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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/09/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 962/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, via Parte_1 C.F._1
S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni per il Nucleo Parte_1
Familiare, quale lavoratore dipendente, per il periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2022 o a data meglio vista per la moglie e per i figli minori, anche quelli residenti in [...]di cui in narrativa e cioè:
1. nato il [...] in [...], c.f. CP_2
(figlio); 2. , nato il [...] a [...] CodiceFiscale_2 CP_3
(Senegal), c.f. (figlio);
3. nata il CodiceFiscale_3 CP_4
31.08.2010 in Parcelles Assainies (Senegal), c.f. (figlia); 4. CodiceFiscale_4
, nata il [...] a [...], c.f. CP_5 CodiceFiscale_5
(moglie);
1 condannare l , in persona del suo Presidente protempore, a corrispondere la CP_6 prestazione richiesta, con interessi. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_6
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni pretesa avversa.
2. NEL MERITO, IN SUBORDINE, rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino italiano dall'8.8.2017 e di essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in Italia fino al 28.2.2022. Allegava di convivere con parte del suo nucleo familiare in Italia, mentre parte della sua prole e la prima moglie erano rimasti in Senegal. Deduceva di aver presentato all domanda di pagamento degli ANF per tutti CP_6
i figli e la moglie, per i periodi dal 1.1.2016 e successivi, fino al 28.2.2022. In particolare, deduceva che i figli e la moglie di cui alle sopra riportate conclusioni vivessero tutt'ora in Senegal. L' aveva rigettato le domande e con delibera dell'8.2.2023, anche il ricorso CP_6 amministrativo, per mancata produzione della documentazione prescritta dalle circolari in materia. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva altresì prodotto autocertificazioni reddituali. Argomentava circa il proprio diritto alla percezione degli ANF, evidenziando di aver proposto la domanda amministrativa fin dal luglio 2021, senza ottenere risposta. Produceva le proprie certificazioni fiscali, al fine di dimostrare il possesso del requisito reddituale. Richiamava la giurisprudenza che aveva ritenuto l'illegittimità delle disposizioni che escludevano dal beneficio i familiari di paesi terzi non residenti sul territorio nazionale.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 6.6.2025. CP_6
Riferiva che il ricorrente aveva presentato domanda di ANF per i figli e la moglie residenti in [...], per i periodi dal 1.7.2016 al 28.2.2022. Essa era stata respinta, per carenza della documentazione richiesta. Il ricorso amministrativo era stato rigettato l'8.2.2023. Eccepiva preliminarmente la prescrizione e la decadenza del diritto azionato in giudizio.
2 Precisava, nel merito, che nei propri archivi risultava una domanda presentata il 10.7.2021 e respinta il 28.6.2022, per tre figli e la moglie residenti in [...]. In essa, erano presenti solo due dei tre minori di cui alla presente controversia ed essi avevano date di nascita (4.1.2003 e 3.3.2003) che comprovavano senza dubbio una diversa maternità. Non risultavano ANF pagati e conguagliati dal datore di lavoro. Il ricorrente aveva, inoltre, presentato una serie di richieste ANF DIP, l'ultima delle quali relativa al periodo 1.7.2020-30.6.2021. Ribadiva, in questa sede, l'insufficienza della documentazione prodotta, ritenendo altresì che per poter conseguire la prestazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in Italia il matrimonio contratto all'estero e i figli dallo stesso nati. Per contro, non era stata specificata, né documentata, la maternità e paternità dei minori. Rilevava, inoltre, che le date indicate nel ricorso giudiziario non corrispondevano ai periodi per cui erano state presentate le domande di autorizzazione e i modelli ANF DIP. Riteneva che il ricorrente non avesse offerto prova sufficiente dei redditi familiari prodotti all'estero, non avendo offerto certificazione dell'autorità fiscale estera, legalizzata dall'autorità consolare italiana.
Rammentava la normativa vigente in tema di ANF e di autorizzazione amministrativa.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP_6
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073). Il ritardo nella decisione dell' , così come la tardiva presentazione del ricorso CP_6 amministrativo, d'altro canto, pur consentendo di superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 443, c.p.c., non determina una proroga dei termini decadenziali. La S.C. ha
3 osservato che “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Il ricorrente ha prodotto modelli ANF DIP inviati all' il 15 e 16.2.2021 (doc. 1 CP_6 ric.) e domande di autorizzazione ANF presentate il 10.7.2021 (doc. 2 ric.). L' ha CP_6 prodotto il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, datata 28.6.2022 (doc. 4 ) e una richiesta di documentazione relativa al ricorso amministrativo, CP_6 trasmessa al Difensore del ricorrente il 31.1.2023 (doc. 5 ). Il ricorso CP_6 amministrativo è stato rigettato con provvedimento dell'8.2.2023 (doc. 6 ric.). Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 11.9.2024, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine decadenziale.
