Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il giudice del dibattimento conseguente all'opposizione potesse dichiarare la nullità che si assumeva derivare dalla erronea indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo del decreto penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 20261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20261 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 768
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 46851/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IO N. IL 16/02/1957;
avverso la sentenza n. 5875/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del proposto ricorso.
udito il difensore avv. Manfredini Elena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, il 20 marzo 2013, confermava la sentenza emessa il 21/12/2010 dal Tribunale di Monza, con la quale ZZ IO era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione (pena convertita nella pena pecuniaria di Euro 6840 di multa) per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis perché, in qualità di legale rappresentante della società TERMACO ITALIA Srl, non versava entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente erogati nell'anno di imposta 2005 per un ammontare pari ad Euro 71.650. In Agrate Brianza nell'anno 2006. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione ZZ IO, a mezzo dei propri difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione delle norme previste a pena di nullità sugli elementi costitutivi della condanna e sulla identificazione dell'imputato, nonché mancanza e apparenza della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e).
Il ricorrente ripropone la doglianza, che ha già costituito motivo d'appello, riguardante il fatto che nel decreto penale di condanna, in dispositivo, in luogo del suo nome (ZZ RI) comparisse quello di tal SS UC. E anche che la società venisse indicata in Termico anziché correttamente in Termaco.
Contesta il fatto che il giudice di prime cure abbia risposto che "vero, infatti che in calce il decreto penale di condanna in parola riporta erroneamente un nome diverso nella sua parte dispositiva (tal SS UC) ma altrettanto vero che il destinatario unico della sottesa azione penale è solo e soltanto - come ben si evince dall'epigrafe dell'atto e, soprattutto, dall'addebito ivi contestato - l'odierno giudicabile e nessun altro, sicché deve respingersi la pretesa di costruire una nullità o un vizio procedurale su un quid che è ancora meno di un errore materiale (da correggersi nelle forme di cui agli artt. 127 e 130 c.p.p.) essendo ictu oculi mero errore di scrittura".
Si duole poi che la Corte d'appello, a fronte della doglianza che in tal modo sarebbe stato leso il diritto di difesa, abbia rilevato che effettivamente c'erano degli errori materiali e abbia poi proceduto a correggerli.
Chiede perciò che questa Suprema Corte voglia porre rimedio a questa situazione di palese violazione dei diritti dell'imputato dichiarando la nullità del decreto penale di condanna e di tutti gli atti conseguenti.
b. Nullità del decreto penale di condanna e di tutti gli atti conseguenti per l'omissione degli adempimenti previsti dall'art. 369 bis c.p.p. nonché manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Il ricorrente si duole che nel decreto penale di condanna di fosse solo il nominativo del difensore d'ufficio ma non vi fosse l'indicazione di un recapito telefonico dello stesso, con ciò, a suo dire, concretizzandosi una palese incompletezza dell'atto notificato. Ad avviso del difensore ciò non avrebbe consentito in maniera agevole, infatti, all'interessato di recuperare il nominativo dell'avvocato d'ufficio nominatogli.
Il ricorrente solleva sul punto anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in occasione della notifica del decreto penale di condanna all'indagato-imputato, lo stesso sia destinatario dell'avviso previsto dalla norme medesima per altri casi. La violazione che viene sollevata con invito a questa Corte Suprema a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale lamentandosi contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. c. Illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato nonché erronea applicazione della legge penale in tema di elementi costitutivi del delitto contestato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Ci si duole, quanto a tale motivo di ricorso che il giudice del merito abbia ritenuto sussistente operato sulla scorta della sola prova dell'invio del modello 770. Viene richiamata giurisprudenza di questa corte in relazione al reato di cui all'imputazione. Viene sottolineata che non è vero che nel modello 770 inviato telematicamente ci sia l'indicazione del nominativo dell'imputato e che nessuna prova è stata chiesta nel disposto d'ufficio nonostante la vivace iniziativa in tal senso del tribunale in ordine al soggetto fisico o giuridico cui appartiene il pinna utilizzato per l'invio telematico del modello 770.
d. Violazione delle norme processuali in materia probatoria, sia con riferimento alle modalità di applicazione dell'istituto di cui all'art. 507 c.p.p. sia per violazione del disposto di cui all'art. 468 c.p.p. nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Il ricorrente si duole di quello che a suo avviso sarebbe uno sconcertante e improprio utilizzo da parte del giudice del merito dei propri poteri ufficiosi istruttori. Contesta, in particolare, che sarebbe stato escusso il teste D'NN prima ancora di avere sentito il teste di lista del pubblico ministero, non presente, così come l'acquisizione di documenti avvenuta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. e. Assoluta mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge.
Ci si duole che, richiamandosi ai criteri direttivi di quell'art. 133 c.p., il giudice di prime cure abbia inteso infliggere all'imputato una pena che il ricorrente ritiene eccessivamente rigorosa. Ciò, in primis, per la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo ritenuto il giudicante che "non sussistono i presupposti ne' per la concessione di attenuanti generiche (come invece si era ritenuto inaudita altera parte col DP di condanna) ne' per il riconoscimento dei benefici".
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata dunque giustificata, secondo la tesi prospettata, dalla asserita commissione da parte dell'imputato di altri reati, nonostante in relazione agli stessi non vi sia stato un accertamento giudiziario.
Si lamenta, poi, la totale mancanza di motivazione per quanto riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il solo motivo sopra indicato sub e), limitatamente alla mancata motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge, è, ad avviso di questa Corte Suprema, fondato, mentre gli altri, che costituiscono peraltro, la riproposizione anche grafica dei medesimi motivi di appello, sono tutti infondati.
