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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 2469/2025 promossa con da
(c.f. ), nato/a a HN Parte_1 C.F._1 (Ucraina), il 24/04/1970 con l'avv. NICOLETTA DAL SIE
e
(c.f. ), nato/a a DERENEU CP_1 C.F._2 977 con l'avv. TANJA MARIA BIGARAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 16/04/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con la sentenza n. 695/2025 (dep. 10/06/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/09/2012 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 ROMA dell'anno 2012, al n. 14, Parte I, Serie 19, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate appaiono congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti, anche del figlio maggiorenne, che per pacifica allegazione ha frattanto raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/09/2012 da
, nato/a a HN (Ucraina), il 24/04/1970 Parte_1
e
, nato/a a DERENEU (Moldova), il 4/12/1977, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA dell'anno 2012 al n. 14, Parte I, Serie 19, alle seguenti condizioni:
“1) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, costituita dall'abitazione sita in Carbonera (TV), via Don Giovanni Minzoni n. 9 int. 1, nonché delle relative pertinenze in favore del sig. attesa la raggiunta autosuffcienza CP_1 economica del figlio maggiorenne;
Per_1
2) nulla disporsi quanto al mantenimento del figlio nonché alle spese Per_1 straordinarie ad esso afferenti, a fronte della raggiunta autosufficienza economica da parte dello stesso;
3) dare atto che i signori e hanno convenuto, ai sensi e per gli Pt_1 CP_1 effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, che il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra la somma capitale, onnicomprensiva e non Pt_1 rivalutabile di € 5.000,00 (cinquemila/00). Di tale importo, la somma di € 1.600,00
(milleseicento/00) è già stata corrisposta alla data del 9.12.2025. La restante somma di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) sarà versata in rate mensili consecutive di € 200,00 (duecento/00) cadauna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Con l'integrale versamento della somma di cui sopra, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni loro rapporto e di non avere, ora per allora, null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa;
4) disporre che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, le rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale e relative pertinenze, di cui
i sig.ri e sono comproprietari, ciascuno per la quota indivisa del CP_1 Pt_1
50%, nonché le spese condominiali relative alle predette unità immobiliari, siano poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) disporre che il sig. è tenuto alla corresponsione per l'intero delle CP_1 utenze domestiche relative all'unità immobiliare sita in Carbonera (TV), via Don Giovanni Minzoni n. 9 int. 1, sino al 10 gennaio 2026. A decorrere dall'11.01.2026 la responsabilità per il pagamento di tutte le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, acqua, servizio idrico integrato, tassa sui rifiuti – Tari) e per la stipula dei relativi nuovi contratti graverà esclusivamente su chi avrà la materiale disponibilità ed il godimento dell'immobile. Di conseguenza il sig. é autorizzato, a partire da tale CP_1 data, a richiedere la cessazione delle utenze ancora a lui intestate e non sarà più in alcun modo responsabile per eventuali debiti maturati successivamente;
6) disporre che il conto corrente cointestato ai sig.ri e di cui alle Pt_1 Parte_2 premesse del ricorso rimarrà cointestato agli stessi sino a quando risulterà gravato dall'addebito diretto delle rate di rimborso del mutuo fondiario, dopo di che verrà estinto o volturato all'uno o all'altro.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 2469/2025 promossa con da
(c.f. ), nato/a a HN Parte_1 C.F._1 (Ucraina), il 24/04/1970 con l'avv. NICOLETTA DAL SIE
e
(c.f. ), nato/a a DERENEU CP_1 C.F._2 977 con l'avv. TANJA MARIA BIGARAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 16/04/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con la sentenza n. 695/2025 (dep. 10/06/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/09/2012 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 ROMA dell'anno 2012, al n. 14, Parte I, Serie 19, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate appaiono congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti, anche del figlio maggiorenne, che per pacifica allegazione ha frattanto raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/09/2012 da
, nato/a a HN (Ucraina), il 24/04/1970 Parte_1
e
, nato/a a DERENEU (Moldova), il 4/12/1977, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA dell'anno 2012 al n. 14, Parte I, Serie 19, alle seguenti condizioni:
“1) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, costituita dall'abitazione sita in Carbonera (TV), via Don Giovanni Minzoni n. 9 int. 1, nonché delle relative pertinenze in favore del sig. attesa la raggiunta autosuffcienza CP_1 economica del figlio maggiorenne;
Per_1
2) nulla disporsi quanto al mantenimento del figlio nonché alle spese Per_1 straordinarie ad esso afferenti, a fronte della raggiunta autosufficienza economica da parte dello stesso;
3) dare atto che i signori e hanno convenuto, ai sensi e per gli Pt_1 CP_1 effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, che il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra la somma capitale, onnicomprensiva e non Pt_1 rivalutabile di € 5.000,00 (cinquemila/00). Di tale importo, la somma di € 1.600,00
(milleseicento/00) è già stata corrisposta alla data del 9.12.2025. La restante somma di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) sarà versata in rate mensili consecutive di € 200,00 (duecento/00) cadauna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Con l'integrale versamento della somma di cui sopra, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni loro rapporto e di non avere, ora per allora, null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa;
4) disporre che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, le rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale e relative pertinenze, di cui
i sig.ri e sono comproprietari, ciascuno per la quota indivisa del CP_1 Pt_1
50%, nonché le spese condominiali relative alle predette unità immobiliari, siano poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) disporre che il sig. è tenuto alla corresponsione per l'intero delle CP_1 utenze domestiche relative all'unità immobiliare sita in Carbonera (TV), via Don Giovanni Minzoni n. 9 int. 1, sino al 10 gennaio 2026. A decorrere dall'11.01.2026 la responsabilità per il pagamento di tutte le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, acqua, servizio idrico integrato, tassa sui rifiuti – Tari) e per la stipula dei relativi nuovi contratti graverà esclusivamente su chi avrà la materiale disponibilità ed il godimento dell'immobile. Di conseguenza il sig. é autorizzato, a partire da tale CP_1 data, a richiedere la cessazione delle utenze ancora a lui intestate e non sarà più in alcun modo responsabile per eventuali debiti maturati successivamente;
6) disporre che il conto corrente cointestato ai sig.ri e di cui alle Pt_1 Parte_2 premesse del ricorso rimarrà cointestato agli stessi sino a quando risulterà gravato dall'addebito diretto delle rate di rimborso del mutuo fondiario, dopo di che verrà estinto o volturato all'uno o all'altro.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani