3 luglio 2024 con la sentenza n. 3128/2022, numero sezionale 1990/2024, raccolta generale n. 18261/2021 discussa alla pubblica udienza dell'8 maggio 2024 in violazione dell'art. 374 c.p.c. ed in violazione del principio enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n. 21970/ 2021;
c) dichiarare l'inammissibilità della istanza di fallimento presentata dai ricorrenti in violazione dell'art. 2504 c.c. ovvero per la mancata opposizione al progetto di fusione per incorporazione entro 30 giorni – termine perentorio previsto dall'art.
2505 - dalla pubblicazione sul certificato della società presso la CP_2 competente CCIAA;
d) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato che si dichiara procuratore antistatario»;
Della Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona «(…) chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia confermare la sentenza del Tribunale di
Fermo nr. 26/2021, emessa in data 6 agosto 2021».
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 1405/2021, pubblicata il 27.12.2021, la Corte di Appello di Ancona - all'esito del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F. proposto avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il fallimento della società
incorporata in a sua volta incorporata in CP_2 Controparte_5 CP_4
(società di diritto statunitense) - ha dichiarato la nullità della sentenza, ha
[...] rimesso il procedimento innanzi al Tribunale ed ha compensato le spese di lite, rilevando la non integrità del contraddittorio in sede pre-fallimentare in conseguenza del difetto di rituale notifica alla società incorporante, CP_4
, del ricorso e del decreto di fissazione convocazione all'udienza.
[...]
II) A seguito della impugnazione proposta dal Fallimento della società CP_2
pagina 4 di 10 , la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18261/2024, ha accolto il primo CP_2 motivo del ricorso principale – avente ad oggetto la individuazione del soggetto coinvolto nella operazione di trasformazione della società per fusione nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio per la dichiarazione di fallimento
(società incorporante o incorporata) – ha ritenuto assorbiti il secondo motivo e l'esame del ricorso incidentale proposto dalla società Parte_1 affermando il seguente principio: “nell'ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 10 l.fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti;
ne consegue che, ai fini della corretta del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l'intervento nel giudizio prefallimentare e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima”.
Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di
Appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
III) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - notificato il
7.10.2024, mediante PEC, alla Procura Generale presso la Corte di Appello, alla
Curatela Fallimentare e a spedito per la notifica, Controparte_1 mediante il servizio postale, a già legale rappresentante della CP_3 CP_2
e alla (il 2.10.2024) e poi depositato presso la Corte di
[...] Controparte_7
Appello in data 8.10.2024 - la riepilogata la vicenda Parte_1 processuale e richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello, per la udienza del 9.6.2025, le suddette parti chiedendo di respingere le domande dei reclamanti nella qualità di legale rappresentante della società CP_3
pagina 5 di 10 fallita, e ) e di confermare la reclamata sentenza del Tribunale di Controparte_4
Fermo n. 26/2021 con cui è stato dichiarato il fallimento di CP_2 fittiziamente incorporata in e poi in , con condanna Controparte_5 Controparte_4 dei reclamanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e del procedimento di rinvio.
IV.) Con provvedimento presidenziale del 16.10.2024 è stata disposta la trattazione in forma scritta, assegnando termine fino al 9.6.2025 per il deposito di note ex art. 127 ter. C.p.c.
V.) Si sono costituiti la (il 12.5.2025) e il Controparte_8
(il 16.5.2025) che hanno chiesto di rigettare i reclami Controparte_2 proposti ex art. 18 L.F. e di confermare la sentenza del Tribunale di Fermo n.
26/2021, tenuto conto del principio affermato dalla Suprema Corte.
VI.) Si è costituito altresì in qualità di amministratore unico e CP_3 legale rappresentante della (il 6.6.2025), che ha insistito nella CP_2 richiesta di reiezione della istanza di fallimento.
VII.) Il Collegio, con provvedimento dell'11.6.2025, dato atto del difetto di prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della “ ”, non costituita, ha invitato parte attrice a Controparte_4 depositare la documentazione attestante l'eventuale perfezionamento della notifica alla predetta convenuta, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., termine sino al 23/06/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione.
VIII.) La parte attrice in riassunzione (v. note depositate il 13.6.2025) ha dedotto che “che, come indicato e documentato nelle precedenti note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del giorno 11/6/2025, la notificazione a , Controparte_4 eseguita ex art. 5 convenzione dell'Aja, è ferma dal 18/10/2024 per “verifiche sulla spedizione”, (cfr. scheda informativa estratta dal sito di Poste Italiane allegata alle precedenti note ex art. 127 ter c.p.c.)” e che nel frattempo la situazione non era cambiata: ha quindi chiesto “ove ritenuto necessario …. di disporre un congruo rinvio per consentirle di notificare nuovamente l'atto di citazione in riassunzione e i verbali di udienza a ”. Controparte_4
pagina 6 di 10 Le altre parti hanno depositato le rispettive note scritte con cui hanno ribadito e illustrato le rispettive domande ed argomentazioni contestando quelle avversarie;
la difesa di con le note depositate il 20.6.2025, ha sollevato, tra CP_3
l'altro, la questione concernente la tardività della riassunzione effettuata mediante atto di citazione e non con ricorso.
