Ordinanza collegiale 27 febbraio 2023
Sentenza 24 aprile 2023
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/04/2023, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 07009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03914/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2017, proposto da
GI MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Arianna Pedullà ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 48;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’accertamento e la declaratoria
- della insussistenza del necessario presupposto per il recupero, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, della somma già richiesta al ricorrente, pari ad € 367.916,79, per l'asserita indebita percezione degli incentivi relativi all'impianto fotovoltaico n. 206903, installato sull'immobile di proprietà dello stesso, ubicato nel Comune di Cornate d'Adda;
Nonché per la condanna
- dello stesso Gestore dei Servizi Energetici a corrispondere al Sig. MI GI l'importo del complessivo contributo, per incentivi e corrente non venduta, maturato e maturando, dalla data dell'intervenuta decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico n. 206903, istallato sull'immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Cornate d'Adda, nella misura risultante all'esito del presente procedimento, e quantificato ad oggi in € 58.029,00, come desunto dai precedenti accrediti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023, nonché nella camera di consiglio del 4 aprile 2023, riconvocata a seguito del deposito delle memorie ex art. 73 comma 3 c.p.a., la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento Prot. GSE/P20160072715 emanato in data 30 agosto 2016 il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE” o “Gestore”) ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti concesse in relazione all'impianto fotovoltaico n. 206903, di potenza pari a 176,4 kW, installato sul fabbricato ubicato in Cornate d'Adda, Via Guido Rossa, di cui l’odierno ricorrente è responsabile, in ragione della rilevata assenza, all’epoca di entrata in esercizio dello stesso, di un valido titolo autorizzatorio.
1.1. Con ricorso a questo TAR iscritto al n. 11598/2016 RG il Sig. GI MI ha impugnato il citato provvedimento di decadenza, chiedendone l’annullamento in relazione a tre motivi di censura.
1.2. Successivamente alla introduzione di tale giudizio, lo stesso ha altresì proposto l’odierno ricorso con il quale, allegando che con nota del 23 settembre 2016 il GSE gli intimava, quale conseguenza della disposta decadenza, la restituzione degli incentivi percepiti per la complessiva somma di € 367.916,79, sollecitandone quindi il versamento con ulteriore nota del 18 gennaio 2017, ha spiegato domanda di accertamento della insussistenza del necessario presupposto per il recupero da parte del Gestore dei Servizi Energetici dell’indicata somma, stante l’affermata illegittimità del presupposto provvedimento, come detto già impugnato, nonché domanda di condanna dello stesso Gestore a corrispondere in proprio favore l’importo del complessivo contributo asseritamente dovuto a titolo sia di incentivi sia di “ corrente non venduta ”, maturato e maturando, dalla data dell’intervenuta decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, nella misura risultante all’esito del giudizio comunque quantificata nella somma di € 58.029,00, come desunto dai precedenti accrediti.
1.3. Con ordinanza n. 3372 del 27 febbraio 2023 questa Sezione ha invitato le parti a prendere posizione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sulla giurisdizione inerente la domanda di condanna al pagamento dell’importo asseritamente dovuto a titolo di “ corrente non venduta ”, rilevando che la stessa, per come letteralmente formulata, poteva intendersi come fondata su un mero rapporto di debito/credito inerente la vendita dell’energia elettrica, dunque estraneo all’esercizio dei pubblici poteri attribuiti al GSE in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi per la produzione di energie rinnovabili.
1.4. Le parti hanno ritualmente provveduto al deposito di memorie nelle quali hanno entrambe evidenziato la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. o) del c.p.a., precisando che la domanda proposta attiene all’esercizio di attività autoritativa del GSE, in quanto riguardante le conseguenze del provvedimento di decadenza da quest’ultimo emanato.
1.4.1. La difesa del GSE ha, inoltre, fatto presente che, nelle more, il giudizio iscritto al n. 11598/2016, avente ad oggetto il più volte citato provvedimento di decadenza, è stato definito con sentenza di questa sezione n. 3371 del 27 febbraio 2023, la quale ha respinto il ricorso ritenendo non fondati i motivi di gravame ivi proposti.
2. Premesso quanto sopra, reputa il Collegio che il presente giudizio, in quanto strettamente consequenziale a quello definito con la sentenza citata, sia devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.1. In proposito deve rilevarsi che le domande proposte con il ricorso all’odierno esame risultano così articolate:
- in via principale, viene chiesto l’accertamento della “ insussistenza dei presupposti per il recupero da parte del GSE della somma richiesta al ricorrente a titolo di indebita percezione degli incentivi relativi all’impianto fotovoltaico n. n. 206903, pari a € 367.916,79 ”;
- viene, poi, invocata la condanna del GSE alla corresponsione dell’importo asseritamente dovuto a titolo di incentivi non percepiti a far data dall’emanazione del provvedimento di decadenza dal diritto al beneficio, nonché al pagamento dell’importo che il ricorrente afferma non avere percepito a titolo di energia elettrica non ceduta, maturato e maturando dalla data dell’intervenuta decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, quantificato in € 58.029,00.
2.2. Pur dovendosi rilevare che quest’ultima domanda, di per sé considerata, sia estranea alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui 133 comma 1, lett. o) del c.p.a. – considerato che la vendita dell’energia elettrica riguarda un rapporto non connotato da profili autoritativi – osserva il Collegio che il principale petitum oggetto di giudizio, come detto riguardante l’accertamento della insussistenza del diritto alla ripetizione degli incentivi corrisposti e la condanna al pagamento di quelli non versati, è fondato in via esclusiva sull’affermata illegittimità del provvedimento di decadenza, atteso che, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, in conseguenza di esso non sono più stati erogati gli importi che, precedentemente, il GSE corrispondeva sia a titolo di incentivi, sia in relazione all’energia elettrica prodotta.
2.3. La materia del contendere verte, pertanto, sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del Gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, ciò che radica la giurisdizione amministrativa esclusiva (in termini, sent. di questa sezione n. 857 del 17 gennaio 2023, che sul punto richiama le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22204 del 14 luglio 2022 e n. 15572 del 4 giugno 2021).
3. Nel merito, alla sopravvenuta definizione del giudizio inerente tale provvedimento, tramite la citata sentenza n. 3371/2023 – la quale, come detto, ha respinto le censure appuntate avverso il provvedimento di decadenza – consegue necessariamente il rigetto anche dell’odierno gravame, atteso che le domande proposte, come riportato al superiore punto 2.2., si fondano esclusivamente sull’affermata illegittimità dello stesso, illegittimità della quale tuttavia, allo stato, in ragione della citata decisione, deve escludersi la configurabilità.
4. Il rigetto delle censure spiegate dal ricorrente avverso l’atto di decadenza, che per quanto detto spiega pienamente i propri effetti, determina pertanto l’insussistenza del presupposto posto a fondamento delle istanze all’esame, dovendosi in proposito in questa sede ribadire che il provvedimento di quantificazione e richiesta di restituzione degli incentivi ha natura strettamente dipendente e meramente consequenziale rispetto al primo (in termini, tra le tante, da ultimo sent. di questa sezione 23 marzo 2022 n. 3297), così che le richieste formulate con il ricorso all’esame non possono trovare favorevole apprezzamento.
5. Il ricorso deve, pertanto ed in conclusione, essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso, in favore del GSE; sono invece compensate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non avendo lo stesso svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del GSE delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 febbraio 2023, 4 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO