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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004764307000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004764307000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/6/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07020259004764307000, notificatagli in data 22/05/2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07020030046504028502 notificata in data 5/03/2005 in relazione all'iscrizione a ruolo per “Irap/Iva, annualità
1999” per conto di Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Modena. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto in autotutela,
a seguito dell'esame degli elementi desunti dalla documentazione fornita dal contribuente,
ad emettere provvedimento di annullamento sulla cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese in considerazione “della buona fede e collaborazione” ravvisabile nel suo operato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, dopo la proposizione del ricorso da parte del contribuente, ha riconosciuto l'illegittimità dell'atto impugnato e lo ha annullato in autotutela, sicché deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'Ufficio, avendo quest'ultimo dato causa alla lite facendo valere una pretesa risultata prova di fondamento. Nella liquidazione delle spese, peraltro, deve temersi conto del fatto che l'annullamento in autotutela è intervenuto prima della prima udienza e della semplicità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004764307000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004764307000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/6/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07020259004764307000, notificatagli in data 22/05/2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07020030046504028502 notificata in data 5/03/2005 in relazione all'iscrizione a ruolo per “Irap/Iva, annualità
1999” per conto di Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Modena. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto in autotutela,
a seguito dell'esame degli elementi desunti dalla documentazione fornita dal contribuente,
ad emettere provvedimento di annullamento sulla cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese in considerazione “della buona fede e collaborazione” ravvisabile nel suo operato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, dopo la proposizione del ricorso da parte del contribuente, ha riconosciuto l'illegittimità dell'atto impugnato e lo ha annullato in autotutela, sicché deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'Ufficio, avendo quest'ultimo dato causa alla lite facendo valere una pretesa risultata prova di fondamento. Nella liquidazione delle spese, peraltro, deve temersi conto del fatto che l'annullamento in autotutela è intervenuto prima della prima udienza e della semplicità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.