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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 537/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro n. 194/2024 R.S., emessa il 16/07/2024, pubblicata il 22/07/2024 e notificata il 24/07/2024, resa all'esito del giudizio n. 511/2024 R.G.; avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; promossa da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Amatucci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Amatucci in Pagliare del Tronto;
appellante; contro (P.IVA Controparte_1
- in persona del suo Presente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Oreste Manzi, con elezione di domicilio in Rimini presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'istituto medesimo;
appellato; Controparte_2
(C.F. in persona del
[...] P.IVA_2
Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, CP_3
pag. 1 di 19 dagli Avv.ti Massimo Di Gilio ed Elisa Sarno, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna (BO); appellato;
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Parte_2
D.L.22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del gruppo , Controparte_4 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ferrozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO); appellata;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa, per quanto d'interesse in questa sede, è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 23\04\2024 Parte_1 contestava il diritto di , e di procedere in executivis stante il CP_1 CP_2 CP_5 ritenuto annullamento e cancellazione dei ruoli ex art. 1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 nonché la mancata rituale notifica dei seguenti titoli esecutivi : Avviso di addebito N. 43720150000233149000 , Avviso di addebito N. 43720150000264382000 , Avviso di addebito N. 43720150001462163000 , Cartella di pagamento N. 13720150003349971000 , Cartella di pagamento N. 13720150007842982000 , Avviso di addebito N. 43720160001123104000 , Avviso di addebito N. 43720160002278425000, Cartella di pagamento N. 13720160005080158000 , Avviso di addebito N. 43720180002087535000 , Avviso di addebito N. 43720180002131611000 , Cartella di pagamento N. 13720190004833047000 , Cartella di pagamento N. 13720190006655847000 , Cartella di pagamento N. 13720200001754427000 , Avviso di addebito N. 43720210000074131000 e Cartella di pagamento N. 13720210002535812000. Si costituivano ritualmente in giudizio l' , e l' CP_1 CP_2 [...]
che chiedevano il rigetto del ricorso. (…)”. Controparte_6
Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 194/2024 R.S.,
pag. 2 di 19 emessa il 16/07/2024, pubblicata il 22/07/2024, così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso . 2) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese processuali consistenti Parte_2 nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 6.748,00 ( di cui euro 880,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) per ciascuna parte resistente , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.” Il Tribunale di Rimini, in estrema sintesi, nella predetta pronuncia, da un lato, ha ritenuto che l'istanza presentata dall'allora opponente ai sensi dell'art. 1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 non soddisfaceva “con tutta evidenza i requisiti” previsti da tale disposizione legislativa per carente allegazione documentale e, dall'altro lato, ha evidenziato che “sia l' che l' hanno CP_5 CP_1 provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA di cui è causa a mezzo del servizio postale e perfezionate ai sensi dell'art. 140 cpc. o consegnate direttamente nella mani del destinatario o di soggetti autorizzati al ritiro” (valutando sul punto generico ed inconferente il disconoscimento operato dall'allora ricorrente), giudicando, per l'effetto, l'opposizione per cui è causa
“tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633-01) e la preclusione della eccezione di prescrizione e\o decadenza e\o infondatezza dei crediti con riferimento al periodo precedente alla formazione del titolo esecutivo ( Cass. Sez. L. n. 6704 del 6\042016 e n. 16425 del 19/06/2019)”. Il Giudice a quo, infine, non ha mancato di rilevare come “(…) abbia prodotto ulteriore documentazione CP_5 interruttiva della prescrizione costituita dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla in data 29/9/2016, dal preavviso di iscrizione di fermo Parte_2 amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi”, pervenendo così alle statuizioni di cui al sopra ritrascritto dispositivo. Con ricorso depositato in data 16/08/2024, il sig. ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via preliminare/pregiudiziale, disporre inaudita altera parte o previa e urgente fissazione di udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé, la sospensione della sentenza n. 194/2024, pubblicata il 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, nella persona del dott. Aredigò, all'interno della causa civile pag. 3 di 19 con R.G. n. 511/2024, stante la sussistenza dei gravi motivi integrati dalla palese fondatezza delle ragioni di opposizione e il pregiudizio economico che verrebbe arrecato al ricorrente, il cui diritto costituzionale di difesa è stato completamente mutilato dall'assenza di produzione degli originali richiesti, da un'esecuzione diretta a ottenere somme ingenti che risultano assolutamente non dovute, per tutte le causali indicate, in fatto e in diritto, alle quali qui integralmente ci si richiama;
- in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare che la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 194/2024 è stata notificata solo ad alcune delle parti del giudizio in violazione del principio del litisconsorzio necessario;
- in via principale/nel merito, riformare la sentenza n. 194/2024, pubblicata il 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, nella persona del dott. Ardigò, all'interno della causa civile con R.G. n. 511/2024 per tutte le argomentazioni e motivazioni di cui in narrativa, tutte richiamate, dichiarando che l' non ha il diritto di procedere ad Parte_2 esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, ordinando la cancellazione dei ruoli esattoriali riproduttivi dei seguenti atti: • Avviso di addebito N. 43720150000233149000; • Avviso di addebito N. 43720150000264382000; • Avviso di addebito N. 43720150001462163000; • Cartella di pagamento N. 13720150003349971000; • Cartella di pagamento N. 13720150007842982000; • Avviso di addebito N. 43720160001123104000; • Avviso di addebito N. 43720160002278425000; • Cartella di pagamento N. 13720160005080158000; • Avviso di addebito N. 43720180002087535000; • Avviso di addebito N. 43720180002131611000; • Cartella di pagamento N. 13720190004833047000; • Cartella di pagamento N. 13720190006655847000; • Cartella di pagamento N. 13720200001754427000; • Avviso di addebito N. 43720210000074131000; • Cartella di pagamento N. 13720210002535812000. mai notificati dall'
[...]