2. Quanto ai primi due motivi, va evidenziato, prima di ogni altra considerazione che, per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna stesso, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, ultima parte, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio.
Pertanto, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, il decreto penale di condanna è da considerarsi come non più esistente, di guisa che ne' il Tribunale, ne' altro giudice potrebbe emetterne una declaratoria di nullità.
È stato più volte sottolineato che, se, diversamente, quest'ultima intervenisse, sarebbe inutiliter data, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto procedere alla trattazione del processo, pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto, e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 22710 del 5.12.2012 dep. 27.5.2013, Confl, comp. in proc.Hu., rv. 256538).
Nessun rilievo ha, dunque, l'errore materiale - tra i tanti che hanno caratterizzato questo giudizio- esistente nel dispositivo del decreto penale di condanna. E irrilevante appare la proposta questione, nei termini di illegittimità costituzionale dell'art. 369 bis c.p.p. come più ampiamente specificati in premessa.
Quanto a quest'ultima, peraltro, già la Corte territoriale aveva risposto in maniera, oltre che coerente e logica, anche condivisibile, rilevando come non pertinente fosse il richiamo all'art. 369 bis c.p.p. perché quello riguarda l'obbligo dell'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini in occasione del primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, e comunque prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, incombenti che mancano nella procedura per decreto penale, per la quale vale la specifica disciplina dettata dagli art. 460 c.p.p. e segg., che stabiliscono termini e modalità della comunicazione all'imputato. Evidenziava la Corte territoriale come la diversità delle situazioni contemplate dalle predette norme vanificasse anche i prospettati profili di incostituzionalità nei termini già rappresentati dalla difesa nell'atto di impugnazione nel merito.
Del resto, ad onta dell'errore materiale contenuto del dispositivo, dell'indicazione del nome della società in Termico in luogo di quello esatto di Termaco e della mancata indicazione del numero di telefono del difensore d'ufficio nominatogli, che il decreto penale notificatogli fosse indirizzato a lui era stato ben compreso dal ZZ, che ha proposto opposizione allo stesso nei termini e avuto modo di svolgere nel corso dei due giudizi di merito tutte le proprie difese.
3. Infondato è anche il motivo di ricorso sopra indicato sub c). Si richiamano nello stesso, come peraltro, ad abundantiam, in tutti i dedotti motivi, l'art. 606 c.p.p., sia la lett. B) che la lett. e). In realtà, però, non si propone ne' una violazione di legge e nemmeno un vizio motivazionale, ma solo una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda processuale non consentita in questa sede.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n, 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Più di recente è stato ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (il non avere lui inviato il modello 770), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quei vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, già risposto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) allo speculare (e parimenti generico) motivo di appello, laddove hanno evidenziato che già in quella sede l'appellante aveva "omesso di chiarire cosa si dovrebbe intendere per certificazione e - soprattutto - di confutare con elementi concreti gli argomenti spesi in proposito dal primo giudice".
Peraltro, va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o indizi (sez. 3, n. 1443 del 15.11.2012 dep. 11.1.2013, Salmistrano, rv. 254152, fattispecie in cui è stata ritenuta sufficiente la allegazione dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro;
conf. sez. 3 n. 33187 del 12.6.2013, Buzi, rv. 256429).
4. Infondato anche il motivo di ricorso indicato in premessa sub d). Il ricorrente, quanto allo stesso, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, ove si ricorda la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema sull'art. 507 c.p.p.) che non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte - va ricordato - come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
5. In parte fondato, come si anticipava, è, invece l'ultimo motivo di ricorso.
Non lo è, ad avviso del Collegio, per quanto concerne la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente riporta il motivo di appello e ricorda egli stesso come al diniego di queste ultime il giudice di prime cure fosse pervenuti sulla base del fatto che non potesse essere riconosciuta l'occasionalità del reato "perché l'espletato dibattimento ha provato che la condotta ... contestata non è l'unica consumata, risultando dalla produzione del PM (errata per l'annualità 2006 ma corretta per l'annualità 2005) specularmente raffrontata con la deposizione del funzionario - che la posizione della Termaco Italia s.r.l. ha curato - omissioni (e per somme ben maggiori) ulteriori;
altre due che segnatamente che, salvi tempi di prescrizione e/o ulteriori diverse determinazioni già assunte o da assumere da parte dell'ufficio inquirente, debbono essere rimesse alla sua attenzione" (sent. pag. 7).
Ma la Corte territoriale sul punto, aveva superato tale motivazione, di fatto rivedendo la motivazione, seppure pervenendo all'identico risultato di un diniego, con una motivazione congrua, logica e coerente. Si legge sul punto, infatti, della "...legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche (a prescindere dal riferimento ad ulteriori profili di evasione) in assenza di concreti elementi utili ad una valutazione favorevole all'imputato, che nel caso di specie non è dato evincere dal fascicolo processuale, ne' vengono in alcun modo addotti dalla difesa, e non essendo sufficiente a questo scopo (per espressa previsione normativa) la sola assenza di precedenti penali".
La doglianza riproposta sul punto si palesa generica, in quanto il ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, gli elementi sopra ricordati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Fondato è, invece, il motivo di doglianza che attiene alla totale mancanza di motivazione, a fronte di un imputato che dal certificato penale in atti risulta essere incensurato, quanto alla mancata concessione dei benefici di legge, e, in primis, della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente ne aveva fatto uno specifico motivo di appello (il 6^), dolendosi della mancata motivazione del giudice di prime cure sul punto. Ma non vi è stata risposta, in motivazione, da parte della Corte d'Appello di Milano.
6. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, con rigetta, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014