Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7404 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7404 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi in Paderno Dugnano (MI), Via Cesare Battisti n. 23, int. 3 scala 1, ed entrambi rappresentati e difesi all' avv. e dell'avv. Giovanni Miedico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. . Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di Cormano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali. E OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della separazione:
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, ma vivrà con la madre, Persona_1 genitore collocatario. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione (a solo titolo esemplificativo: scelte della scuola, dell'iscrizione scolastica, degli indirizzi scolastici ed extrascolastici, cure e salute, scelte educazionali.) andranno assunte congiuntamente.
2) Le parti concordemente convengono che dal 07/11/2024 al 31/12/2024 o comunque fino ad una nuova soluzione abitativa della madre, adotteranno una soluzione temporanea per permettere alla figlia di adattarsi con gradualità alla nuova situazione familiare e comprendere meglio la separazione dei genitori. Durante questo periodo, i genitori continueranno a risiedere nella casa
3) La IG.ra si impegna ad individuare una nuova ed adeguata soluzione abitativa Parte_1 entro la data indicativa del 31/12/2024 C, contestualmente, a trasferirsi insieme alla figlia Per_1 portando con sé i suoi effetti personali.
4) La SI.ra , pertanto, rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, nella quale Parte_1 continuerà a risiedere il IG. . Parte_2
5) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento mensile Parte_3 Per_1 della somma di € 300,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Inoltre il padre provvederà a rimborsare i1 50% delle spese sostenute dalla madre per la mensa scolastica della figlia. 1 predetti importi dovranno essere corrisposti in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifica bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
6) Il padre contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore facendo espresso riferimento, per quanto non diversamente disposto dal presente Per_1 accordo, alle Linee Guide condivise dall'Ordine degli Avvocati di Monza e Tribunale di Monza datate
07.05.2018 e quindi: (i) spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, by cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico curante o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal pediatra, medico curante o specialista, anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, (ii) spese mediche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) visite specialistiche, in assenza di prescrizione del pediatra o del medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, c) cure termali e fisioterapiche, d) trattamenti sanitari non erogati del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, e) farmaci omeopatici, (ii) spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, d) dotazione informatica (personal computer/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES),
e) assicurazione scolastica, ,f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento, h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, 1) mensa, (iv) spese scolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria, (vi spese extrascolastiche, che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori a) al tempo prolungato, prescuola e doposcuola, b] centro ricreativo estivo (oratorio, *grest" *, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, (vi) spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, ci attività sportive, con pertinente abbigliamento e attrezzature, comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, d) spese per attività ludiche e ricreative la titolo esemplificativo, pittura, teatro, boy-scout), e) baby-sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, g) Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli. Resta inteso che, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, del pari per iscritto, nell'immediatezza della richiesta stessa e, comunque, entro il termine massimo di dieci giorni, restando inteso che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. i1 genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore, a mezzo e mail con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni, restando inteso che il relativo rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7) L'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito al 100% della madre IG.ra Per_1 Pt_1
. 1l padre IG. rinuncia dunque a richiedere l'assegno unico per la minore
[...] Parte_3
Per_1
8) Per quanto concerne i diritti di visita del padre:
• potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita da scuola sino alla domenica sera (ore 21,00), quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
• durante la settimana in cui il weekend è di pertinenza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia dal (precedente) giovedì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina, Per_1 quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola. durante la settimana in cui il weekend è di pertinenza del padre, lo stesso potrà tenere con sé la figlia dal (precedente) lunedì pomeriggio all'uscita Per_1 da scuola sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola.
9) In ogni caso, entrambi i genitori avranno la possibilità di vedere la figlia ogni volta che Per_1 lo desiderano, previo accordo, compatibilmente con gli impegni personali e scolastici della bambina e con gli impegni lavorativi dei genitori.
10) Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con la madre e Per_1 almeno due settimane consecutive con il padre. I genitori dovranno concordare il periodo di vacanza entro il 31 maggio di ciascun anno, impegnandosi inoltre a comunicarsi vicendevolmente la località di soggiorno.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, le stesse verranno virtualmente suddivise in due settimane
(precisamente dal 23.12 al 29.12 e dal 30.12 al 06.01) e trascorrerà ogni anno Per_1 alternativamente una settimana con la madre e una con il padre;
Ad ogni modo i genitori concordano di trascorrere insieme il giorno di Natale.
Le vacanze pasquali e gli altri ponti verranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_1 genitore;
Nell'eventualità invece della presenza di un giorno di festa nel corso della settimana, questo verrà accorpato al genitore di pertinenza.
La IG.ra e il IG. trascorreranno insieme il giorno del compleanno di Parte_1 Parte_2
. Per_1
Il tutto fatte salve eventuali e reali eIGenze di salute della minore, nel qual caso giorni e/o orari potranno subire delle modifiche che i genitori di volta in volta concorderanno.
11) I genitori si impegnano a presentare e ad introdurre alla figlia rispettive ed eventuali Per_1 nuove frequentazioni sentimentali in modo graduale e nel rispetto della sensibilità e della volontà della figlia e, in ogni caso, non prima del compimento del decimo anno di Per_1
12) 1 coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della minore e si danno altresì reciproco assenso ed autorizzazione in caso di espatrio, previo necessario preavviso all'altro genitore nel caso di viaggio all'estero con la minore: 13) Le parti dichiarano di essere allo stato attuale economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti.
14) 1l IG. si impegna a restituire alla IG.ra l'importo di € 50.000,00 Parte_2 Parte_1 dalla medesima corrisposto durante la vita matrimoniale per il pagamento di una parte delle rate del mutuo e per l'acquisto degli arredi della casa coniugale. Tale somma verrà restituita entro 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, avvero al momento dell'eventuale vendita della casa a terzi, qualora la vendita si perfezioni prima del predetto termine di 10 anni.
15) Le parti inoltre confermano di avere definito tra loro qualsiasi altra questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 07.11.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Cormano (MI) il 21 giugno 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cormano, anno 2014, n. 10, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano (MI), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi