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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30084/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barbero Daniela presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Lorenzino Silvia presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Catanzaro il 30/10/1988. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.02.1989, il 31.12.1999 e l'1.08.2002, Per_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora tratterrà la somma ricavata dalla vendita Pt_2 dell'immobile sito in Prarostino piazza della Libertà 19, previa estinzione del mutuo residuo;
il signor trattiene la somma giacente in data odierna sul conto corrente postale distinto all'Iban Pt_1 [...].
DISPONE che, dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 5, il signor versi alla signora Pt_1 Pt_2 un contributo mensile al mantenimento pari a euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026, finché ella non reperirà e svolgerà una attività lavorativa.
DÀ ATTO che la signora acconsente a che il signor lasci la casa coniugale al momento Pt_2 Pt_1 della sottoscrizione del ricorso e che prelevi i seguenti beni: abiti e accessori personali, canne da pesca, un fornetto microonde, un televisore, un servizio piatti, tazze e bicchieri, due set di coperta e lenzuola, le fotografie incorniciate dei figli che si trovano nella camera da letto matrimoniale.
DÀ ATTO che le parti concordano che la vettura Fiat TIPO targata FV319RE resti al signor il Pt_1 quale continuerà a farsi carico del pagamento dei ratei del finanziamento descritto in premessa CP_1 al ricorso e di ogni altra spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30084/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barbero Daniela presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Lorenzino Silvia presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Catanzaro il 30/10/1988. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.02.1989, il 31.12.1999 e l'1.08.2002, Per_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora tratterrà la somma ricavata dalla vendita Pt_2 dell'immobile sito in Prarostino piazza della Libertà 19, previa estinzione del mutuo residuo;
il signor trattiene la somma giacente in data odierna sul conto corrente postale distinto all'Iban Pt_1 [...].
DISPONE che, dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 5, il signor versi alla signora Pt_1 Pt_2 un contributo mensile al mantenimento pari a euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026, finché ella non reperirà e svolgerà una attività lavorativa.
DÀ ATTO che la signora acconsente a che il signor lasci la casa coniugale al momento Pt_2 Pt_1 della sottoscrizione del ricorso e che prelevi i seguenti beni: abiti e accessori personali, canne da pesca, un fornetto microonde, un televisore, un servizio piatti, tazze e bicchieri, due set di coperta e lenzuola, le fotografie incorniciate dei figli che si trovano nella camera da letto matrimoniale.
DÀ ATTO che le parti concordano che la vettura Fiat TIPO targata FV319RE resti al signor il Pt_1 quale continuerà a farsi carico del pagamento dei ratei del finanziamento descritto in premessa CP_1 al ricorso e di ogni altra spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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