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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/12/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a CASTELVETRANO (TP), in [...] Parte_1
07/10/1972, rappresentato e difeso dall'avv. ALONGI PIETRO PEC:
[...]
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/07/2024 le parti conclude-
Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...
citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi di-
nanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione e che non ri-
sulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Quanto alle ulteriori domande svolte in ricorso, considerata la situa-
zione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sulla scorta delle allegazioni della sola parte ricorrente e ritenendo che la mancata co-
stituzione della resistente in giudizi come quello in esame deve essere in-
tesa come non contestazione dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle proprie richieste, rilevato il Collegio che la Corte Costituzionale (Cor-
te Cost. n. 308 del 2008) ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità
dell'art. 154 quater c.c. (oggi art. 337 sexies c.c.), là dove la norma preve-
de la revoca dell'assegnazione della casa coniugale quando il coniuge ces-
si di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o con-
tragga nuovo matrimonio;
(cfr Cass. 14-07-2015, n. 14727).
Nella fattispecie è da ritenere che il pacifico trasferimento della resi-
stente assegnataria all'estero, evincibile anche dall'esame della relata di
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, comporta necessaria-
mente il venir meno dell'assegnazione della casa in favore di quest'ultima.
In assenza di specifiche deduzioni di parte resistente in ordine alle condizioni reddituali ed economiche della stessa e dei li lei figli, tutti mag-
giorenni, deve essere altresì revocato l'obbligo posto in capo al Parte_1
di versare in favore della la somma complessiva di € 500,00 stabi- CP_1
lita in sede di separazione.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
sistente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le par-
ti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citata e non costitui- Controparte_1
tosi nel presente giudizio.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Menfi il 29/7/1997 da , nato a Parte_1
CASTELVETRANO (TP), in data 07/10/1972, e da , Controparte_1
nata a [...], in data [...]e trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 37, parte II serie A, dell'anno 1997 ;
conferma la REVOCA dell'assegnazione in favore di Controparte_1
dell'immobile adibito a casa coniugale;
conferma la REVOCA dell'obbligo posto in capo a Parte_1
di versare l'importo mensile di €500,00 in favore della resistente a titolo
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
di contributo al mantenimento della stessa e dei figli maggiorenni;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della del Tribunale di Sciacca, in data 13/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 4 - Tribunale di Sciacca
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a CASTELVETRANO (TP), in [...] Parte_1
07/10/1972, rappresentato e difeso dall'avv. ALONGI PIETRO PEC:
[...]
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/07/2024 le parti conclude-
Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...
citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi di-
nanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione e che non ri-
sulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Quanto alle ulteriori domande svolte in ricorso, considerata la situa-
zione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sulla scorta delle allegazioni della sola parte ricorrente e ritenendo che la mancata co-
stituzione della resistente in giudizi come quello in esame deve essere in-
tesa come non contestazione dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle proprie richieste, rilevato il Collegio che la Corte Costituzionale (Cor-
te Cost. n. 308 del 2008) ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità
dell'art. 154 quater c.c. (oggi art. 337 sexies c.c.), là dove la norma preve-
de la revoca dell'assegnazione della casa coniugale quando il coniuge ces-
si di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o con-
tragga nuovo matrimonio;
(cfr Cass. 14-07-2015, n. 14727).
Nella fattispecie è da ritenere che il pacifico trasferimento della resi-
stente assegnataria all'estero, evincibile anche dall'esame della relata di
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, comporta necessaria-
mente il venir meno dell'assegnazione della casa in favore di quest'ultima.
In assenza di specifiche deduzioni di parte resistente in ordine alle condizioni reddituali ed economiche della stessa e dei li lei figli, tutti mag-
giorenni, deve essere altresì revocato l'obbligo posto in capo al Parte_1
di versare in favore della la somma complessiva di € 500,00 stabi- CP_1
lita in sede di separazione.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
sistente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le par-
ti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citata e non costitui- Controparte_1
tosi nel presente giudizio.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Menfi il 29/7/1997 da , nato a Parte_1
CASTELVETRANO (TP), in data 07/10/1972, e da , Controparte_1
nata a [...], in data [...]e trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 37, parte II serie A, dell'anno 1997 ;
conferma la REVOCA dell'assegnazione in favore di Controparte_1
dell'immobile adibito a casa coniugale;
conferma la REVOCA dell'obbligo posto in capo a Parte_1
di versare l'importo mensile di €500,00 in favore della resistente a titolo
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 15/2024
di contributo al mantenimento della stessa e dei figli maggiorenni;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della del Tribunale di Sciacca, in data 13/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 4 - Tribunale di Sciacca