Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
1537 /10 37
Mass REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/10/2009
- Presidente - N. 1441/09 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. ANTONIO MORGIGNI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE GAETANINO ZECCA Dott.
- Consigliere - N. 10780/2009 Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
Dott.
- Rel. Consigliere - FAUSTO IZZO
- Consigliere -Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORIORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA nei confronti di:
1) RO TOMOR N. IL 26/06/1986
avverso l'ordinanza n. 463/2007 TRIB.SEZ.DIST. di OLBIA, del 07/08/2007
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
he concless fre letre/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura, che l'annullamento dell'ordinenda; Udit i difensor Avv.;
1. Alle ore 23.50 del 4\8\2007 la P.G. provvedeva ad arrestare in flagranza del reato di furto di energia elettrica Durro Omorr. Questi risultava avere effettuato un abusivo allacciamento dell'appartamento la da lui occupato.
All'atto dell'intervento della Polizia la captazione dell'energia era in corso.
Con provvedimento del 7\8\2007 il Tribunale di Tempio Pausania (sez. dist. di
Olbia) non convalidava l'arresto per difetto del requisito della flagranza, risalendo l'abusivo allacciamento a mesi addietro.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di tempio Pausania. Lamentava il ricorrente la violazione del legge, richiamando la giurisprudenza di questa Corte laddove, per configurare la flagranza nel caso di specie, non era necessario cogliere l'agente all'atto di manomettere il contatore, ma era sufficiente che fosse colto nell'atto di captare l'energia.
3. Il ricorso è fondato.
Come noto, l'iter criminis dei reati dolosi si articola nelle fasi della ideazione,
esecuzione e consumazione. In particolare la consumazione si realizza quando la fattispecie concretamente posta in essere aderisce alla fattispecie astratta delineata dal legislatore nella norma incriminatrice.
In realtà, la dottrina e la giurisprudenza più attente, in proposito, distinguono la fase della perfezione da quella della consumazione: la prima, si realizza quando il reato è completo in tutti i suoi elementi strutturali;
la seconda, quando un reato già perfetto continua, per volontà del colpevole, ad estrinsecare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma.
Reati in cui vi è scissione tra perfezione e consumazione, sono quelli abituali e quelli permanenti;
un esempio di quest'ultimo tipo è il sequestro di persona, laddove il momento della perfezione si ha con la sottrazione alla libertà della vittima, ed il momento della consumazione perdura fino a quando l'agente non la libera. Il reato permanente non va confuso con il reato istantaneo con effetti permanenti (es. l'omicidio), laddove la permanenza degli effetti non è ricollegabile alla perdurante volontà colpevole dell'agente.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio il Tribunale ha implicitamente qualificato il furto di energia elettrica come reato istantaneo e, riconosciuta la mancanza della flagranza, non ha convalidato l'arresto.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Al contrario, la captazione continuativa di energia elettrica potrebbe indurre a ritenere, la sua natura di reato permanente. Così però non è. Infatti un reato per essere permanente deve avere le seguenti connotazioni : l'essere stato
"costruito" come permanente dal legislatore nella sua fattispecie tipica;
avere una consumazione che non ha soluzione di continuità (es. associazione per delinquere;
sequestro di persona, ecc.).
Nel furto di energia elettrica, invece, mancano tali caratteri, in quanto il delitto
è "costruito" normalmente come reato istantaneo ed il protrarsi eventuale della consumazione non è continuativo.
C'è da chiedersi, allora, se i ripetuti prelievi abusivi di energia, successivi al primo, e protratti nel tempo, siano post factum non punibili ovvero autonomi reati.
In un recente arresto giurisprudenziale, questa Corte, nel valutare la possibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di lieve entità) al furto di energia elettrica, in ragione dei singoli esigui prelievi di energia di volta in volta captati, ha dato al quesito risposta negativa, evidenziando che "nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Cass. 12716\2001, imp. Di Bella, rv.
219152).
Ben allora può affermarsi che il delitto di furto di energia elettrica vada inquadrato in quella categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, e denominati a “consumazione prolungata” o a “condotta frazionata”, ciò non in
G ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere.
1Sono esempi di tali fattispecie, l'usura nel caso i cui la riscossione degli interessi avviene in modo rateale (artt. 644 e 644 ter c.p.: cfr. Cass. II, 26553\2007,
imp. Garone, rv. 237169); la truffa in danno di enti previdenziali, con plurima ricezione di indebite prestazioni (cfr. Cass. II, 11026\2005, imp. Becchiglia, rv.
231157); la truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, con pagamenti dilazionati nel tempo (art. 640 bis c.p.: cfr. Cass. II, 26256\2007, imp.
Cornello, rv. 237299); la corruzione con plurime e dilazionate dazioni di danaro
(cfr. Cass. 4300\1997, imp. Carabba, rv. 208886).
La conseguenza dell'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo e, per quello che qui interessa, rendono flagrante il delitto se all'atto dell'intervento della
P.G. la captazione (come nel caso che qui interessa) è ancora in atto.
Alla luce di quanto esposto ben può affermarsi che il reato di furto, all'atto del controllo, era ancora flagrante e, pertanto, l'arresto è stato effettuato legittimamente. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza del
Tribunale senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Consigliere estensore dott. Fausto azo
Il Presidente
Dott. Antonio MORGIGNI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 GEN. 2018
IL CANCELLERE A IG M
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Giulio IO R
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