relativi a pretese dell' e dell' interessi ed aggi Parte_2 CP_2 CP_1 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
- condannare l' , l' e l' al pagamento delle Controparte_6 CP_2 CP_1 spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
pag. 4 di 19 A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha articolato sei motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “a) Violazione di legge in relazione agli art. 99-132 cpc – difetto di motivazione;
omessa, carente ed erronea motivazione della sentenza in relazione alla legge 228/2012”; “b) Errata, carente e/o contraddittoria interpretazione ed applicazione della legge 228/2012 e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc.”; “c) Omessa, carente e/o erronea motivazione della sentenza circa l'inesistenza degli originali delle prove di notifica con conseguente inesistenza del titolo”; “d) Errata, carente e/o contraddittoria motivazione circa il disconoscimento ai sensi ed effetti degli art. 2712 e 2719 cpc”; “e) Errata, carente e/o contraddittoria motivazione circa la tardività dell'opposizione oltre il termine di decadenza”; “f) Abnormità delle spese di lite. Causa esclusivamente documentale”. A mezzo degli spiegati motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le eccezioni già svolte nel corso del giudizio di prime cure, dolendosi altresì della liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini giudicata “davvero sproporzionata”, avendo avuto la presente causa “un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria”. Con specifico riferimento alla spiegata istanza inibitoria, il sig. ha Parte_1 allegato la sussistenza sia del fumus boni iuris, richiamando gli articolati motivi di impugnazione, sia del periculum in mora, limitandosi ad allegare sul punto che:
“stante l'ingente importo delle pretese avanzate dai convenuti, pari ad € 166.483,47, l'avvio di una procedura esecutiva a carico dell'odierno appellante costituirebbe un grave ed irreparabile pregiudizio”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle “considerazioni di merito già svolte in sede di giudizio di primo grado”, qui reiterate, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) PRELIMINARMENTE: respingere la richiesta di sospensiva, avendo controparte richiesto la so-spensiva della provvisoria esecutività della sentenza e non dei ruoli impugna-ti, ed essendo la sentenza di per se priva di forza esecutiva, ed inoltre non sussistendo la prova del fumus bonis juris né del periculum in mora, non avendo controparte fornito alcuna prova in tal senso.
pag. 5 di 19 Nel merito, confermare la sentenza di primo grado, respingendo il presente appello, applicando la citata giurisprudenza di Cassazione, accertare e di- chiarare che la presente opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ex art 617 cpc e DICHIARARE LA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE, ESSENDO STATA OPPOSTA DOPO I 20 GIORNI DI LEGGE, rigettando il presente appello. In via subordinata, solo per la denegata e non creduta ipotesi di mancata ec- cezione di tardività, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato, essendo stati correttamente notificati tutti gli atti prodromici, essendo la cartella esattoriale definitiva, condannando il appellante al pagamento delle somme contenute nell'intimazione di paga-mento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. (…)”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, dopo aver preliminarmente CP_2 evidenziato che “l'oggetto della controversia riguarda … aspetti meramente procedurali della procedura esecutiva”, con conseguente legittimazione passiva dell , nel merito ha ribadito la fondatezza delle Parte_2 proprie pretese creditorie (consistenti in richieste premi da autoliquidazioni rimaste impagate), chiedendo che questa Corte voglia: “(…) IN VIA PRELIMARE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, dichiararsi che il soggetto destinatario delle relative conseguenze (pagamento spese di lite) è l' . Parte_2
IN VIA DI MERITO: Rigettarsi integralmente le domande tutte di parte ricorrente, e ciò in quanto, in forza delle motivazioni espresse nella parte descrittiva e motiva del presente atto, infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio. (…)”. L , ritualmente costituitasi in giudizio, con Parte_2 memoria depositata anche per il merito del fascicolo del sub. procedimento 537- 1/2024, ha analiticamente replicato agli avversi motivi di gravame e, quanto all'inibitoria spiegata dal sig. , ne ha asseverato l'infondatezza per Parte_1 difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, chiedendo: “(…) Sulla sospensione: Voglia la Corte di Appello di Bologna, sezione Lavoro, respingere l'istanza di sospensione in quanto non appaiono sussistenti i requisiti di legge per la concessione. Nel merito: Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma pag. 6 di 19 della sentenza resa dal Tribunale di Rimini, sezione lavoro 194/2024 del 22.7.2024. Vinte le spese di grado”. L'inibitoria proposta dall'odierno appellante è stata tratta all'udienza collegiale del 17/10/2025 e rigettata con Ordinanza emessa in pari data. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. I primi due motivi di grame (lettere A e B), a mezzo dei quali l'odierno appellante eccepisce e contesta l'errato convincimento del Giudice di Primo Grado nella interpretazione della portata della Legge 228/2012 con riferimento alle richieste e istanze in tal senso svolte dal sig. in ragione della loro stretta Pt_1 interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente. Al riguardo, questa Corte ritiene, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, che quanto indicato e chiarito dal Tribunale di Rimini, sulla scorta della documentazione in atti, sia frutto di una corretta valutazione delle questioni giuridiche sottese. La correttezza relativa alla valutazione documentale fatta dalla sentenza in ordine a tale punto è peraltro confermata dai riscontri di come illustrati da primo CP_5 giudice: in particolare, il Tribunale di Rimini, nel disattendere l'eccezione di dedotta cancellazione dei ruoli ex art. 1 comma 540 dell'art. 1 della Legge 228/2012 per non avere l risposto nel termine di 220 giorni Parte_2 alla istanza di sospensione presentata dal contribuente con comunicazione trasmessa a mezzo pec il 27/09/2022, ha osservato: << (…) Va … sottolineato come l'istanza di sospensione di cui all'allegato n. 1) al ricorso, consistente in una scarna nota a firma di in cui è riportato l'elenco delle cartelle Parte_1 di pagamento e degli AVA indicati nel ricorso ed eccepita in modo generico la prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, non soddisfa con tutta evidenza i requisiti di cui al comma 538 dell'art. 1 della Legge 228/2012 in cui è previsto che il debitore per ottenere la sospensione della riscossione debba presentare “una dichiarazione …con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si pag. 7 di 19 procede, sono interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo” . Prevedendo infatti il successivo comma 539 che “ …Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore …” . Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che l'unica documentazione allegata alla istanza di sospensione sia costituita dai documenti di identità del ricorrente e da semplici estratti di ruolo che da soli non comprovano di certo le ragioni del ricorrente . Inoltre va detto che l'art. 1 del d.lgs. 24\09\2015 n. 159 abbia modificato l'art. 1 commi 538-540 della legge 228\2012 disponendo tra l'altro al comma 540 che " l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito" e quindi in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice : ipotesi questa che all'epoca dei fatti si era sicuramente verificata . Ad abuntantiam va detto che abbia provato di avere tempestivamente CP_5 riscontrato ai sensi del comma 539 l'istanza di sospensione avanzata dal contribuente con pec del 30/09/2022 trasmessa all'indirizzo ricevuta in pari data alle ore 15,22 del seguente Email_1 tenore testuale : “…“Egr. Avv. Gladinoro I. -Gent.mo Sig. ,per Parte_1 una corretta gestione della Sua istanza relativa ai documenti atti n.:13720090004523909 001-13720100001360470 000-13720110008334948000- 13720110008335049 000-13720120002932035 000-13720140002178087 000- 13720150001230884 000-13720150003349971 000-13720150005546690 000- 43720150000233149 000-43720150000264382 000-13720150006339723 000- 13720150007573686 000-13720150007842982 000-43720150001462163 000- 13720160005080158 000-43720160001123104 000-13720160005623101 000- 13720160006745767 000-43720160002278425 00013720170001142092 000- 13720170003072351 000-13720170006685910 000-13720170006686011 000- 13720180001840686 000-13720180003005012 000-13720180005127634 000- 43720180002087535 000-43720180002131611 000-13720190004058117 000-
pag. 8 di 19 13720190004832946 000-13720190004833047 000-13720190009774175 000- 13720200002736179 000-13720200003565192 000-13720200008335284 000- 13720210002107305 000-43720210000074131 000-13720210002535812 000, Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le sue parti il modello SL1, in allegato, per ogni atto/avviso/cartella, necessario per attivare la sospensione legale della riscossione L. 228/2012 [1].Potrà inviare una mail/pec per ogni modello compilato, copia del documento di identità del delegato e del delegante, nonché tutta la documentazione a supporto della sua istanza, al seguente indirizzo: tLa Email_2 invitiamo a riproporre la dichiarazione per la sospensione legale della riscossione, in maniera conforme a quanto previstodalla norma.Le ricordiamo infine che questa dichiarazione, in base alla legge, non può essere presentata per gli atti notificati da da più di 60 giorni Controparte_6 antecedenti rispetto alla data di presentazione della dichiarazione. Distinti saluti…”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Peraltro, l'istanza ex Legge 228/2012 presentata dall'odierno appellante era finanche inammissibile. Ed invero, il comma 538 dell'art. 1 della Legge 228/2012 prevede: “(…) Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo…..”.
La norma chiarisce un presupposto importante ed indefettibile per la presentazione della istanza ex lege 228/2012 e soprattutto, un termine: entro 90 giorni dalla notifica di un atto della esecuzione esattoriale o procedura cautelare. Di conseguenza, l'istanza presentata dal sig. da questo punto di vista era Pt_1 inammissibile, non risultando alcun atto notificato nei 90 giorni antecedenti all'27.9.2022.
pag. 9 di 19 Sotto altro e concorrente profilo, quanto rilevato dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza circa l'incompletezza dell'istanza ex lege 228/2012 presentata dall'odierno appellante in data 27.9.2022 è suffragato da quanto rilevato dalla prevalente giurisprudenza di merito in fattispecie speculari a quella per cui è causa. Il Tribunale di Milano, ad esempio, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame ha osservato: "... Non può quindi ritenersi -come è invece avvenuto nel caso di specie- che con la dichiarazione in questione il contri-buente possa limitarsi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza …….. di una qualsiasi comunicazione, semplicemente denominata istanza di sospensione, non determina l'effetto previsto dalla norma, e dunque la attualità degli ob-blighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore (tantomeno la caducazio-ne). L'istanza presentata dalla ricorrente non costituisce di-chiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla nor- ma in esame e tale considerazione appare assorbente ai fini della decisione. ..." (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 2481/2022 del 28-12-2022). In conclusione, per l'ammissibilità dell'istanza ex lege 228/2012, vi sono un termine, che nel caso di specie non è stato rispettato, un presupposto oggettivo (atto della riscossione), qui mancante e l'stanza deve avere un contenuto oggettivo, che in questo caso è indubbiamente assente. L'odierno appellante, invero, vorrebbe fare un uso capzioso e strumentale di un istituto previsto dalla Legge per ragioni ben diverse. La legge 228/2012 art. 1 commi 537 e ss. non è stata pensata per ridare la possibilità al contribuente di aggirare il divieto del ne bis in idem (rappresentato nello specifico da plurime sentenze definitive sui crediti) con una rivisitazione in chiave di autotutela del credito ormai cristallizzato. Ha una ratio ben più importante che è quella di evitare giudizi inutili allorquando vi sono obiettive lacune e carenze nella riscossione che portano alla emissione di un atto della riscossione ( perché l'atto su cui formulare l'istanza deve esistere) che non doveva essere emesso. Nel caso specifico gli unici atti emessi sono avvisi di addebito, cartelle di pagamento e atti specifici di riscossione quali intimazione e finanche istanze di rateizzazione portanti un credito certo, liquido ed esigibile. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, i primi due motivi di appello vanno respinti.
pag. 10 di 19 Sempre in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, possono, poi, essere esaminati congiuntamente il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame. Anche sul punto, le doglianze dell'odierno appellante non appaiono meritevoli di accoglimento. Al riguardo, si osserva che l'odierno appellante non ripropone la questione della
“mancata notifica”, ma deduce la mancata valutazione del proprio disconoscimento. Al riguardo, a titolo esemplificativo, il sig. riporta Parte_1 un documento (che l'allora ricorrente dice essere all'interno del disordine , CP_1 che viceversa è il documento, o meglio parte del documento 11 prodotto dalla difesa di , chiedendosi come è possibile comprendere a chi è indirizzato il CP_5 documento all'interno della relata. Sul punto, si precisa che il documento è unico con la cartella di pagamento che riporta il medesimo codice univoco stampigliato in basso a destra sia con codice a barre, sia con codice numerico e la cartella (nello specifico la n. 13720200001754427000) è intestata al sig. Parte_1
Detto questo, con riferimento al disconoscimento effettuato dall'allora ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in prime, si osserva che lo stesso è stato correttamente dichiarato inefficace dal Giudice a quo, con motivazione ampiamente condivisibile riportata alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, per difetto di chiarezza e specificità nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Sul punto, in particolare, il Tribunale di Rimini nella gravata sentenza ha avuto modo di osservare che: << (…) sia l' che l' hanno provato la rituale CP_5 CP_1 notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA di cui è causa a mezzo del servizio postale e perfezionate ai sensi dell'art. 140 cpc. o consegnate direttamente nella mani del destinatario o di soggetti autorizzati al ritiro. Del tutto generico e in ogni caso inconsistente il disconoscimento effettuato dalla parte ricorrente delle scritture apposte sulle relate di notifica . Va detto infatti che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso.