IX.) Con provvedimento del 31.7.2025 il Collegio, ritenuto di dover assegnare un ulteriore termine ex art. 127 ter c.c. al fine di garantire il rispetto del contraddittorio su detta questione - prospettata nel termine assegnato, ma quando le altre parti avevano già depositato le note in sostituzione della udienza
(il 13.6.2025 ed il 16.6.2025, rispettivamente e Parte_1 Controparte_1
e in data 20.6.2025, ma in orario anteriore, il - e
[...] Controparte_2 di riservare all'esito la decisione in ordine alla richiesta della di Parte_1 disporre eventuale rinvio per la rinnovazione della notifica a , ha Controparte_4 disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note sino al
3.9.2025; quindi, preso atto delle note depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione il 10.9.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente verificata la ritualità e la tempestività dell'atto di citazione in riassunzione depositato in data 8.10.2024, atteso il carattere pregiudiziale della questione, peraltro rilevabile d'ufficio, sollevata dalla parte convenuta in riassunzione costituito nella qualità di legale CP_3 rappresentante della CP_2
1.1) A tale riguardo si osserva in primo luogo che il presente giudizio di rinvio è assoggettato alle regole del rito camerale che disciplinano l'originario procedimento ex art. 18 legge fallimentare di cui rappresenta una fase ulteriore: ne consegue che detto giudizio deve essere introdotto con ricorso e non con citazione (Cass. civ. n. 8980/2021), così come del resto rilevato dalla stessa attrice in riassunzione la quale ha osservato (con le note depositate in data
1.8.2025) che l'art. 392 c.p.c. in base al quale la “riassunzione si fa con pagina 7 di 10 citazione” deve essere coordinata con l'art. 394 c.c. che prevede che “in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa” che agisce come norma speciale che deroga alla regola generale di cui all'art.392 c.p.c.
1.2) Ciò posto va altresì rilevato che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto con la conseguenza che, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione, anziché con ricorso
(come nel caso di specie), la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (tra le altre Cass. civ.
17513/2016).
Ala luce di tali principi (che non sono in contestazione, essendo stati illustrati anche dalla attrice in riassunzione, v. note citate), la tempestività della riassunzione del giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'art. 392
c.p.c., comma 1, di tre mesi, decorrente dalla pubblicazione della decisione della
Suprema Corte, deve essere riscontrata avuto riguardo alla data del deposito dell'atto nella cancelleria del giudice del rinvio.
1.3) Nel caso concreto la sentenza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 3.7.2024 e l'atto di citazione è stato depositato in data 8.10.2024 e quindi oltre il prescritto termine trimestrale, scaduto il 3.10.2024 (giovedì), tenuto conto che, nella fattispecie in esame, non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Invero detta sospensione, prevista dalla L. n. 742/1969, art. 1, non si applica ai sensi del successivo art. 3 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario
(R.D. 30.1.1941 n. 12), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento" - tra le quali rientra anche il presente procedimento di opposizione alla pagina 8 di 10 sentenza dichiarativa di fallimento - senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (Cass. civ. n. 12625/2010; Cass. civ. n.
3667/2014; Cass. civ. n. 622/2016).
Per le considerazioni svolte l'atto di riassunzione, depositato in data 8.10.2024, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 3.7.2024, deve ritenersi tardivo.
2.) Ai sensi dell'art. 393 c.p.c. va quindi dichiarata la estinzione del procedimento: tale conclusione preclude l'esame, in questa sede, delle altre questioni trattate dalle parti;
si ritiene pertanto che non sia necessario assegnare un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento di rinvio (depositato oltre il prescritto termine) alla
[...]
. CP_4
3.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, la natura delle questioni trattate e la loro controvertibilità, con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio, si ritiene di compensare tra le parti le spese del procedimento innanzi al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione e di porre a carico della parte attrice in riassunzione quelle del presente giudizio di rinvio liquidate come in dispositivo, da versare allo Stato, ex art. 133 DPR n. 115/2022, quanto al da considerarsi ammessa al patrocinio a Controparte_2 spese dello Stato ex art 144 DPR n. 115/2002, tenuto conto del provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Fermo del 18.2.2025 (allegato dal
). CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18261/2024 pubblicata il 3.7.2024, dichiara la estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 393 c.p.c.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi e fasi del giudizio e condanna la a rifondere alle controparti, Parte_1 Controparte_8
quale legale rappresentante della
[...] CP_3 Parte_2
le spese del presente giudizio di rinvio che si liquidano in complessivi
[...]
pagina 9 di 10 €. 1.800,00, per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da versare, quanto al allo Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR Controparte_2
n. 115/2002.
Così deciso in Ancona, il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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