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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1962 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...], Brasile) il Parte_1
16.04.1998 (C.F. CPF.139.503.496-69) e residente in [...]de Souza, n. 88, Serrano
(Belo Horizonte – MG) CAP 30882-63;
, nata a [...], Brasile) il 03.09.2001 (C.F. Controparte_1
CPF.165.029.556-14) e residente in Avenida Deputado Anuar Menhem, n. 20, interno 301, Santa
Amelia (Belo Horizonte – MG) CAP 31560-200; agli effetti del presente atto elettivamente domiciliate in Bologna, via M. D'Azeglio n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Cova Andrea del
Foro di Bologna, che le rappresenta e assiste per procure speciale legalizzate in calce al presente atto;
- RICORRENTI -
E
(C.F. , in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. ; Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del tre dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro Controparte_2
status di cittadine italiane in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Le ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti dirette di , nato a [...]- Persona_1
OS (CS) il 16 settembre 1892 (doc. 2), successivamente emigrato in Brasile. Come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 4).
In data 18 febbraio 1915, contraeva matrimonio con (doc. Persona_1 Persona_2
3) e dalla loro unione nasceva, in data 22 marzo 1921, Lavorato, Persona_3 ovvero (doc. 5). Quest'ultima, in data 9 giugno 1951, Parte_2
contraeva matrimonio con (doc. 6), dalla cui unione nascevano due figlie: Persona_4
in data 2 novembre 1955 (doc. 7), e Per_5 Parte_3 Parte_4
in data 19 maggio 1961 (doc. 9). (doc. 7), in data 24
[...] Controparte_3
luglio 1976, si sposava con (doc. 8) ed in virtù del matrimonio Controparte_4
assumeva il nome dalla loro unione nasceva, in data 29 Controparte_3 Parte_1
aprile 1977, (doc. 10), il quale, in data 2 febbraio 2007, si sposava con Controparte_5
(doc. 11), dalla cui unione nasceva, in data 16 aprile 1998, Controparte_6 [...]
odierna ricorrente (doc. 13). Parte_1 Parte_1
(doc. 9) instaurava un rapporto di convivenza con Parte_4 Parte_5
e da tale unione nasceva, in data 3 settembre 2001, , odierna
[...] Controparte_1
ricorrente (doc. 12).
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, deducendo che , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Persona_1
sanguinis alla propria figlia , e da questa a tutti i propri Persona_6
discendenti sino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
In via preliminare, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrata in vigore il 24 dicembre 2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che, nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie, l'avo è nato a [...]-OS, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo , nato Persona_1
a Corigliano-OS (CS) il 16 settembre 1892, senza mai naturalizzarsi brasiliano, e da questi trasmessa alla figlia , nata il [...] e sposatasi in Persona_6
Brasile con Persona_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
3 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
4 Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_2 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani delle ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 03/12/2024. La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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