pag. 11 di 19 Esso quindi riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Con la conseguenza che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale ( Cass. Sez. I n. 24852 del 22\11\2006 Rv. 593225; conforme Sez. II n. 18427 del 01/08/2013 Rv. 627587 - 01) . Sulla stessa linea anche le Sezioni Unite che con sentenza n. 9962 del 27\04\2010 Rv. 612625 hanno chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.. Solo con la querela di falso quindi la parte ricorrente avrebbe potuto tentare di inficiare l'efficacia della comunicazione degli avvisi per fare valere l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v. Cass 16488/2016). Parimenti generica poi la contestazione della conformità delle relate di notifica prodotte in atti agli originali . La contestazione richiama infatti l'art.2712 c.c., che riguarda la rappresentazione meccanica di un fatto e non le copie fotografiche o fotostatiche di scritture pag. 12 di 19 originali esistenti di cui all'art.2719 c.c., norma che sarebbe stato necessario richiamare ai fini del disconoscimento in oggetto. Sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare sotto quale profilo si assume la difformità fra copia prodotta e originale. Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche previsto dall'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve infatti essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. civ. sez. III 9526 del 2010). Con riferimento alla contestazione ex art.2719 c.c., è stato precisato che "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale". (v. Cass. ordinanza n. 29993 del 13/12/2017). Se tale disconoscimento peraltro riguarda la prova della notifica, deve ricordarsi che non vi è obbligo per il Concessionario di fornire a tal fine la produzione della cartella. In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.(v. Cass. Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017). Va infatti ribadito che “ il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del pag. 13 di 19 disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa ” ( Cass. n. 4393/2004 ) . Nel caso di specie peraltro , poiché il disconoscimento è stato effettuato in modo del tutto generico, lo stesso deve ritenersi privo di effetto. (…) >>. Anche sul punto le considerazioni espresse dal Giudice a quo appaiono esaustive e convincenti, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntale applicazione al caso di specie dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione e, pertanto, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante. A conforto delle valutazioni espresse dal Giudice di prime cure, fatte proprie da questa Corte, appare opportuno richiamare la recente Cassazione 37290/2022 del 20.12.2022, ove si ha modo di legge: “(…) rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
pag. 14 di 19 generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del
2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternati-va, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e – secondo questa Corte - tale “valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità” (così Cass. n. 1324 del
2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022); ….. ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della risco-sione che non può ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche;
(…)”. Dalle suesposte premesse in punto di fatto e di diritto, indubbiamente incensurabili, poi, il Tribunale di Rimini ha tratto la corretta conclusione secondo cui: “(…) Stante la ritualità della notifica delle cartella di pagamento e degli AVA, l'opposizione risulta tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633-01) e la preclusione della eccezione di prescrizione e\o decadenza e\o infondatezza dei crediti con riferimento al periodo precedente alla formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. L. n. 6704 del 6\042016 e n. 16425 del 19/06/2019). Va ulteriormente rilevato come abbia prodotto ulteriore documentazione CP_5 interruttiva della prescrizione costituita dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla IO in data 29/9/2016 , dal preavviso di iscrizione di fermo amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi : atti questi tutti ritualmente notificati ma mai onorati dal debitore”. Al riguardo, va ricordato che il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell e dell' infasate negli avvisi di addebiti e nelle cartelle CP_1 CP_2
pag. 15 di 19 esattoriali per cui è causa avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, ai sensi del quale: “(…) Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Sulla natura perentoria del termine ex art 24, 5° co. D. lgs. 46/99 ha avuto occasione di pronunciarsi in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Css. sent. 4506 del 27/02/07 in senso conforme, ex pluribus, Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835; Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506) che ha altresì precisato come, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c.. Conseguentemente il mancato rilievo, anche officioso, del mancato rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274). La Suprema Corte ha anche sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale, ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale. (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978 Cassazione civile sez. VI 19 aprile 2011 n. 8931; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835) Pertanto, come puntualmente rilevato dal Giudice a quo, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per cui è causa nel termine perentorio di cui all'art. 24, co° 5 del D.lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli atti impositivi in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell' e dell' [in tal CP_1 CP_2 senso si vedano: Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8853, conf. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 02/11/2017), n. 26102
pag. 16 di 19 Cassazione civile sez. lav., 12/03/2015, n.4978]. Sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo v. Cass. 22292/19, Cass. 29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 7514/22. Peraltro, come pure evidenziato nella sentenza gravata, la prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) dei crediti azionati dall' e dall' non risulta essere maturata nemmeno successivamente agli CP_1 CP_2 notifica degli atti impositivi qui impugnati, essendo stata interrotta dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla in data Parte_2
29/9/2016, dal preavviso di iscrizione di fermo amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi prodotti in atti da CP_5
Per quanto concerne la questione della prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli atti impositivi qui impugnati, questa Corte di Appello non ignora che di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame (n.d.r. eccezione di prescrizione), avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024). Trattasi, tuttavia, di recente orientamento, tuttora minoritario, che non trova la condivisione di questa Corte di Merito, privando di giuridico fondamento la previsione legislativa di un termine perentorio per opporre gli avvisi di addebito dell' e le cartelle esattoriali dell . Seguendo tale orientamento, in altri CP_1 CP_2 termini, si consentirebbe una sistematica e facile elusione dei termini di pag. 17 di 19 impugnazione, con irrimediabile pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto e di pareggio di bilancio dello Stato e degli enti pubblici, entrambi valori costituzionalmente tutelati. Alla suesposte considerazioni consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello. Con l'ultimo motivo di appello, infine, l'odierno appellante si duole dell'asserita
“abnormità” delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure in favore degli Enti allora resistenti, ritenendole sproporzionate. In realtà, la somma liquidata dal Tribunale di Rimini a titolo di rifusione delle spese di lite risulta mediana tra il valore minimo e quello medio, indicato dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Di conseguenza non appare che il Giudice a quo abbia “esagerato” nella liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, rimanendo all'interno di una determinazione media delle fasi di studio e introduttiva e minima rispetto alla fase decisionale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli Enti appellati). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
pag. 18 di 19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore di ciascun Ente appellato, nella somma di € 5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 537/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro n. 194/2024 R.S., emessa il 16/07/2024, pubblicata il 22/07/2024 e notificata il 24/07/2024, resa all'esito del giudizio n. 511/2024 R.G.; avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; promossa da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Amatucci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Amatucci in Pagliare del Tronto;
appellante; contro (P.IVA Controparte_1
- in persona del suo Presente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Oreste Manzi, con elezione di domicilio in Rimini presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'istituto medesimo;
appellato; Controparte_2
(C.F. in persona del
[...] P.IVA_2
Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, CP_3
pag. 1 di 19 dagli Avv.ti Massimo Di Gilio ed Elisa Sarno, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna (BO); appellato;
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Parte_2
D.L.22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del gruppo , Controparte_4 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ferrozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO); appellata;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa, per quanto d'interesse in questa sede, è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 23\04\2024 Parte_1 contestava il diritto di , e di procedere in executivis stante il CP_1 CP_2 CP_5 ritenuto annullamento e cancellazione dei ruoli ex art. 1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 nonché la mancata rituale notifica dei seguenti titoli esecutivi : Avviso di addebito N. 43720150000233149000 , Avviso di addebito N. 43720150000264382000 , Avviso di addebito N. 43720150001462163000 , Cartella di pagamento N. 13720150003349971000 , Cartella di pagamento N. 13720150007842982000 , Avviso di addebito N. 43720160001123104000 , Avviso di addebito N. 43720160002278425000, Cartella di pagamento N. 13720160005080158000 , Avviso di addebito N. 43720180002087535000 , Avviso di addebito N. 43720180002131611000 , Cartella di pagamento N. 13720190004833047000 , Cartella di pagamento N. 13720190006655847000 , Cartella di pagamento N. 13720200001754427000 , Avviso di addebito N. 43720210000074131000 e Cartella di pagamento N. 13720210002535812000. Si costituivano ritualmente in giudizio l' , e l' CP_1 CP_2 [...]
