Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
L'inappellabilità della sentenza di condanna, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, a pena condizionalmente sospesa (prima che tale limite venisse dichiarato incostituzionale da C. Cost. n. 363 del 1991 e poi abrogato dall'art. 31 L. n. 479 del 1999) - sentenza, peraltro, ricorribile in cassazione -, non preclude la revocabilità del beneficio, ricorrendone i presupposti, e la conseguente eseguibilità della pena inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2008, n. 21355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21355 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1406
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 034405/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LT N. IL 17/10/1942;
avverso ORDINANZA del 03/11/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M.: rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che con ordinanza del 3/11/2006 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, disponeva, ai sensi dell'art. 168 c.p., u.c., n. 1, comma 1, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al CI con sentenza del locale G.u.p. del 5/6/1990, avendo lo stesso commesso il 19/1/1995 e quindi nel quinquennio altro delitto per il quale è stato condannato dal medesimo Tribunale con sentenza del 22/11/1998;
- che il ricorrente deduce che il beneficio non era revocabile poiché, all'epoca della sentenza 5/6/1990 pronunciata col rito abbreviato, ne era esclusa l'appellabilità ex art. 443 c.p.p., comma 2;
che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto dall'inappellabilità della sentenza - peraltro ricorribile per cassazione - (prima che tale limite venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. n. 363/91 e poi abrogato dalla L. n. 479 del 1999, art. 31) non scaturiva affatto la sicura ineseguibilità della pena inflitta e la irrevocabilità del beneficio, pure in presenza di una delle condizioni risolutive previste dall'art. 168 c.p. (v., in tal senso, la giurisprudenza formatasi nella vigenza della disposizione dell'art. 443.2 c.p.p. che sanciva il divieto di appello per questa tipologia di decisioni:
Cass., 13/12/1990, Lucibello e Cass., 9/5/1991, Chinelli); che il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008