4 L'accertata decadenza assorbe qualsiasi ulteriore considerazione sul merito della domanda. 2. Dal momento che il ricorrente, soccombente, ha depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. (doc. 16 ric.), non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 16.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 962/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, via Parte_1 C.F._1
S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni per il Nucleo Parte_1
Familiare, quale lavoratore dipendente, per il periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2022 o a data meglio vista per la moglie e per i figli minori, anche quelli residenti in [...]di cui in narrativa e cioè:
1. nato il [...] in [...], c.f. CP_2
(figlio); 2. , nato il [...] a [...] CodiceFiscale_2 CP_3
(Senegal), c.f. (figlio);
3. nata il CodiceFiscale_3 CP_4
31.08.2010 in Parcelles Assainies (Senegal), c.f. (figlia); 4. CodiceFiscale_4
, nata il [...] a [...], c.f. CP_5 CodiceFiscale_5
(moglie);
1 condannare l , in persona del suo Presidente protempore, a corrispondere la CP_6 prestazione richiesta, con interessi. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_6
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni pretesa avversa.
2. NEL MERITO, IN SUBORDINE, rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino italiano dall'8.8.2017 e di essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in Italia fino al 28.2.2022. Allegava di convivere con parte del suo nucleo familiare in Italia, mentre parte della sua prole e la prima moglie erano rimasti in Senegal. Deduceva di aver presentato all domanda di pagamento degli ANF per tutti CP_6
i figli e la moglie, per i periodi dal 1.1.2016 e successivi, fino al 28.2.2022. In particolare, deduceva che i figli e la moglie di cui alle sopra riportate conclusioni vivessero tutt'ora in Senegal. L' aveva rigettato le domande e con delibera dell'8.2.2023, anche il ricorso CP_6 amministrativo, per mancata produzione della documentazione prescritta dalle circolari in materia. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva altresì prodotto autocertificazioni reddituali. Argomentava circa il proprio diritto alla percezione degli ANF, evidenziando di aver proposto la domanda amministrativa fin dal luglio 2021, senza ottenere risposta. Produceva le proprie certificazioni fiscali, al fine di dimostrare il possesso del requisito reddituale. Richiamava la giurisprudenza che aveva ritenuto l'illegittimità delle disposizioni che escludevano dal beneficio i familiari di paesi terzi non residenti sul territorio nazionale.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 6.6.2025. CP_6
Riferiva che il ricorrente aveva presentato domanda di ANF per i figli e la moglie residenti in [...], per i periodi dal 1.7.2016 al 28.2.2022. Essa era stata respinta, per carenza della documentazione richiesta. Il ricorso amministrativo era stato rigettato l'8.2.2023. Eccepiva preliminarmente la prescrizione e la decadenza del diritto azionato in giudizio.
2 Precisava, nel merito, che nei propri archivi risultava una domanda presentata il 10.7.2021 e respinta il 28.6.2022, per tre figli e la moglie residenti in [...]. In essa, erano presenti solo due dei tre minori di cui alla presente controversia ed essi avevano date di nascita (4.1.2003 e 3.3.2003) che comprovavano senza dubbio una diversa maternità. Non risultavano ANF pagati e conguagliati dal datore di lavoro. Il ricorrente aveva, inoltre, presentato una serie di richieste ANF DIP, l'ultima delle quali relativa al periodo 1.7.2020-30.6.2021. Ribadiva, in questa sede, l'insufficienza della documentazione prodotta, ritenendo altresì che per poter conseguire la prestazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in Italia il matrimonio contratto all'estero e i figli dallo stesso nati. Per contro, non era stata specificata, né documentata, la maternità e paternità dei minori. Rilevava, inoltre, che le date indicate nel ricorso giudiziario non corrispondevano ai periodi per cui erano state presentate le domande di autorizzazione e i modelli ANF DIP. Riteneva che il ricorrente non avesse offerto prova sufficiente dei redditi familiari prodotti all'estero, non avendo offerto certificazione dell'autorità fiscale estera, legalizzata dall'autorità consolare italiana.
Rammentava la normativa vigente in tema di ANF e di autorizzazione amministrativa.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP_6
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073). Il ritardo nella decisione dell' , così come la tardiva presentazione del ricorso CP_6 amministrativo, d'altro canto, pur consentendo di superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 443, c.p.c., non determina una proroga dei termini decadenziali. La S.C. ha
3 osservato che “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Il ricorrente ha prodotto modelli ANF DIP inviati all' il 15 e 16.2.2021 (doc. 1 CP_6 ric.) e domande di autorizzazione ANF presentate il 10.7.2021 (doc. 2 ric.). L' ha CP_6 prodotto il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, datata 28.6.2022 (doc. 4 ) e una richiesta di documentazione relativa al ricorso amministrativo, CP_6 trasmessa al Difensore del ricorrente il 31.1.2023 (doc. 5 ). Il ricorso CP_6 amministrativo è stato rigettato con provvedimento dell'8.2.2023 (doc. 6 ric.). Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 11.9.2024, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine decadenziale.
4 L'accertata decadenza assorbe qualsiasi ulteriore considerazione sul merito della domanda. 2. Dal momento che il ricorrente, soccombente, ha depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. (doc. 16 ric.), non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 16.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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