che chiedevano il rigetto del ricorso. (…)”. Controparte_6
Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 194/2024 R.S.,
pag. 2 di 19 emessa il 16/07/2024, pubblicata il 22/07/2024, così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso . 2) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese processuali consistenti Parte_2 nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 6.748,00 ( di cui euro 880,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) per ciascuna parte resistente , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.” Il Tribunale di Rimini, in estrema sintesi, nella predetta pronuncia, da un lato, ha ritenuto che l'istanza presentata dall'allora opponente ai sensi dell'art. 1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 non soddisfaceva “con tutta evidenza i requisiti” previsti da tale disposizione legislativa per carente allegazione documentale e, dall'altro lato, ha evidenziato che “sia l' che l' hanno CP_5 CP_1 provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA di cui è causa a mezzo del servizio postale e perfezionate ai sensi dell'art. 140 cpc. o consegnate direttamente nella mani del destinatario o di soggetti autorizzati al ritiro” (valutando sul punto generico ed inconferente il disconoscimento operato dall'allora ricorrente), giudicando, per l'effetto, l'opposizione per cui è causa
“tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633-01) e la preclusione della eccezione di prescrizione e\o decadenza e\o infondatezza dei crediti con riferimento al periodo precedente alla formazione del titolo esecutivo ( Cass. Sez. L. n. 6704 del 6\042016 e n. 16425 del 19/06/2019)”. Il Giudice a quo, infine, non ha mancato di rilevare come “(…) abbia prodotto ulteriore documentazione CP_5 interruttiva della prescrizione costituita dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla in data 29/9/2016, dal preavviso di iscrizione di fermo Parte_2 amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi”, pervenendo così alle statuizioni di cui al sopra ritrascritto dispositivo. Con ricorso depositato in data 16/08/2024, il sig. ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via preliminare/pregiudiziale, disporre inaudita altera parte o previa e urgente fissazione di udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé, la sospensione della sentenza n. 194/2024, pubblicata il 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, nella persona del dott. Aredigò, all'interno della causa civile pag. 3 di 19 con R.G. n. 511/2024, stante la sussistenza dei gravi motivi integrati dalla palese fondatezza delle ragioni di opposizione e il pregiudizio economico che verrebbe arrecato al ricorrente, il cui diritto costituzionale di difesa è stato completamente mutilato dall'assenza di produzione degli originali richiesti, da un'esecuzione diretta a ottenere somme ingenti che risultano assolutamente non dovute, per tutte le causali indicate, in fatto e in diritto, alle quali qui integralmente ci si richiama;
- in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare che la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 194/2024 è stata notificata solo ad alcune delle parti del giudizio in violazione del principio del litisconsorzio necessario;
- in via principale/nel merito, riformare la sentenza n. 194/2024, pubblicata il 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, nella persona del dott. Ardigò, all'interno della causa civile con R.G. n. 511/2024 per tutte le argomentazioni e motivazioni di cui in narrativa, tutte richiamate, dichiarando che l' non ha il diritto di procedere ad Parte_2 esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, ordinando la cancellazione dei ruoli esattoriali riproduttivi dei seguenti atti: • Avviso di addebito N. 43720150000233149000; • Avviso di addebito N. 43720150000264382000; • Avviso di addebito N. 43720150001462163000; • Cartella di pagamento N. 13720150003349971000; • Cartella di pagamento N. 13720150007842982000; • Avviso di addebito N. 43720160001123104000; • Avviso di addebito N. 43720160002278425000; • Cartella di pagamento N. 13720160005080158000; • Avviso di addebito N. 43720180002087535000; • Avviso di addebito N. 43720180002131611000; • Cartella di pagamento N. 13720190004833047000; • Cartella di pagamento N. 13720190006655847000; • Cartella di pagamento N. 13720200001754427000; • Avviso di addebito N. 43720210000074131000; • Cartella di pagamento N. 13720210002535812000. mai notificati dall'
[...]
