Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
In caso di nuova costruzione ad una distanza dal confine con il fondo limitrofo inferiore a quella prescritta dallo strumento urbanistico locale, è irrilevante, avuto riguardo alla finalità di natura pubblicistica delle norme violate, qualsiasi ulteriore accertamento sull'esistenza o meno di intercapedini (dannose o pericolose) in conseguenza della violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA NO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Frediani giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IU, elettivamente domiciliata in Roma, via della Bufalotta, 73 presso l'avv. Pompilia Rossi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Bertoloni e Franco Bertolini giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 841/96 del 8.10.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/99 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IU ER conveniva, avanti al tribunale di Massa, NO NA chiedendone la condanna all'arretramento di costruzione, che assumeva dallo stesso realizzata sul confine in violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento del danno. Il NA, costituitosi, eccepiva l'infondatezza della domanda e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del confine che asseriva essere posto circa un metro oltre la linea sulla quale egli aveva edificato e all'interno della proprietà vantata dalla ER.
Il tribunale, con sentenza 6.09.91, condannava il NA alla demolizione della costruzione e rigettava la domanda risarcitoria. L'appello, interposto dal NA, veniva rigettato dalla corte di appello di Genova con sentenza 8.10.1996. La corte del merito riteneva che la costruzione del convenuto era stata realizzata in violazione della norma del piano regolatore del Comune di Carrara che imponeva l'osservanza di una distanza minima di m. 10 dal confine e che l'assunto del convenuto - costituente pure oggetto di azione di regolamento dei confini proposta avanti al pretore di Carrara - secondo cui il confine reale dei fondi era spostato di un metro circa all'interno della proprietà di controparte, fosse irrilevante, atteso che la distanza delle costruzioni dal confine era imposta dal piano regolatore, sicché non si doveva, disporre la sospensione del processo in attesa della definizione della causa pendente avanti al pretore. Riteneva, infine, che l'onere delle spese dovesse gravare sul NA, attesa la sostanziale soccombenza dello stesso.
Contro la sentenza NA NO ricorre per cassazione con tre motivi.
ER IU resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 873 c.c., il ricorrente deduce, a censura dell'impugnata sentenza, che la "legittimità della recinzione", per la quale era stata rilasciata "licenza edilizia", doveva indurre a "considerare legittima la costruzione in aderenza [alla recinzione], che non ne supera l'altezza e non crea intercapedini vietate dalla legge". Non è fondato.
Premesso che il muro di cinta - avuto riguardo alle sue caratteristiche (isolamento delle due facce, altezza non superiore ai tre metri) e funzione (delimitazione tra due proprietà contigue)- è soggetto ad una disciplina sua propria (art. 878 c.c.) e che l'avere eseguito la costruzione in conformità alla ottenuta licenza o concessione non esclude (proprio in considerazione della rilevanza della licenza edilizia, che si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato) la violazione delle prescrizioni che disciplinano le distanze legali e, quindi, il diritto del vicino alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (v., ex plurimis, nn. 3737/94, 6695/94, 10173/98) va rilevato che, qualificata dalla corte di appello come "costruzione" (senza che la statuizione formi oggetto di specifica censura da parte del ricorrente) l'opera realizzata dal NA sul confine, la violazione delle distanze nelle costruzioni è stata ritenuta (oltre che con riferimento al criterio generale di cui all'art. 873 c.c.) con riguardo alla distanza minima di m. 10 dal confine, prescritta per le costruzioni dal piano regolatore del Comune di Carrara. Avuto, pertanto, riguardo alla finalità di natura pubblicistica di detta disposizione, è irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla esistenza o meno di 'intercapedini' (dannose o pericolose) conseguenti alla violazione della norma dello strumento urbanistico (v., fra le altre, sentenze nn. 2294/95, 1560/97, 5222/98). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., il ricorrente censura l'omessa sospensione del processo in attesa della definizione della controversia di regolamento dei confini, pendente avanti al pretore.
Non è fondato.
La corte del merito ha, infatti, correttamente considerato la irrilevanza dell'assunto, prospettato in causa dal NA, nonché da questi posto a fondamento della azione di regolamento dei confini (essere, cioè, il confine reale spostato di circa un metro all'interno del fondo di controparte), avuto riguardo alla circostanza che la distanza da osservare nella costruzione dal confine era, secondo la prescrizione del vigente piano regolatore, ben superiore rispetto alla pretesa dello stesso NA. Emerge, quindi, dall'impugnata sentenza, la assoluta carenza di pregiudizialità della distinta causa di regolamento di confini. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per averne disposto la condanna nelle spese, pur essendo stata accolta la sola domanda di "arretramento alla distanza legale".
Non è fondato.
La corte del merito ha posto l'onere delle spese a carico del NA nella corretta applicazione della norma dell'art. 91 C.P.C., avendo ritenuto, con motivazione congrua, che l'accoglimento della domanda di condanna dello stesso all'osservanza delle distanze legali, con conseguente demolizione della costruzione, avesse rilievo ben maggiore rispetto al rigetto della domanda risarcitoria e che pertanto ne comportasse la sostanziale soccombenza. Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 125.000 oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999