relativi a pretese dell' e dell' interessi ed aggi Parte_2 CP_2 CP_1 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
- condannare l' , l' e l' al pagamento delle Controparte_6 CP_2 CP_1 spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
pag. 4 di 19 A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha articolato sei motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “a) Violazione di legge in relazione agli art. 99-132 cpc – difetto di motivazione;
omessa, carente ed erronea motivazione della sentenza in relazione alla legge 228/2012”; “b) Errata, carente e/o contraddittoria interpretazione ed applicazione della legge 228/2012 e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc.”; “c) Omessa, carente e/o erronea motivazione della sentenza circa l'inesistenza degli originali delle prove di notifica con conseguente inesistenza del titolo”; “d) Errata, carente e/o contraddittoria motivazione circa il disconoscimento ai sensi ed effetti degli art. 2712 e 2719 cpc”; “e) Errata, carente e/o contraddittoria motivazione circa la tardività dell'opposizione oltre il termine di decadenza”; “f) Abnormità delle spese di lite. Causa esclusivamente documentale”. A mezzo degli spiegati motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le eccezioni già svolte nel corso del giudizio di prime cure, dolendosi altresì della liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini giudicata “davvero sproporzionata”, avendo avuto la presente causa “un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria”. Con specifico riferimento alla spiegata istanza inibitoria, il sig. ha Parte_1 allegato la sussistenza sia del fumus boni iuris, richiamando gli articolati motivi di impugnazione, sia del periculum in mora, limitandosi ad allegare sul punto che:
“stante l'ingente importo delle pretese avanzate dai convenuti, pari ad € 166.483,47, l'avvio di una procedura esecutiva a carico dell'odierno appellante costituirebbe un grave ed irreparabile pregiudizio”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle “considerazioni di merito già svolte in sede di giudizio di primo grado”, qui reiterate, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) PRELIMINARMENTE: respingere la richiesta di sospensiva, avendo controparte richiesto la so-spensiva della provvisoria esecutività della sentenza e non dei ruoli impugna-ti, ed essendo la sentenza di per se priva di forza esecutiva, ed inoltre non sussistendo la prova del fumus bonis juris né del periculum in mora, non avendo controparte fornito alcuna prova in tal senso.
pag. 5 di 19 Nel merito, confermare la sentenza di primo grado, respingendo il presente appello, applicando la citata giurisprudenza di Cassazione, accertare e di- chiarare che la presente opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ex art 617 cpc e DICHIARARE LA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE, ESSENDO STATA OPPOSTA DOPO I 20 GIORNI DI LEGGE, rigettando il presente appello. In via subordinata, solo per la denegata e non creduta ipotesi di mancata ec- cezione di tardività, nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato, essendo stati correttamente notificati tutti gli atti prodromici, essendo la cartella esattoriale definitiva, condannando il appellante al pagamento delle somme contenute nell'intimazione di paga-mento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. (…)”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, dopo aver preliminarmente CP_2 evidenziato che “l'oggetto della controversia riguarda … aspetti meramente procedurali della procedura esecutiva”, con conseguente legittimazione passiva dell , nel merito ha ribadito la fondatezza delle Parte_2 proprie pretese creditorie (consistenti in richieste premi da autoliquidazioni rimaste impagate), chiedendo che questa Corte voglia: “(…) IN VIA PRELIMARE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, dichiararsi che il soggetto destinatario delle relative conseguenze (pagamento spese di lite) è l' . Parte_2
IN VIA DI MERITO: Rigettarsi integralmente le domande tutte di parte ricorrente, e ciò in quanto, in forza delle motivazioni espresse nella parte descrittiva e motiva del presente atto, infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio. (…)”. L , ritualmente costituitasi in giudizio, con Parte_2 memoria depositata anche per il merito del fascicolo del sub. procedimento 537- 1/2024, ha analiticamente replicato agli avversi motivi di gravame e, quanto all'inibitoria spiegata dal sig. , ne ha asseverato l'infondatezza per Parte_1 difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, chiedendo: “(…) Sulla sospensione: Voglia la Corte di Appello di Bologna, sezione Lavoro, respingere l'istanza di sospensione in quanto non appaiono sussistenti i requisiti di legge per la concessione. Nel merito: Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma pag. 6 di 19 della sentenza resa dal Tribunale di Rimini, sezione lavoro 194/2024 del 22.7.2024. Vinte le spese di grado”. L'inibitoria proposta dall'odierno appellante è stata tratta all'udienza collegiale del 17/10/2025 e rigettata con Ordinanza emessa in pari data. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. I primi due motivi di grame (lettere A e B), a mezzo dei quali l'odierno appellante eccepisce e contesta l'errato convincimento del Giudice di Primo Grado nella interpretazione della portata della Legge 228/2012 con riferimento alle richieste e istanze in tal senso svolte dal sig. in ragione della loro stretta Pt_1 interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente. Al riguardo, questa Corte ritiene, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, che quanto indicato e chiarito dal Tribunale di Rimini, sulla scorta della documentazione in atti, sia frutto di una corretta valutazione delle questioni giuridiche sottese. La correttezza relativa alla valutazione documentale fatta dalla sentenza in ordine a tale punto è peraltro confermata dai riscontri di come illustrati da primo CP_5 giudice: in particolare, il Tribunale di Rimini, nel disattendere l'eccezione di dedotta cancellazione dei ruoli ex art. 1 comma 540 dell'art. 1 della Legge 228/2012 per non avere l risposto nel termine di 220 giorni Parte_2 alla istanza di sospensione presentata dal contribuente con comunicazione trasmessa a mezzo pec il 27/09/2022, ha osservato: << (…) Va … sottolineato come l'istanza di sospensione di cui all'allegato n. 1) al ricorso, consistente in una scarna nota a firma di in cui è riportato l'elenco delle cartelle Parte_1 di pagamento e degli AVA indicati nel ricorso ed eccepita in modo generico la prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, non soddisfa con tutta evidenza i requisiti di cui al comma 538 dell'art. 1 della Legge 228/2012 in cui è previsto che il debitore per ottenere la sospensione della riscossione debba presentare “una dichiarazione …con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si pag. 7 di 19 procede, sono interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo” . Prevedendo infatti il successivo comma 539 che “ …Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore …” . Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che l'unica documentazione allegata alla istanza di sospensione sia costituita dai documenti di identità del ricorrente e da semplici estratti di ruolo che da soli non comprovano di certo le ragioni del ricorrente . Inoltre va detto che l'art. 1 del d.lgs. 24\09\2015 n. 159 abbia modificato l'art. 1 commi 538-540 della legge 228\2012 disponendo tra l'altro al comma 540 che " l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito" e quindi in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice : ipotesi questa che all'epoca dei fatti si era sicuramente verificata . Ad abuntantiam va detto che abbia provato di avere tempestivamente CP_5 riscontrato ai sensi del comma 539 l'istanza di sospensione avanzata dal contribuente con pec del 30/09/2022 trasmessa all'indirizzo ricevuta in pari data alle ore 15,22 del seguente Email_1 tenore testuale : “…“Egr. Avv. Gladinoro I. -Gent.mo Sig. ,per Parte_1 una corretta gestione della Sua istanza relativa ai documenti atti n.:13720090004523909 001-13720100001360470 000-13720110008334948000- 13720110008335049 000-13720120002932035 000-13720140002178087 000- 13720150001230884 000-13720150003349971 000-13720150005546690 000- 43720150000233149 000-43720150000264382 000-13720150006339723 000- 13720150007573686 000-13720150007842982 000-43720150001462163 000- 13720160005080158 000-43720160001123104 000-13720160005623101 000- 13720160006745767 000-43720160002278425 00013720170001142092 000- 13720170003072351 000-13720170006685910 000-13720170006686011 000- 13720180001840686 000-13720180003005012 000-13720180005127634 000- 43720180002087535 000-43720180002131611 000-13720190004058117 000-
pag. 8 di 19 13720190004832946 000-13720190004833047 000-13720190009774175 000- 13720200002736179 000-13720200003565192 000-13720200008335284 000- 13720210002107305 000-43720210000074131 000-13720210002535812 000, Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le sue parti il modello SL1, in allegato, per ogni atto/avviso/cartella, necessario per attivare la sospensione legale della riscossione L. 228/2012 [1].Potrà inviare una mail/pec per ogni modello compilato, copia del documento di identità del delegato e del delegante, nonché tutta la documentazione a supporto della sua istanza, al seguente indirizzo: tLa Email_2 invitiamo a riproporre la dichiarazione per la sospensione legale della riscossione, in maniera conforme a quanto previstodalla norma.Le ricordiamo infine che questa dichiarazione, in base alla legge, non può essere presentata per gli atti notificati da da più di 60 giorni Controparte_6 antecedenti rispetto alla data di presentazione della dichiarazione. Distinti saluti…”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Peraltro, l'istanza ex Legge 228/2012 presentata dall'odierno appellante era finanche inammissibile. Ed invero, il comma 538 dell'art. 1 della Legge 228/2012 prevede: “(…) Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo…..”.
La norma chiarisce un presupposto importante ed indefettibile per la presentazione della istanza ex lege 228/2012 e soprattutto, un termine: entro 90 giorni dalla notifica di un atto della esecuzione esattoriale o procedura cautelare. Di conseguenza, l'istanza presentata dal sig. da questo punto di vista era Pt_1 inammissibile, non risultando alcun atto notificato nei 90 giorni antecedenti all'27.9.2022.
pag. 9 di 19 Sotto altro e concorrente profilo, quanto rilevato dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza circa l'incompletezza dell'istanza ex lege 228/2012 presentata dall'odierno appellante in data 27.9.2022 è suffragato da quanto rilevato dalla prevalente giurisprudenza di merito in fattispecie speculari a quella per cui è causa. Il Tribunale di Milano, ad esempio, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame ha osservato: "... Non può quindi ritenersi -come è invece avvenuto nel caso di specie- che con la dichiarazione in questione il contri-buente possa limitarsi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza …….. di una qualsiasi comunicazione, semplicemente denominata istanza di sospensione, non determina l'effetto previsto dalla norma, e dunque la attualità degli ob-blighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore (tantomeno la caducazio-ne). L'istanza presentata dalla ricorrente non costituisce di-chiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla nor- ma in esame e tale considerazione appare assorbente ai fini della decisione. ..." (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 2481/2022 del 28-12-2022). In conclusione, per l'ammissibilità dell'istanza ex lege 228/2012, vi sono un termine, che nel caso di specie non è stato rispettato, un presupposto oggettivo (atto della riscossione), qui mancante e l'stanza deve avere un contenuto oggettivo, che in questo caso è indubbiamente assente. L'odierno appellante, invero, vorrebbe fare un uso capzioso e strumentale di un istituto previsto dalla Legge per ragioni ben diverse. La legge 228/2012 art. 1 commi 537 e ss. non è stata pensata per ridare la possibilità al contribuente di aggirare il divieto del ne bis in idem (rappresentato nello specifico da plurime sentenze definitive sui crediti) con una rivisitazione in chiave di autotutela del credito ormai cristallizzato. Ha una ratio ben più importante che è quella di evitare giudizi inutili allorquando vi sono obiettive lacune e carenze nella riscossione che portano alla emissione di un atto della riscossione ( perché l'atto su cui formulare l'istanza deve esistere) che non doveva essere emesso. Nel caso specifico gli unici atti emessi sono avvisi di addebito, cartelle di pagamento e atti specifici di riscossione quali intimazione e finanche istanze di rateizzazione portanti un credito certo, liquido ed esigibile. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, i primi due motivi di appello vanno respinti.
pag. 10 di 19 Sempre in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, possono, poi, essere esaminati congiuntamente il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame. Anche sul punto, le doglianze dell'odierno appellante non appaiono meritevoli di accoglimento. Al riguardo, si osserva che l'odierno appellante non ripropone la questione della
“mancata notifica”, ma deduce la mancata valutazione del proprio disconoscimento. Al riguardo, a titolo esemplificativo, il sig. riporta Parte_1 un documento (che l'allora ricorrente dice essere all'interno del disordine , CP_1 che viceversa è il documento, o meglio parte del documento 11 prodotto dalla difesa di , chiedendosi come è possibile comprendere a chi è indirizzato il CP_5 documento all'interno della relata. Sul punto, si precisa che il documento è unico con la cartella di pagamento che riporta il medesimo codice univoco stampigliato in basso a destra sia con codice a barre, sia con codice numerico e la cartella (nello specifico la n. 13720200001754427000) è intestata al sig. Parte_1
Detto questo, con riferimento al disconoscimento effettuato dall'allora ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in prime, si osserva che lo stesso è stato correttamente dichiarato inefficace dal Giudice a quo, con motivazione ampiamente condivisibile riportata alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, per difetto di chiarezza e specificità nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Sul punto, in particolare, il Tribunale di Rimini nella gravata sentenza ha avuto modo di osservare che: << (…) sia l' che l' hanno provato la rituale CP_5 CP_1 notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA di cui è causa a mezzo del servizio postale e perfezionate ai sensi dell'art. 140 cpc. o consegnate direttamente nella mani del destinatario o di soggetti autorizzati al ritiro. Del tutto generico e in ogni caso inconsistente il disconoscimento effettuato dalla parte ricorrente delle scritture apposte sulle relate di notifica . Va detto infatti che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso.
pag. 11 di 19 Esso quindi riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Con la conseguenza che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale ( Cass. Sez. I n. 24852 del 22\11\2006 Rv. 593225; conforme Sez. II n. 18427 del 01/08/2013 Rv. 627587 - 01) . Sulla stessa linea anche le Sezioni Unite che con sentenza n. 9962 del 27\04\2010 Rv. 612625 hanno chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.. Solo con la querela di falso quindi la parte ricorrente avrebbe potuto tentare di inficiare l'efficacia della comunicazione degli avvisi per fare valere l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v. Cass 16488/2016). Parimenti generica poi la contestazione della conformità delle relate di notifica prodotte in atti agli originali . La contestazione richiama infatti l'art.2712 c.c., che riguarda la rappresentazione meccanica di un fatto e non le copie fotografiche o fotostatiche di scritture pag. 12 di 19 originali esistenti di cui all'art.2719 c.c., norma che sarebbe stato necessario richiamare ai fini del disconoscimento in oggetto. Sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare sotto quale profilo si assume la difformità fra copia prodotta e originale. Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche previsto dall'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve infatti essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. civ. sez. III 9526 del 2010). Con riferimento alla contestazione ex art.2719 c.c., è stato precisato che "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale". (v. Cass. ordinanza n. 29993 del 13/12/2017). Se tale disconoscimento peraltro riguarda la prova della notifica, deve ricordarsi che non vi è obbligo per il Concessionario di fornire a tal fine la produzione della cartella. In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.(v. Cass. Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017). Va infatti ribadito che “ il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del pag. 13 di 19 disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa ” ( Cass. n. 4393/2004 ) . Nel caso di specie peraltro , poiché il disconoscimento è stato effettuato in modo del tutto generico, lo stesso deve ritenersi privo di effetto. (…) >>. Anche sul punto le considerazioni espresse dal Giudice a quo appaiono esaustive e convincenti, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntale applicazione al caso di specie dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione e, pertanto, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante. A conforto delle valutazioni espresse dal Giudice di prime cure, fatte proprie da questa Corte, appare opportuno richiamare la recente Cassazione 37290/2022 del 20.12.2022, ove si ha modo di legge: “(…) rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
pag. 14 di 19 generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del
2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternati-va, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e – secondo questa Corte - tale “valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità” (così Cass. n. 1324 del
2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022); ….. ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della risco-sione che non può ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche;
(…)”. Dalle suesposte premesse in punto di fatto e di diritto, indubbiamente incensurabili, poi, il Tribunale di Rimini ha tratto la corretta conclusione secondo cui: “(…) Stante la ritualità della notifica delle cartella di pagamento e degli AVA, l'opposizione risulta tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633-01) e la preclusione della eccezione di prescrizione e\o decadenza e\o infondatezza dei crediti con riferimento al periodo precedente alla formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. L. n. 6704 del 6\042016 e n. 16425 del 19/06/2019). Va ulteriormente rilevato come abbia prodotto ulteriore documentazione CP_5 interruttiva della prescrizione costituita dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla IO in data 29/9/2016 , dal preavviso di iscrizione di fermo amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi : atti questi tutti ritualmente notificati ma mai onorati dal debitore”. Al riguardo, va ricordato che il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell e dell' infasate negli avvisi di addebiti e nelle cartelle CP_1 CP_2
pag. 15 di 19 esattoriali per cui è causa avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, ai sensi del quale: “(…) Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Sulla natura perentoria del termine ex art 24, 5° co. D. lgs. 46/99 ha avuto occasione di pronunciarsi in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Css. sent. 4506 del 27/02/07 in senso conforme, ex pluribus, Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835; Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978; Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506) che ha altresì precisato come, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c.. Conseguentemente il mancato rilievo, anche officioso, del mancato rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274). La Suprema Corte ha anche sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale, ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale. (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2008 n. 17978 Cassazione civile sez. VI 19 aprile 2011 n. 8931; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2009 n. 2835) Pertanto, come puntualmente rilevato dal Giudice a quo, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per cui è causa nel termine perentorio di cui all'art. 24, co° 5 del D.lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli atti impositivi in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie dell' e dell' [in tal CP_1 CP_2 senso si vedano: Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8853, conf. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 02/11/2017), n. 26102
pag. 16 di 19 Cassazione civile sez. lav., 12/03/2015, n.4978]. Sul fatto che sia opposizione di merito quella che fa valere la prescrizione del credito iscritto al ruolo v. Cass. 22292/19, Cass. 29294/19 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 7514/22. Peraltro, come pure evidenziato nella sentenza gravata, la prescrizione quinquennale (ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) dei crediti azionati dall' e dall' non risulta essere maturata nemmeno successivamente agli CP_1 CP_2 notifica degli atti impositivi qui impugnati, essendo stata interrotta dall'accoglimento del piano di rateizzo accordato dalla in data Parte_2
29/9/2016, dal preavviso di iscrizione di fermo amministrativo , dagli avvisi di intimazione e dagli atti di pignoramento presso terzi prodotti in atti da CP_5
Per quanto concerne la questione della prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli atti impositivi qui impugnati, questa Corte di Appello non ignora che di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame (n.d.r. eccezione di prescrizione), avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024). Trattasi, tuttavia, di recente orientamento, tuttora minoritario, che non trova la condivisione di questa Corte di Merito, privando di giuridico fondamento la previsione legislativa di un termine perentorio per opporre gli avvisi di addebito dell' e le cartelle esattoriali dell . Seguendo tale orientamento, in altri CP_1 CP_2 termini, si consentirebbe una sistematica e facile elusione dei termini di pag. 17 di 19 impugnazione, con irrimediabile pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto e di pareggio di bilancio dello Stato e degli enti pubblici, entrambi valori costituzionalmente tutelati. Alla suesposte considerazioni consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello. Con l'ultimo motivo di appello, infine, l'odierno appellante si duole dell'asserita
“abnormità” delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure in favore degli Enti allora resistenti, ritenendole sproporzionate. In realtà, la somma liquidata dal Tribunale di Rimini a titolo di rifusione delle spese di lite risulta mediana tra il valore minimo e quello medio, indicato dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Di conseguenza non appare che il Giudice a quo abbia “esagerato” nella liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, rimanendo all'interno di una determinazione media delle fasi di studio e introduttiva e minima rispetto alla fase decisionale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli Enti appellati). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
pag. 18 di 19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore di ciascun Ente appellato, nella somma di € 5.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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